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martedì 25 febbraio 2020

Accertamento Agenzia Entrate per vendita 
immobile 

Accertamento vendita immobile 
Quali sono i controlli che l’Agenzia delle Entrate può effettuare sulle compravendite immobiliari? E come è possibile difendersi?

Hai venduto un immobile oppure hai intenzione di farlo? Sai che questa operazione potrebbe finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate? L’Ufficio potrebbe, per esempio, indagare sul prezzo indicato nell’atto di vendita se ritenuto non congruo al valore di mercato dell’immobile. Se l’operazione sarà ritenuta antieconomica, infatti, rischierai che ti venga notificato un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione Finanziaria presumerà un giusto prezzo dell’immobile che hai venduto chiedendoti, così, il pagamento dell’imposta di registro proporzionale calcolata sulla differenza tra il prezzo determinato in sede di accertamento e quello indicato nell’atto di vendita. L’Agenzia delle Entrate, poi, ci aggiungerà sanzioni ed interessi.
Oppure, se hai venduto un immobile che hai comprato o ricevuto in donazione nei cinque anni precedenti, e che non hai adibito ad abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate potrebbe accertare l’esistenza di eventuali guadagni che non hai provveduto a tassare. In tal caso, con l’avviso di accertamento che ti potrebbe essere notificato, ti sarà richiesto il pagamento dell’Irpef sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto oltre, ovviamente, alle sanzioni ed agli interessi.
Ma procediamo con ordine ed esaminiamo nel dettaglio le varie tipologie di accertamento che Agenzia Entrate può effettuare sulla vendita di un immobile, i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare tali controlli e quando è possibile difendersi da tali accertamenti, e come farlo.
Indice
Accertamento di rettifica del prezzo
Sai che l’Agenzia delle Entrate può rettificare il prezzo dell’immobile che hai indicato nell’atto di vendita? Alla base di tale tipologia di accertamento c’è, solitamente, uno scostamento del prezzo indicato nell’atto di vendita dai cosiddetti valori OMI. Essi costituiscono delle quotazioni immobiliari fornite dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e sono un utile strumento per gli operatori del settore immobiliare, per i privati ma anche per le pubbliche amministrazioni.
Si tratta, comunque, di un elemento che ha carattere indiziario e che, perciò, da solo, non può essere sufficiente per mettere in discussione quanto è stato dichiarato dal venditore e dall’acquirente in un atto pubblico.
L’Agenzia delle Entrate, perciò, avrà bisogno di altri elementi che possano supportare un controllo relativo al prezzo della vendita di un immobile. Potrebbe, ad esempio, utilizzare delle risultanze di una indagine bancaria da cui emergano eventuali incassi o pagamenti non dichiarati. Oppure potrebbe utilizzare una scrittura o un foglio con annotazioni, fatte dalle parti, che indichino un diverso prezzo rispetto a quello dichiarato.
Un altro strumento che potrà utilizzare l’Agenzia delle Entrate per verificare se il prezzo che hai indicato nell’atto di vendita è congruo sarà la comparazione con i prezzi di altri immobili che si trovano, per esempio, nello stesso quartiere dell’immobile oggetto della vendita e che hanno magari, apparentemente, le stesse caratteristiche dell’appartamento che hai venduto. Accade anche che, per esempio, l’Agenzia delle Entrate utilizzi come termine di paragone i prezzi indicati dalle agenzie immobiliari.
L’avviso di accertamento
Cosa succederà, quindi, se l’Agenzia delle Entrate riterrà il valore dell’immobile che hai venduto superiore a quello che hai dichiarato? Quasi certamente ti notificherà, per posta oppure tramite ufficiale giudiziario, un avviso di accertamento. Con questo atto, che sarà notificato anche all’acquirente in quanto solidalmente responsabile, l’ufficio oltre a richiederti il pagamento delle imposte sulla differenza di valore accertata, provvederà ad applicarti delle sanzioni. La legge, in proposito, prevede una sanzione che va dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata [1].
Come difendersi da un accertamento di valore
Se hai ricevuto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore di un immobile che hai venduto ed esso si fonda esclusivamente su elementi di carattere indiziario come, per esempio, lo scostamento dai valori OMI oppure la comparazione con appartamenti similari, potrai comunque presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Dovrai dimostrare, però, che il prezzo che tu e l’acquirente avete indicato nell’atto di vendita corrisponde all’effettivo valore dell’immobile. Lo potrai fare, per esempio, con l’ausilio di una perizia redatta da un tuo tecnico di fiducia. Potrai dimostrare che l’immobile al momento della vendita era in pessime condizioni documentando, per esempio, che esso era privo di impianto elettrico a norma, oppure privo di un impianto idrico o fognario.
Potrai dimostrare, con l’ausilio del perito, che l’immobile, al momento della cessione, per esempio, doveva essere in gran parte ristrutturato e che, magari, i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati subito dopo la vendita.
Sarà poi la Commissione Tributaria ad avere l’ultima parola ed a decidere con sentenza se, con le prove prodotte in giudizio, sei riuscito a dimostrare che il prezzo indicato nell’avviso di accertamento, e determinato presuntivamente, non corrisponde al valore venale in comune commercio, come previsto dalla Legge.
Criterio del prezzo/valore
Esiste però un modo per evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate sul prezzo dell’immobile che hai venduto e che hai dichiarato nell’atto di vendita. Potrai evitare di ricevere un avviso di accertamento in rettifica del prezzo utilizzando, al momento della vendita, il criterio del prezzo-valore [2]. Tale metodo consente di tassare la vendita degli immobili a prescindere dal corrispettivo dichiarato. In tal caso dovrai comunque indicare nell’atto il prezzo della vendita ma la tassazione si baserà sul valore catastale dell’immobile e si calcolerà moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per 120.
Facciamo un esempio.
Ipotizziamo di vendere un appartamento al prezzo di 120.000 euro e che tale appartamento abbia una rendita catastale di 700 euro. Applicando il metodo del prezzo-valore e moltiplicando quindi 700 x 1,05 x 120 avremo una base imponibile di 88.200 ed un’imposta di registro da versare di 7.938,00 euro (il 9% di 88.200). Non applicando, invece, il criterio del prezzo – valore l’imposta di registro da pagare sarà pari ad € 10.800 (il 9% di 120.000).

