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mercoledì 8 aprile 2020


A chi spetta il bonus affitto 2020? Requisiti e domanda

Coronavirus, sì agli accordi tra inquilini e proprietari per ...
Quanto mai lecito chiedersi a chi spetta, quando arriva, come funziona, quando scade, a quanto ammonta e quali i requisiti per richiedere il bonus affitto. Soprattutto doveroso aprirsi un varco a colpi di machete in una giungla di informazioni spesso ambigue. Le indicazioni rese note tramite il decreto Cura Italia confliggono con quanto di recente espresso dall’Agenzia delle Entrate. Dipanare la matassa delle interpretazioni possibili fiacca la resistenza di quanti attualmente sono alla ricerca di risposte affidabili.
La questione relativa al bonus affitto 2020 si è complicata a seguito della pubblicazione della circolare n. 8/E del 3 aprile scorso. In essa l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni precise inerenti alla fruizione delle misure governative a sostegno delle fasce economicamente più deboli della popolazione. Di qui la diffusione di una notizia non certo rassicurante.
L’autorità fiscale ha disposto a chi spetta il bonus affitto 2020 e ha individuato i beneficiari in quanti hanno versato il canone di locazione. In altri termini, ha statuito che per maturare il credito d’imposta pari al 60% occorre aver pagato l’importo dell’affitto del mese di marzo scorso. Nella circolare n. 8/E si legge: “ancorché la disposizione si riferisca al 60% dell’ammontare del canone di locazione […] il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.

A chi spetta il bonus affitto 2020?

A quanto pare risulta controversa la questione relativa ai destinatari dell’agevolazione governativa in materia di canoni di locazione. Ricordiamo che il bonus affitto 2020 muove dall’intento di offrire temporaneo sostegno economico a quanti hanno subito in prima linea le aggressioni del coronavirus. Concepito in seno al decreto Cura Italia, secondo quanto riporta l’articolo 65, il credito di imposta del 60% affianca i più recenti sussidi statali.
La nota n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate pertanto confligge con le misure governative perché introduce limitazioni non contemplate nelle disposizioni legislative dettate dal decreto. Nel dispaccio governativo il pagamento del canone di locazione per il mese di marzo scorso non figura difatti come requisito per l’ottenimento del bonus.
Agenzia Immobiliare Farini
Viale Gramsci, 387 (MO)
059454227

mercoledì 27 novembre 2019

Ritardo nel pagamento del mutuo, quando scatta il pignoramento?



Se non si pagano le rate del mutuo, la banca può prendersi la casa? Ecco cosa dice la legge in merito.
Se il mutuatario ritarda nel pagamento delle rate del mutuo, la banca può in effetti prendersi la casa, ma ad alcune condizioni. Se inizialmente era previsto un intervento esecutivo dopo sette rate non pagate, ora il numero di ritardi nel pagamento è salito a 18. Solo dopo 18 rate non pagate, quindi, può profilarsi un intervento della banca.
Non solo: ma occorre che nel contratto di mutuo sia esplicitamente inserita una clausola che prevede la vendita diretta della casa (senza asta immobiliare) da parte della banca in caso il mutuatario non riesca a soddisfare il debito con l’Istituto di credito. In questo modo la banca non dovrà attendere i tempi del tribunale per rientrare del proprio finanziamento.
In caso la vendita dell’immobile frutti anche un valore inferiore alla somma oggetto del finanziamento, se la banca ha acquisito la casa, il debito si considera comunque estinto, senza ulteriori pendenze in carico al debitore. Se invece il ricavato sarà superiore, l’eccedenza potrà essere incassata dal debitore. Questo per spronare la banca a instaurare trattative dirette che avvicinino l’immobile in vendita al prezzo di mercato, senza le inefficienze di prezzo tipiche delle aste. Tutto il processo deve avvenire con l’appoggio di un consulente.

