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mercoledì 27 novembre 2019

Ritardo nel pagamento del mutuo, quando scatta il pignoramento?



Se non si pagano le rate del mutuo, la banca può prendersi la casa? Ecco cosa dice la legge in merito.
Se il mutuatario ritarda nel pagamento delle rate del mutuo, la banca può in effetti prendersi la casa, ma ad alcune condizioni. Se inizialmente era previsto un intervento esecutivo dopo sette rate non pagate, ora il numero di ritardi nel pagamento è salito a 18. Solo dopo 18 rate non pagate, quindi, può profilarsi un intervento della banca.
Non solo: ma occorre che nel contratto di mutuo sia esplicitamente inserita una clausola che prevede la vendita diretta della casa (senza asta immobiliare) da parte della banca in caso il mutuatario non riesca a soddisfare il debito con l’Istituto di credito. In questo modo la banca non dovrà attendere i tempi del tribunale per rientrare del proprio finanziamento.
In caso la vendita dell’immobile frutti anche un valore inferiore alla somma oggetto del finanziamento, se la banca ha acquisito la casa, il debito si considera comunque estinto, senza ulteriori pendenze in carico al debitore. Se invece il ricavato sarà superiore, l’eccedenza potrà essere incassata dal debitore. Questo per spronare la banca a instaurare trattative dirette che avvicinino l’immobile in vendita al prezzo di mercato, senza le inefficienze di prezzo tipiche delle aste. Tutto il processo deve avvenire con l’appoggio di un consulente.

Da "Idelista"
Agenzia Farini
059 454227

giovedì 14 settembre 2017

contratto di locazione

NUOVE SANZIONI CON RAVVEDIMENTO OPEROSO
  In seguito ad interpretazione fornita dall’AdE con Risoluzione 115/E dell’1 settembre 2017. In rosso le ultime novità
TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
 entro 30 giorni di ritardo: 6%, ovvero 1/10 del 60% (+ interessi di mora + imposta dovuta) ATT.NE: l’importo minimo della sanzione è di 20 euro (1/10 della sanzione minima di 200 euro prevista dal nuovo art. 69 del TUR con esclusivo riguardo a questo caso) • entro 90 giorni di ritardo: 12%, ovvero 1/10 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  entro 1 anno di ritardo: 15%, ovvero 1/8 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  oltre l’anno ed entro 2 anni di ritardo: 17,14%, ovvero 1/7 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  oltre 2 anni di ritardo: 20%, ovvero 1/6 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 24%, ovvero 1/5 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta) Codice tributo F24 Elide: 1500 (pagamento imposta); 1507 (sanzione); 1508 (interessi) N.B. In caso di tardiva registrazione con cedolare secca la sanzione andrà calcolata con riferimento all’imposta dovuta per l’intera durata contrattuale.
 TARDIVO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (annualità successive alla prima, risoluzioni, proroghe, cessioni)  entro 14 giorni di ritardo: 0,1% (ovvero 1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint (+ interessi di mora + imposta dovuta)  entro 30 giorni di ritardo: 1,5%, ovvero 1/10 del 15% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  entro 90 giorni di ritardo: 1,67%, ovvero 1/9 del 15% (+ interessi di mora + imposta dovuta)  entro 1 anno di ritardo: 3,75%, ovvero 1/8 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 2 anni di ritardo: 4,29%, ovvero 1/7 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta) oltre 2 anni di ritardo: 5%, ovvero 1/6 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta) se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 6%, ovvero 1/5 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta) Codice tributo F24 Elide: 1501/1502/1503/1504 (a seconda dello specifico adempimento); 1509 (sanzione); 1510 (interessi) TARDIVA PROROGA DI UN CONTRATTO IN CEDOLARE SECCA *  entro 14 giorni di ritardo: 0,334 euro per ogni giorno di ritardo (ovvero 1/15 di 1/10 della sanzione di 50 euro)  tra i 15 e i 30 giorni di ritardo: 5 euro (ovvero 1/10 della sanzione di 50 euro)  entro 90 giorni di ritardo: 11,12 euro (ovvero 1/9 della sanzione di 100 euro)  entro 1 anno di ritardo: 12,5 euro (ovvero 1/8 della sanzione di 100 euro)  entro 2 anni di ritardo: 14,29 euro (ovvero 1/7 della sanzione di 100 euro)  oltre 2 anni di ritardo: 16,67 euro (ovvero 1/6 della sanzione di 100 euro) Oltre alla sanzione, come in ogni caso di ravvedimento operoso, andranno pagati anche gli interessi, calcolati sulla base della sanzione (dunque dei 50 o 100 euro) in ragione dei giorni di effettivo ritardo e del tasso di interesse legale applicabile. Codici Tributo F24 Elide: l’Ade non ha fornito specifiche indicazioni, tuttavia possiamo dedurre che siano applicabili i seguenti: per la sanzione - “1511” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”. per gli interessi: - “1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”. * La tardiva proroga con mantenimento del regime cedolare è effettuabile a condizione che il locatore abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca anche per il periodo di proroga del contratto, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
TARDIVA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO IN CEDOLARE SECCA
  entro 14 giorni di ritardo: 0,334 euro per ogni giorno di ritardo (ovvero 1/15 di 1/10 della sanzione di 50 euro)  tra i 15 e i 30 giorni di ritardo: 5 euro (ovvero 1/10 della sanzione di 50 euro) entro 90 giorni di ritardo: 11,12 euro (ovvero 1/9 della sanzione di 100 euro)  entro 1 anno di ritardo: 12,5 euro (ovvero 1/8 della sanzione di 100 euro)  entro 2 anni di ritardo: 14,29 euro (ovvero 1/7 della sanzione di 100 euro) oltre 2 anni di ritardo: 16,67 euro (ovvero 1/6 della sanzione di 100 euro) Oltre alla sanzione, come in ogni caso di ravvedimento operoso, andranno pagati anche gli interessi, calcolati sulla base della sanzione (dunque dei 50 o 100 euro) in ragione dei giorni di effettivo ritardo e del tasso di interesse legale applicabile. Codici Tributo F24 Elide: l’Ade non ha fornito specifiche indicazioni, tuttavia possiamo dedurre che siano applicabili i seguenti: per la sanzione - “1511” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI
– Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”. (codice introdotto nel marzo 2017) per gli interessi: - “1510” denominato
“LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”.
 TARDIVO VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (O REGOLARIZZAZIONE MARCHE) entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo – ravvedimento sprint (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta) Codice tributo F24 Elide: 1505 (pagamento imposta). Per le sanzioni e interessi non esiste un codice tributo specifico (che riproduca il vecchio codice 675T del modello F23). E’ possibile regolarizzare applicando una marca del valore corrispondente (in caso di marca apposta in ritardo), in alternativa (e in mancanza di indicazioni specifiche) verificare all’Ufficio AdE le modalità di versamento. N.B. Le percentuali indicate vanno applicate all’imposta dovuta.