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giovedì 20 agosto 2026

Agenzia delle Entrate, è reato vendere casa sottocosto per sfuggire ai debiti col Fisco: lo dice la Cassazione

Se il debito supera i 50.000 euro si configura il reato di sottrazione fraudolenta: la Cassazione specifica che l'illecito scatta anche prima della cartella esattoriale in caso di vendite sottocosto.
Una delle maggiori preoccupazioni dei contribuenti italiani è avere un debito con l’Erario. Il timore è quello di perdere i propri beni. Per questo motivo, molti cittadini, prima ancora di ricevere una notifica ufficiale, decidono di cedere i propri immobili a un prezzo stracciato a un parente, un amico o una persona cara. Convinti di aver trovato una scappatoia, scoprono invece di essere indagati per un reato, ossia la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’orientamento della Cassazione sul punto è granitico: vendere la casa sottocosto per mettere al riparo il patrimonio dal Fisco è un illecito. La Suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 10763 del 19 marzo 2021, ha confermato la condanna di un cittadino straniero residente in Italia che aveva ceduto l’unico immobile di sua proprietà – acquistato per 315.000 euro – alla propria convivente, per la cifra di 92.500 euro. Pochi mesi dopo quella vendita, la stessa abitazione veniva rivenduta a terzi per 280.000 euro. Nel corso degli accertamenti era emerso che l’imputato era stato convocato dall’Agenzia delle Entrate per chiarimenti sui capitali provenienti dall’estero appena due mesi prima dell’atto di compravendita. Erano evidenti quindi sia la consapevolezza del debito, sia la volontà di sottrarvisi. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è disciplinato dall’art. 11 della legge reati tributari, che punisce chiunque alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri beni idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva. La soglia di rilevanza penale è fissata in 50.000 euro, per cui il reato si configura soltanto se il debito verso l’Erario, comprensivo di imposte, interessi e sanzioni, supera questo importo. Non occorre aspettare la cartella esattoriale. Uno dei principali errori è credere di essere al sicuro finché non arriva un atto formale da parte del Fisco. La Cassazione, nella sentenza in esame, ribalta questa convinzione, stabilendo che, ai fini della configurabilità del reato, non sono necessari né l’emissione di cartelle esattoriali né la conclusione di procedure di accertamento già avviate. È sufficiente che esista un debito tributario, anche non ancora quantificato con esattezza, che sia ragionevolmente stimabile in misura superiore alla soglia dei 50.000 euro. Quando la vendita è simulata e quando è fraudolenta. La norma punisce due distinte condotte. La prima è l’alienazione simulata, ovvero un trasferimento che appare reale, ma dietro il quale si nasconde un accordo contrario alla volontà dichiarata, per cui il bene viene formalmente ceduto, ma rimane di fatto nella disponibilità del venditore. La seconda è l’atto fraudolento, che implica invece un trasferimento effettivo del bene, connotato però da elementi di inganno o di artificio, con la finalità di sottrarre il proprio patrimonio all’azione di recupero del credito. Il confine tra lecito e illecito nella gestione del patrimonio. Perché il reato si configuri, il soggetto deve agire con la consapevolezza dell’esistenza del debito e con la finalità, anche non esclusiva, di rendere più difficile o impossibile la riscossione. La Cassazione ha precisato che tale consapevolezza può essere desunta anche dall’accettazione del rischio. Pertanto, chi sa con ragionevole certezza di avere debiti con il Fisco e compie atti dispositivi sul proprio patrimonio risponde penalmente anche se, in quel momento, non ha ricevuto alcun avviso formale. Il ruolo del prezzo nella valutazione del giudice. Il prezzo di vendita è un elemento decisivo. Nella vicenda esaminata, la sproporzione tra il valore reale dell’immobile e il corrispettivo dichiarato nell’atto notarile era talmente evidente da costituire un elemento di prova. La cessione avvenuta a favore di una persona legata da vincoli affettivi e a un prezzo enormemente inferiore a quello di mercato rappresenta una combinazione di fattori che il giudice di merito ha valutato come indice della volontà di eludere il Fisco. Avv. Marco De Gregorio, Brocardi.it

giovedì 25 giugno 2026

Agenzia delle Entrate, rischi sanzioni se non aggiorni il Catasto dopo i lavori in casa: ecco quando scatta l'obbligo