Da "Idelista"
Agenzia Farini
059 454227

martedì 3 aprile 2018

Rapporti tra inquilino e proprietario, la ripartizione dei diritti e dei doveri

Gtres
Quando si parla di affitto bisogna tener presente una precisa distinzione tra i diritti e i doveri dell’inquilino e quelli del proprietario di casa. Nel contratto stesso sono di norma elencate le condizioni sull’uso dell’immobile, sul pagamento dei canoni e del condominio, sulla partecipazione all’assemblea, sul rimborso delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ma vediamo nel dettaglio alcuni aspetti legati alla locazione a uso abitativo.

Ritardo massimo entro cui pagare

Se il contratto di affitto non indica dopo quanti arretrati il locatore può avviare il procedimento, la legge stabilisce che la morosità anche di una sola mensilità può comportare lo sfratto. Il procedimento può essere avviato non prima di 20 giorni dalla scadenza del pagamento. Il ritardo massimo per pagare l’affitto, dunque, è di 20 giorni.
Ma la legge consente all’inquilino di pagare anche dopo la notifica della citazione per sfratto di morosità, fino all’udienza stessa davanti al giudice. L’inquilino può anche chiedere al giudice un rinvio con un termine non inferiore a 90 giorni per trovare il denaro ed estinguere il debito, chiudendo la procedura di sfratto. In tal caso dovrà anche pagare le spese. Nel caso in cui l’inquilino sia in mora con il pagamento del condominio, lo sfratto può avvenire solo se l’ammontare dell’inadempimento è superiore a due mensilità di canone.

Chi deve pagare le spese di condominio

Le spese di condominio sono dovute dal padrone di casa, ma questi può inserire nel contratto una clausola con cui le scarica sull’inquilino. L’obbligo dell’inquilino è quindi nei confronti del locatore e non dell’amministratore di condominio, il quale – in caso di mancato pagamento – potrà fare il decreto ingiuntivo solo al padrone di casa; quest’ultimo a sua volta potrà rivalersi poi contro il conduttore intimandogli lo sfratto se la morosità è pari ad almeno due mensilità di canone.
Il locatore non può scaricare sull’inquilino tutte le spese condominiali. Per legge “sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta”.
Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Spese di condominio a carico del proprietario di casa

Sono a carico del proprietario le spese per la costruzione di nuovi impianti (ad esempio costruzione della fognatura, l’installazione di un’antenna parabolica, l’installazione di un videocitofono, ecc); l’installazione dell’antenna condominiale. La spesa relativa all’assicurazione dell’edificio può essere divisa tra locatore e conduttore, ma in caso di mancata previsione ricade solo sul primo.

Le spese di manutenzione e riparazione dell’appartamento

Secondo quanto stabilito dal codice civile, le spese di riparazione straordinaria relative all’appartamento ricadono sul proprietario, mentre la piccola manutenzione è di competenza dell’inquilino. Si tratta delle spese che non dipendono dalla vetustà o dal caso fortuito, ma dal deterioramento per il quotidiano utilizzo delle cose che devono essere sottoposte a ordinaria manutenzione. Le spese di sostituzione di un impianto condominiale sono a carico del proprietario, ma i contributi relativi al suo esercizio spettano al conduttore.

Termine di pagamento delle spese di condominio

Il pagamento delle spese di condominio deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Su richiesta dell’inquilino, il locatore deve fornire l’indicazione specifica delle spese (costo dell’acqua, dell’energia elettrica per le parti comuni, retribuzione ed oneri previdenziali del portiere, riscaldamento) nonché i criteri di ripartizione delle spese stesse cioè la specifica indicazione della quota dovuta per ogni unità immobiliare. In mancanza di tali indicazioni l’inquilino non può essere considerato moroso.

Chi vota alle riunioni di condominio

L’affittuario ha diritto di votare al posto del proprietario nel corso delle assemblee di condominio per quanto riguarda solo le delibere con oggetto l’approvazione delle spese e delle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria e di intervenire senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione di servizi comuni. La legge riconosce così implicitamente il diritto dell’inquilino di impugnare le deliberazioni viziate, purché abbiano ad oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria o comunque le materie soggette al suo voto.