Questo metodo del prezzo-valore, decisamente più conveniente, può essere utilizzato solo per le compravendite tra privati e solo se l’acquirente lo avrà espressamente richiesto al notaio al momento della stipula dell’atto di vendita. Il suo utilizzo, previsto dalla legge, consentirà all’acquirente ed al venditore di non essere sottoposto ad accertamenti in rettifica del prezzo dell’immobile venduto/acquistato da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale e darà diritto, in sede di stipula, ad una riduzione del 30% delle spese notarili.
Accertamento della plusvalenza da cessione di immobile
Se hai deciso di vendere un immobile che hai acquistato negli ultimi cinque anni e che non hai utilizzato come prima abitazione la legge prevede che sia tassato il guadagno derivante dalla vendita [3].
Il guadagno che la legge ritiene, in tal caso, frutto di un’operazione prettamente speculativa, è la differenza tra il prezzo incassato con la vendita di un immobile ed il prezzo pagato per il suo acquisto. Tale principio si applicherà anche se l’immobile che hai deciso di vendere ti è stato donato. In tal caso, però, i cinque anni inizieranno a decorrere da quando l’immobile è stato acquistato da colui che ha fatto la donazione.
La tassazione della plusvalenza
Se sussistono le condizioni elencate nel paragrafo precedente, ed hai guadagnato dopo aver venduto un immobile (plusvalenza) potrai scegliere di pagare un’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%. Potrai usufruire di tale regime fiscale vantaggioso richiedendolo espressamente al notaio al momento della stipula dell’atto. Scegliendo questa opzione, potrai pagare l’imposta direttamente al notaio che, svolgendo le funzioni di sostituto d’imposta, verserà, per tuo conto, all’Erario. Con il pagamento dell’imposta sostitutiva con aliquota secca del 20%, decisamente più conveniente, la vendita dell’immobile non potrà essere oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, invece, non si scegliesse, al momento della stipula dell’atto, di pagare l’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%, la plusvalenza sarà inserita nella dichiarazione dei redditi e tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni Irpef e quindi a partire dallo scaglione più basso del 23%.
Termini per l’accertamento sulla plusvalenza immobiliare
Se non hai scelto di pagare l’imposta sostitutiva e non hai inserito la plusvalenza nella tua dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate potrà richiederti il pagamento dell’imposta non pagata applicandoti, però, le sanzioni previste dalla legge.
L’avviso di accertamento potrà esserti notificato dall’Agenzia delle Entrate entro, e non oltre, il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione in caso di corretta presentazione della stessa. Il termine sarà, invece, del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione nel caso di omessa dichiarazione.
Riepilogando, nel caso in cui dopo aver ceduto un immobile, acquistato nei precedenti cinque anni, non provvedessi a sottoporre a tassazione il guadagno (o con l’imposta sostitutiva al 20% oppure in dichiarazione secondo le aliquote Irpef) tale operazione, considerata speculativa, potrà essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nei termini suindicati.
note
[1] Art. 71 D.P.R. n. 131 del 1986.
[2] L. n. 266 del 2005.
[3] Art. 67 T.U.I.R.
Fonte : “ La Legge per tutti “
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

giovedì 20 febbraio 2020

Accertamento Agenzia Entrate per vendita 
immobile 

Accertamento vendita immobile 
Quali sono i controlli che l’Agenzia delle Entrate può effettuare sulle compravendite immobiliari? E come è possibile difendersi?

