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mercoledì 27 novembre 2019

Ritardo nel pagamento del mutuo, quando scatta il pignoramento?



Se non si pagano le rate del mutuo, la banca può prendersi la casa? Ecco cosa dice la legge in merito.
Se il mutuatario ritarda nel pagamento delle rate del mutuo, la banca può in effetti prendersi la casa, ma ad alcune condizioni. Se inizialmente era previsto un intervento esecutivo dopo sette rate non pagate, ora il numero di ritardi nel pagamento è salito a 18. Solo dopo 18 rate non pagate, quindi, può profilarsi un intervento della banca.
Non solo: ma occorre che nel contratto di mutuo sia esplicitamente inserita una clausola che prevede la vendita diretta della casa (senza asta immobiliare) da parte della banca in caso il mutuatario non riesca a soddisfare il debito con l’Istituto di credito. In questo modo la banca non dovrà attendere i tempi del tribunale per rientrare del proprio finanziamento.
In caso la vendita dell’immobile frutti anche un valore inferiore alla somma oggetto del finanziamento, se la banca ha acquisito la casa, il debito si considera comunque estinto, senza ulteriori pendenze in carico al debitore. Se invece il ricavato sarà superiore, l’eccedenza potrà essere incassata dal debitore. Questo per spronare la banca a instaurare trattative dirette che avvicinino l’immobile in vendita al prezzo di mercato, senza le inefficienze di prezzo tipiche delle aste. Tutto il processo deve avvenire con l’appoggio di un consulente.

Da "Idelista"
Agenzia Farini
059 454227

venerdì 19 aprile 2019


+0,8% la variazione annuale dell'indice ISTAT del mese di marzo 2019
Mese marzo 2019
Il numero indice per il mese di marzo (base 2015=100) è pari a: 
102,5
Principali variazioni rispetto al mese di marzo 2019
variazione mensile per il periodo febbraio 2019 - marzo 2019: 
+0,2%
variazione annuale per il periodo marzo 2018 - marzo 2019: +0,8%
variazione biennale per il periodo marzo 2017 - marzo 2019: +1,5%
Prossimo comunicato relativo all'indice di aprile 2019: giovedì 16 maggio 2019.

Il Sistema Informativo Excelsior promosso da Unioncamere in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e le Camere di Commercio italiane, ha pubblicato il bollettino previsionale relativo al mese di aprile 2019, analizzando le entrate programmate dalle imprese.
Sul territorio nazionale aumentano in aprile le previsioni di assunzione delle imprese, infatti in Italia si prevede vengano assunti 415.000 persone, con un incremento congiunturale pari al +9,2%, in Emilia-Romagna si raggiunge a un +9,5% pari a 39.100 ingressi, mentre a Modena le assunzioni sono pressoché stabili (-0,2%), pari a 5.860 entrate. Tuttavia la quota di imprese che intende assumere arriva al 17,7% del totale, aumentando del 3,4% rispetto a marzo.
Positivo invece l'andamento del totale modenese del trimestre aprile – giugno 2019, infatti con 18.940 entrate si raggiunge un incremento del 3,0% rispetto a marzo-maggio.
Nella costanza del numero di assunzioni, cambiano però le quote di lavoratori assunti per tipo di contratto, calano infatti i contratti di somministrazione (17% del totale), l'1% sono "co.co.co e altri non dipendenti", mentre il restante 82% sono lavoratori dipendenti. Tra questi si registra un incremento sia dei lavoratori a tempo indeterminato che raggiungono la quota del 30%, sia degli apprendisti (13%), mentre diminuisce la proporzione di quelli a tempo determinato (38%).


"
Prorogato a giovedì 18 aprile il termine per la presentazione delle candidature

A disposizione delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Modena 5.000 euro per valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d'alternanza scuola-lavoro documentati con un video.
Gli studenti hanno la possibilità di rendere accattivante l'alternanza "raccontando" in un video le attività svolte e le competenze acquisite.
I video premiati a livello locale potranno concorrere al premio nazionale.

Fonte: “ Istat”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

mercoledì 5 luglio 2017

Vendita o affitto?

È possibile pubblicare su internet un annuncio di vendita o affitto di una casa se è già stato dato mandato all'agenzia immobiliare?

