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venerdì 10 aprile 2020


Mutui prima casa, 10 cose da sapere prima di chiedere la sospensione delle rate

Sottoscrivere un mutuo nel 2019: tutto quello che c'è da sapere ...

Per la moratoria sui mutui prima casa nei primi cinque giorni sono arrivate già 70 domande a Consap, la controllata del ministero dell’Economia che gestisce il fondo per la sospensione delle rate, per un controvalore impegnato di quasi 54mila euro (dati dal 30 marzo al 2 aprile incluso). Non moltissime, ma le banche che raccolgono le istanze in queste ore hanno chiesto molte precisazioni e, chi non avesse già utilizzato il fondo, ha dovuto accreditarsi sulla piattaforma informatica di Consap richiedendo le credenziali via email. Consap, che gestisce il fondo dal 2004 insieme ad altre 30 attività per conto del Mef, sta monitorando la situazione e si aspetta un’ampia adesione. Per questo motivo al fondo è stata data una dotazione straordinaria, attualmente pari a 425mila euro circa. La piattaforma informatica, così come il modulo della domanda, sono stati adeguati in tempi record per far fronte all’ampliamento della platea disposto dal Dl 9/2020 e dal decreto “cura-Italia” a causa dell’emergenza da Covid-19. Inoltre, gli uffici di Consap e l’Abi stanno fornendo quotidianamente chiarimenti agli interessati per gestire le casistiche più disparate. Eccone alcuni.
1. Le tempistiche di attivazione della moratoria e i mancati pagamenti. Per la sospensione farà fede l’invio della domanda. Per effettivamente non vedersi addebitata la rata sul conto corrente, infatti, bisognerà procedere per step non rapidissimi: dopo l’invio della domanda vengono dati fino a 10 giorni al massimo per completare l’invio della documentazione; massimo 15 solari per l’istruttoria di Consap; infine le banche hanno 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria ma ci mettono in media 30 o 45 giorni (se il mutuo è cartolarizzato) per attivare in concreto la sospensione dell’addebito. In ogni caso, una volta che la pratica verrà accettata, la moratoria decorrerà dalla data dell’invio della richiesta, anche se i tempi per l’attivazione potrebbero essere più lunghi.
2. Inclusi i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima. Nella moratoria sono accettati i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima la data di invio della domanda. Ipotizzando, quindi, che la domanda venga fatta in questi giorni, potranno essere inclusi gli eventuali omessi pagamenti delle rate di gennaio, febbraio e marzo 2020. Le rate scadute e non pagate saranno incluse nel periodo di sospensione e, dal momento della sospensione, su tali rate non maturano interessi di mora. Sono esclusi, invece, i mutuatari che al momento della presentazione della domanda rilevano ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi.
3. Inclusi anche i mutui per cui è già stata chiesta la sospensione. Consap fa sapere che, fino al 17 dicembre 2020, tutte le precedenti richieste di sospensione di cui il mutuo abbia fruito “ex lege” non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi di moratoria, a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi.
4. La difficoltà di raccogliere la documentazione necessaria. Oltre ai casi già previsti (perdita di lavoro, morte o grave handicap), si può fare domanda anche per: sospensione o riduzione di orario almeno del 20% per più di 30 giorni (anche attesa di ammortizzatori); Calo del fatturato >33% per autonomi e liberi professionisti che autocertifichino la flessione dal 20 febbraio in poi, rispetto a un uguale periodo di fine 2019. Se da un lato per semplificare la procedura, fino al 17 dicembre 2020, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee, è però vero che in questo periodo può essere difficile reperire la documentazione necessaria dal proprio datore di lavoro. Consap ricorda che va comunque fornita entro 10 giorni dalla domanda, per cui è necessario muoversi per tempo. Per certificare la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione di orario serve in alternativa:
  • Copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
  • Copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito
  • Copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del Dpr 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro o la riduzione di orario per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro
4. La banca deve aver aderito al Fondo nazionale Gasparrini. Non tutte le banche sono già pronte per accedere alla moratoria, specie quelle che gestiscono le pratiche in filiale e non a livello centralizzato. Per l’adesione al Fondo, è necessario che la banca venga autorizzata alla piattaforma informatica e la richiesta va effettuata inviando una e-mail a fondosospensionemutui.info@consap.it nella quale devono essere comunicate le seguenti informazioni: codici ABI e CAB della banca e un indirizzo e-mail, che verrà memorizzato all’interno dell’applicativo del Fondo, al quale verranno comunicate sia le credenziali di accesso sia le comunicazioni successive relative all’iter delle pratiche inserite. Le domande vanno caricate su fondosospensionemutui.consap.it immettendo le credenziali ottenute. Al primo accesso l’applicativo imporrà il cambio della password.
5. Procedure semplificate per non uscire di casa (con la filiale chiusa). Per evitare spostamenti in questo periodo di emergenza è consentito inviare alla banca il modulo online e lo stesso operatore bancario, che potrebbe trovarsi a lavorare da remoto, per non stampare e scansionare il modulo può trasmetterlo così a Consap, lasciando in bianco il riquadro 2, avendo peraltro cura di inserire i relativi dati nel campo note dell’applicativo. Va comunque allegata la certificazione del datore del lavoro o l'autodichiarazione sul fatturato.
6. Domanda a rischio se la durata della moratoria non viene esplicitata. Bisogna avere le idee chiare sulla durata richiesta della moratoria, possibile fino a un massimo di 18 mesi per chi è stato sospeso dall’attività lavorativa. Sono previsti, nell’ordine:
  • Sei mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra 30 e 150 giorni
  • Dodici mesi di stop tra 151 e 302 giorni
  • Diciotto mesi di stop quando si superano i 303 giorni
L’incertezza è comprensibile dal momento in cui non si può sapere quanto durerà la situazione in corso, ma Consap avverte: se in caso di incertezza sulla richiesta della durata della vengono flaggati i quadratini del periodo di sospensione (6, 12 o 18 mesi), ciò comporta il rigetto della domanda. E visto che le sospensioni possono essere anche ripetute finché il fondo ha capienza, è probabilmente meglio flaggare l’opzione minore e semmai prorogare o rinnovare la richiesta.
7. Inclusi i mutui per ristrutturazione e liquidità. Sono idonee anche e le domande che, sempre nel complessivo importo di 250 mila euro mutuato, riguardino mutui contratti oltre che per l’acquisto della prima casa anche per altre fattispecie (ristrutturazione, liquidità).
8. Da valutare il costo dell'operazione. Si ricorda che a carico del mutuatario resta, per il periodo di sospensione, il pagamento del 50% degli interessi (incluso lo spread). Anche se i tassi di mercato oggi sono molto competitivi, resta comunque da valutare la convenienza dell’operazione, anche mettendola a confronto con una eventuale rinegoziazione del mutuo o una surroga. Consap, in ogni caso, ha chiesto alle banche di rimandare l’incasso di questa quota (il 50% degli interessi) in un momento successivo, una volta conclusa la sospensione.
9. Esclusi i neo proprietari. Per poter accedere alla moratoria dei mutui prima casa, il mutuo deve essere attivo da almeno un anno, per una casa (adibita ad abitazione principale) del valore di almeno 250mila euro e non di lusso (categoria catastale A/1, a/8, A/9). Ne consegue che chi ha acquistato l’immobile dopo marzo 2019 oggi non può accedere alla misura.
10. Esclusi i mutui per cui è intervenuto il Fondo di garanzia. Per impossibilità di cumulare diverse agevolazioni, è escluso chi per la stipula ha attivato il Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa.