Hai venduto un immobile oppure hai intenzione di farlo? Sai che questa operazione potrebbe finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate? L’Ufficio potrebbe, per esempio, indagare sul prezzo indicato nell’atto di vendita se ritenuto non congruo al valore di mercato dell’immobile. Se l’operazione sarà ritenuta antieconomica, infatti, rischierai che ti venga notificato un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione Finanziaria presumerà un giusto prezzo dell’immobile che hai venduto chiedendoti, così, il pagamento dell’imposta di registro proporzionale calcolata sulla differenza tra il prezzo determinato in sede di accertamento e quello indicato nell’atto di vendita. L’Agenzia delle Entrate, poi, ci aggiungerà sanzioni ed interessi.
Oppure, se hai venduto un immobile che hai comprato o ricevuto in donazione nei cinque anni precedenti, e che non hai adibito ad abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate potrebbe accertare l’esistenza di eventuali guadagni che non hai provveduto a tassare. In tal caso, con l’avviso di accertamento che ti potrebbe essere notificato, ti sarà richiesto il pagamento dell’Irpef sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto oltre, ovviamente, alle sanzioni ed agli interessi.
Ma procediamo con ordine ed esaminiamo nel dettaglio le varie tipologie di accertamento che Agenzia Entrate può effettuare sulla vendita di un immobile, i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare tali controlli e quando è possibile difendersi da tali accertamenti, e come farlo.
Indice
Accertamento di rettifica del prezzo
Sai che l’Agenzia delle Entrate può rettificare il prezzo dell’immobile che hai indicato nell’atto di vendita? Alla base di tale tipologia di accertamento c’è, solitamente, uno scostamento del prezzo indicato nell’atto di vendita dai cosiddetti valori OMI. Essi costituiscono delle quotazioni immobiliari fornite dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e sono un utile strumento per gli operatori del settore immobiliare, per i privati ma anche per le pubbliche amministrazioni.
Si tratta, comunque, di un elemento che ha carattere indiziario e che, perciò, da solo, non può essere sufficiente per mettere in discussione quanto è stato dichiarato dal venditore e dall’acquirente in un atto pubblico.
L’Agenzia delle Entrate, perciò, avrà bisogno di altri elementi che possano supportare un controllo relativo al prezzo della vendita di un immobile. Potrebbe, ad esempio, utilizzare delle risultanze di una indagine bancaria da cui emergano eventuali incassi o pagamenti non dichiarati. Oppure potrebbe utilizzare una scrittura o un foglio con annotazioni, fatte dalle parti, che indichino un diverso prezzo rispetto a quello dichiarato.
Un altro strumento che potrà utilizzare l’Agenzia delle Entrate per verificare se il prezzo che hai indicato nell’atto di vendita è congruo sarà la comparazione con i prezzi di altri immobili che si trovano, per esempio, nello stesso quartiere dell’immobile oggetto della vendita e che hanno magari, apparentemente, le stesse caratteristiche dell’appartamento che hai venduto. Accade anche che, per esempio, l’Agenzia delle Entrate utilizzi come termine di paragone i prezzi indicati dalle agenzie immobiliari.
L’avviso di accertamento
Cosa succederà, quindi, se l’Agenzia delle Entrate riterrà il valore dell’immobile che hai venduto superiore a quello che hai dichiarato? Quasi certamente ti notificherà, per posta oppure tramite ufficiale giudiziario, un avviso di accertamento. Con questo atto, che sarà notificato anche all’acquirente in quanto solidalmente responsabile, l’ufficio oltre a richiederti il pagamento delle imposte sulla differenza di valore accertata, provvederà ad applicarti delle sanzioni. La legge, in proposito, prevede una sanzione che va dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata [1].
Come difendersi da un accertamento di valore
Se hai ricevuto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore di un immobile che hai venduto ed esso si fonda esclusivamente su elementi di carattere indiziario come, per esempio, lo scostamento dai valori OMI oppure la comparazione con appartamenti similari, potrai comunque presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Dovrai dimostrare, però, che il prezzo che tu e l’acquirente avete indicato nell’atto di vendita corrisponde all’effettivo valore dell’immobile. Lo potrai fare, per esempio, con l’ausilio di una perizia redatta da un tuo tecnico di fiducia. Potrai dimostrare che l’immobile al momento della vendita era in pessime condizioni documentando, per esempio, che esso era privo di impianto elettrico a norma, oppure privo di un impianto idrico o fognario.
Potrai dimostrare, con l’ausilio del perito, che l’immobile, al momento della cessione, per esempio, doveva essere in gran parte ristrutturato e che, magari, i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati subito dopo la vendita.
Sarà poi la Commissione Tributaria ad avere l’ultima parola ed a decidere con sentenza se, con le prove prodotte in giudizio, sei riuscito a dimostrare che il prezzo indicato nell’avviso di accertamento, e determinato presuntivamente, non corrisponde al valore venale in comune commercio, come previsto dalla Legge.
Criterio del prezzo/valore
Esiste però un modo per evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate sul prezzo dell’immobile che hai venduto e che hai dichiarato nell’atto di vendita. Potrai evitare di ricevere un avviso di accertamento in rettifica del prezzo utilizzando, al momento della vendita, il criterio del prezzo-valore [2]. Tale metodo consente di tassare la vendita degli immobili a prescindere dal corrispettivo dichiarato. In tal caso dovrai comunque indicare nell’atto il prezzo della vendita ma la tassazione si baserà sul valore catastale dell’immobile e si calcolerà moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per 120.
Facciamo un esempio.
Ipotizziamo di vendere un appartamento al prezzo di 120.000 euro e che tale appartamento abbia una rendita catastale di 700 euro. Applicando il metodo del prezzo-valore e moltiplicando quindi 700 x 1,05 x 120 avremo una base imponibile di 88.200 ed un’imposta di registro da versare di 7.938,00 euro (il 9% di 88.200). Non applicando, invece, il criterio del prezzo – valore l’imposta di registro da pagare sarà pari ad € 10.800 (il 9% di 120.000).

