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lunedì 14 settembre 2020

Cessione del credito d'imposta per le spese di ristrutturazione, quando è possibile

 

Cessione del credito d'imposta per le spese di ristrutturazione, quando è possibile




L'articolo 121 del decreto rilancio chiarisce quando è possibile la cessione del credito in relazione al superbonus 110 per cento. Vediamo quanto chiarito.

A riproporre il tema è un contribuente che ha domandato al Fisco: "Nel corso del 2019 ho sostenuto spese di ristrutturazione. Nel modello 730/2020 ho inserito, come previsto dalla norma, la prima delle 10 rate previste. Posso, analogamente a quanto previsto in tema di detrazione 110%, cedere alla mia banca le rate residue?".

Il Fisco ha così replicato: "La risposta è negativa. La possibilità di cedere il credito, introdotta dal 'Decreto Rilancio', precisamente con l'articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, riguarda le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo".

Nello specifico, l'articolo 121 del decreto rilancio ("Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile") recita, al comma 1:

"I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari". 

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

mercoledì 19 agosto 2020

Ecobonus 110%, si può cedere il credito anche alle banche

 

Ecobonus 110%, si può cedere il credito anche alle banche


I decreti attuativi sull’ecobonus al 110% hanno ormai delineato il panorama per i lavori di efficientamento energetico delle case. E ora diverse banche si stanno muovendo per ricevere il credito fiscale e finanziare i lavori.

Tra le apripista c’è Unicredit, che ha già presentato la sua linea di prodotti per le imprese e i contribuenti che hanno intenzione di fruire dell’ecobonus al 110%. Come è noto, la cessione del credito può essere effettuata sotto forma di sconto sulla fattura dell’impresa (che a sua volta può utilizzare il credito fiscale o girarlo a un terzo) o tramite la cessione del credito da parte del condominio o del contribuente a una banca, a una società finanziaria o anche a un terzo.

Entrambe le opzioni sono possibili per i tutti lavori che rientrano in cinque tipologie di agevolazioni: ristrutturazione, ecobonus , bonus facciate, super ecobonus e sismabonus. Per queste ultime due categorie di interventi, fino al 31 dicembre 2021, il rimborso fiscale è del 110% in 5 anni sulle spese che rispettino le norme del decreto rilancio per caratteristiche, tetti di spesa congruità dei costi e performance energetiche o antisismiche.

Con Unicredit la cessione del credito per l’ecobonus 110% può avvenire massimo in tre step ad avanzamento lavori: la prima quando si è giunti almeno al 30%, la seconda ad almeno il 60%, la terza al saldo.

La cessione del credito alla banca può essere deliberata da un condominio senza obblighi di adesione per i condòmini. È compito dell’amministratore effettuare il riparto millesimale delle spese e cedere le quote degli inquilini interessati, che potranno quindi decidere se tenersi il credito o cederlo a un soggetto diverso da quello della delibera.

Se a cedere il credito entro il 30 settembre è invece l’impresa che effettua i lavori dell’ecobonus al 110% riceverà da UniCredit 100 euro ogni 110 di credito. Il finanziamento necessario per coprire i costi da sostenere prima del pagamento delle fatture da parte del committente e prima della cessione del credito è a tasso fisso massimo del 6,4%. La cessione del credito, seppur in percentuale minore, può avvenire anche per altri tipi di lavoro: bonus ristrutturazione (50%), ecobonus normale (75%), bonus facciate (90%).

Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena

lunedì 20 luglio 2020

Bonus affitti: al via da oggi la cessione del credito


Bonus affitti: al via da oggi la cessione del credito




Via all’agevolazione sul canone per il credito maturato tra i mesi di marzo e maggio. Chi ne ha diritto ed in quale percentuale.
Da oggi, i titolari di esercizi commerciali, alberghi e ristoranti che svolgono la loro attività in affitto possono cedere ai locatori il credito d’imposta maturato con i canoni di marzo, aprile e maggio, sulla base di quanto previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio. In questo modo, e grazie al bonus affitti, possono ottenere uno sconto sulla mensilità. Da precisare, però, che per il mese di marzo non è possibile cumulare i bonus previsti da entrambi i decreti.
Per accedere alla cessione del credito d’imposta, chi avrà iniziato la propria attività dopo il 1° gennaio 2019 non dovrà avere per forza il requisito che certifica il calo dell’attività, cioè non sarà necessario dimostrare di avere avuto una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 50% tra i mesi di marzo e maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La stessa regola vale per chi ha la sede operativa «nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».
Hanno diritto al bonus affitti anche i commercianti al dettaglio con ricavi superiori ai 5 milioni di euro nel 2019, anche se l’agevolazione scende dal 60% al 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di e dal 30% al 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile.
Per chi ha avuto ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019, il bonus resterà invariato, mentre per chi ha incassato più di quella cifra viene ridotto a un terzo rispetto alla misura ordinaria. Il limite dei 5 milioni di euro viene eliminato per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.
Chi ha già pagato i canoni dei tre mesi che rientrano nel bonus affitti (quindi marzo, aprile e maggio) può trasferire il credito d’imposta in conto pagamento dei canoni successivi anche allo stesso locatore. Il quale, a sua volta, potrà utilizzare il credito, una volta acquisito, con il solo vincolo di farlo entro il 2020, altrimenti sarà perso.
La cessione del credito d’imposta sugli affitti sarà possibile solo in presenza di un contratto registrato.

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena 

sabato 20 giugno 2020

Comprare casa con cessione del quinto, come fare?

Comprare casa con cessione del quinto, come fare?


La cessione del quinto dello stipendio per finanziare l’acquisto di una casa è una alternativa all’acquisto con mutuo. Vediamo come si fa e gli ultimi dati di Tecnocasa.

Come comprare casa con la cessione del quinto

Acquistare una casa mediante cessione del quinto dello stipendio significa accedere ad una forma di finanziamento che implica essere dipendenti privati o pubblici o pensionati. Avendo uno stipendio regolare, infatti, è possibile richiederne la trattenuta di una quota del 20% direttamente dalla busta paga. Tale quota, poi, andrà a finanziare le rate dell’acquisto della casa.
Per poter dare accesso a questo finanziamento, l’istituto di credito analizza parametri quali l’importo dello stipendio netto mensile, gli anni di anzianità lavorativa e l’ammontare del Tfr.

A chi conviene acquistare casa con cessione del quinto

Questo genere di finanziamento conviene a chi abbia già una buona disponibilità di liquidi, a cui desidera solo aggiungerne un’altra quota da versare per un certo periodo attraverso le trattenute dalla busta paga.

Cessione del quinto e mutuo a confronto

Il vantaggio rispetto al mutuo è quello di non implicare la presenza di garanti, poiché la busta paga è già una garanzia sufficiente contro le possibili insolvenze. Oltre a far evitare tutto l’iter burocratico per l’erogazione del mutuo che in alcuni casi può risultare poco agevole. Ecco perché in alcune condizioni questa opzione può risultare comoda e conveniente.
E’ inoltre in essere, a tutela dei pensionati, la cosiddetta Convenzione Inps, a cui aderiscono istituti di credito e società finanziarie, tra le quali IBL Family del gruppo Tecnocasa, e che prevede per i pensionati agevolazioni e tassi più convenienti rispetto a quelli del mercato.
“Il mercato della cessione del quinto nel complesso nel 2019 risulta in crescita di circa il 7% per stock di crediti rispetto all’anno precedente. Per la nostra società è stato un anno particolare, – afferma Oscar Cosentini, Amministratore Delegato IBL Family – di riorganizzazione e adozione di un nuovo modello di business, che nel giro di pochi mesi ci ha portato ad ottenere risultati soddisfacenti, incrementando la produzione del 100% rispetto all’anno precedente, per un totale di circa 6 mila pratiche.  Abbiamo rilevato un crescente interesse del pubblico verso la cessione del quinto, e in particolare dei pensionati, che sono sempre più un punto di riferimento delle famiglie contribuendo a sostenerle anche economicamente, in molti casi aiutando per esempio i figli o i nipoti. I dati dell’Osservatorio Tecnocasa confermano la propensione dei pensionati ad investire nell’immobile, considerando la casa un bene primario”.