Chi deve ricevere l’avviso di convocazione in assemblea

La comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei condomini deve essere comunicata al proprietario e non anche al conduttore dell’appartamento. Il proprietario deve poi informare l’affittuario dell’avviso di convocazione ricevuto dall’amministratore. Se non lo fa, le conseguenze della mancata convocazione del conduttore non ricadono sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di locazione, per cui la delibera è valida. L’inquilino potrà allora rivolgersi al padrone di casa per chiedergli il risarcimento dell’eventuale danno.

Copie dei bilanci di condominio

E’ diritto dell’inquilino richiedere al locatore e di ricevere copie dei bilanci e preventivi approvati. L’inquilino non può rivolgersi all’amministratore per chiedere l’esibizione di tali carte; l’amministratore è tenuto a fornirle solo al padrone dell’appartamento.

Fonte "Idealista"
Agenzia Immobiliare farini
3398395052, 059454227

giovedì 15 marzo 2018

Acquisto casa, contratto affitto e mutui: le spese che finiscono nel mirino del Fisco

Gtres



Ci sono spese che fanno scattare il redditometro e gli accertamenti fiscali. Tra queste anche gli esborsi per l’acquisto della casa, il contratto di affitto e la rata del mutuo.
Il redditometro è un algoritmo che misura le spese sostenute dal contribuente nell’arco dello stesso anno e le confronta con il reddito da questi dichiarato. Nel caso in cui le spese sostenute dal contribuente nell’arco dello stesso anno sforino di oltre il 20% i guadagni riportati sulla dichiarazione dei redditi, il contribuente viene chiamato a spiegare come si è procurato il denaro extra per mantenere un tenore di vita più alto delle sue possibilità. In generale, nel database dell’Agenzia delle Entrate finiscono tutti gli acquisti fatti con partita Iva o codice fiscale.
La casa è uno di quei beni che insospettiscono l’Agenzia delle Entrate. Il Fisco viene a conoscenza dell’acquisto del bene quando quest’ultimo è riportato nei pubblici registri. Proprio questo è il caso degli immobili, per i quali c’è l’Ufficio dei Registri Immobiliari, tenuto presso l’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate stessa.
Ma anche i contratti di affitto e i mutui finiscono nel database dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso dei contratti di affitto, bisogna ricordare che si tratta di una spesa che si fa dichiarando il codice fiscale e che quindi finisce tra i dati controllati dal Fisco, senza contare il fatto che al momento della registrazione il contratto di locazione finisce direttamente all’Agenzia delle Entrate. Un canone di affitto elevato, non giustificato dal reddito, può far scattare il redditometro.
Per quanto riguarda i mutui, anche qui bisogna tener presente la proporzione tra entrate e uscite. Se la rata del mutuo risulta sproporzionata rispetto al reddito percepito dal contribuente, il Fisco finisce per insospettirsi.
Bisogna, inoltre, fare attenzione alle spese scaricate dalle tasse. Ad esempio, spese al di sopra di quanto si guadagna per ristrutturazioni, acquisto elettrodomestici, leasing immobiliare possono far scattare il campanello di allarme e spingere l’Agenzia delle Entrate ad effettuare i dovuti controlli.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052 


mercoledì 7 marzo 2018

Prezzi, compravendite e mutui: cosa sta accadendo e le prospettive per il 2018

Compravendite immobiliari Italiaandamento dal 2007 a gennaio-settembre 2017
Numero compravendite806.225684.033609.455611.878598.224444.018403.124417.524444.636528.865389.884Compraventite immobiliari200720082009201020112012201320142015201620170200k400k600k800k1.000k2012 Compraventite immobiliari: 444.018
I segnali di ripresa registrati nel mercato immobiliare italiano lasciano ben sperare per l’anno in corso. A sottolinearlo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Vediamo cosa sta succedendo sul fronte dei prezzi, delle compravendite e dei mutui e quali sono le prospettive per il 2018.