Oggi si vende e si affitta più tramite internet che con agenzia immobiliare: i dati parlano di un forte
aumento delle offerte veicolate tramite siti web dedicati all’incontro tra domanda e offerta. Alcuni di
questi portali, peraltro, consentono la pubblicazione gratuita dell’annuncio, offrendo poi servizi
aggiuntivi nelle versioni premium e base. Ma chi ha già affidato l’incarico all’agenzia di trovare
un acquirente o un affittuario può contemporaneamente pubblicare un annuncio su internet, in una
piattaforma dedicata o anche tramite i propri canali?

La risposta dipende dal singolo contratto firmato con l’agenzia. Se è presente la clausola di
esclusiva, il proprietario dell’immobile non potrebbe andare in cerca di acquirenti o inquilini e,
quand’anche dovesse trovarli, sarebbe poi tenuto a risarcire l’agente secondo le condizioni
contrattuali.

Accanto a questa possibilità, però, esistono casi in cui il mandato sottoscritto all’agente sia senza
esclusiva e, in tale ipotesi, la società immobiliare ha diritto alla provvigione solo se l’acquirente o l’affittuario è stato trovato da
quest’ultima. Resta ferma, quindi, la libertà per il proprietario
dell’immobile di intervenire personalmente nella ricerca di eventuali interessati all’affare. Il che gli
consente di pubblicare annunci via internet di vendita o affitto della casa nonostante il
contestuale mandato conferito in capo all’agente.

Gran parte dei contratti con le agenzie immobiliari contiene la clausola di esclusiva, ma nulla
toglie che le parti possano concordare la cancellazione della stessa. Sarà sufficiente interlineare la
relativa disposizione contenuta nel prestampato, accompagnando tale segno grafico con la firma di
entrambe le parti a margine della correzione.

È peraltro possibile riscrivere il contratto da capo, eliminando la clausola di esclusiva.
L’agenzia immobiliare che abbia procurato un cliente, al proprietario dell’appartamento, ha diritto
alla provvigione anche se poi il contratto di vendita o di affitto dovesse concludersi
successivamente alla scadenza del mandato. Ciò che conta, infatti, è che l’agente sia riuscito a
procurare il contatto tra le parti durante la vigenza del proprio incarico, a prescindere poi dalle
modalità concrete con cui, poi, queste ultime abbiano deciso di portare a termine le trattativa.

Fonte: La Legge per Tutti
Autore: Redazione
Data: 12/10/2016

venerdì 3 febbraio 2017

Tasso di usura

COME VERIFICARE SE IL MUTUO HA UN TASSO DI USURA


Come prima cosa bisogna leggere molto attentamente il contratto prima di firmarlo e verificare che i tassi di interesse e di mora siano sotto il tasso soglia.

Nel contratto del mutuo c'è scritto quanto bisogna pagare di interessi per il mutuo richiesto, se questo tasso di interesse supera il limite stabilito il cliente ha diritto a due cose:

  • la ridefinizione del tasso applicato
  • la restituzione della cifra che ha pagato in più
  • chiedere il risarcimento di eventuali danni (sia civili che penali)






QUANDO IL MUTUO HA UN TASSO DI USURA?

La legge impone che il calcolo degli interessi sul mutuo venga fatto sulla media dei tassi rilevati ogni tre mesi da Ministero del Tesoro.
Il 14 maggio 2011 è entrato in vigore il decreto legge (DI n. 70/2011) che ha modificato la soglia e da quel giorno i tassi si calcolano aumentando del 25% e aggiungendo il 4% da quelli medi pubblicati dal Ministero.

Tutto ciò che va oltre questi valori è considerato tasso di usura.

Il tasso effettivo globale medio si può verificare sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) dove ogni tre mesi viene pubblicato il tasso medio a cui è possibile scambiare denaro.


TASSI DI USURA SUL MUTUO: COSA DICE LA CASSAZIONE?

La Corte Suprema sostiene che se sul contratto viene pattuito un interesse di mora superiore al tasso usuraio, in vigore al momento, <<la clausola è nulla e non sono dovuti interessi>> come viene dettato dal Codice Civile.

Le banche hanno inserito nel contratto di mutuo la clausola:

<< Gli interessi di mora sono determinati nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di un tot di punti percentuali, fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato dalla legge, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo>>.

Questa è una delle clausole fondamentali da leggere sul contratto per verificare se il mutuo ha un tasso di usura.
Se la clausola non è presente nel contratto il tasso di mora può essere applicato nei modi più diversi.

La cosa importante in fase di stipula del contratto è verificare che sia il tasso di interesse sia il tasso di mora siano sempre e comunque sotto il tasso soglia.


da Agenzia Farini
tel: 059/454227