giovedì 29 ottobre 2026
Fotovoltaico, ora non puoi più installarlo sui tuoi terreni, ma c'è un modo per metterlo lo stesso: nuova sentenza
La Corte Costituzionale respinge i ricorsi contro il limite ai pannelli solari installati direttamente sui campi coltivati. Via libera solo ai sistemi sospesi che rispettano le colture.
Chi possiede un campo classificato come agricolo e pensa di coprirlo di
pannelli solari deve fare i conti con un limite ben preciso. Se i moduli poggiano direttamente sul
terreno, il progetto resta bloccato, mentre il discorso cambia se l'impianto è pensato per coesistere
con le coltivazioni. Lo ha confermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 127 del 2026,
depositata il 16 luglio, chiudendo una controversia che da mesi teneva in sospeso numerosi
investimenti fotovoltaici nelle campagne italiane.
Da dove nasce la controversia? A sollevare la questione era stato il T.A.R. Lazio, chiamato a decidere sui ricorsi di alcune società
del settore rinnovabili contro il decreto ministeriale attuativo delle nuove regole. Con quattro
ordinanze gemelle, il T.A.R. aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2,
del decreto Agricoltura (d.l. n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024) e dell'art. 2, comma 2,
del d.lgs. n. 190/2024 sui regimi amministrativi delle rinnovabili. Secondo i giudici amministrativi, il
divieto di installare fotovoltaico a terra nelle zone agricole avrebbe potuto violare gli artt. 3, 9, 11 e
117 della Costituzione, oltre ai principi europei sulla massima diffusione delle energie pulite. La
Consulta, nel dispositivo finale, “dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale”
sollevate dal T.A.R. Lazio.
Cosa vieta davvero la norma? Il punto centrale della pronuncia è la portata effettiva del divieto. La Corte chiarisce che la norma
censurata non esclude dalle zone agricole qualsiasi impianto di produzione da fonte solare.
Colpisce soltanto una tecnologia specifica, quella dei moduli fotovoltaici collocati direttamente a
terra. Nella sentenza il giudice delle leggi fissa il principio secondo cui “quella degli impianti
fotovoltaici è una categoria generale, entro la quale si inscrivono gli impianti agrivoltaici,
configurandosi come species di quel più ampio genus”. Restano quindi pienamente ammessi gli
impianti agrivoltaici con moduli non appoggiati al suolo, capaci di preservare la continuità delle
attività di coltivazione e di pascolo sul sito di installazione.
La differenza tecnica tra fotovoltaico a terra e agrivoltaico avanzato: La legge del 2024 non offre una definizione puntuale di “moduli collocati a terra”. La Consulta ricava
il significato dalla finalità della norma, contenuta in un capo del decreto dedicato proprio alla
limitazione del consumo di suolo agricolo. A fare chiarezza interviene la disciplina successiva, il d.l.
n. 175/2025, che ha inserito nel d.lgs. n. 190/2024 la definizione legislativa di impianto
agrivoltaico, richiamata testualmente nella sentenza, come “impianto fotovoltaico che preserva la
continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione”, anche attraverso la rotazione di
moduli elevati da terra. Perché l'installazione sia sempre consentita in area agricola, la stessa
disciplina richiede che i pannelli siano collocati in posizione adeguatamente elevata dal suolo.
La legge di conversione ha altresì previsto che il proponente debba dotarsi di una dichiarazione
asseverata, redatta da un professionista abilitato, che attesti la conservazione di almeno l'80%
della produzione lorda vendibile del terreno.
Le eccezioni che restano valide: il divieto non è assoluto. La disciplina di settore individua diverse porzioni di territorio in cui
l'installazione a terra resta possibile anche in area agricola. Vi rientrano i siti dove sono già presenti
impianti della stessa fonte, per interventi di rifacimento o potenziamento senza aumento dell'area
occupata. Vi rientrano le cave e le miniere dismesse o degradate, comprese quelle già
ripristinate, e le discariche chiuse o recuperate. Sono ammesse anche le aree nella disponibilità
dei gestori ferroviari, delle concessionarie autostradali e delle società aeroportuali, oltre alle
superfici agricole comprese entro 500 metri da impianti industriali esistenti e a quelle entro 300
metri dalla rete autostradale. Il divieto, inoltre, non si applica ai progetti destinati alle comunità
energetiche rinnovabili né a quelli finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale complementare.
Perché la Consulta ha respinto i dubbi di illegittimità? Con riferimento al diritto europeo, la Corte riconosce che il principio di massima diffusione delle
rinnovabili è un cardine della normativa dell’UE, ma osserva che il TAR Lazio non ha dimostrato in
concreto come il divieto, circoscritto ai soli moduli a terra, possa mettere a rischio gli obiettivi di
decarbonizzazione. Restano infatti percorribili sia l'agrivoltaico avanzato sia le numerose deroghe
territoriali previste dalla legge.
Dal punto di vista del diritto nazionale, la Corte Costituzionale richiama l'art. 9 Cost., che tutela non
solo l'ambiente e la biodiversità, ma anche il paesaggio, agrario compreso. La sentenza riporta
anche un passaggio della più recente direttiva europea sul monitoraggio del suolo, secondo cui “il
suolo è una risorsa vitale, limitata e ritenuta non rinnovabile e insostituibile su una scala temporale
umana”. Ne discende che “nessun diritto o bene costituzionale riceve tutela in termini assoluti”, per
cui serve un bilanciamento e quello operato dal legislatore è stato qualificato come non
irragionevole.
Anche la censura sulla presunta sproporzionalità del divieto cade. La misura, infatti, è stata
giudicata proporzionale perché idonea a contenere il consumo di un bene scarso come il suolo, necessaria in assenza di alternative meno incisive e proporzionata in senso stretto. Secondo la
Corte, la norma “impone un sacrificio tollerabile per i privati”, che possono comunque investire
sull'agrivoltaico sopraelevato.
Cosa cambia per chi vuole investire? Per le imprese del settore energetico e per i proprietari di terreni agricoli, il messaggio della
Consulta è chiaro. Un impianto fotovoltaico tradizionale con moduli a terra su un terreno agricolo
resta, salvo le eccezioni territoriali previste dalla legge, non autorizzabile. Un progetto agrivoltaico
con pannelli sopraelevati, che consenta la prosecuzione delle colture o del pascolo e rispetti la
soglia dell'80% della produzione lorda vendibile, può invece proseguire il proprio iter senza ostacoli
di ordine costituzionale. Brocardi.it, Avv. Marco De Gregorio.
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Ubicazione:
Modena MO, Italia
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