Chi acquista casa con la cessione del quinto

Secondo un’analisi di Tecnocasa, nel 2019 l’8% di tutti gli acquisti di una abitazione è stato effettuato da pensionati (percentuale simile a quella del 2018). In particolare il 66,4% dei casi si muoveva per acquistare la prima casa, nel 23,8% dei casi per motivi di investimento e nel 9,8% dei casi per l’acquisto di una casa vacanza.
Quali tipologie di casa acquistano i pensionati?  Maggiormente trilocali, seguiti dai bilocali e dai quattro locali.
Per quanto riguarda i finanziamenti con cessione del quinto, nel  2019 si è registrato un incremento di volumi finanziati al target pensionati, che sono stati pari a 37 milioni di euro, con un aumento del 91% rispetto ai volumi dell’esercizio precedente, a fronte di un incremento del 54% per i dipendenti pubblici e del 44% dei dipendenti privati.
 Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

martedì 24 marzo 2020

Bonus sociale bollette 2020, novità per il rinnovo

Roma deserta a causa dell'emergenza coronavirus
Per richiedere il rinnovo del bonus sociale delle bollette 2020 c'è più tempo. A renderlo noto la stessa Arera tramite un comunicato.
L'Arera ha adottato misure, collegate all'emergenza COVID-19, a favore dei cittadini che beneficiano dei bonus sociali nazionali (elettrico, gas, idrico) e che potrebbero avere difficoltà logistiche a presentare la domanda di rinnovo dei bonus nei termini precedentemente previsti.
Secondo quanto deciso, i consumatori cui il bonus è in scadenza nel periodo 1 marzo-30 aprile 2020 possono rinnovare la domanda per l'erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria prevista, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine di questo periodo. Di conseguenza, verrà garantita (dopo le consuete verifiche sulle condizioni di accesso) la continuità degli stessi bonus, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria. In base a quanto specificato, il rinnovo ha la consueta durata di 12 mesi, come previsto dalle norme attuali.
Nello stesso periodo l'Arera ha sospeso i flussi delle comunicazioni, sempre per non attivare inutilmente i consumatori. Sono quindi sospese le comunicazioni sulla necessità di rinnovo della domanda di bonus, sull'ammissibilità o meno al regime di compensazione, sull'emissione dei bonifici domiciliati agli utenti indiretti e sull'accettazione o meno delle domande di remissione dei bonifici non riscossi.
Secondo quanto sottolineato, infine, il periodo di validità delle previsioni potrà essere aggiornato in conformità ai possibili futuri provvedimenti normativi in materia di emergenza COVID-19.

Fonte : " Idealista"Agenzia Immobiliare Farini 059454227

lunedì 9 dicembre 2019

Quanto incide il fattore fiscale sull’andamento del mercato immobiliare italiano

Lo ha spiegato a idealista/news Andrea Giuricin, economista dell’Università Milano Bicocca


