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mercoledì 19 febbraio 2020

Case all’asta, bloccate le vendite in corso

Case all’asta, bloccate le vendite in corso
Vietato il rilascio anticipato della casa: se è occupata dal debitore e dalla sua famiglia non potrà essere venduto all’asta. Ora il divieto si estende a tutti i procedimenti in corso.

Un emendamento approvato oggi al decreto Milleproroghe estende il blocco delle vendite di case all’asta giudiziaria a tutti i procedimenti pendenti e non solo a quelli avviati a partire da febbraio 2019, come prevedeva la precedente riforma [1].
Una decisione – secondo Confedilizia, che ha diramato un comunicato urgente diffuso dall’agenzia stampa Adnkronos -” gravida di conseguenze negative” e paradossalmente dannose per gli stessi debitori esecutati, cioè coloro che la norma vorrebbe favorire.
La Confedilizia ritiene infatti che “estendere alle espropriazioni in corso il principio – introdotto circa un anno fa – secondo cui il debitore non perde il possesso dell’immobile pignorato sino al decreto di trasferimento, costituisce un grave rischio per il mercato delle aste giudiziarie”.
E’ un dato di comune esperienza – prosegue l’associazione dei proprietari di casa – che un immobile occupato non sia particolarmente appetibile (richiedendo la sua liberazione diverso tempo) e venga, quindi, liquidato con maggior difficoltà. Il risultato è che con questa ulteriore modifica aumenteranno i tentativi di vendita e si ridurranno i prezzi di aggiudicazione, con minore soddisfazione non solo dei creditori, ma anche degli stessi debitori esecutati, cioè proprio dei soggetti che l’intervento di riforma si propone di favorire”.
Il decreto semplificazioni – ricorda Confedilizia – ha introdotto nel 2019 una norma di forte impatto sulle procedure esecutive. Il provvedimento, infatti, ha riscritto l’art. 560 del codice di procedura civile, stabilendo che il debitore e i familiari con lui conviventi non perdano il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento. Più in dettaglio, la norma prevede che, nelle espropriazioni immobiliari aventi inizio dal febbraio 2019, il giudice non possa ”mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia” di tale decreto allorché l’immobile di interesse sia ”abitato dal debitore e dai suoi familiari”.
Questo, salvo che ”sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti”, oppure ”l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare” o, ancora, il debitore violi ”gli altri obblighi che la legge pone a suo carico”.
In base a queste norme “è la liberazione anticipata dell’immobile che rappresenta una mera eventualità, condizionata al verificarsi di una delle ipotesi sopra indicate. La regola è l’occupazione del bene da parte del debitore e dei suoi familiari fino al decreto di trasferimento”, conclude Confedilizia.
note
[1] Art. 560, ultimo comma, Cod. proc. civ. introdotto dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, in Legge. 11 febbraio 2019, n. 12,
Fonte : “La Legge per tutti “
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

lunedì 26 agosto 2019

Redditi di locazione non percepiti, non tassabili anche senza convalida di sfratto

Alcuni chiarimenti sulla tassazione dei redditi di locazione non percepiti

Con la sentenza n. 594/2019, la seconda sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio ha stabilito che i redditi di locazione non percepiti non sono tassabili anche senza convalida di sfratto.
Ma vediamo la vicenda. Le Entrate di Roma uno hanno richiesto con un accertamento maggiori imposte in dipendenza di redditi di locazione non percepiti dal locatore. Dopo aver constatato che il giudice civile aveva rilevato il mancato pagamento dei canoni scaduti, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso e annullato la pretesa erariale.
L’ufficio finanziario ha proposto appello replicando che la procedura, sia pure attestante la morosità del conduttore, non si era definita con un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. In udienza, infatti, la conduttrice morosa aveva riconsegnato le chiavi davanti al giudice determinando una sentenza di risoluzione contrattuale.
L’ufficio ha sostenuto che le disposizioni dell’articolo 26 del Tuir n. 917/1986 prevedono la non tassabilità dei soli canoni di locazione di immobili a uso abitativo non riscossi, per i quali si sia conclusa la convalida di sfratto. Nel caso specifico, non vi era stata convalida di sfratto, quindi i redditi dovevano essere indicati nella dichiarazione annuale.
La decisione dei giudici provinciali è stata confermata dalla Commissione regionale del Lazio che ha annullato la pretesa erariale. Secondo quanto stabilito dai giudici regionali capitolini, le disposizioni dell’articolo 26 del Tuir n. 917/1986 devono essere interpretate secondo la ratio della norma che intende escludere dal reddito i canoni di locazione non effettivamente percepiti dal locatore e non secondo l’interpretazione letterale. Il collegio ha precisato che questo deve essere sia quando la procedura si concluda con un provvedimento di convalida di sfratto, sia nel caso in cui, con la riconsegna dell’immobile, la stessa procedura si sia conclusa con una risoluzione contrattuale in seguito alla riconsegna delle chiavi in udienza. La Commissione, respingendo l’appello dell’Agenzia erariale, ha condannato l’ufficio al rimborso delle spese di lite quantificate in euro 1.500,00.



Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
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giovedì 8 novembre 2018

Pace fiscale e tributi comunali sulla casa: come funzionerà il condono

Gtres



Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 previsto dal decreto fiscale 2019 riguarda anche i tributi locali, quindi Imu, Tasi e Tari. Ma come funziona esattamente? E ci saranno conseguenze per i bilanci dei comuni? Secondo quanto sottolineato a idealista/news dal viceministro all'Economia, no “dal momento che per il fondo crediti dei comuni si considerano gli ultimi 5 anni, escludendo quindi i crediti fiscali espressi nelle cartelle del periodo 2000-2010”.

Pace fiscale Imu, Tasi, Tari fino a 1.000 euro

Il decreto fiscale 2019 ha introdotto la cosiddetta “pace fiscale”, all’interno della quale si trova lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Una sanatoria in cui rientrano le cartelle di pagamento di Imu, Tasi e Tari.
Secondo quanto previsto, “i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010” verranno annullati automaticamente. Questo significa che non si dovrà presentare alcuna domanda, la cancellazione del debito avverrà in modo automatico entro il 31 dicembre 2018.
Per sapere se si rientra nella sanatoria sarà necessario verificare quindi che i debiti fino a 1.000 euro siano stati affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e che l’importo - comprensivo di capitale, interessi e sanzioni - dei singoli ruoli sia inferiore a 1.000 euro.
Le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite.
Le somme versate alla data di entrata in vigore del decreto fiscale sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure a debiti scaduti o in scadenza. In assenza di debiti scaduti o in scadenza sono rimborsate.

Sanatoria tributi locali, possibili conseguenze sui bilanci dei Comuni?

La misura ha messo in allarme i Comuni italiani, che si sono detti preoccupati per l’impatto che lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 potrebbe avere sui bilanci. A tranquillizzare su tale punto è stato il viceministro dell’Economia.
Nel dettaglio, interpellato da idealista/news, il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ha spiegato: “Non ci sarà alcuna conseguenza del genere, dal momento che per il fondo crediti dei comuni si considerano gli ultimi 5 anni, escludendo quindi i crediti fiscali espressi nelle cartelle del periodo 2000-2010. E poi perché in quel lasso di tempo, senza incassi effettivi, i comuni erano obbligati a svalutare”.

Testo decreto fiscale 2019, lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Il testo del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.247, del 23 ottobre 2018. All’articolo 4 si parla proprio dello “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”.
Ecco quanto previsto:
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.


Fonte : “Idealista”
Agenzia Immobiliare farini
059454227

martedì 8 maggio 2018

Come effettuare la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare


Lunedì 16 aprile inizia ufficialmente la campagna per la dichiarazione dei redditi 2018 relativa all'anno di imposta 2017. Tra le spese che sarà possibile detrarre dal modello 730 vi sono anche le provvigioni pagate all'agenzia immobiliare.
I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l'acquisto dell'immobile è effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso
La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:
  • per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
  • l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla lett. b) dell’art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste
Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. 
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficio, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell'immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari. Nell'ipotesi di
  • Fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo
  • Immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un'altra persona, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo
  • Fattura intestata esclusivametne a una persona che non sia prorietaria dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal propriatario
Requisiti agenti immobiliari
Per poter usufruire delle detrazioni gli immobiliari devono essere iscritti come agenti immobiliari in base alla legge n 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni

Documenti da conservare
Documentazione da controllare e conservare. Con la Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8 è stato precisato che:
  • la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
  • nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
  • se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario.  

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227, 3398395052

venerdì 6 aprile 2018

Costo di registrazione di un contratto di locazione: chi, quanto e come deve pagare

Gtres



Un contratto di locazione comporta dei doveri e ha dei costi. Ecco nel dettaglio cosa si deve fare una volta apposta la firma e quali sono le spese da affrontare.
Firmato il contratto di locazione, entro 30 giorni, il proprietario dell’immobile locato deve provvedere alla registrazione obbligatoria del contratto stesso presso l’Agenzia delle Entrate.
Il contratto di locazione può essere registrato recandosi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilando l’apposito modello Rli, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti), incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.