Questo metodo del prezzo-valore, decisamente più conveniente, può essere utilizzato solo per le compravendite tra privati e solo se l’acquirente lo avrà espressamente richiesto al notaio al momento della stipula dell’atto di vendita. Il suo utilizzo, previsto dalla legge, consentirà all’acquirente ed al venditore di non essere sottoposto ad accertamenti in rettifica del prezzo dell’immobile venduto/acquistato da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale e darà diritto, in sede di stipula, ad una riduzione del 30% delle spese notarili.
Accertamento della plusvalenza da cessione di immobile
Se hai deciso di vendere un immobile che hai acquistato negli ultimi cinque anni e che non hai utilizzato come prima abitazione la legge prevede che sia tassato il guadagno derivante dalla vendita [3].
Il guadagno che la legge ritiene, in tal caso, frutto di un’operazione prettamente speculativa, è la differenza tra il prezzo incassato con la vendita di un immobile ed il prezzo pagato per il suo acquisto. Tale principio si applicherà anche se l’immobile che hai deciso di vendere ti è stato donato. In tal caso, però, i cinque anni inizieranno a decorrere da quando l’immobile è stato acquistato da colui che ha fatto la donazione.
La tassazione della plusvalenza
Se sussistono le condizioni elencate nel paragrafo precedente, ed hai guadagnato dopo aver venduto un immobile (plusvalenza) potrai scegliere di pagare un’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%. Potrai usufruire di tale regime fiscale vantaggioso richiedendolo espressamente al notaio al momento della stipula dell’atto. Scegliendo questa opzione, potrai pagare l’imposta direttamente al notaio che, svolgendo le funzioni di sostituto d’imposta, verserà, per tuo conto, all’Erario. Con il pagamento dell’imposta sostitutiva con aliquota secca del 20%, decisamente più conveniente, la vendita dell’immobile non potrà essere oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, invece, non si scegliesse, al momento della stipula dell’atto, di pagare l’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%, la plusvalenza sarà inserita nella dichiarazione dei redditi e tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni Irpef e quindi a partire dallo scaglione più basso del 23%.
Termini per l’accertamento sulla plusvalenza immobiliare
Se non hai scelto di pagare l’imposta sostitutiva e non hai inserito la plusvalenza nella tua dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate potrà richiederti il pagamento dell’imposta non pagata applicandoti, però, le sanzioni previste dalla legge.
L’avviso di accertamento potrà esserti notificato dall’Agenzia delle Entrate entro, e non oltre, il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione in caso di corretta presentazione della stessa. Il termine sarà, invece, del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione nel caso di omessa dichiarazione.
Riepilogando, nel caso in cui dopo aver ceduto un immobile, acquistato nei precedenti cinque anni, non provvedessi a sottoporre a tassazione il guadagno (o con l’imposta sostitutiva al 20% oppure in dichiarazione secondo le aliquote Irpef) tale operazione, considerata speculativa, potrà essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nei termini suindicati.
note
[1] Art. 71 D.P.R. n. 131 del 1986.
[2] L. n. 266 del 2005.
[3] Art. 67 T.U.I.R.
Fonte : “ La Legge per tutti “
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

lunedì 17 giugno 2019

Furto in appartamento, qual è la responsabilità del condominio?

