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mercoledì 31 luglio 2019

Cessione del credito ecobonus al fornitore, quali sono le modalità

Cessione del credito ecobonus al fornitore, quali sono le modalità.






E’ possibile la cessione del credito ecobonus al fornitore di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili. Ma in che modo? Vediamolo.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 309, il credito d’imposta può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.
L’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al   committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e, quindi, anche l’importo relativo al credito ceduto al cedente-fornitore. Ai fini dell’adempimento della fatturazione, l’importo del credito ceduto non può essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni. La fattura emessa dai fornitori dovrà indicare, pertanto, l’intero corrispettivo dovuto.
Quanto alle modalità di effettuazione del pagamento del corrispettivo relativo alle spese ammesse alla detrazione per i citati interventi di riqualificazione energetica, occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 19 febbraio 2007, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), del citato decreto, le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi all’agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell’ipotesi in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso.


Da "Idealista"
Agenzia Farini 
059 454227 

mercoledì 8 agosto 2018

Ipoteca e pignoramento sono la stessa cosa?

Ipoteca e pignoramento sono la stessa cosa?

Quando si è debitori, la casa spesso finisce per trovarsi al centro di procedimenti collegati al pagamento (o al mancato pagamento) delle somme dovute, soprattutto se a doverle incassare è un istituto di credito. In tal caso si configurano alcune casistiche che possono coinvolgere un immobile: in particolare il pignoramento o l’ipoteca.



Pignoramento: cos'è

Si tratta di casi diversi, e vediamo perché. Il pignoramento è un atto con cui la casa viene forzatamente sottratta al suo proprietario nell’ambito di un procedimento di espropriazione forzata in caso di impossibilità di rimborsare altrimenti un debito. In altre parole, quando una persona contrae un debito, ad esempio un mutuo bancario, e poi non lo rimborsa per mancanza di liquidità o di possibilità di farlo anche a rate, il tribunale interviene con una sentenza apposita e dispone che il debito venga soddisfatto tramite la vendita del bene immobile, che viene quindi espropriato (tramite pignoramento) al precedente proprietario. In questo modo il debitore perde la proprietà dell’immobile, che a tutti gli effetti diventa di appartenenza del creditore (la banca, nel nostro esempio).
A disciplinare il pignoramento sono gli articoli 483 e 604 del codice civile. Il pignoramento avviene in fasi di gravità crescente che si susseguono: dall’avviso bonario di mancato pagamento, all’invio della cartella di pagamento, all’intimazione di pagamento entro un certo numero di giorni. Segue l’iscrizione dell’ipoteca (anche su beni non precedentemente ipotecati), e, dopo sei mesi di mancato pagamento, l’espropriazione forzata, che verrà notificata dall’ufficiale giudiziario (in giorni feriali dalle 7 alle 21). In presenza di un debito da ripagare, il giudice disporrà che vengano pignorati per primi i beni più facilmente rivendibili, quindi gioielli, automobili, opere d’arte, per poi giungere alla casa. I beni pignorati sono posti in custodia per dieci giorni, e poi saranno trasferiti al creditore, che disporrà eventualmente della vendita.



Ipoteca: cos'è

L’ipoteca, in sé, non ha nulla a che vedere con il pignoramento in quanto si tratta semplicemente di una forma di garanzia per il creditore, che se ne serve nel momento in cui eroga un prestito, per tutelarsi dalla possibilità che tale prestito non venga rimborsato. L’ipoteca per questo è utilizzata largamente nella stipula di mutui. Nel momento in cui viene iscritta,  non pregiudica la proprietà dell’immobile in capo al soggetto debitore, che continua quindi a poter disporre del bene, perfino a venderlo, se ne ha la possibilità (lo venderà, però, gravato da ipoteca, che l’eventuale compratore si dovrà accollare). Nell’ambito di un procedimento esecutivo per mancato pagamento, come abbiamo visto, anche in caso l’immobile non fosse precedentemente ipotecato, lo sarà nel momento in cui gli avvisi di pagamento saranno caduti nel vuoto. Dal momento dell’iscrizione forzata dell’ipoteca, potranno trascorrere sei mesi in cui il debitore avrà il tempo di sanare il proprio debito: se ciò non avverrà, l’ipoteca sarà l’anticamera dell’esproprio. Se parliamo di ipoteca legata al mutuo, l’espropriazione forzata può essere richiesta dopo il mancato pagamento di sette rate, o comunque dopo 180 giorni di mancati pagamenti.

Soglie minime per il pignoramento

Per l’iscrizione forzata dell’ipoteca nell’ambito di un procedimento giudiziario – iscrizione che potrà avvenire solo dopo le fasi precedenti sopra descritte, altrimenti sarà illegittima - esistono delle soglie minime di debito di 20 mila euro per la prima casa (e di 8 mila per gli altri beni immobili). Per il pignoramento, che può avvenire solo dopo la scadenza dei sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, il limite è di 120 mila euro per creditore. Non c’è limite invece per le seconde case di lusso, ville o castelli. Nessuna limitazione anche per uffici e studi professionali. Infine, nessun limite interviene anche nel caso in cui entrambi – debitore e creditore- siano privati, perché in quel caso gli interessi sono equiparabili.


Da "Idealista"
Agenzia Farini 
059 454227