Fonte : " Il sole 24h "
Agenzia immobiliare Farini 
059454227

giovedì 8 novembre 2018

Pace fiscale e tributi comunali sulla casa: come funzionerà il condono

Gtres



Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 previsto dal decreto fiscale 2019 riguarda anche i tributi locali, quindi Imu, Tasi e Tari. Ma come funziona esattamente? E ci saranno conseguenze per i bilanci dei comuni? Secondo quanto sottolineato a idealista/news dal viceministro all'Economia, no “dal momento che per il fondo crediti dei comuni si considerano gli ultimi 5 anni, escludendo quindi i crediti fiscali espressi nelle cartelle del periodo 2000-2010”.

Pace fiscale Imu, Tasi, Tari fino a 1.000 euro

Il decreto fiscale 2019 ha introdotto la cosiddetta “pace fiscale”, all’interno della quale si trova lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Una sanatoria in cui rientrano le cartelle di pagamento di Imu, Tasi e Tari.
Secondo quanto previsto, “i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010” verranno annullati automaticamente. Questo significa che non si dovrà presentare alcuna domanda, la cancellazione del debito avverrà in modo automatico entro il 31 dicembre 2018.
Per sapere se si rientra nella sanatoria sarà necessario verificare quindi che i debiti fino a 1.000 euro siano stati affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e che l’importo - comprensivo di capitale, interessi e sanzioni - dei singoli ruoli sia inferiore a 1.000 euro.
Le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite.
Le somme versate alla data di entrata in vigore del decreto fiscale sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure a debiti scaduti o in scadenza. In assenza di debiti scaduti o in scadenza sono rimborsate.

Sanatoria tributi locali, possibili conseguenze sui bilanci dei Comuni?

La misura ha messo in allarme i Comuni italiani, che si sono detti preoccupati per l’impatto che lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 potrebbe avere sui bilanci. A tranquillizzare su tale punto è stato il viceministro dell’Economia.
Nel dettaglio, interpellato da idealista/news, il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ha spiegato: “Non ci sarà alcuna conseguenza del genere, dal momento che per il fondo crediti dei comuni si considerano gli ultimi 5 anni, escludendo quindi i crediti fiscali espressi nelle cartelle del periodo 2000-2010. E poi perché in quel lasso di tempo, senza incassi effettivi, i comuni erano obbligati a svalutare”.

Testo decreto fiscale 2019, lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Il testo del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.247, del 23 ottobre 2018. All’articolo 4 si parla proprio dello “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”.
Ecco quanto previsto:
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.


Fonte : “Idealista”
Agenzia Immobiliare farini
059454227

lunedì 12 marzo 2018

L’Ue torna a chiedere all’Italia di tassare gli immobili, le reazioni di Fiaip e Confedilizia

Gtres



Nell’European Semester Country Report Italy 2018, la Commissione europea chiede nuovamente al governo italiano di tassare gli immobili. Tempestive le reazioni di Fiaip e Confedilizia.

La tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito

Nel rapporto – all’interno del capitolo riguardante “Le priorità di riforma” – quando si parla di fiscalità viene sottolineato che “ci sono stati ritardi nella riforma del sistema catastale obsoleto, nel reintrodurre la tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito, nella creazione di una piattaforma digitale per i beni immobili, e nella riduzione del numero e della portata delle agevolazioni fiscali”.
Analizzando poi nel dettaglio le diverse raccomandazioni e facendo una valutazione, la Commissione europea torna a ribadire la necessità di una tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito. In particolare, viene affermato: “Sebbene siano state adottate misure per ridurre il carico fiscale sul lavoro e sul capitale, non è stato registrato uno spostamento verso la proprietà e il consumo. Le agevolazioni fiscali sono state riviste, ma non semplificate; non sono stati apportati cambiamenti alla tassa sui beni immobili; la riforma dei valori catastali è ancora pendente”.

Le reazioni di Fiaip e Confedilizia

Il rapporto Ue ha suscitato le reazioni della Federazione italiana agenti immobiliari professionali e dell’Organizzazione dei proprietari di casa.

La Fiaip

Il presidente della Fiaip, Gian Battista Baccarini, tramite un comunicato ha fatto sapere: “Davvero incomprensibili le nuove richieste che piovono dagli esperti della Commissione europea (con l’European Semester Country Report Italy 2018) al Governo italiano di spostare la tassazione su consumi e proprietà, in un momento particolare che vede l’Italia al centro di scelte delicate per la governance futura del Paese.
Raccomandare in documenti ufficiali una nuova misura come la tassa sulla prima casa per le famiglie con redditi alti significa interferire chiaramente sulle politiche fiscali di uno Stato dell’Unione e auspicare misure bocciate anche dai recenti esiti elettorali.
Fiaip ricorda che l’Euroburocrazia non dovrebbe avere il compito di mettere bocca sulle scelte fiscali da adottare nei singoli paesi. L’Ue ha tante questioni da affrontare, ma non può decidere al posto dei governi locali quali scelte fiscali fare: chiedere di aumentare la tassazione dei beni immobiliari rischia inoltre di creare aspettative negative sugli investitori che hanno scelto l’Italia”.

