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giovedì 25 giugno 2026
Agenzia delle Entrate, rischi sanzioni se non aggiorni il Catasto dopo i lavori in casa: ecco quando scatta l'obbligo
Non solo superbonus: con una recente risoluzione, l'Agenzia delle Entrate
ha chiarito che qualsiasi lavoro capace di aumentare la redditività della
casa - dal cappotto termico al fotovoltaico - può far scattare l'obbligo di
aggiornare la rendita catastale. Ecco quando succede, qual è la regola del
15% e cosa rischia chi non si adegua.
Hai rifatto il cappotto termico, montato i pannelli fotovoltaici o aggiunto un ascensore in condominio?
Forse non lo sai, ma il tuo Comune e l'Agenzia delle Entrate potrebbero già avere gli occhi puntati
sulla rendita catastale di casa tua. E non c'entra solo il superbonus.
Il falso mito da sfatare subito riguarda il momento in cui scatta l'obbligo di aggiornare il Catasto. In
tanti pensano che basti non abbattere un muro o non costruire una stanza in più per stare tranquilli.
Non è così. Con la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha messo nero
su bianco che l'obbligo riguarda chiunque abbia eseguito interventi capaci di aumentare il
valore reddituale dell'immobile, indipendentemente dal fatto che si sia usato uno sconto fiscale
oppure si sia pagato tutto di tasca propria.
Il punto di partenza, va detto, è proprio il superbonus: l'articolo 1, commi 86 e 87, della legge n.
213/2023 (la Legge di Bilancio 2024) ha dato all'Agenzia il compito di incrociare le banche dati per
controllare chi, dopo aver beneficiato dello sconto del 110%, non ha poi aggiornato la rendita. Da
questi controlli sono già partite migliaia di lettere di compliance, e nel triennio 2026-2028 ne
arriveranno altre 70.000. Ma la risoluzione chiarisce che le regole valgono per tutti, a
prescindere dagli incentivi statali utilizzati.
Quando scatta davvero l'obbligo di aggiornare il Catasto
Quando scatta davvero l'obbligo? La normativa di riferimento, ricorda l'Agenzia, è quella degli
articoli 173 e 204 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con la legge 11
agosto 1939, n. 1249. Il testo è chiaro: "sussiste l'obbligo di dichiarare al Catasto tutte le variazioni
nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della
valutazione della categoria, della classe e della consistenza", comprese le caratteristiche costruttive,
impiantistiche, tipologiche o distributive.
Tradotto in parole semplici, non basta guardare se sono cambiati i muri: contano anche gli
impianti. Rientrano quindi nel mirino del Fisco gli interventi sull'involucro dell'edificio come il
cappotto termico, l'installazione di un ascensore condominiale e il potenziamento degli impianti, dal fotovoltaico ai sistemi di accumulo fino al solare termico. Sono tutte modifiche che, pur
non toccando la planimetria, possono far salire il valore economico della casa agli occhi del
Catasto.
Fotovoltaico e impianti: la regola del 15% per l'aggiornamento
Il nodo più delicato, quello su cui l'Agenzia delle Entrate si sofferma più a lungo, riguarda gli
impianti tecnologici. Qui la risoluzione fornisce un criterio preciso, quasi matematico: l'obbligo di
aggiornamento scatta quando il valore dei nuovi impianti fa crescere la redditività
dell'immobile di una percentuale pari o superiore al 15%.
Per arrivare a questo numero, i tecnici incaricati devono applicare formule che riportano il valore
degli impianti, già deprezzato in base alla loro vita utile, all'epoca censuaria di riferimento del
Catasto, cioè il biennio economico 1988-1989. Se l'impianto serve l'intero condominio, si calcola la
quota millesimale che spetta alla singola unità immobiliare; se invece i lavori sono stati realizzati in
più fasi e in momenti diversi, i valori dei vari interventi si sommano fra loro per stabilire se la soglia
del 15% è stata superata.
Cosa cambia per i professionisti e quali sono i rischi
Per i professionisti che si occupano delle pratiche Docfa - geometri, architetti e ingegneri - la
risoluzione introduce paletti piuttosto rigidi: nella relazione tecnica andranno descritti con precisione
tutti gli impianti, indicando dati come la potenza nominale dei pannelli fotovoltaici e la capacità dei
sistemi di accumulo.
Cosa succede se l'immobile si trova già nella classe catastale più alta prevista per quel Comune? In
questo caso l'Agenzia spiega che il tecnico dovrà individuare, per confronto, una classe superiore
presa da un'altra zona censuaria o da un Comune limitrofo. Attenzione, però, a non sottovalutare la
questione: chi ignora l'obbligo rischia sanzioni e il ricalcolo d'ufficio della rendita da parte
dell'Agenzia delle Entrate, con effetto retroattivo sulla nuova rendita definitiva.
Il messaggio, in sostanza, è semplice da capire: rendere la casa più efficiente dal punto di vista
energetico fa bene all'ambiente e al portafoglio, abbassando le bollette, ma per lo Stato significa
anche un immobile che vale di più. E, su questo punto, il Catasto non fa sconti a nessuno.
Dott. Romina Cardia, Brocardi.it
Etichette:
Agenzia delle Entrate.,
catasto,
sanzioni
Ubicazione:
Modena MO, Italia
martedì 7 aprile 2020
Posso affittare un
appartamento come ufficio?
Locazione a uso abitativo o
commerciale: che succede se la distinzione dell’immobile non coincide con la
categoria catastale dichiarata?