Risultati immagini per furto

I nostri collaboratori di condominioweb ci spiegano perché, in determinate circostanze, il condominio può essere considerato responsabile dei furti avvenuti negli appartamenti o in un negozio al piano terra.
Se il condominio ha deliberato l'installazione di un sistema di videosorveglianza e questo dovesse essere guasto o non adeguato a prevenire i furti, il condominio può essere ritenuto responsabile per il furto in appartamento o nel negozio al piano terra.
Gli atti conservativi. L'art.1130, n.4) c.c., per come riformulato dalla legge di riforma del condominio - l. n.220/2012 - con il riferimento al potere/dovere dell'amministratore di compiere gli «atti conservativi relativi alle parti comuni» ha ampliato la legittimazione del predetto che può agire per la «mera conservazione delle parti comuni» non solo ove occorra preservare «diritti» del condominio sui beni della comunione.Pertanto nel momento in cui tale potere è inserito nel novero codicistico delle «attribuzioni» (art.1130 c.c.), l'amministratore è legittimato a porre in essere «atti conservativi» anche se è privo della preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.
Per meglio dire, l'amministratore di condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, con il conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condomini (art. 1130 c.c.).
Attribuzioni, doveri e responsabilità dell’amministratore di condominio
Responsabilità generale da custodia.Si ritiene possibile configurare una responsabilità in proprio dell'amministratore ex art. 2051 c.c.; l'amministratore, infatti, è tenuto, tramite i poteri e doveri di controllo che gli sono imputati dal codice civile e da precise disposizioni di leggi speciali, a impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni ai condomini o a terzi.
Sicché, egli si viene a trovare nella posizione di custode rispetto a tali beni e può, pertanto, rispondere di detti danni (Cass. civ., sez. III, 16.10.2008, n. 25251.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il condominio e l'amministratore devono rispondere in solido dei danni occorsi al condomino "in conseguenza dell'inciampo in una insidia all'interno del cortile condominiale).
Da eventuali inadempienze dell'amministratore nei confronti del gruppo dei condomini (ad esempio, omessa riparazione di un bene condominiale) discende dunque una responsabilità dello stesso nei confronti dei condomini e dei terzi che, a causa dell'inadempimento, abbiano subito un danno.
In definitiva, il carattere oggettivo della responsabilità in esame, che prescinde dal dolo o colpa, suggerisce di parlare più correttamente di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), atteso che, a fronte del danno, il custode negligente ne risponde nella stessa misura del custode perito e prudente (Cass. civ., sez. III, 20.8.2003, n. 12211).
Furto in appartamento: videosorveglianza, portone ingresso e ponteggi. È stato osservato che il condominio può essere ritenuto responsabile del furto in appartamento nel caso in cui l'impianto di videosorveglianza è malfunzionante o non adeguato a proteggere l'edificio da intrusi. Invero, il condominio risponde delle carenze del sistema di videosorveglianza se esse hanno facilitato il furto all'interno dell'edificio.
Oppure, quando il guasto alla serratura del portone d'ingresso del palazzo ha agevolato l'introduzione di intrusi all'interno dell'edificio. I principi in esami sono stati enunciati da Tribunale di Latina del 20.09.2018.
In questo caso, l'amministratore, in quanto responsabile e supervisore di ogni parte dell'edificio condominiale,pur in assenza di segnalazioni da parte dei condomini, è tenuto a far riparare la serratura (in caso contrario, sarà corresponsabile del furto per il fatto di aver agevolato l'intrusione dei ladri nell'edificio).
Ed ancora, nell'ipotesi di furto commesso in danno ad un appartamento condominiale, è chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'imprenditore proprietario dei ponteggi per omessa diligenza nell'adozione delle cautele idonee ad impedirne l'uso improprio, unitamente al condominio che risulta responsabile ex art. 2051 per omessa custodia e vigilanza (Cass., Sez. 6 Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26697).
Per meglio dire, nell'ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile tanto la responsabilità dell'appaltatore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nell'adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, quanto quella del condominio, sia ex art. 2043 c.c., per culpa in vigilando o in eligendo, allorché risulti che questo abbia omesso di sorvegliare sull'operato dell'impresa appaltatrice, o ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., per omessa custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto la manutenzione della struttura (Trib. Torre Annunziata, sez. I, 11 giugno 2018, n. 1392).
Furto in portineria. Integra il delitto di cui all'articolo 624-bis del Cp (furto in abitazione), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dal sopra citato articolo 624-bis, in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all'unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell'anzidetto complesso. (Corte d'Appello Palermo, 13 giugno 2012, n. 2648.
Nel caso di specie, sussiste tale reato perché il furto è avvenuto in un androne condominiale)



Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

lunedì 20 agosto 2018

Affitto o mutuo, eterno dilemma
Mercato immobiliare al rallenty
Ecco quando conviene comprare


COMPRO o resto in affitto? È una domanda che si pongono molti inquilini che non hanno ancora la casa di proprietà e continuano a pagare salatissimi canoni di locazione. Prima che i prezzi degli immobili tornino salire, dopo la discesa registrata dal 2007 in poi, si può prendere in considerazione l’ipotesi dell’acquisto. In molti centri urbani, infatti, la rata di affitto richiesta supera ampiamente quella del mutuo necessario a comprare un appartamento della stessa superficie. Nelle grandi città, per esempio, prendere in locazione un bilocale o un trilocale da 50 o 70 metri quadri, spesso costa almeno 800 o 1.000 euro al mese. Destinando la stessa cifra alla cifra a un mutuo che dura 25 o 30 anni, si riesce invece a comprare un appartamento che costa almeno 250mila euro. A questo prezzo, oggi sul mercato non si trovano certo delle regge ma sicuramente degli appartamenti po’ più belli rispetto a tanti bilocali fatiscenti, messi in affitto a prezzi stellari.

PER RENDERSENE CONTO basta dare un’occhiata ai siti web dedicati alle inserzioni immobiliari più popolari tra gli internauti italiani. A Milano, per esempio, il portale Immobiliare.it rileva un canone medio di locazione delle case di quasi 17 euro al metro quadro. Ciò significa che, per avere un semplice bilocale da 50 metri quadrati, si paga una rata di affitto di 850 euro, che sale a oltre 1.300 per un trilocale da 80 metri quadrati. Considerando che nel capoluogo lombardo il prezzo medio al metro quadro delle case in vendita è 3.300 euro, oggi si può acquistare un bilocale da 50 metri quadri con 165mila euro e un trilocale da 80 metri quadri a meno di 270mila euro.

DUNQUE, chi ha un po’ di soldi da parte da anticipare (tra 40 e 65mila euro circa, considerando anche le spese notarili di agenzia) , può procedere all’acquisto di questi immobili con un mutuo che è senz’altro più conveniente rispetto all’affitto. Per avere un finanziamento da 132mila euro con scadenza a 25 anni e destinato all’acquisto di un immobile che costa almeno 165mila euro, per esempio, si paga oggi un rata di rimborso a tasso fisso di 550 euro circa, che scende a meno di 500 euro per chi sceglie il più rischioso tasso variabile. Per rimborsare un mutuo con scadenza a 25 anni da 216mila euro e destinato a comprare una casa che ne vale almeno 270mila, oggi bisogna invece pagare una rata mensile di circa meno di 900 euro se viene scelto il tasso fisso, e di 800 euro circa con il tasso variabile. Dunque, chi a Milano decide di acquistare anziché andare in affitto deve sborsare un bel po’ di soldi all’inizio, ma poi risparmia almeno 300-500 euro sulla rata da pagare ogni mese. E nel frattempo, ovviamente, riesce a diventare proprietario di un immobile invece di versare soldi a fondo perduto in un canone di locazione. Il confronto tra mutuo e affitto non cambia molto in altre città diverse da Milano.

A FIRENZE, per esempio, sempre secondo i dati di Immobiliare.it, un bilocale in locazione da 50 metri quadrati costa mediamente 750 euro al mese, mentre oggi è possibile comprarlo con un finanziamento a 25 anni che richiede una rata a tasso fisso di 600 euro. A Bologna, invece, un piccolo appartamento della stessa superficie ha un canone di affitto medio di 600 euro mentre comprarlo con un mutuo all’80% costa meno di 500 euro al mese. Il quadro rimane lo stesso anche al Centro-Sud dove i canoni di locazione sono più bassi che al Nord, ma anche i prezzi di acquisto sono assai più contenuti . Ovviamente, l’acquisto della casa a volte è un po’ problematico e richiede anche costi di ristrutturazione o di arredo e altre spese non previste. Finché i tassi d’interesse resteranno così bassi, però, una cosa è certa: nel confronto tra affitto e mutuo, in linea di massima vince quest’ultimo.

Fonte : "Andrea Telara " 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227 

martedì 3 luglio 2018

Immobiliare, ecco i requisiti degli agenti professionisti
È necessaria la conoscenza su aspetti igienico-sanitari, ambientali ed energetici e la capacità di stimare il valore di mercato

23/05/2018 – Quali conoscenze tecniche, normative e giuridiche deve avere un agente immobiliare e come può certificare le sue competenze?

A spiegarlo la
Prassi di riferimento UNI 40:2018 sugli agenti immobiliari, messa a punto dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari professionali (Fiaip), e presentate lo scorso 21 maggio nel corso di un convegno sul ruolo degli agenti immobiliari.