L’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea che vede i prezzi delle case in diminuzione anche in questo ultimo trimestre / Gtres
Quanto pesa il fattore fiscale sull’andamento del mercato immobiliare? idealista/news lo ha chiesto ad Andrea Giuricin, economista dell’Università Milano Bicocca, che ha spiegato: “Dal 2011 gli italiani hanno visto una diminuzione del prezzo delle case di circa il 25%, ma la tassazione è rimasta la stessa”.
Qual è il valore del Real Estate nell’economia europea?
Spesso il valore del Real Estate è molto sottovalutato a livello europeo, ma anche a livello italiano. Non si riesce a capire che si tratta di un settore molto importante per quanto riguarda l’economia, addirittura più importante di altri settori, come l’Ict, che comunque hanno la loro influenza. Da un punto di vista del Prodotto interno lordo, il Real Estate ad esempio nel secondo trimestre 2019 vale addirittura oltre 400 miliardi di euro a livello dell’Unione europea a 28 Stati. E’ qualcosa che molte volte si sottovaluta. Si pensa a un settore importante, ma che non crea valore aggiunto”.
Nel corso della conferenza stampa organizzata da Confedilizia per illustrare alcune proposte di modifica alla legge di Bilancio 2020, si è soffermato sul ruolo delle tasse sulla casa nell’andamento del mercato immobiliare italiano. Qual è la sua posizione?
Se guardiamo al calo dei prezzi e compariamo l’Italia versus gli altri Paesi, tra il 2011 e il 2013 in generale nell’Unione europea abbiamo visto decrescere i prezzi in tutti i principali Paesi, quello che si è notato in Italia è che dopo il 2013 questa crisi dei prezzi è continuata. In Italia purtroppo i prezzi sono ancora in negativo. Io prendo come riferimento sempre i dati ufficiali dell’Eurostat e il dato impressionante, secondo me, è che l’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea che vede i prezzi delle case in diminuzione anche in questo ultimo trimestre.
L’Italia non ha avuto quel rimbalzo o quel recupero che si è registrato negli altri Paesi europei. In Spagna e in Portogallo i prezzi ancora crescono, in Germania la crescita è ormai abbastanza continua. L’Italia invece, sicuramente anche per il peso delle tasse, per l’introduzione dell’Imu – ricordiamo che l’Imu dal 2012 ad oggi è costata oltre 180 miliardi di euro agli italiani –, ma non solo, ha avuto un andamento dei prezzi negativo.
Spesso si dice che è un problema legato solamente all’andamento del Pil. E’ vero che il Pil italiano è andato relativamente male, ma facendo la comparazione dal 2011 ad oggi tra Prodotto interno lordo e andamento dei prezzi si nota che c’è uno scostamento di circa il 25%. E’ vero che il Pil italiano è rimasto abbastanza flat, quindi orizzontale, e non è cresciuto in questo periodo, ma è anche vero che i prezzi delle case invece sono scesi di circa il 25%.
Altro elemento, si dice che l’Italia sta perdendo popolazione: se andiamo a vedere i numeri, è vero che negli ultimi anni c’è stato un movimento negativo della popolazione, ma è sbagliato guardare il dato della popolazione per quanto riguarda le case, bisogna vedere il numero di nuclei abitativi, cioè quante famiglie o quanti nuclei abitativi ci sono. Se nello stesso periodo il Pil è rimasto piatto e i prezzi sono scesi del 25%, i nuclei abitativi sono aumentati di oltre il 5%. Quello che si denota è che c’è un aumento di fatto della domanda.
In sintesi: da un punto di vista dei nuclei abitativi la domanda è in crescita, c’è un Pil che è rimasto piatto purtroppo, perché la nostra economia va particolarmente male, e al tempo stesso i prezzi sono scesi del 25 per cento. Questo è un dato molto preoccupante”.
Quindi il fattore tasse ha un peso estremamente rilevante sull’andamento dei prezzi…
