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lunedì 14 settembre 2020

Come effettuare i pagamenti per beneficiare del superbonus 110%

 

Come effettuare i pagamenti per beneficiare del superbonus 110%




Per poter fruire del superbonus 110% è necessario fare attenzione a come devono essere effettuati i pagamenti delle spese per l'esecuzione degli interventi. Per chiarire questo punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate fornendo una specifica risposta alle apposite Faq.

Rispondendo al quesito "come deve avvenire il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi (salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del superbonus?", il Fisco ha così risposto:

"Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane Spa nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell'8 per cento) di cui all'articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41)".

Si ricorda che il superbonus 110% è la nuova agevolazione agevolazione prevista dal decreto rilancio che porta al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Qualche giorno fa, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha fatto sapere che il beneficio diventerà strutturale.

A beneficiarne sono condomìni persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento; Istituti autonomi case popolari (Iacp) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.


 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena


lunedì 23 settembre 2019

Tassa Airbnb, Consiglio di Stato rinvia all'Europa: ci sono conseguenze per gli intermediari?

Tassa Airbnb, il Consiglio di Stato rimanda alla Corte di giustizia europea / Gtres
Con l'ordinanza n.6219 del 18 settembre 2019, il Consiglio di Stato ha rimandato alla Corte di Giustizia Europea la decisione sulla legittimità della tassa Airbnb. idealista/news ha parlato con Francesco Zorgno di CleanBnb e Marco Celani di Italianway se, ai fini pratici, ci sono conseguenze per gli intermediari

Tassa Airbnb su affitti brevi

Approvata a giugno 2017, con il decreto legge 50/2017, la Tassa Airbnb introduce la cedolare secca per i contratti di locazione inferiori ai 30 giorni. Prevede inoltre che tutti gli intermediari, inclusi portali online, debbano versare una ritenuta d'acconto del 21%, quando intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi.

Il ricorso di Airbnb

La decisione del Consiglio di Stato arriva dopo una lunga e intricata serie di ricorsi fatti da Airbnb. Il Tar del Lazio ha bocciato la richiesta di sospensione della normativa, mentre l'Antitrust si è espressa a favore di Airbnb, considerando la norma lesiva della concorrenza, perché punisce chi utilizza i pagamenti digitali.

Aggiornamenti 2019 sulla tassa Airbnb

In attesa che l'intricata vicenda giunga al termine e sia la Corte di Giustizia Europea a esprimersi sulla legittimità della Tassa Airbnb, la questione adesso è se la decisione del Consiglio di Stato possa portare, ai fini pratici, conseguenze per gli intermediari del settore, tenuti a trattenere la ritenuta del 21% e a trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate.
"Ai fini pratici con il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europa della vertenza promossa da Airbnb - ha detto a idealista/news Marco Celani, ad di Italianway - l momento non cambia quindi nulla; bisognerà attendere o che la società si adegui alle normative introdotte orami due anni fa o che la Corte si pronunci in qualche direzione". Dello stesso avviso Francesco Zorgno di CleanBn perché il "rinvIo della materia alla Corte europea non cambia nulla ai fini pratici. Gran parte degli operatori professionali in Italia ha da tempo recepito gli obblighi di ritenuta e comunicazione, che sono quindi in capo agli intermediari tradizionali quali agenti immobiliari e property manager".
Secondo Francesco Zorgno, la questione ancora da chiarire riguarda "l'incertezza sul ruolo delle grandi OTA ai sensi della legge 50/2017: ci auguriamo possa essere chiarito definitivamente il prima possibile, per consentire una crescita sostenibile di un settore che punta a livelli di servizio sempre più qualificati"

La tesi sostenuta da Airbnb

Ad oggi, a più di due anni dall'entrata in vigore della norma che introduce la cedolare secca sugli affitti brevi, il gigante degli affitti brevi, Aibnb, si rifiuta di applicare la norma e di comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate.
Secondo Marco Celani, "La tesi, sostenuta da Airbnb, secondo cui le vacanze in casa 7 volte su 10 vengono pagate in contanti non rende automaticamente discriminatorio per gli operatori digitali l’applicazione di regole aggiuntive. Gli host trovano nell’accesso online tramite i portali la possibilità di massimizzare l’occupazione delle case e difficilmente baratterebbero il fatto di continuare con il sommerso verso la chiusura delle vetrine"
"Lo Stato cerca strumenti di monitoraggio ed è giusto che gli operatori, uniti nella battaglia contro il nero, sostengano nel dialogo con le istruzioni, lo sforzo di rendere il settore regolato da norme semplici e trasparenti, possibilmente uguali per tutti a livello nazionale"


Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

mercoledì 31 luglio 2019

Cessione del credito ecobonus al fornitore, quali sono le modalità

Cessione del credito ecobonus al fornitore, quali sono le modalità.






E’ possibile la cessione del credito ecobonus al fornitore di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili. Ma in che modo? Vediamolo.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 309, il credito d’imposta può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.
L’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al   committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e, quindi, anche l’importo relativo al credito ceduto al cedente-fornitore. Ai fini dell’adempimento della fatturazione, l’importo del credito ceduto non può essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni. La fattura emessa dai fornitori dovrà indicare, pertanto, l’intero corrispettivo dovuto.
Quanto alle modalità di effettuazione del pagamento del corrispettivo relativo alle spese ammesse alla detrazione per i citati interventi di riqualificazione energetica, occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 19 febbraio 2007, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), del citato decreto, le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi all’agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell’ipotesi in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso.


Da "Idealista"
Agenzia Farini 
059 454227