Le imposte da pagare

Al momento della registrazione di un contratto di locazione sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Tali imposte non sono dovute per la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in corso.

Calcolo imposta di registro

Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’importo dovuto varia a seconda dell’immobile locato o affittato:
  • fabbricati a uso abitativo: 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
  • fabbricati strumentali per natura: 1% del canone annuo per la locazione effettuata da soggetti passivi Iva, 2% del canone negli altri casi;
  • fondi rustici: 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
  • altri immobili: 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro.
Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro. La registrazione del contratto è un obbligo del proprietario, mentre il pagamento dell’imposta di registro è un obbligo in solido tra proprietario e conduttore. Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro, ma se il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.
Per i contratti che durano più anni si può scegliere di pagare al momento della registrazione l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo) oppure di versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat) entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto. Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno.
Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. Negli altri casi, l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, per ogni copia da registrare, è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.

Come si pagano le imposte

Se la registrazione è richiesta in ufficio, l’imposta di registro è versata:
  • con il modello F24 Elementi identificativi, che deve essere presentato dai soggetti titolari di partita Iva esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale; i soggetti non titolari di partita Iva possono presentare il modello anche presso banche o uffici postali;
  • richiedendo all’ufficio delle Entrate l’addebito dell’importo sul proprio conto corrente, utilizzando il modello richiesta di addebito su conto corrente.
L’imposta di bollo è assolta mediante l’utilizzo dei contrassegni telematici da acquistare in data non successiva a quella di stipula. In caso di pagamento dell’imposta di registro con richiesta di addebito è possibile assolvere con tale modalità anche l’imposta di bollo.
Se la registrazione è richiesta per via telematica, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, il pagamento delle imposte, di registro e di bollo, è effettuato con addebito su c/c bancario o postale.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052

giovedì 22 marzo 2018

Istat - Fondo sicurezza - Export 2017 - Modena Economica n. 1/2018

Newsletter economico-statistica e promozionale del 16/03/2018
INDICE NAZIONALE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
+0,5% la variazione annuale dell'indice ISTAT del mese di febbraio 2018
Il numero indice per il mese di febbraio (base 2015=100) è pari a:
101,5Principali variazioni rispetto al mese di febbraio 2018
variazione mensile per il periodo gennaio 2018 - febbraio 2018:
0,0%
variazione annuale per il periodo febbraio 2017 - febbraio 2018:
+0,5%variazione biennale per il periodo febbraio 2016 - febbraio 2018: +2,0%Prossimo comunicato relativo all'indice di marzo 2018: 17 aprile 2018
FONDO SICUREZZA 2018 Il Consiglio camerale ha approvato il bando Fondo Sicurezza 2018 rivolto alle piccole imprese maggiormente esposte a fatti criminosi. Le domande telematiche da lunedì 16 aprile a venerdì 11 maggio 2018.
Il Fondo per la Sicurezza è cofinanziato dalla Camera di Commercio (70.000 €), dal comune di Modena e dai 29 comuni del territorio di seguito elencati: Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelvetro, Concordia S/S, Cavezzo, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Maranello, Marano S/P, Medolla, Mirandola, Montese, Novi di Modena, Pavullo N/F, San Felice S/P, San Possidonio, Sassuolo, Savignano, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Vignola e Zocca. Ulteriori approfondimenti »

BUON RISULTATO PER LE ESPORTAZIONI MODENESI NEL 2017
Volano le esportazioni modenesi nel 2017: lo confermano i dati Istat sul commercio estero elaborati dal Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena. Le vendite all'estero della provincia hanno raggiunto la quota record di 12.661 milioni di euro, il nuovo massimo degli ultimi dieci anni, in aumento del 16,3% rispetto al picco raggiunto prima della crisi del 2009.
Nel corso del 2017 l'export ha riportato una crescita tendenziale pari a +5,2%, corrispondente ad un incremento in valore assoluto di 624 milioni di euro. L'Emilia-Romagna ha mostrato un risultato ancor più positivo (+6,7%), così come il totale Italia (+7,4%).
Modena si conferma all'ottavo posto nella classifica delle province italiane per valore delle esportazioni.
In regione la crescita delle vendite all'estero è diffusa in tutte le province, con un massimo a Ravenna (+11,6%), seguita da Ferrara (+9,4%) e Rimini (+9,0%), mentre l'incremento più basso si registra a Piacenza (+2,2%). Modena rimane la seconda provincia dell'Emilia-Romagna per valore assoluto di export (21,1% del totale regionale) dopo Bologna (22,8%).

