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venerdì 23 febbraio 2018

Ecobonus, quando inviare la documentazione all’Enea

Gtres



L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando scade il termine per inviare all’Enea la documentazione utile ad ottenere l’Ecobonus.
All’interno della rubrica “La Posta” di Fisco Oggi è stato posto il seguente quesito:
Ho eseguito dei lavori di riqualificazione energetica nel mio appartamento. Il termine di 90 giorni per inviare la documentazione all’Enea decorre dalla chiusura del cantiere o dalla data di effettuazione del pagamento?
L’Agenzia delle Entrate ha così risposto:
Per usufruire della detrazione Irpef relativa agli interventi di riqualificazione energetica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
I 90 giorni di tempo per l’invio della documentazione decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3).
Nell’ipotesi in cui, in virtù del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Invece, non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1).
Si ricorda, infine, che la trasmissione della documentazione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito 
 www.acs.enea.it.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
3398395052


lunedì 6 luglio 2015

FORMAT ANNUNCI COMMERCIALE E NUOVO APE



 FORMAT ANNUNCI COMMERCIALE E NUOVO APE
29 giugno 2015

Nuova certificazione energetica, ecco come deve essere il format annunci commerciali di vendita e locazione immobiliare
Pubblicati i nuovi decreti di attuazione previsti dalla legge 90/2013.
Un’attenzione particolare  rivolta agli annunci commerciali per la locazione e la vendita degli immobili, che devono avere specifiche caratteristiche previste dal decreto linee guida.
Il decreto interministeriale del 26 giugno 2015 (decreto nuove linee guida), infatti, prevede che nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, devono riportare:
  • gli indici di prestazione energetica dell’involucro
  • l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile
  • la classe energetica corrispondente
Al riguardo è obbligatorio l’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, dell’apposito format annunci commerciali definito all’Appendice C delle Linee guida approvate dal decreto.
Il format annunci commerciali risulta facilmente comprensibile, in quanto riporta graficamente la classe energetica e la chiara indicazione dell’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, come è possibile vedere nell’immagine successiva.

Inoltre, il format annunci immobiliari riporta anche un apposito campo che se barrato indica che trattasi di edificio ad energia quasi zero.
Ricordiamo che, secondo la definizione del decreto requisiti minimi, un edificio a energia quasi zero è un edificio, di nuova costruzione o esistente, per cui sono contemporaneamente rispettati:
  1. tutti  i  requisiti  previsti  dalla  lettera  b),  del  comma  2,  del  paragrafo  3.3 del decreto requisiti minimi,  determinati  con  i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici
  2. gli  obblighi  di  integrazione  delle  fonti  rinnovabili  nel  rispetto  dei  principi  minimi  di  cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto rinnovabili (D.Lgs. 28/2011)