Quando si è debitori, la casa
spesso finisce per trovarsi al centro di procedimenti collegati al
pagamento (o al mancato pagamento) delle somme dovute, soprattutto se a
doverle incassare è un istituto di credito. In tal caso si configurano
alcune casistiche che possono coinvolgere un immobile: in particolare il
pignoramento o l’ipoteca.
Pignoramento: cos'è
Si tratta di casi diversi, e vediamo perché. Il
pignoramento è un atto con cui la casa viene forzatamente sottratta al
suo proprietario nell’ambito di un procedimento di espropriazione
forzata in caso di impossibilità di rimborsare altrimenti un debito. In
altre parole, quando una persona contrae un debito, ad esempio un mutuo
bancario, e poi non lo rimborsa per mancanza di liquidità o di
possibilità di farlo anche a rate, il tribunale interviene con una
sentenza apposita e dispone che il
debito venga soddisfatto tramite la vendita del bene immobile, che viene quindi espropriato (tramite pignoramento) al precedente proprietario. In questo modo il debitore
perde la proprietà dell’immobile, che a tutti gli effetti diventa di appartenenza del creditore (la banca, nel nostro esempio).
A disciplinare il pignoramento sono gli
articoli 483 e 604 del codice civile. Il pignoramento avviene in
fasi di gravità crescente che si susseguono: dall’
avviso bonario di mancato pagamento, all’invio della
cartella di pagamento, all’intimazione di pagamento entro un certo numero di giorni. Segue l’iscrizione dell’
ipoteca (anche su beni non precedentemente ipotecati), e, dopo sei mesi di mancato pagamento, l’
espropriazione forzata,
che verrà notificata dall’ufficiale giudiziario (in giorni feriali
dalle 7 alle 21). In presenza di un debito da ripagare, il giudice
disporrà che vengano pignorati
per primi i beni più facilmente rivendibili,
quindi gioielli, automobili, opere d’arte, per poi giungere alla casa. I
beni pignorati sono posti in custodia per dieci giorni, e poi saranno
trasferiti al creditore, che disporrà eventualmente della vendita.
Ipoteca: cos'è
L’ipoteca, in sé, non ha nulla a che vedere con il pignoramento in quanto si tratta semplicemente di una forma di
garanzia per il creditore,
che se ne serve nel momento in cui eroga un prestito, per tutelarsi
dalla possibilità che tale prestito non venga rimborsato. L’ipoteca per
questo è utilizzata largamente nella
stipula di mutui. Nel momento in cui viene iscritta,
non pregiudica la proprietà dell’immobile
in capo al soggetto debitore, che continua quindi a poter disporre del
bene, perfino a venderlo, se ne ha la possibilità (lo venderà, però,
gravato da ipoteca, che l’eventuale compratore si dovrà accollare).
Nell’ambito di un procedimento esecutivo per mancato pagamento, come
abbiamo visto, anche in caso l’immobile non fosse precedentemente
ipotecato, lo sarà nel momento in cui gli avvisi di pagamento saranno
caduti nel vuoto. Dal momento dell’
iscrizione forzata dell’ipoteca,
potranno trascorrere sei mesi in cui il debitore avrà il tempo di
sanare il proprio debito: se ciò non avverrà, l’ipoteca sarà
l’anticamera dell’esproprio. Se parliamo di ipoteca legata al mutuo,
l’espropriazione forzata può essere richiesta dopo il mancato pagamento
di sette rate, o comunque dopo 180 giorni di mancati pagamenti.
Soglie minime per il pignoramento
Per l’iscrizione forzata dell’ipoteca nell’ambito di un procedimento
giudiziario – iscrizione che potrà avvenire solo dopo le fasi precedenti
sopra descritte, altrimenti sarà illegittima - esistono delle soglie
minime di
debito di 20 mila euro per la prima casa (e di
8 mila per
gli altri beni immobili). Per il pignoramento, che può avvenire solo
dopo la scadenza dei sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, il limite è
di
120 mila euro per creditore. Non c’è limite invece
per le seconde case di lusso, ville o castelli. Nessuna limitazione
anche per uffici e studi professionali. Infine, nessun limite interviene
anche nel caso in cui entrambi – debitore e creditore- siano privati,
perché in quel caso gli interessi sono equiparabili.