ON LINE MODENA ECONOMICA
Si comunica che è on line il nuovo numero di Modena Economica
n. 1/2018 gennaio-febbraio, periodico della Camera di Commercio di Modena.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
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martedì 20 marzo 2018

Contratto canone concordato, come si procede al rinnovo?

Gtres

Nel caso di un contratto a canone concordato (3+2) che consente di usufruire di una cedolare secca agevolata, quali sono le procedure da seguire per il rinnovo?
Il rinnovo di un contratto di locazione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate con l'apposito modello Rli. Nel modello è prevista la sezione "Adempimenti successivi" dove occorre barrare la casella "Tipologia di proroga", indicando il codice 2, che consente di usufurire delle agevolazioni della cedolare secca.
E' importante che vengono inseriti i dati relativi alla data di fine proroga, gli estremi di registrazione o il codice identificativo del contratto. La durata della proroga è quelle prevista nel contratto originale. Nel caso di contratto a canone concordato, la legge prevede una proroga di due anni, che potranno poi essere successivamente prorogati per altri due.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052


giovedì 15 febbraio 2018

Esercizio abusivo della professione di agente immobiliare: è legge la norma che inasprisce le sanzioni

Gtres



Dopo sette anni di battaglie parlamentari, l’inasprimento delle sanzioni per chi svolge abusivamente la professione di agente immobiliare è legge. Da lungo tempo parcheggiata in Parlamento, la norma è stata approvata dalla maggioranza delle forze politiche. A partire dal 15 febbraio per gli abusivi ci saranno penali fino a 50mila euro e sequestro degli immobili dove si svolge l'attività abusiva.
Esprimiamo viva soddisfazione per questo risultato – dichiara Gian Battista Baccarini,Presidente Nazionale Fiaip - che è da condividere con il Governo Gentiloni e con le forze politiche di opposizione. Infatti, il provvedimento è stato approvato a maggioranza senza nessun voto contrario.”
Da sempre laFiaip, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, si batte per sconfiggere la piaga dell’abusivismo professionale, che è la causa principale delle truffe che avvengono nel campo immobiliare.Il centro studi Fiaip ha calcolato che il totale delle provvigioni percepite indebitamente dagli abusivi, ogni anno, è pari a 750 milioni di euro.
Prima della modifica la legge prevedeva che l’abusivo dovesse subire tre sanzioni amministrative, prima di arrivare alla denuncia penale. 
Il nuovo testo introduce a partire dal 15 febbraio 2018 gli aggravi previsti dalla modifica dell’art. 348 del codice penale dopo essere incorsi in una sola sanzione amministrativa.La nuova norma è prevista dall'articolo 12 della legge 11 gennaio 2018 n.3.



Fonte : “Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

martedì 19 settembre 2017

Affitti brevi: come si paga il mutuo?

Cedolare secca sulle locazioni brevi: pubblicato il codice.

Gli affitti brevi continuano ad essere i protagonisti di questa estate: dopo aver parlato della normativa, della definizione esatta di cosa sono gli affitti brevi, eccoci, come promesso, ad aggiornarvi circa le novità applicative introdotte dalla relativa circolare dell’agenzia delle Entrate. novità a metà.. se così possiamo dire, considerando che conosciamo ora il codice per il pagamento dell’imposta, quando dovuta, ma manca ancora il modello per comunicare i dati degli “ospiti” e le risposte ad alcuni dubbi che ci terranno compagnia in questa calda estate.
Con provvedimento prot. 132395 del 12 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito alcuni chiarimenti circa le modalità circa gli obblighi introdotti per gli agenti immobiliari dalla nuova disciplina sugli affitti brevi.

OBBLIGHI PER INTERMEDIARI


La norma prevede una serie di obblighi rivolti agli intermediari (e ai portali che mettono in contatto domanda e offerta), qualora la loro mediazione venga effettuata per affitti brevi.
Occorre distinguere due casi, ai quali sono collegati obblighi differenti:

1) (art. 4 comma 4) semplice attività di intermediazione o messa in contatto, senza riscossione del canone per conto della parte locatrice (il conduttore paga il canone direttamente alla parte locatrice);

sono ricompresi anche i portali telematici (che tuttavia in genere prevedono anche il pagamento e quindi ricadono nell’ipotesi successiva). In tale caso, come specifica il Provvedimento AdE par. 3.1), sarà necessario comunicare, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto: nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile.

Al fine di una certa razionalizzazione, l’Agenzia delle Entrate specifica che per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
Quel che l’Agenzia delle Entrate non specifica sono le modalità di comunicazione di tali dati, che certamente saranno telematiche ma che non sono state al momento individuate. Il Provvedimento prevede infatti (par. 3.2) che i dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia.