Compravendite

I primi dati positivi sono quelli diffusi dall’Agenzia delle Entrate che, nei primi nove mesi dello scorso anno, hanno registrato un aumento del 4,5% delle compravendite immobiliari a livello italiano. Un particolare dinamismo ha interessato soprattutto le grandi città, dove la ripresa sembra avviata in maniera più decisa a tal punto che in alcune realtà i prezzi sono già tornati in territorio positivo, come ad esempio: Milano, Bologna e Firenze.

Tempi di vendita

Altro indicatore positivo dello stato di salute del mercato arriva dai tempi di vendita che sono diminuiti portandosi mediamente intorno a 140 giorni, contraendosi di circa 20 giorni rispetto ad un anno fa. Questo è dovuto in particolare all’allineamento delle aspettative dei potenziali venditori rispetto agli attuali valori di mercato degli immobili, elemento che facilita l’incontro tra domanda ed offerta.

Prezzi e mutui

I fattori determinanti per la ripresa sono da ascriversi soprattutto al ribasso dei valori (diminuiti mediamente del 40% dall’inizio della crisi immobiliare) e ai mutui ora decisamente convenienti grazie ai tassi favorevoli.

Investimenti

A questi elementi occorre aggiungere anche il ritorno degli investitori che, attratti dai prezzi e dai rendimenti interessanti (4,9% annuo lordo) grazie alla ripresa dei canoni di locazione, stanno tornando ad investire sull’asset mattone.

Prospettive

Prospettive rosee per il 2018, anno in cui la ripresa dovrebbe essere effettiva con transazioni intorno a 570mila e una ripresa dei prezzi compresa tra 0% e +2%. Il traino positivo delle grandi città dovrebbe far sentire i suoi effetti anche sulle altre realtà, come i capoluoghi di provincia e l’hinterland delle metropoli, dove si ritiene che i prezzi possano restare ancora stabili.

Fonte : " Idealista" 
Agenzia Immobiliare farini
3398395052 , 059454227

venerdì 23 febbraio 2018

Ecobonus, quando inviare la documentazione all’Enea

Gtres



L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando scade il termine per inviare all’Enea la documentazione utile ad ottenere l’Ecobonus.
All’interno della rubrica “La Posta” di Fisco Oggi è stato posto il seguente quesito:
Ho eseguito dei lavori di riqualificazione energetica nel mio appartamento. Il termine di 90 giorni per inviare la documentazione all’Enea decorre dalla chiusura del cantiere o dalla data di effettuazione del pagamento?
L’Agenzia delle Entrate ha così risposto:
Per usufruire della detrazione Irpef relativa agli interventi di riqualificazione energetica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
I 90 giorni di tempo per l’invio della documentazione decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3).
Nell’ipotesi in cui, in virtù del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Invece, non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1).
Si ricorda, infine, che la trasmissione della documentazione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito 
 www.acs.enea.it.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
3398395052


mercoledì 14 giugno 2017

Banca delle terre agricole

Gestita dall’ISMEA è  tra le nuove misure della legge di semplificazione  per l’agricoltura.
Si chiama “banca delle terre agricole” è  gestita dall’ISMEA e offre un inventario completo della domanda e offerta dei terreni e delle aziende agricole. Ecco come funziona.

Banca delle terre agricole: come funziona
Istituita attraverso la legge di semplificazione per l’agricoltura [1], opera dire in maniera più  precisa la “Legge sulla semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare”, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la banca delle terre agricole istituita presso l’ISMEA (l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) punta definire un panorama completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole. Il database comprenderà anche i terreni disponibili per abbandono dell’attività produttiva e a causa di prepensionamenti.


A che serve la Banca delle terre agricole?
Attraverso la banca sarà  inoltre possibile dare evidenza e pubblicizzare tutte le informazioni relative alle caratteristiche naturali, infrastrutturali e strutturali dei terreni inclusi nella lista, i dati relativi alle condizioni di acquisto e vendita o di cessione dei terreni, ma anche le possibilità di accesso alle eventuali agevolazioni disponibili.