Confedilizia

E, sempre tramite un comunicato, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha reso noto: “Il nuovo rapporto sull’Italia della Commissione europea reitera la richiesta al nostro Governo di spostare la tassazione su consumi e proprietà, arrivando ad invocare un intervento specifico – e dal sapore più ideologico che di coerenza con i parametri di bilancio europei – come l’introduzione della tassa sulla prima casa per le ‘famiglie con redditi alti’.
Chiedere di aumentare il carico fiscale sugli immobili in un Paese che lo ha visto crescere di 12 miliardi negli ultimi anni, è inquietante. Raccomandare una misura come la tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito – che avrebbe effetti risibili sui conti pubblici – è addirittura grottesco. Non è questa l’Europa che vogliamo”.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052

venerdì 9 ottobre 2015

Certificazione energetica, il nuovo Ape regione per regione

Certificazione energetica, il nuovo Ape regione per regione

sono entrati in vigore i decreti in materia di efficienza energetica che istituiscono un unico attestato di prestazione energetica valido su tutto il territorio nazionale. Non tutte le regioni sono arrivate preparate all'appuntamento con il nuovo Ape. Vediamo qual è la situazione da nord a sud.
Ape regione Lombardia -   La Giunta regionale ha recepito i decreti interministeriali del 26 giugno 2015 attuativi del D.lgs 192/2005. I nuovi requisiti di prestazione energetica entreranno in vigore dal 1º gennaio 2016 per tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Obbligo Ape Emilia Romagna - La Giunta regionale ha approvato il provvedimento "Disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici", pubblicato sul bollettino ufficale regionale il 10 settembre
Ape Abruzzo - A partire dal 1º Ottobre 2015, l'unico attestato di prestazione energetica valido a fini legali sarà solo quello rilasciato attraverso il Sistema Informativo regionale per la Certificazione Energetica degli Edifici.
Attestato di Prestazione Energetica Regione Campania -  A partire dal 1º Ottobre è stata cambiata la procedura di consegna dell'Ape. Con la nuova normativa, l'attestato deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente, allegando all'Ape il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione compilato online sulla pagina del Sid
Certificazione Energetica Toscana - Dal 1º Ottobre sono in vigore anche in Toscana le linee guida nazionali per l'Attestato di Prestazione energetica. Sono state modificate profondamente obblighi e sanzioni in materia di certificazione energetica. il Testo della LR 39/2005 e del Regolamento regionale 17/2010 non sono ancora aggiornati alla L90/2013 non sono ancora aggiornati alle Linee guida, le cui disposizioni di diretta applicabilità sono comunque da rispettarsi.
Ape Umbria -  Anche in Umbria la normativa è stata aggiornata secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali.  Il tecnico certificato dovrà utilizzare il software di calcolo aggiornato e dovrà trasmettere l'Ape così redatto agli uffici regionali per poi consegnarlo entro quindici giorni al richiedente.  La nuova Piattaforma regionale è aggiornata secondo le nuove linee guida e consente il caricamento automatico dei dati dell'Ape.
Certificazione energetica Friuli -  La regione sta ultimando la preparazione deel nuovo portale web per la trasmissione dei certificati Ape, dopo la chiusura del portale Vea.
Certificazione energetica Veneto -  La regione ha aggiornato la normativa secondo le linee guida nazionali entrate in vigore il 1º Ottobre.  Il soggetto certificatore accreditato all'utilizzo di Ve.Net.energia-edifici accede all'applicativo, compila on line il modello A.P.E. in tutte le sezioni che lo compongono, lo firma digitalmente e lo trasmette. Successivamente estrae copia dell'A.P.E., registrato in Ve.Net.energia-edifici, che consegna al committente entro 15 giorni dalla data di emissione assegnata automaticamente dal sistema.
Certificazione Energetica Ape Marche - A partire dal 1º Ottobre è accessibile il nuovo sistema per la trasmissione degli Ape. 
Provincia autonoma di Trento - Fino all'approvazione dei nuovi provvedimenti, in Trentino continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali in materia di certificazione energetica degli edifici.
Provincia autonoma di Bolzano - Per la stesura del contratto di trasferimento o di locazione di un edificio o di singole unità immobiliari abitative è necessario la certificazione CasaClima o in sua mancanza l'attestato di prestazione energetica (Ape).

Certificazione energetica, lo schema di annuncio vendita e locazione

Con le nuove linee guida per l’attestato di prestazione energetica arriverà anche lo schema di annuncio di vendita e locazione contenente informazioni uniformi sulla qualità energetica degli edifici. In tale schema dovranno essere riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Verranno anche inseriti simboli grafici per favorire la comprensione ai non tecnici.

venerdì 2 ottobre 2015

Certificazione energetica, le sanzioni per chi non si atterrà al nuovo Ape in vigore dal 1° ottobre

Certificazione energetica, le sanzioni per chi non si atterrà al nuovo Ape in vigore dal 1° ottobre

Mancano ormai pochi giorni al 1° ottobre, quando entreranno in vigore le nuove linee guida per l’attestato di prestazione energetica. Una data da ricordare. Sono, infatti, previste sanzioni per chi non si atterrà al nuovo Ape.

Le sanzioni

Ecco le sanzioni pecuniarie previste.
- Il certificatore dovrà pagare una multa da 700 euro a 4.200 euro per un Ape compilato nel modo sbagliato.
- Al costruttore o al proprietario spetta una sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro se non presenta l’Ape per gli edifici nuovi, ristrutturati e se mette in vendita o in affitto l’immobile.
- Il direttore dei lavori dovrà pagare una multa da 1.000 euro a 6.000 euro se non presenterà l’Ape al Comune.

Un certificato unico

Ricordiamo che la normativa prevede la definizione di un unico certificato per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea a cui le regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Le classi energetiche non saranno più sette, ma dieci: dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). L’Ape dovrà contenere i consumi energetici per il riscaldamento invernale e per le attività di rinfrescamento estivo. Dovrà, poi, riportare l’emissione di anidride carbonica e l’energia esportata. Sono stati, inoltre, aggiornati i requisiti e le competenze del certificatore energetico. Verrà anche realizzato un sistema informativo comune in tutta Italia, contentente tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, in modo che le regioni potranno attivare i relativi controlli.

Lo schema di annuncio vendita e locazione

Con le nuove linee guida per l’attestato di prestazione energetica arriverà anche lo schema di annuncio di vendita e locazione contenente informazioni uniformi sulla qualità energetica degli edifici. In tale schema dovranno essere riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Verranno anche inseriti simboli grafici per favorire la comprensione ai non tecnici.

sabato 2 novembre 2013

Ecobonus e certificazione energetica!

Ecobonus 65%, detraibili le spese per compilare l’APE

Enea: dal 4 agosto 2013 in alcuni interventi l’Ape è obbligatorio per accedere alle detrazioni  

22/10/2013 - Dal 4 agosto 2013 per accedere al bonus fiscale del 65% è necessario l’Ape, attestato di prestazione energetica, e le spese per la sua compilazione sono detraibili. Lo ha spiegato all’interno delle sue faq l’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che ha ripercorso l’evoluzione normativa del settore.

 

Quando è richiesto l’Ape
In realtà, l’Ape è obbligatorio solo per ottenere gli incentivi in seguito ad alcuni interventi indicati dalla Finanziaria 2007, come quelli grazie ai quali si consegue un risparmio energetico del 20% nella climatizzazione invernale, la coibentazione delle strutture opache e la sostituzione degli infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari.
 
Sono invece esclusi dall’obbligo di presentazione dell’Ape l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e i lavori per la sostituzione di infissi nelle singole unità immobiliari.
 
Come si è evoluta la normativa di settore
L’Enea ha ricordato che, in base al Dlgs 192/2005, modificato dal Dlgs 311/2006, per accedere agli incentivi e alle agevolazioni previste per gli interventi che migliorano la prestazione energetica degli edifici, in alcune tipologie di lavori era richiesto l’Ace, Attestato di certificazione energetica.
 
Fino al 25 luglio 2010, cioè dopo dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, è stato possibile sostituire l’Ace con l’Aqe, Attestato di qualificazione energetica.
 
L’Ace è stato utilizzato dal 26 luglio 2010 fino al 3 agosto 2013. Il 4 agosto, infatti, è entrata in vigore la Legge 90/2013, che ha sostituito l’Ace con l’Ape.
 
Anche se il modulo per la redazione dell’Ape è cambiato, si può continuare ad usare quello dell’Aqe solo se la certificazione serve a richiedere le detrazioni fiscali.
 
In questi casi, il modulo può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori, mentre nella norma il tecnico che redige l’Ape non deve aver preso parte agli interventi eventualmente realizzati in precedenza.
 
L’Enea ha infine spiegato che l’Ape va conservato e le spese per la sua compilazione sono detraibili perché obbligatorie per ottenere l’agevolazione fiscale.