Quando saranno pubblicate le specifiche tecniche? Non è dato saperlo, certamente entro il 30 giugno del prossimo anno (ma speriamo molto prima).
In questa fase di attesa è necessario raccogliere e conservare i dati sopra indicati. A tale riguardo il Provvedimento AdE (par. 5) prevede che la conservazione “degli elementi posti a base delle informazioni da comunicare di cui al punto 3.1 […] (debba durare) per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Cercando di decodificare, consideriamo il termine più lungo tra quelli indicati nella norma spora richiamata (7 anni) e ricaviamo dunque la seguente indicazione: è necessario conservare per almeno 7 anni copia del documento e del codice fiscale del locatore, oltre che copia del contratto di locazione.

2) (art. 4 comma 5) attività di intermediazione o messa in contatto con incasso dei corrispettivi per conto della parte locatrice; sono compresi anche i portali telematici (es.: Airbnb).


In tale caso, la norma prevede che l’intermediario operi, al momento del pagamento al beneficiario (dunque al momento in cui “gira” la somma pattuita al cliente/lproprietario) e in qualità di sostituto d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni.

Tale ritenuta corrisponde all’imposta cedolare dovuta dal locatore per quel contratto specifico ma, qualora in dichiarazione il locatore non optasse per cedolare, costituirebbe semplicemente un acconto sull’IRPEF da versare.
Il Provvedimento AdE (par. 4.1), riprendendo la norma, infatti specifica: “i soggetti residenti e non residenti di cui al punto 2.1, lett. d), operano la ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto”.

Il versamento della ritenuta, specifica ancora il Provvedimento AdE (par. 4.2), andrà effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, tramite modello F24 e utilizzando il codice tributo recentemente introdotto dalla Risoluzione AdE 88/E.

La ritenuta andrà quindi versata entro il 16 del mese successivo a quando è stata effettuata, pertanto si considera come mese di riferimento non quello di pagamento del canone da parte del conduttore, ma quello in cui l’intermediario ha “girato” i corrispettivi al cliente locatore, con la conseguenza che, qualora tale versamento non avvenga mensilmente ma a cadenze meno frequenti, si considereranno comunque tali cadenze.

La Risoluzione 88/E, che ha preceduto di pochi giorni il Provvedimento AdE (è infatti del 5 luglio), oltre a indicare il codice tributo da utilizzare, ha fornito alcune indicazioni per la compilazione del modello F24, che riporteremo limitatamente a quanto di nostro interesse:
“per consentire il versamento, tramite modello F24, della ritenuta in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
“1919” denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.“ e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

La natura di sostituto d’imposta comporta anche l’obbligo di dichiarare e certificare le ritenute operate. Il Provvedimento AdE specifica, nelle motivazioni a pag. 6, che “i soggetti tenuti ad effettuare la ritenuta assolvono mediante l’invio della relativa certificazione anche gli obblighi di comunicazione dei dati del contratto”.
Dunque l’invio della certificazione sostituisce la comunicazione dei dati che, a questo punto, spetta solo agli intermediari che non incassano i canoni .

Per quanto riguarda la conservazione dei documenti da parte degli intermediari, il Provvedimento AdE (par. 5) fornisce indicazioni analoghe a quelle relative all’intermediazione senza incasso dei corrispettivi, stabilendo che la conservazione “dei dati dei pagamenti in cui sono intervenuti o dei corrispettivi incassati di cui al punto 4.1 (debba durare) per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Dunque anche in questo caso i documenti (quelli relativi ai corrispettivi incassati e ai pagamenti effettuati al locatore) andranno conservati per almeno 7 anni.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

La norma (art. 4 del D.L. 50/2017, nel testo convertito in Legge) si applica in presenza dei seguenti elementi, che definiscono le locazioni brevi e sono contenuti nel comma 1:
- vi sia un contratto di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi i casi in cui sia prevista la prestazione di servizi di pulizia o fornitura biancheria;
- la locazione avvenga tra persone fisiche e pertanto al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Stando al testo della norma, per locazione breve non deve intendersi soltanto quella turistica, ma ogni contratto di locazione abitativa di durata non superiore a 30 giorni, incluso quello transitorio introdotto dal D.M. 16/1/2017 e che sarà recepito nei prossimi Accordi Territoriali che saranno sottoscritti nei diversi Comuni d’Italia.

In ultimo la norma (comma 3-bis) rimanda ad un eventuale Regolamento Ministeriale che potrà (dunque non necessariamente lo farà) stabilire entro 90 giorni in quali casi la locazione sarà da considerarsi (a livello nazionale) svolta in forma imprenditoriale e pertanto esclusa dal suo campo di applicazione.