Il documento indica un metodo comune di lavoro che, in linea con gli standard europei, valorizzi al massimo la rete degli agenti immobiliari operativi in Italia.


Agenti immobiliari: i requisiti e le conoscenze 

La prassi di riferimento sintetizza i requisiti relativi alla professione dell’agente immobiliare individuandone attività, compiti, conoscenze, abilità e competenze oltre a definire le linee guida per l’aggiornamento professionale. Secondo quanto indicato, esercitando una professione regolamentata, l’agente immobiliare deve possedere conoscenze generiche su elementi di diritto, leggi, norme nazionali ed europee inerenti il settore immobiliare.

E’ necessario che conosca genericamente anche:
aspetti igienico-sanitari, ambientali energetici e di sicurezza, principi normativi in materia di edilizia e norme costruttive, tipi di assicurazione inerenti il bene immobile, procedure di finanziamento di una transazione immobiliare, elementi di costruzione e manutenzione degli immobili, contesto politico-economico nelle transazioni internazionali relativo al settore immobiliare.

Rientrano, invece, tra le
conoscenze di base le sovvenzioni, stanziamenti e incentivi fiscali relativi agli immobili, nozioni di urbanistica e sviluppo immobiliare, elementi di tutela del consumatore, termini e definizioni economico-finanziari relativi alle transazioni immobiliare, rendimento degli investimenti immobiliari, elementi di marketing immobiliare, norme edilizie attinenti i servizi degli agenti immobiliari e le norme tecniche.

Infine, tra le conoscenze approfondite la prassi evidenzia quelle relative alla
funzione sociale dell’agente immobiliare, quelle sul mercato immobiliare in cui l’agente opera, la normativa antiriciclaggio e legislazione relativa alla tutela della privacy, principi fiscali della legislazione, contrattualistica, costi d’uso e di gestione di un bene immobile, tecniche di presentazione orale e scritta, estimo e valutazione.

La prassi fa luce anche sulle competenze dell’agente immobiliare che riguardano in primis la
capacità di trasferire in modo adeguato le informazioni al cliente nel rispetto del codice deontologico e della legislazione vigente, la capacità di stimare il valore di mercato degli immobili, capacità inerenti le transazioni immobiliari come ad esempio quella di redigere contratti in materia immobiliare, la registrazione delle informazioni relative all’immobile nei pubblici registri.

Immobiliare: la certificazione delle competenze degli agenti 

La norma determina quali sono gli elementi per la certificazione delle competenze per garantire la comprovata professionalità dell’agente immobiliare. Un modo per farlo è attraverso la formazione continua.

Ogni agente immobiliare deve mantenere l’adeguato livello di conoscenza richiesto mediante uno specifico e qualificato apprendimento continuo
partecipando a corsi, seminari di studi, master, dottorati, incontri, conferenze che portino al conseguimento di un adeguato numero di crediti annuali consigliati in un numero non inferiore a 20 crediti formativi annuali.

I corsi formativi devono avere come oggetto le aree inerenti l’attività professionale dell’agente immobiliare, con particolare riferimento alle norme professionali e deontologiche,
estimo, tecniche per materiali per l’edilizia, diritto civile e tributario, marketing e comunicazione, tecnica bancaria, urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio, principi di economia e mercato immobiliare, home staging e fotografia, valutazione degli immobili, transazioni immobiliari, aspetti ambientali ed energetici degli immobili, amministrazione aziendale.

Fonte : “Alessandra Marra”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227



martedì 8 maggio 2018

Come effettuare la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare


Lunedì 16 aprile inizia ufficialmente la campagna per la dichiarazione dei redditi 2018 relativa all'anno di imposta 2017. Tra le spese che sarà possibile detrarre dal modello 730 vi sono anche le provvigioni pagate all'agenzia immobiliare.
I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l'acquisto dell'immobile è effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso
La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:
  • per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
  • l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla lett. b) dell’art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste
Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. 
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficio, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell'immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari. Nell'ipotesi di
  • Fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo
  • Immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un'altra persona, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo
  • Fattura intestata esclusivametne a una persona che non sia prorietaria dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal propriatario
Requisiti agenti immobiliari
Per poter usufruire delle detrazioni gli immobiliari devono essere iscritti come agenti immobiliari in base alla legge n 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni

Documenti da conservare
Documentazione da controllare e conservare. Con la Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8 è stato precisato che:
  • la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
  • nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
  • se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario.  

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227, 3398395052

giovedì 15 marzo 2018

Acquisto casa, contratto affitto e mutui: le spese che finiscono nel mirino del Fisco

Gtres



Ci sono spese che fanno scattare il redditometro e gli accertamenti fiscali. Tra queste anche gli esborsi per l’acquisto della casa, il contratto di affitto e la rata del mutuo.
Il redditometro è un algoritmo che misura le spese sostenute dal contribuente nell’arco dello stesso anno e le confronta con il reddito da questi dichiarato. Nel caso in cui le spese sostenute dal contribuente nell’arco dello stesso anno sforino di oltre il 20% i guadagni riportati sulla dichiarazione dei redditi, il contribuente viene chiamato a spiegare come si è procurato il denaro extra per mantenere un tenore di vita più alto delle sue possibilità. In generale, nel database dell’Agenzia delle Entrate finiscono tutti gli acquisti fatti con partita Iva o codice fiscale.
La casa è uno di quei beni che insospettiscono l’Agenzia delle Entrate. Il Fisco viene a conoscenza dell’acquisto del bene quando quest’ultimo è riportato nei pubblici registri. Proprio questo è il caso degli immobili, per i quali c’è l’Ufficio dei Registri Immobiliari, tenuto presso l’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate stessa.
Ma anche i contratti di affitto e i mutui finiscono nel database dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso dei contratti di affitto, bisogna ricordare che si tratta di una spesa che si fa dichiarando il codice fiscale e che quindi finisce tra i dati controllati dal Fisco, senza contare il fatto che al momento della registrazione il contratto di locazione finisce direttamente all’Agenzia delle Entrate. Un canone di affitto elevato, non giustificato dal reddito, può far scattare il redditometro.
Per quanto riguarda i mutui, anche qui bisogna tener presente la proporzione tra entrate e uscite. Se la rata del mutuo risulta sproporzionata rispetto al reddito percepito dal contribuente, il Fisco finisce per insospettirsi.
Bisogna, inoltre, fare attenzione alle spese scaricate dalle tasse. Ad esempio, spese al di sopra di quanto si guadagna per ristrutturazioni, acquisto elettrodomestici, leasing immobiliare possono far scattare il campanello di allarme e spingere l’Agenzia delle Entrate ad effettuare i dovuti controlli.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052 


mercoledì 7 marzo 2018

Prezzi, compravendite e mutui: cosa sta accadendo e le prospettive per il 2018

Compravendite immobiliari Italiaandamento dal 2007 a gennaio-settembre 2017
Numero compravendite806.225684.033609.455611.878598.224444.018403.124417.524444.636528.865389.884Compraventite immobiliari200720082009201020112012201320142015201620170200k400k600k800k1.000k2012 Compraventite immobiliari: 444.018
I segnali di ripresa registrati nel mercato immobiliare italiano lasciano ben sperare per l’anno in corso. A sottolinearlo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Vediamo cosa sta succedendo sul fronte dei prezzi, delle compravendite e dei mutui e quali sono le prospettive per il 2018.

Compravendite

I primi dati positivi sono quelli diffusi dall’Agenzia delle Entrate che, nei primi nove mesi dello scorso anno, hanno registrato un aumento del 4,5% delle compravendite immobiliari a livello italiano. Un particolare dinamismo ha interessato soprattutto le grandi città, dove la ripresa sembra avviata in maniera più decisa a tal punto che in alcune realtà i prezzi sono già tornati in territorio positivo, come ad esempio: Milano, Bologna e Firenze.

Tempi di vendita

Altro indicatore positivo dello stato di salute del mercato arriva dai tempi di vendita che sono diminuiti portandosi mediamente intorno a 140 giorni, contraendosi di circa 20 giorni rispetto ad un anno fa. Questo è dovuto in particolare all’allineamento delle aspettative dei potenziali venditori rispetto agli attuali valori di mercato degli immobili, elemento che facilita l’incontro tra domanda ed offerta.

Prezzi e mutui

I fattori determinanti per la ripresa sono da ascriversi soprattutto al ribasso dei valori (diminuiti mediamente del 40% dall’inizio della crisi immobiliare) e ai mutui ora decisamente convenienti grazie ai tassi favorevoli.

Investimenti

A questi elementi occorre aggiungere anche il ritorno degli investitori che, attratti dai prezzi e dai rendimenti interessanti (4,9% annuo lordo) grazie alla ripresa dei canoni di locazione, stanno tornando ad investire sull’asset mattone.

Prospettive

Prospettive rosee per il 2018, anno in cui la ripresa dovrebbe essere effettiva con transazioni intorno a 570mila e una ripresa dei prezzi compresa tra 0% e +2%. Il traino positivo delle grandi città dovrebbe far sentire i suoi effetti anche sulle altre realtà, come i capoluoghi di provincia e l’hinterland delle metropoli, dove si ritiene che i prezzi possano restare ancora stabili.

Fonte : " Idealista" 
Agenzia Immobiliare farini
3398395052 , 059454227