Se volete fare la certificazione chiamateci, il nostro ing. è rapido e con un ottimo rapporto qualita prezzo!

lunedì 5 agosto 2013

via libera al Decreto Ecobonus

il Parlamento ha dato il via libera al Decreto Ecobonus. La novità dell'ultima ora è l'estensione del bonus 65% agli interventi di adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2. La stessa legge prevede che le agevolazioni fiscali per la casa saranno stabilizzate dal 2014.





01/08/2013 - Con 249 sì e due no, anche il Senato ha dato il via libera alla legge di conversione del DL 63/2013, il Decreto che proroga le detrazioni per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici, introduce il bonus mobili ed elettrodomestici e recepisce la Direttiva ‘Edifici a energia quasi zero’

L’Aula di Palazzo Madama non ha apportato nessuna modifica al testo del decreto licenziato tre giorni fa dalla Camera, nel quale è stato deciso di stabilizzare dal 2014 le agevolazioni fiscali per la casa.

Entro il 31 dicembre 2013 saranno definiti incentivi strutturali per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza, per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli edifici esistenti, e per l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico e la sostituzione delle coperture di amianto.

Scarica la NUOVA GUIDA ALLA DETRAZIONE 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici

Riepiloghiamo tutti gli altri contenuti della legge di conversione del DL 63/2013:

DETRAZIONE 65% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici, salita dal 55% al 65%, è fruibile dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) fino al 31 dicembre 2013 per i privati. I condomìni - per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio - avranno invece tempo fino al 30 giugno 2014.

Si applica a tutte le tipologie di interventi che già beneficiavano del 55%, compresi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici (in un primo momento esclusi, ma riammessi alla detrazione a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

A questi si aggiungono i lavori preventivi, con aliquota del 65% e fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro, per l’adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 come individuate dall’OPCM 3274/2003, ovvero il 38% del territorio italiano che comprende 3.069 Comuni). Per gli immobili siti nelle zone 3 e 4 e per le abitazioni non principali resta valida la detrazione del 50%.
Verifica in quale zona sismica ricade il tuo Comune

Dal 2014 saranno detraibili, inoltre, le spese per schermature solari, micro-cogenerazione e micro-trigenerazione e gli interventi di efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici, nonchè quelle per “l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito”, ovvero “dove i sindaci sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto all’uso di acqua per i diversi impieghi”.

Sono confermati i tetti massimi degli importi da portare in detrazione, la ripartizione della detrazione in dieci rate annuali, gli edifici interessati dall’agevolazione e i beneficiari del bonus, l’obbligo di pagare con bonifico, la procedura per usufruire della detrazione.

DETRAZIONE 50% RISTRUTTURAZIONI
La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili si applica fino al 31 dicembre 2013. Sono confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali.

Non cambiano i beneficiari della detrazione né gli interventi per i quali spetta la detrazione. Confermata anche la procedura per fruire della detrazione e l’obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
La detrazione del 50% si applica anche all’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro.

Possono usufruire della detrazione del 50% per i mobili e gli elettrodomestici tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni. La scadenza per il bonus mobili è fissata al 31 dicembre 2013.

Anche la detrazione delle spese per mobili ed elettrodomestici sarà ripartita in dieci rate annuali di pari importo e, per usufruirne, occorrerà che i mobili ed elettrodomestici acquistati siano destinati ad arredare l'immobile oggetto della ristrutturazione. La procedura per la detrazione sarà la stessa: occorrerà effettuare i pagamenti con bonifico e conservare la documentazione.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, promuova con l’Associazione bancaria italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

RECEPIMENTO DIRETTIVA ‘EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO’
Il DL 63/2013 recepisce la Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta Direttiva “Edifici a energia quasi zero”.

Modificando il Dlgs 192/2005, il DL introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi zero”, dal 31 dicembre 2018 quelli della Pubblica Amministrazione e dal 2021 quelli privati.

L’‘attestato di certificazione energetica’ diventa ‘attestato di prestazione energetica’, da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti; fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche e sarà obbligatorio in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della P.A. Importante il capitolo sulle sanzioni per i certificatori, i direttori dei lavori e i proprietari (leggi tutti i dettagli).

Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), che ha sostituito l’attestato di certificazione energetica (ACE), dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al Dpr 59/2009 (leggi tutto).


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