Come si accede alla banca delle terre agricole?
L’accesso alla banca delle terre agricole è gratuito, per inserire i dati relativi alla propria azienda o ai terreni da includere nel database, prevedibilmente sarà tuttavia necessario registrarsi (senza alcun costo) sul sito ISMEA.

note
[1] L. 154/2016.

venerdì 28 ottobre 2016

Chiudere una compravendita prima della fine dell'anno: gli aspetti

Gli aspetti da mettere a fuoco per chiudere la compravendita di una casa prima della fine dell’anno.




Quello attuale è uno dei momenti migliori per il mercato residenziale. Nelle ultime settimane di ogni anno, infatti, si concentrano di solito gran parte delle compravendite delle case. L’autunno e l’inizio dell’inverno sono il periodo ideale per i venditori e i potenziali acquirenti. Alla fine del 2016, dunque, si possono chiudere transazioni con il miglior accordo possibile. La spagnola Alfa Inmobiliaria ha così riassunto sei punti chiave da mettere a fuoco.

Prezzo, presentazione e visibilità: le chiavi del venditore

Per i venditori, le tre parole magiche sono: prezzo, presentazione e visibilità.
1. Scegliere il giusto prezzo. La prima cosa da fare è scegliere il giusto prezzo per la casa che si desidera vendere. “L’esperienza ci dice che quando un’abitazione è messa in vendita a un prezzo eccessivo, nella maggior parte dei casi l’immobile viene venduto a una cifra inferiore al suo valore”, a spiegarlo Jesús Duque, vice presidente di Alfa Inmobiliaria. A suo parere, la cosa più importante è che la negoziazione sia trasparente, che si svolga alla presenza dell’acquirente e del venditore e che entrambi siano d’accordo sul prezzo.
2. Curare la presentazione della casa. La prima impressione è quella che conta, quindi il consiglio fondamentale è quello di prestare attenzione a come presentare la casa. “Riparare i danni, illuminare, pulire e cercare di rendere neutro l’ambiente eliminando tutti i mobili e gli elementi non essenziali. E’ questo il modo più efficace per aiutare il compratore ad identificarsi con la nuova casa”.
3. Dare visibilità all’immobile. A meno che non si tratti di una casa molto particolare, è essenziale che l’offerta raggiunga il maggior numero di potenziali acquirenti in minor tempo. Lo si può fare rivolgendosi ai professionisti del settore, come gli agenti immobiliari e i portali online specializzati del settore.
“Fare errori in uno qualsiasi di questi punti significa dover abbassare il prezzo”, ha affermato Duque.

Finanziamento, capacità di spesa e  investimenti: le chiavi dell’acquirente

Per il futuro proprietario di un’abitazione, le principali raccomandazioni si concentrano su tre fattori: la capacità di spesa, vedere l’investimento a lungo termine e sapere qual è l’ammontare del finanziamento sul quale si può contare.
1. Sapere quanto si può ottenere dalla banca. Per l’acquirente la prima cosa da fare è andare in banca per sapere di quanto denaro può disporre. “Oggi, si valuta la spesa da affrontare e poi si inizia la ricerca della casa. Questo approccio elimina la possibilità di dover firmare un prestito a condizioni meno favorevoli o persino perdere l’importo ottenuto”, ha detto Duque.
2. Cercare case al 10% sopra la capacità di spesa. Una volta che si conosce l’ammontare del finanziamento che si può ottenere, l’acquirente deve definire il limite di spesa per comprare la casa. A volte funziona il seguente trucco: cercare le proprietà che sono al 10% sopra la cifra prevista. La ragione, ha spiegato Alfa Inmobiliaria, è che nel mercato ci sono molti proprietari di casa che hanno fretta di vendere, con case che sono diventate un problema, o altri proprietari che sono disposti a vendere a un prezzo inferiore pur di chiudere l’operazione.
3. Pensare all’investimento e dimenticare le presunte “occasioni”. Chi è interessato all’acquisto di una casa, infine, deve vedere questa operazione come un investimento a lungo termine. “La linea di demarcazione tra una proprietà a un prezzo vantaggioso e una casa invendibile è difficile da vedere”, ha sottolineato l’agenzia immobiliare.

da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227