Hai
un un immobile accatastato a uso abitativo e per molti mesi hai cercato
qualcuno che potesse prenderlo in affitto. Finalmente, hai trovato un
potenziale cliente, senonché questi vorrebbe adibirlo a uso ufficio e che ciò
fosse riportato – così come la legge impone – sul contratto. Dovresti cambiare
l’accatastamento e fare una pratica amministrativa, ma non vuoi spendere soldi.
Così ti chiedi: posso affittare un appartamento come ufficio? Cosa dice
la legge a riguardo?
La stessa domanda potrebbe essere
fatta anche al contrario: posso affittare un ufficio come abitazione? Cosa
succederebbe se la polizia dovesse accorgersi che, al posto di un negozio o di
uno studio professionale, vi abita invece una famiglia?
Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Destinazione appartamento: va indicata nel
contratto?
La legge impone che, nel momento in cui si dà in
affitto un appartamento, il contratto debba essere necessariamente registrato.
Senza la registrazione il contratto è nullo, anzi inesistente. La
registrazione deve essere curata dal locatore, entro 30 giorni dalla sottoscrizione
del contratto, che deve poi darne comunicazione al conduttore nei
successivi 60 giorni.
Nel momento in cui si registra il contratto di affitto
è necessario, per legge [1], indicare anche i dati catastali
dell’immobile. Questo perché è proprio da tale dato che scatteranno dopo,
le imposte come l’Imu. La violazione di tale obbligo, quindi, costituisce
un’evasione fiscale; in particolare, si evade l’imposta di registro e la Tari
(l’imposta sui rifiuti che, per gli uffici, è più cara).
Pertanto, la mancata, errata o inesatta indicazione
dei dati catastali nel contratto di locazione implica le seguenti sanzioni:
·
il recupero a tassazione dell’imposta
effettivamente dovuta;
·
una sanzione da un minimo del 120 a un
massimo del 240% dell’imposta dovuta.
·
Posso affittare un
appartamento come ufficio?
·
Anche se la legge non lo dice
espressamente, secondo il parere condiviso dagli studiosi, le sanzioni che
abbiamo appena visto e che si applicano nel caso di assente o errata
indicazione della categoria catastale nel contratto di affitto, valgono
anche quando, pur indicata in modo esatto la categoria catastale, l’utilizzo
effettivo dell’immobile è diverso rispetto ad essa.
·
Facciamo degli esempi.
·
Marco affitta la propria casa a Mariano.
Si tratta di un appartamento a uso abitativo. Marco scrive sul contratto che si
tratta di un locale a uso ufficio. Le parti incorrono nelle sanzioni appena
viste.
·
Marco affitta la propria casa a Mariano.
Si tratta di un appartamento a uso abitativo. Marco scrive sul contratto che si
tratta di un locale a uso abitativo ma poi Mariano, nonostante ciò, e con il
consenso di Marco, ne fa uno studio professionale. Anche in questo caso
scattano le sanzioni.
Da quanto appena detto, si
può facilmente desumere che la categoria catastale indicata nel contratto di
locazione vincola le parti: pertanto, non è possibile affittare l’immobile per
un uso differente rispetto a quello riportato nel contratto stesso. Né è
possibile indicare falsamente nel contratto di locazione una categoria catastale differente da quella
effettiva.
Che fare se l’inquilino trasforma
l’abitazione in un ufficio?
Se è vero che le parti, di comune accordo, non possono
affittare un appartamento a uso ufficio, a maggior ragione l’affittuario non
può trasformare l’immobile senza comunicarlo al locatore. Diversamente,
potrebbe subire uno sfratto.
Nello stesso modo, se una persona prende in affitto un
appartamento con lo scopo di farne un ufficio, ma non palesa tale intenzione al
locatore oppure, pur palesandola, è comunque consapevole dell’accatastamento
dell’immobile, non può poi chiedere una risoluzione del contratto. Egli
infatti – sottolinea la Cassazione [2] – ha accettato il rischio
economico dell’impossibilità di utilizzazione dell’immobile stesso come
rientrante nella normalità dell’esecuzione della prestazione.
Regole per affittare un appartamento a uso
ufficio
Per affittare un appartamento a uso ufficio è
necessario, innanzitutto, che le parti siano d’accordo. Il locatore poi, prima
della stipula del contratto di locazione, dovrà eseguire una variazione
catastale. Infine, dovrà essere indicata la nuova categoria catastale nel
contratto di locazione.
Cosa rischio se affitto un appartamento a
uso ufficio?
Chi affitta un appartamento a uso ufficio
rischia:
·
innanzitutto, il recesso dal contratto
da parte dell’inquilino se questi non è stato messo al corrente dell’esatta
destinazione dell’immobile;
·
in caso di contestazione del Comune, una
sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’importo dell’imposta di
registro che sarebbe stata dovuta nel caso in cui si fosse indicata l’esatta
categoria catastale;
·
il recupero a tassazione, da parte del
Comune, delle differenze Imu e Tasi non versate correttamente e le relative
sanzioni.
note
[1]
Art. 19 DL n. 78/2010: «la richiesta di registrazione di contratti, scritti o
verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello
Stato e relative cessioni, risoluzioni o proroghe anche tacite, deve contenere
anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili.
La mancata o errata indicazione dei dati catastali è
considerato fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro
ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto del
presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».
[2]
Cass. sent. n. 1398/2011.
Agenzia immobiliare Farini
Viale Gramsci, 387 (MO)
059454227
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