Non solo superbonus: con una recente risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualsiasi lavoro capace di aumentare la redditività della casa - dal cappotto termico al fotovoltaico - può far scattare l'obbligo di aggiornare la rendita catastale. Ecco quando succede, qual è la regola del 15% e cosa rischia chi non si adegua.
Hai rifatto il cappotto termico, montato i pannelli fotovoltaici o aggiunto un ascensore in condominio? Forse non lo sai, ma il tuo Comune e l'Agenzia delle Entrate potrebbero già avere gli occhi puntati sulla rendita catastale di casa tua. E non c'entra solo il superbonus. Il falso mito da sfatare subito riguarda il momento in cui scatta l'obbligo di aggiornare il Catasto. In tanti pensano che basti non abbattere un muro o non costruire una stanza in più per stare tranquilli. Non è così. Con la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco che l'obbligo riguarda chiunque abbia eseguito interventi capaci di aumentare il valore reddituale dell'immobile, indipendentemente dal fatto che si sia usato uno sconto fiscale oppure si sia pagato tutto di tasca propria. Il punto di partenza, va detto, è proprio il superbonus: l'articolo 1, commi 86 e 87, della legge n. 213/2023 (la Legge di Bilancio 2024) ha dato all'Agenzia il compito di incrociare le banche dati per controllare chi, dopo aver beneficiato dello sconto del 110%, non ha poi aggiornato la rendita. Da questi controlli sono già partite migliaia di lettere di compliance, e nel triennio 2026-2028 ne arriveranno altre 70.000. Ma la risoluzione chiarisce che le regole valgono per tutti, a prescindere dagli incentivi statali utilizzati. Quando scatta davvero l'obbligo di aggiornare il Catasto Quando scatta davvero l'obbligo? La normativa di riferimento, ricorda l'Agenzia, è quella degli articoli 173 e 204 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249. Il testo è chiaro: "sussiste l'obbligo di dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza", comprese le caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive. Tradotto in parole semplici, non basta guardare se sono cambiati i muri: contano anche gli impianti. Rientrano quindi nel mirino del Fisco gli interventi sull'involucro dell'edificio come il cappotto termico, l'installazione di un ascensore condominiale e il potenziamento degli impianti, dal fotovoltaico ai sistemi di accumulo fino al solare termico. Sono tutte modifiche che, pur non toccando la planimetria, possono far salire il valore economico della casa agli occhi del Catasto. Fotovoltaico e impianti: la regola del 15% per l'aggiornamento Il nodo più delicato, quello su cui l'Agenzia delle Entrate si sofferma più a lungo, riguarda gli impianti tecnologici. Qui la risoluzione fornisce un criterio preciso, quasi matematico: l'obbligo di aggiornamento scatta quando il valore dei nuovi impianti fa crescere la redditività dell'immobile di una percentuale pari o superiore al 15%. Per arrivare a questo numero, i tecnici incaricati devono applicare formule che riportano il valore degli impianti, già deprezzato in base alla loro vita utile, all'epoca censuaria di riferimento del Catasto, cioè il biennio economico 1988-1989. Se l'impianto serve l'intero condominio, si calcola la quota millesimale che spetta alla singola unità immobiliare; se invece i lavori sono stati realizzati in più fasi e in momenti diversi, i valori dei vari interventi si sommano fra loro per stabilire se la soglia del 15% è stata superata. Cosa cambia per i professionisti e quali sono i rischi Per i professionisti che si occupano delle pratiche Docfa - geometri, architetti e ingegneri - la risoluzione introduce paletti piuttosto rigidi: nella relazione tecnica andranno descritti con precisione tutti gli impianti, indicando dati come la potenza nominale dei pannelli fotovoltaici e la capacità dei sistemi di accumulo. Cosa succede se l'immobile si trova già nella classe catastale più alta prevista per quel Comune? In questo caso l'Agenzia spiega che il tecnico dovrà individuare, per confronto, una classe superiore presa da un'altra zona censuaria o da un Comune limitrofo. Attenzione, però, a non sottovalutare la questione: chi ignora l'obbligo rischia sanzioni e il ricalcolo d'ufficio della rendita da parte dell'Agenzia delle Entrate, con effetto retroattivo sulla nuova rendita definitiva. Il messaggio, in sostanza, è semplice da capire: rendere la casa più efficiente dal punto di vista energetico fa bene all'ambiente e al portafoglio, abbassando le bollette, ma per lo Stato significa anche un immobile che vale di più. E, su questo punto, il Catasto non fa sconti a nessuno. Dott. Romina Cardia, Brocardi.it

sabato 12 settembre 2020

Superbonus 110, da ottobre via libera alla cessione del credito

 

Superbonus 110, da ottobre via libera alla cessione del credito

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per accedere alle agevolazioni fiscali





Per ottenere lo sconto in fattura o per esercitare l’opzione di cessione del credito prevista dal Superbonus 110 per le ristrutturazioni la data da tenere a mente è quella del 15 ottobre. Vediamo cosa dispone l’Agenzia delle Entrate.

  • Con il provvedimento n. 283847/2020 l’Agenzia delle Entrate stabilisce le condizioni per richiedere le detrazioni legate agli interventi sugli immobili che danno diritto al cosiddetto Superbonus 110. In particolare:
  • L’opzione va esercitata per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico e antisismico, recupero o restauro della facciata degli edifici;
  • La richiesta va fatta in via telematica, a partire appunto dal 15 ottobre, utilizzando il modello apposito e il software disponibile sul sito AdE;
  • La cessione del credito potrà essere accettata o meno dai cessionari attraverso la “Piattaforma cessione crediti”. In caso di accettazione, i crediti saranno visibili nel relativo cassetto fiscale e utilizzabili dai cessionari in compensazione o ulteriormente ceduti.
  • In alternativa alla cessione del credito si può chiedere uno sconto in fattura ai fornitori con riferimento a quanto disposto dall'art. 121 del dl 34/2020. Occorre per questo una copia dell’asseverazione trasmessa dall’Enea o, per gli interventi antisismici, dai professionisti coinvolti.
  • Sconto o credito di imposta devono essere calcolati sulla base delle spese sostenute nel periodo di imposta di riferimento
  • Se più beneficiari sostengono spese per lo stesso immobile di cui sono possessori, ognuno potrà scegliere liberamente a quale beneficio accedere.
Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena