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giovedì 12 aprile 2018

Trascrizione contratto preliminare di compravendita, quali sono i vantaggi

Gtres

Firmando il contratto preliminare l’acquirente si impegna ad acquistare e il proprietario a vendere. Solo con la firma del rogito notarile chi compra entra in possesso dell’immobile, è in questo momento che avviene il trasferimento della proprietà della casa.
Il primo passo di una compravendita, dunque, è il compromesso, che viene redatto su una scrittura privata. Ma cosa succede se si decide di trascrivere il contratto preliminare nei pubblici registri immobiliari?
La trascrizione del contratto di compravendita – che non è un obbligo, ma una facoltà posta a tutela dell’acquirente – consente all’acquirente di contrapporre il proprio atto di acquisto a eventuali terzi, che possono essere i creditori del venditore oppure altri soggetti a cui il venditore ha ceduto lo stesso immobile. La trascrizione serve anche per cautelare l’immobile acquistato da pignoramenti o ipoteche che eventuali creditori del venditore potrebbero trascrivere prima del rogito e che, se così fosse, sarebbero opponibili all’acquirente. Trascrivendo il preliminare ci si mette al riparo dalla possibilità di perdere il bene appena acquistato a seguito di tutti gli eventi successivi alla trascrizione stessa.
Che differenza c’è tra il preliminare trascritto e quello non trascritto? Il preliminare trascritto vince i pignoramenti anteriori e successivi alla trascrizione della vendita e successivi alla trascrizione del preliminare. Il preliminare non trascritto vince solo i pignoramenti successivi alla trascrizione della vendita.
Per procedere alla trascrizione del preliminare occorre che il compromesso sia stato stipulato con atto notarile o con scrittura privata autenticata. Sarà il notaio stesso a provvedere alla trascrizione del preliminare. In sede di registrazione è necessario pagare l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro indipendentemente dal prezzo della compravendita.
Se al preliminare viene data attuazione con la stipula del contratto definitivo, gli effetti del contratto definitivo retroagiscono al momento della trascrizione del preliminare. Questo significa che è come se il contratto definitivo fosse stato stipulato alla data in cui è stato firmato il compromesso.
Affinché però si verifichi la retroattività del contratto definitivo alla stipula del preliminare, è necessario che anche il contratto definitivo venga trascritto entro un anno dalla data che le parti hanno fissato nel preliminare per la conclusione del definitivo, in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227, 3398395052

giovedì 5 aprile 2018

Comodato d’uso a titolo gratuito di un immobile, di cosa si tratta e come funziona

Gtres



Il contratto di comodato d’uso gratuito per un immobile consente di consegnare gratuitamente il bene in questione a terzi, con l’obbligo di restituirlo alla fine del periodo contrattuale. È un’opzione che può essere presa in considerazione dal genitore che voglia concedere a titolo gratuito al figlio un’abitazione.
Tramite il contratto di comodato d’uso gratuito, l’uso dell’immobile è concesso dal proprietario (comodante) a titolo gratuito al comodatario. Tale tipologia di contratto si differenzia dal contratto di affitto o locazione in quanto non prevede il pagamento di un corrispettivo ed è consigliabile nel caso in cui si voglia lasciare utilizzare a una persona un bene immobile senza che sia dovuto alcun canone.
Il contratto di comodato d’uso gratuito per un immobile è disciplinato dagli articoli 1803 e successivi del codice civile e prevede che il comodatario diventi titolare di un diritto personale di godimento dell’immobile senza avere alcun diritto di proprietà.
Il contratto può essere in forma scritta con registrazione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello 69 e pagamento dell’imposta di registro pari a 200 euro con il modello F23, o in forma verbale. Ai fini fiscali, l’operazione non è soggetta al pagamento dell’Iva, il contratto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate e l’immobile oggetto dell’operazione deve essere denunciato nella dichiarazione dei redditi di chi concede l’immobile, per cui dal comodante, ovvero, dal proprietario.
Al momento della registrazione, vanno consegnate due copie del contratto con firma in originale: una copia verrà trattenuta dall’Agenzia delle Entrate, una verrà consegnata al proprietario mentre al comodatario sarà rilasciata una semplice fotocopia senza imposta di bollo. Per ogni 4 pagine di contratto, ogni 100 righe, va acquistata una marca da bollo da 16 euro. Qualora il contratto di comodato, sia a tempo determinato, questo può essere rinnovato, pagando ad ogni rinnovo l’imposta di registro pari a 200 euro, se invece contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile è a tempo indeterminato, l’imposta di registro va pagata una sola volta.
Per quanto riguarda la tassazione degli immobili concessi in comodato uso gratuito a parenti, genitori-figli, sono state introdotte dalla legge di Stabilità 2016 diverse e importanti novità come ad esempio la riduzione Imu/Tasi pari al 50% dell’importo dovuto per il genitore o figlio che cede a titolo gratuito l’uso di un altro immobile al figlio o padre, a patto che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Lo stesso beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile non di lusso adibito a propria abitazione principale.
Nel dettaglio, lo sconto 50% Imu/Tasi per il comodato d’uso gratuito genitori figli – secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 – è possibile a patto che:
  • il contratto di comodato d’uso gratuito tra genitori e figli, o viceversa, sia regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • il comodante possegga un solo immobile in Italia e che risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Lo stesso beneficio è riconosciuto anche quando il comodante oltre a possedere l’immobile concesso in comodato, possegga nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, fatta eccezione delle abitazioni di categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052

giovedì 22 marzo 2018

Istat - Fondo sicurezza - Export 2017 - Modena Economica n. 1/2018

Newsletter economico-statistica e promozionale del 16/03/2018
INDICE NAZIONALE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
+0,5% la variazione annuale dell'indice ISTAT del mese di febbraio 2018
Il numero indice per il mese di febbraio (base 2015=100) è pari a:
101,5Principali variazioni rispetto al mese di febbraio 2018
variazione mensile per il periodo gennaio 2018 - febbraio 2018:
0,0%
variazione annuale per il periodo febbraio 2017 - febbraio 2018:
+0,5%variazione biennale per il periodo febbraio 2016 - febbraio 2018: +2,0%Prossimo comunicato relativo all'indice di marzo 2018: 17 aprile 2018
FONDO SICUREZZA 2018 Il Consiglio camerale ha approvato il bando Fondo Sicurezza 2018 rivolto alle piccole imprese maggiormente esposte a fatti criminosi. Le domande telematiche da lunedì 16 aprile a venerdì 11 maggio 2018.
Il Fondo per la Sicurezza è cofinanziato dalla Camera di Commercio (70.000 €), dal comune di Modena e dai 29 comuni del territorio di seguito elencati: Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelvetro, Concordia S/S, Cavezzo, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Maranello, Marano S/P, Medolla, Mirandola, Montese, Novi di Modena, Pavullo N/F, San Felice S/P, San Possidonio, Sassuolo, Savignano, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Vignola e Zocca. Ulteriori approfondimenti »

BUON RISULTATO PER LE ESPORTAZIONI MODENESI NEL 2017
Volano le esportazioni modenesi nel 2017: lo confermano i dati Istat sul commercio estero elaborati dal Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena. Le vendite all'estero della provincia hanno raggiunto la quota record di 12.661 milioni di euro, il nuovo massimo degli ultimi dieci anni, in aumento del 16,3% rispetto al picco raggiunto prima della crisi del 2009.
Nel corso del 2017 l'export ha riportato una crescita tendenziale pari a +5,2%, corrispondente ad un incremento in valore assoluto di 624 milioni di euro. L'Emilia-Romagna ha mostrato un risultato ancor più positivo (+6,7%), così come il totale Italia (+7,4%).
Modena si conferma all'ottavo posto nella classifica delle province italiane per valore delle esportazioni.
In regione la crescita delle vendite all'estero è diffusa in tutte le province, con un massimo a Ravenna (+11,6%), seguita da Ferrara (+9,4%) e Rimini (+9,0%), mentre l'incremento più basso si registra a Piacenza (+2,2%). Modena rimane la seconda provincia dell'Emilia-Romagna per valore assoluto di export (21,1% del totale regionale) dopo Bologna (22,8%).

ON LINE MODENA ECONOMICA
Si comunica che è on line il nuovo numero di Modena Economica
n. 1/2018 gennaio-febbraio, periodico della Camera di Commercio di Modena.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227, 3398395052

mercoledì 21 marzo 2018

Preliminare di vendita immobile abusivo, è valido o si considera nullo?

Gtres

Il preliminare di vendita è valido anche nel caso di un immobile abusivo? A chiarirlo sono i nostri collaboratori di condominioweb
Articolo scritto dall'avvocato Leonarda Colucci di condominioweb
Il promissario acquirente di un immobile, dopo la stipula del preliminare, cita in giudizio il promittente venditore al fine di far dichiarare la nullità del contratto in ragione della presunta abusività urbanistica del bene. A parere dell'attore, contrariamente a quanto affermato dal venditore nel corso delle trattative preliminari alla stipula l'immobile, il bene essendo privo delle necessarie autorizzazioni edilizie, sarebbe incommerciabile.
A fronte di tali circostanze l'attore chiede la restituzione dell'acconto versato e la risoluzione del contratto.
La sentenze. Il Tribunale di Imperia ha dichiarato infondata la domanda del promissario acquirente affrontando il tema della nullità dei contratti ad effetto traslativo.(Tribunale di Imperia, 27.1.2018).
Evidenzia, a tal riguardo, il Giudicante che la giurisprudenza ha già ampiamente chiarito che ai contratti preliminari stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 non è applicabile in via analogica la sanzione di nullità prevista dal secondo comma dell'articolo 40 della stessa legge, in quanto tale norma si riferisce esclusivamente ai soli contratti traslativi immediatamente traslativi di diritti reali su immobili edificati in assenza di titolo autorizzativi.
il tema è stato affrontato in varie occasione dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "La sanzione di nullità prevista dall'articolo 40 della legge n. 47 del 1985, con riferimento a vicende negoziali relativi ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, come si desume dal tenore letterale della norma, nonché dalla circostanza che, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967.
Ne consegue che, anche nel caso in cui il preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della concessione edificatoria, si ritiene fra le parti costituito un valido vincolo giuridico" (Cass. civ. sez. II, 26.4.2017 n. 10297; nello stesso senso vedasi anche Cass. civ. sez. II, 21.8.2012 n. 14579, Cass. civ. sez.II, 28.5.2010 n. 13117).
Oltre a dichiarare infondata la domanda di nullità del contratto preliminare, la sentenza respinge anche la domanda di risoluzione del contratto, formulata dall'attore, volta a dichiarare l'inadempimento del promittente venditore.
Riguardo a tale aspetto la sentenza così dispone "…nessun inadempimento è ascrivibile al promittente venditore per il solo fatto che egli avrebbe promesso in vendita un immobile asseritamente abusivo.
Tale aspetto attiene, semmai, all'assetto d'interessi suscettibile di derivare dal contratto definitivo, se stipulato … giacché l'inadempimento del promittente alienante può atteggiarsi soltanto nel rifiuto di costui di procedere alla conclusione del definitivo, ipotesi specularmente inversa a quella in esame".
E' evidente, quindi, che non essendovi stato nel caso di specie alcun rifiuto del promittente venditore di procedere alla stipula del contratto definitivo è chiaro che la domanda di risoluzione per inadempimento non può trovare accoglimento.
In merito all'irregolarità urbanistica dell'immobile oggetto di preliminare di vendita, la sentenza evidenzia che la stessa non è stata adeguatamente provata dall'attore secondo il principio generale in base al quale chi agisce in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Fra l'altro la regolarità urbanistica dell'immobile è emersa nel corso del giudizio durante il quale la stessa consulenza tecnica d'ufficio, nonché le dichiarazioni rese da un testimone del convenuto, hanno invece dimostrato che l'immobile era stato addirittura realizzato in epoca anteriore alla legge n. 765/1967 e pertanto non vi erano ragioni per considerare il contratto non valido.
Alla luce di tali valutazioni il Tribunale di Imperia ha respinto la domanda dell'attore finalizzata a dichiarare la nullità del contratto preliminare di vendita condannandolo anche al pagamento delle spese di giudizio.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227 

martedì 20 marzo 2018

Contratto canone concordato, come si procede al rinnovo?

Gtres

Nel caso di un contratto a canone concordato (3+2) che consente di usufruire di una cedolare secca agevolata, quali sono le procedure da seguire per il rinnovo?
Il rinnovo di un contratto di locazione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate con l'apposito modello Rli. Nel modello è prevista la sezione "Adempimenti successivi" dove occorre barrare la casella "Tipologia di proroga", indicando il codice 2, che consente di usufurire delle agevolazioni della cedolare secca.
E' importante che vengono inseriti i dati relativi alla data di fine proroga, gli estremi di registrazione o il codice identificativo del contratto. La durata della proroga è quelle prevista nel contratto originale. Nel caso di contratto a canone concordato, la legge prevede una proroga di due anni, che potranno poi essere successivamente prorogati per altri due.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052


lunedì 19 marzo 2018

Un nuovo inizio per il mercato immobiliare: nel 2018 aumento di valori e compravendite

Gtres



Quello che si sta profilando negli ultimi mesi è un nuovo inizio per il mercato immobiliare. Secondo l'Ufficio studi di Tecnocasa, infatti, il mattone sta attirando acquirenti di prima casa e investitori, grazie ai valori scesi considerevolmente, ai mutui convenienti e a una rinnovata fiducia alimentata da un discreto miglioramento del quadro macroeconomico del Paese. Nel 2018, il franchising prevede un lieve aumento dei valori immobiliari e delle compravendite.

I valori immobiliari nelle grandi città

Nel secondo semestre del 2017 le quotazioni immobiliari nelle grandi città sono in leggero rialzo, +0,4%, con alcune realtà che confermano la crescita dei prezzi, già vista nella prima parte dell’anno: Bologna (+3,8%), Milano (+2,5%), Verona (+1,4%). A queste si aggiungono anche Firenze (+2,3%) e Palermo (+1,3%) che, per la prima volta dall’inizio della crisi, lancia segnali positivi. Valori ancora in diminuzione a Bari, Roma, Torino e Genova sia per il secondo semestre che per l’intero 2017. Il capoluogo ligure è quello che, più di ogni altro, sembra avere maggiori difficoltà ad uscire dalla crisi, in particolare sul fronte dei prezzi.
Ancora una volta le zone centrali hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelle periferiche e semicentrali grazie alle top location, agli immobili di prestigio e, in parte, agli investitori che hanno puntato spesso proprio su queste aree. In alcune grandi città si conferma la tendenza all’acquisto ad uso investimento con finalità turistica.

Il panorama della domanda e dell'offerta

Con il 40,5% il trilocale raccoglie la maggioranza delle richieste nelle grandi città. A seguire il quattro locali che raccoglie il 24,1% delle preferenze, seguito dal bilocale con il 23,4%; rispetto a sei mesi fa, si nota un aumento della concentrazione sui bilocali e sui trilocali. A Milano il bilocale fa un balzo in avanti più marcato e si riconferma la tipologia più ricercata a poca distanza dal trilocale. L’analisi dell’offerta sulle grandi città vede prevalere i trilocali (32,7%), seguono i quattro locali che concentrano il 23,9% degli immobili in vendita.

Il ritorno degli investitori

Dall’analisi delle compravendite si rileva che il 75,3% delle transazioni ha riguardato l’abitazione principale, il 18,5% la casa ad uso investimento ed il 6,2% la casa vacanza. Rispetto al primo semestre del 2017 si rileva un leggero aumento della percentuale delle ultime due motivazioni.
La qualità immobiliare è sempre premiante ma la contrazione dell’offerta e il ritorno degli investitori stanno comportando lo smaltimento di immobili con caratteristiche che poco incontrano il favore degli acquirenti (piani alti senza ascensore, piani terra) sempre che il prezzo sia in linea con il reale valore.
Sempre più attenzione si presta alle spese condominiali e alle nuove costruzioni edificate con criteri di efficienza energetica che consentono una riduzione dei costi. Sulle soluzioni nuove i costruttori si sono dimostrati propensi ad avviare un’attività di repricing.

Aumento dei canoni da locazione

Nel secondo semestre del 2017 i canoni di locazione delle grandi città sono in aumento: +1,6% per i monolocali, +1,8% per i bilocali e +1,5% per i trilocali. Su tutte le tipologie si conferma il segnale positivo già intravisto nei semestri precedenti ed attribuibile prevalentemente ad una domanda sostenuta, ad una diminuzione dell’offerta e ad una migliore qualità della stessa. Abbastanza invariata la distribuzione della motivazione di color che cercano casa in affitto: il 53,7% cerca la casa principale, il 37,7% lo fa per motivi legati al lavoro e l’8,6% per studio.

Le previsioni

Il mercato si sta ormai stabilizzando e se le banche manterranno il loro atteggiamento prudenziale e i tassi saranno ancora favorevoli per il 2018, ci aspettiamo un lieve aumento dei valori immobiliari (tra 0% e +2%) e delle compravendite (da +2% a +4%) ammesso che l’oculatezza che la crisi dovrebbe, in teoria, aver insegnato non lasci spazio ad acquisti a prezzi “oltre il reale valore di mercato”.

Fonte : "idealista
Agenzia immobiliare farini
059454227, 3398395052

giovedì 15 marzo 2018

Acquisto casa, contratto affitto e mutui: le spese che finiscono nel mirino del Fisco

Gtres



Ci sono spese che fanno scattare il redditometro e gli accertamenti fiscali. Tra queste anche gli esborsi per l’acquisto della casa, il contratto di affitto e la rata del mutuo.
Il redditometro è un algoritmo che misura le spese sostenute dal contribuente nell’arco dello stesso anno e le confronta con il reddito da questi dichiarato. Nel caso in cui le spese sostenute dal contribuente nell’arco dello stesso anno sforino di oltre il 20% i guadagni riportati sulla dichiarazione dei redditi, il contribuente viene chiamato a spiegare come si è procurato il denaro extra per mantenere un tenore di vita più alto delle sue possibilità. In generale, nel database dell’Agenzia delle Entrate finiscono tutti gli acquisti fatti con partita Iva o codice fiscale.
La casa è uno di quei beni che insospettiscono l’Agenzia delle Entrate. Il Fisco viene a conoscenza dell’acquisto del bene quando quest’ultimo è riportato nei pubblici registri. Proprio questo è il caso degli immobili, per i quali c’è l’Ufficio dei Registri Immobiliari, tenuto presso l’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate stessa.
Ma anche i contratti di affitto e i mutui finiscono nel database dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso dei contratti di affitto, bisogna ricordare che si tratta di una spesa che si fa dichiarando il codice fiscale e che quindi finisce tra i dati controllati dal Fisco, senza contare il fatto che al momento della registrazione il contratto di locazione finisce direttamente all’Agenzia delle Entrate. Un canone di affitto elevato, non giustificato dal reddito, può far scattare il redditometro.
Per quanto riguarda i mutui, anche qui bisogna tener presente la proporzione tra entrate e uscite. Se la rata del mutuo risulta sproporzionata rispetto al reddito percepito dal contribuente, il Fisco finisce per insospettirsi.
Bisogna, inoltre, fare attenzione alle spese scaricate dalle tasse. Ad esempio, spese al di sopra di quanto si guadagna per ristrutturazioni, acquisto elettrodomestici, leasing immobiliare possono far scattare il campanello di allarme e spingere l’Agenzia delle Entrate ad effettuare i dovuti controlli.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052 


mercoledì 21 febbraio 2018

Ipoteca sulla casa: cos'è, cosa comporta e come si cancella

Gtres



L'ipoteca è un diritto reale di garanzia sopra un bene immobile. Tale diritto viene quindi costituito a garanzia di un credito e serve in caso d'inadempimento da parte del debitore.
È chiaro in tal senso il primo comma dell'art. 2808 del codice civile a mente quale l'ipoteca conferisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito, ciò anche ove vi sia un terzo acquirente, e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
L'ipoteca, quindi, consente di essere preferiti ad altri creditori nell'ambito di una procedura espropriativa, ove gli stessi non siano privilegiati, nonché proprio in ragione dell'esistenza di tal vincolo, di essere avvisati dell'iniziativa giudiziale di espropriazione.
Il secondo comma dell'art. 2808 c.c. specifica che l'ipoteca “può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari”.
L'iscrizione dell'ipoteca ne determina il grado: l'ipoteca di primo grado, ossia quella iscritta per prima, dà alla persona in favore della quale è stata iscritta precedenza su quelle successive.
L'ipoteca concessa mediante scrittura privata non ha effetto verso terzi, né verso successive ipoteche che trascritte per prime assumono un grado maggiore.
L'ipoteca, solitamente, viene iscritta per una somma pari al valore del credito, più quello di costi e spese ed oneri accessori allo stesso.
Quanto all'oggetto dell'ipoteca, l'art. 2810 c.c. specifica che la stessa può essere concessa su:
a) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
b) l'usufrutto dei beni stessi;
c) il diritto di superficie;
d) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.
È opinione condivisa che non si possa accendere ipoteca sui diritti di uso ed abitazione, stante il carattere strettamente personale, nonché su quello di servitù, in ragione della sua stretta connessione con i fondi dominante e servente; in effetti non avrebbe senso espropriare una servitù che sarebbe, poi, inutilizzabile.
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile (art. 2827 c.c.) e ha una durata di vent'anni rinnovabili prima della sua scadenza; all'iscrizione tardiva segue la perdita del grado acquisito con la originaria/precedente iscrizione (art. 2847 e ss. c.c.)

Quando iscrivere ipoteca?

Il terzo comma dell'art. 2808 del codice civile distingue tre tipologie di ipoteca:
a) l'ipoteca legale;
b) l'ipoteca giudiziale;
c) l'ipoteca volontaria.
Partiamo dalla primo tipologia: fornirne la nozione vuol dire comprendere quando le ipoteche possano essere iscritte.
L'ipoteca legale è quella riconosciuta dalla legge in favore del creditore ed in ragione della particolarità del credito vantato. Si tratta di ipotesi tipiche, ossia specificamente individuate dalla legge.
L'art. 2817 del codice civile individua tre specifiche ipotesi di ipoteca legale, in favore:
a) dell'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
b) dei coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
c) dello Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.
Quanto all'ipoteca legale in favore dell'alienante – ad esempio quando il versamento anche solo parziale del prezzo dell'immobile o altri obblighi sono adempiuti successivamente alla vendita – ed a quella previsti dalla lettera b), la legge prevede comunque la possibilità di rinunciarvi; diversamente deve essere iscritta d'ufficio (art. 28134 c.c.).
L'ipoteca giudiziale è quel diritto reale di garanzia che può essere iscritto in ragione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o di un obbligo di fare, nonché per i provvedimenti giudiziali aventi effetto di sentenza (es. ordinanze, decreti ingiuntivi), nonché sulla base di lodi arbitrali e sentenze straniere rese esecutive (artt. 2818-2820 c.c.).
Il concessionario della riscossione, nell'iscrivere ipoteca per crediti di cui è tenuto a curare la riscossione deve seguire ben precise regole che, ad esempio, gli impediscono di pignorare la prima casa di abitazione se l'importo complessivo del credito non supera € 120.000,00.
Tali limiti non valgono nei rapporti tra privati, sicché deve ritenersi astrattamente possibile l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale in ragione di un decreto ingiuntivo emesso per poche centinaia o migliaia di euro.
L'ipoteca volontaria, come specifica lo stesso attributo, è costituita in ragione della dichiarazione volontaria della persona che la concede (art. 2821 c.c.). L'ipoteca volontaria deve essere concessa per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, ma la sua iscrizione avviene solamente per atto pubblico o scrittura privata le cui sottoscrizioni sono accertata giudizialmente. Come dire: meglio fin da subito l'atto notarile.
Classico esempio di ipoteca volontaria è quella concessa alla banca dalla persona che acquista un'unità immobiliare, sull'unità immobiliare stessa. Nulla vieta che l'ipoteca possa essere concessa su un altro bene, oppure da un terzo su un bene di sua proprietà a garanzia del credito erogato ad altra persona.
L'ipoteca si può iscrivere anche su beni indivisi, ad esempio su una quota di comunione (art. 2825 c.c.): in tal caso, specifica la legge essa “produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione” (art. 2825, primo comma, c.c.), o chiaramente sulla somma di denaro nel caso di cessione.
All'iscrizione dell'ipoteca accedono dei costi (bolli, eventuali atto notarile) che sono a carico della persona contro cui è iscritta.

Estinzione dell'ipoteca

L'estinzione dell'ipoteca è quel fenomeno che fa venire meno il diritto reale di garanzia. L'art. 2878 del codice civile elenca le cause di estinzione del diritto, che sono:
1) la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione della iscrizione entro vent'anni (art. 2847 c.c.), salvo nuova iscrizione;
3) l'estinzione dell'obbligazione;
4) il perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742 (cioè prelazioni e privilegi sulle somme dovute dall'assicuratore in ragione del perimento);
5) la rinunzia del creditore;
6) lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o il verificarsi della condizione risolutiva;
7) la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
Come si può notare, dunque, l'estinzione può avvenire per più di una ragione, non per forza connessa con l'adempimento dell'obbligazione in ragione della quale l'ipoteca era stata iscritta.

Cancellazione dell'ipoteca

La cancellazione, contrariamente all'iscrizione, è quella formalità a seguito della quale, sul bene immobile (o su un diritto reale sopra di esso) non risultano più iscritte ipoteche.
Essa, evidentemente, è strettamente connessa con l'estinzione dell'ipoteca e può avvenire a seguito di spontanea dichiarazione delle parti o su sentenza. La legge prevede anche la possibilità di presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria ove il conservatore dei pubblici registri immobiliari rifiuti le formalità della cancellazione.
È utile ricordare che ai sensi della legge n. 40 del 2007, così detta legge Bersani, la banca è obbligata a comunicare all'Agenzia delle entrate (ex conservatoria) la richiesta di cancellazione entro trenta giorni della estinzione del mutuo.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
3398395052

venerdì 15 luglio 2016

Le agevolazioni prima casa sugli atti di trasferimento immobiliare

Le agevolazioni prima casa sugli atti di trasferimento immobiliare

Questa pagina informativa riporta in maniera sintetica ma esaustiva tutto quello che c’è da sapere sulle agevolazioni applicabili ai fini delle imposte indirette (Imposta di registro, Imposta ipotecaria, Imposta catastale) agli atti di trasferimento di immobili da adibire a “prima casa”(o “abitazione principale”). Tipologia di immobili; ubicazione degli immobili; requisiti soggettivi dell’acquirente; pertinenze; aliquote di imposta applicabili al trasferimento e calcolo della base imponibile; cause di decadenza dall’agevolazione; termini per l’accertamento da parte delle entrate. Il riferimento normativo è rappresentato dalla nota II-bis all’art. 1 della
Tariffa, parte I, del Testo unico dell’Imposta di registro di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, valido anche per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti ad IVA. L’articolo che segue ne illustra i vari dettagli applicativi, con gli essenziali riferimenti alla giurisprudenza nonché alla prassi dell’Agenzie delle Entrate.


TIPOLOGIA DI IMMOBILI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI “PRIMA CASA” 
- Le agevolazioni “prima casa” sono applicabili in riferimento agli immobili ad uso abitativo [1], purché non appartenenti ad una delle categorie catastali A/1 (“abitazioni di tipo signorile”), A/8 (“abitazioni in villa”) o A/9 (“castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici”).
La disposizione è stata introdotta ai fini dell’Imposta di registro ad opera dell’art. 10 del D. Leg.vo 14/03/2011, n. 23 (con decorrenza 01/01/2014), ed ai fini dell’IVA ad opera dell’art. 33      del D.Leg.vo21/11/2014, n. 175 (con decorrenza dal 13/12/2014). Tali disposizioni hanno innovato rispetto al quadro normativo precedente, in base al quale erano invece agevolabili i trasferimenti di immobili che non presentassero caratteristiche “di lusso”, da valutarsi in base ai criteri di cui al D.M. 02/08/1969 recante “Caratteristiche delle abitazioni di lusso” [2].
È appena il caso di ricordare che, ovviamente, l’agevolazione “prima casa” non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale A/10 - uffici e studi privati.

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI
 - Per poter usufruire delle agevolazioni occorre che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza anagrafica, o in caso contrario la stabilisca entro il
termine di 18 mesi dal rogito, come da dichiarazione che deve essere espressamente inserita nell’atto.
A tal proposito la giurisprudenza ha più volte chiarito che a nulla rileva il trasferimento della residenza in via di
fatto, senza cioè il supporto formale delle risultanze anagrafiche comunali. Si noti che la condizione è soddisfatta trasferendo la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile e non necessariamente all’interno
dell’unità immobiliare agevolata, che può essere mantenuta vuota o essere locata senza che ciò comporti la
perdita dei benefici. Cause di forza maggiore possono giustificare il mancato rispetto del termine per il trasferimento della residenza. Si rinvia per una casistica enucleata dalla giurisprudenza all’articolo “La giurisprudenza della Corte di Cassazione sulle agevolazioni prima casa”.
In alternativa al criterio sopraddetto - qualora il comune ove si trova l’immobile sia diverso da quello di residenza - l’immobile da acquistare può risultare ubicato nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. L’impegno di trasferire la residenza, da assumere nell’atto- e la sanzione di decadenza per il relativo inadempimento - riguardano solo l’acquirente che invochi il criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro (Cass. 29/11/2013, n. 26740).

REQUISITI SOGGETTIVI DELL’ACQUIRENTE 
- A tale proposito è prescritto che l’acquirente debba dichiarare nell’atto di acquisto:
di non essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio dello
stesso comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
di non essere titolare (neanche pro quota) di altro immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” su
tutto il territorio nazionale. Riguardo al primo punto, la giurisprudenza ritiene che ricorra il requisito per l’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio il quale, tuttavia, non sia concretamente idoneo - per dimensioni e caratteristiche complessive - a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della famiglia. L’apprezzamento di tali caratteristiche sarà eventualmente rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice (Cass. 08/01/2010, n. 100).
Riguardo al secondo punto, l’art. 1, comma 55, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto la possibilità di derogare al requisito, consentendo pertanto di usufruire delle agevolazioni anche a chi al momento del rogito sia già titolare su tutto il territorio nazionale di altra abitazione acquistata con le agevolazioni, oppure sia titolare nello stesso comune di altra abitazione anche non acquistata con le agevolazioni, purché detta altra abitazione venga alienata entro 1 anno dalla data del rogito per l’acquisto del nuovo immobile (cfr. anche la Risoluz. Ag. Entrate 11/05/2015, n. 49/E e la Circ. Ag. Entrate 13/06/2016, n. 27/E, punto 3.3).

PERTINENZE 
- Qualora sussistano tutti i requisiti sopra elencati, le agevolazioni sono applicabili anche all’acquisto
di pertinenze dell’immobile principale. A tal proposito la norma stabilisce che sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (es. cantina), C/6 (es. box auto) e C/7 (es. lastrico solare), che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.  Tuttavia la giurisprudenza ha riconosciuto che la norma ha valore non esaustivo delle pertinenze agevolabili (pertanto non limitate alle menzionate categorie catastali C/2, C/6 e C/7) e che non è necessario che la pertinenza sia accatastata unitariamente con l’immobile principale (Cass. 13/03/2013, n. 6259), ferma restando ovviamente la necessità del vincolo di pertinenzialità (cioè come detto che la pertinenza sia destinata oggettivamente ed esclusivamente a servizio della casa di abitazione).
Risulta di stretta applicazione invece la regola che consente l’acquisto con le agevolazioni di una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale. Si segnala infine che la pertinenza (o le pertinenze) possono essere acquistate anche con atto separato rispetto allacquisto dell’abitazione. In questi casi, l’atto di trasferimento delle pertinenze sconterà la medesima tassazione dell’atto principale; in tal senso infatti la prassi dell’Agenzia delle entrate (Circ. Ag. Entrate 01/03/2007, n. 12/E) ritiene che la sussistenza del rapporto di pertinenzialità consente di estendere alla pertinenza l’applicazione della medesima disciplina fiscale dettata per il fabbricato principale, sia nell'ipotesi in cui questo e la pertinenza siano oggetto del medesimo atto di cessione sia nell'ipotesi in cui i due beni siano ceduti con atti separati. Si rinvia per approfondimenti all'articolo "Il trattamento fiscale degli atti di trasferimento di immobili pertinenziali".

ALIQUOTE DI IMPOSTA APPLICABILI AL TRASFERIMENTO 
- Si riporta di seguito una sintesi delle imposte applicabili alle compravendite di immobili in regime di “prima casa”, rinviando per ogni approfondimento all’articolo
“Compravendite e locazioni immobiliari: prontuario operativo delle imposte indirette (IVA, registro,
ipotecaria e catastale)”.

Se il trasferimento è soggetto all’Imposta di registro si applica l’aliquota del 2% [3]. In questi casi l’Imposta
ipotecaria e l’Imposta catastale si applicano entrambe nella misura fissa di 50 Euro (art. 1 della Tariffa, parte
I, allegata al D.P.R. 131/1986). Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, e ha per oggetto immobili acquisiti in locazione finanziaria da utilizzatori, l'aliquota dell'Imposta di registro scende all'1,5%.

Se il trasferimento è soggetto all’IVA, si applica l’aliquota del 4%. In questi casi l’Imposta ipotecaria e
l’Imposta catastale si applicano entrambe nella misura fissa di 200 Euro (punto 21 della Tabella A, parte II,
allegata al D.P.R. 633/1972). Inoltre ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, del D.L. 14/02/2016, n. 18 (conv. L. 49/2016), i trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d’impresa sono assoggettati unicamente all’Imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 Euro, ove ricorrano i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell’agevolazione fiscale “prima casa”. Si rammenta infine che agli atti di trasferimento in questione soggetti ad Imposta di registro è possibile applicare il meccanismo del “prezzo valore”, che consente - su richiesta dell’acquirente - di applicare le aliquote d’imposta sul valore catastale dell’immobile [4] invece che sul prezzo di acquisto dichiarato in atto. Si rimanda per ogni approfondimento all’articolo “Il meccanismo del «prezzo valore» nelle compravendite e negli altri


CAUSE DI DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE
Il contribuente decade dalle agevolazioni nei seguenti casi:

-dichiarazioni mendaci rese nell’atto riguardo alla sussistenza dei requisiti relativi all’ubicazione dell’immobile
(trasferimento della residenza) e relativi all’acquirente (non possesso di abitazione nello stesso comune o di
abitazione acquistata con le agevolazioni sull’intero territorio nazionale);

-vendita dell’immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, a meno che il contribuente - entro un anno dall’alienazione infraquinquennale dell’immobile acquistato con le
agevolazioni - proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Anche in questo caso il riacquisto dell’immobile - onde non incorrere nella decadenza - deve essere suffragato dal formale trasferimento della residenza anagrafica, mentre risultano non rilevanti le situazioni meramente fattuali (Cass.03/02/2014, n. 2266).

Le conseguenze della decadenza dell’agevolazione consistono nell’applicazione delle imposte sull’atto in misura ordinaria (recupero della differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata), oltre ad una sanzione
amministrativa pari al 30% della differenza in questione ed agli interessi di mora.
In ogni caso, qualora si renda conto di essere impossibilitato al rispetto delle condizioni dichiarate nell'atto,
l’acquirente può revocare dette dichiarazioni, presentando apposita istanza all’Ufficio dove è stato registrato
l’atto; in tal caso sono dovute le imposte di trasferimento in misura ordinaria (al netto di quanto versato in sede di registrazione) e i relativi interessi, senza applicazione di sanzioni (cfr. Risoluz.Ag. Entrate 31/10/2011, n. 105/E).

TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DA PARTE DELLE ENTRATE - Quanto ai termini a disposizione dell’amministrazione delle entrate per l’accertamento della decadenza dei requisiti, con conseguente recupero della maggiore imposta e delle sanzioni, questi sono di 3 anni (entro tale termine al contribuente deve essere notificato l’avviso di accertamento), decorrenti dal momento in cui l’avviso di accertamento può essere emesso (Cass.S.U. 21/11/2000, n. 1196).

Ne consegue che - secondo la Circ. Ag. Entrate 12/08/2005, n. 38/E - la data dalla quale decorre il termine per l’esercizio dell’azione accertatrice varia a seconda che la mendacità della dichiarazione resa nell’atto si riferisca a situazioni in corso al momento della registrazione (mendacio originario, es. contribuente che dichiari di essere già residente nel comune dove acquista l’immobile oppure dichiari di non essere titolare di altra abitazione nello stesso comune) oppure sia conseguente a fatti o comportamenti successivi (mendacio sopravvenuto, es. vendita infraquinquennale oppure mancato trasferimento della residenza entro il termine prescritto). In altre parole il termine triennale per l’accertamento della decadenza decorre dal momento in cui si verifica la circostanza che giustifichi la decadenza stessa.


[1] La distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali si basa esclusivamente sulla classificazione
catastale, e non invece sul concreto utilizzo che viene fatto dell’immobile (cfr. tra le tante, Circolare Ag. Entrate 04/08/2006, n. 27/E) pertanto nella categoria degli immobili abitativi rientrano i fabbricati classificati o classificabili nella categoria A, con esclusione dei fabbricati di tipo A10.

[2] Tali requisiti hanno trovato applicazione per gli atti stipulati fino al 31/12/2013 ai fini dell’Imposta di registro e per gli atti stipulati fino al 12/12/2014 ai fini dell’IVA. Nel periodo compreso tra il 01/01/2014 ed il 12/12/2014 pertanto è stata in vigore una disciplina differenziata per gli immobili che potevano avere accesso alle agevolazioni “prima casa” ai fini delle due imposte.

[3] Se dovesse risultare un’Imposta di registro inferiore a 1.000 Euro, essa sarà comunque dovuta in tale importo minimo.

[4] Si ricorda che per gli immobili ad uso di abitazione il valore catastale da tassare si individua moltiplicando la rendita catastale per 126 (oppure moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per 120).

                                                                                                                                           Agenzia Farini
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sabato 6 febbraio 2016

Acquisto prima casa? Grande agevolazione: il bonus non si estingue MAI.

Agevolazione acquisto prima casa, il bonus non si estingue mai

Agevolazione acquisto prima casa, il bonus non si estingue mai

Scritto da: team
La sentenza n. 2072 della Cassazione, depositata il 3 febbraio 2016, ha stabilito che nell’ambito dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa è ammissibile il credito d’imposta “a catena”. Questo vuol dire che il bonus fiscale non si estingue mai.

Il credito d’imposta

Ma andiamo per gradi. Innanzitutto bisogna ricordare che ai sensi della legge 448/1998, in capo a chi vende un’abitazione comprata con l’agevolazione prima casa ed entro un anno riacquista un’altra prima casa sorge un credito d’imposta. Tale credito d’imposta è pari all’imposta di registro o all’Iva pagate in sede di primo acquisto, nei limiti dell’importo dell’imposta di registro o dell’Iva assolti in sede di secondo acquisto.

Un caso esemplificativo

Immaginiamo il caso del signor X che a dicembre 2011 ha comprato la prima casa spendendo 900 euro per imposta di registro, a maggio del 2013 ha venduto la casa e a febbraio del 2014 ha comprato un’altra prima casa con un atto che avrebbe dovuto scontare 1.300 euro per imposta di registro. Avendo un credito di imposta scomputabile, il signor X ha dovuto pagare 400 euro, perché ha portato in compensazione i 900 euro di credito d’imposta.
Ma a luglio del 2015 il signor X ha venduto la casa acquistata nel 2014 e a febbraio del 2016 ha comprato un’altra prima casa con un atto per il quale sono dovuti 700 euro per imposta di registro. A questo punto cosa succede?
Il signor X deve pagare 700 euro perché ha consumato tutto il suo credito nel 2014?
Il signor X deve pagare 300 euro, ossia l’importo che risulta sottraendo dalla tassazione teorica del 2016 quanto concretamente speso nel 2014 (700 – 400)?
Il signor X non deve pagare alcunché, perché l’importo di 700 euro è totalmente assorbito dalla tassazione del febbraio 2014 (nonostante l’esborso concreto sia stato di 400 euro, in quanto alleggerito dall’utilizzo del credito d’imposta maturato ricomprando entro un anno dal maggio 2013)?
La Cassazione ha risposto nel modo più favorevole al contribuente. In pratica, il contribuente si può avvalere del credito d’imposta anche se tale credito si era formato non già con il pagamento di una somma, ma in virtù di utilizzo di altro credito d’imposta relativo al precedente acquisto.
Ciò dal momento che lo spirito della normativa sul credito d’imposta mira a incentivare l’acquisto della prima casa beneficiando il contribuente autorizzandolo ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d’imposta, anche qualora quest’ultimo per motivi personali sia indotto a rivendere l’immobile acquistato per acquistarne altro più adatto alle mutate condizioni personali o familiari.