Ha un peso rilevante, assolutamente. Se andiamo a vedere come è stata fatta la tassazione in Italia, visto che l’introduzione dell’Imu costa 22-23 miliardi di euro ogni anno, indubbiamente ha un peso molto importante. Altro elemento è che di fatto, se i prezzi delle case sono scesi di circa il 25 per cento nel periodo considerato, al tempo stesso la tassazione delle case non è scesa al 25%, perché come ben sappiamo la tassazione dell’Imu è in funzione del valore catastale della casa. In questo periodo il valore catastale delle case non è cambiato, non è sceso del 25 per cento. Gli italiani hanno visto una diminuzione del prezzo delle case del 25%, ma la tassazione è rimasta la stessa.
C’è quella che io ho definito ‘tassazione occulta’, che è questo differenziale tra il mantenimento dello stesso valore catastale e la diminuzione dei prezzi delle case del 25% nel corso degli anni, che è costata oltre 40 miliardi cumulativi di tasse agli italiani. Stiamo pagando più di quanto era preventivato nel 2011/2012, quando è stata introdotta l’Imu.
E’ chiaro che quello fiscale non può essere l’unico fattore, perché limitare l’andamento immobiliare a questa variabile sarebbe ingenuo e giustamente criticabile. Ma quello che si può notare, facendo una comparazione e guardando le altre variabili, è che indubbiamente l’effetto tassazione, l’effetto Imu, in Italia esiste e c’è stato”.
E quali potranno essere, a suo avviso, gli effetti dell’unificazione di Imu e Tasi?
L’unico cambiamento secondo me logico potrebbe essere quello di riabbassare l’Imu come poteva essere prima, almeno prima del 2011. Ma è un mio parere. Prendendo ad esempio l’unificazione di Imu e Tasi che il governo vorrebbe fare, in realtà è un rischio in questo momento. E’ un rischio perché con la possibilità che hanno i Comuni italiani di poter aumentare l’aliquota, viste le difficoltà economiche in cui molti versano, quelli che hanno l’opportunità di aumentare l’Imu-Tasi probabilmente l’aumenteranno. Non è automatico e non è neanche obbligatorio, ma è possibile e probabile.
Quindi il rischio è che si vada verso un ulteriore aumento della tassazione. E’ chiaro che non si parla di infiniti casi, ma secondo me è sbagliata la direzione in cui si sta andando, perché comunque c’è stato questo forte shock fiscale e indubbiamente negli ultimi anni non si è andati nella direzione, se non in maniera limitata alcune volte, di uno shock fiscale al contrario, cioè di un abbassamento”.
Secondo un recente report della Commissione europea, le tasse sulla casa in Italia non sono le più alte nell’Ue a 28. Cosa ne pensa e, secondo lei, cosa differenzia il nostro Paese dagli altri?
I dati della Commissione europea sono abbastanza chiari. Sicuramente la propensione ad avere la casa di proprietà è chiaramente differente nei diversi Paesi, sappiamo che in Italia siamo vicino all’80%. Nel nostro Paese, storicamente c’è un’alta propensione all’acquisto immobiliare, questo è risaputo. In questo quadro, lo shock fiscale, cioè il fatto di raddoppiare o quasi la tassazione, gioca un ruolo importante. Se si è abituati ad avere una determinata tassazione e da un giorno all’altro questa tassazione viene raddoppiata, è chiaro che il singolo individuo reagisce facendo attenzione.
Bisogna tenere anche conto del fatto che c’è una cosa molto importante nel settore immobiliare: l’effetto ricchezza. L’effetto ricchezza si può sintetizzare così: anche se non devo vendere una casa, ma la mia abitazione ha perso il 25 per cento del valore, so di essere meno ricco perché vedo che i prezzi continuano a scendere e questo ha un effetto anche su quella che è l’economia reale. E’ una cosa teorica, che però ha chiaramente effetto sul mercato non solo immobiliare, ma anche su tutta l’economia”.
Quindi un intervento sulla tassazione immobiliare sarebbe utile non soltanto per il settore, ma per l’economia in generale…
Secondo me sì. C’è un effetto indiretto anche sull’economia che è dato da questo effetto ricchezza. Dal mio punto di vista, considerata la particolarità italiana, sarebbe importante intervenire sulla tassazione immobiliare”.



Fonte : “ Idealista”
Agenzia Farini
059454227

lunedì 14 maggio 2018

Modifica della durata del contratto di locazione, come si ottiene una riduzione?

Gtres



I nostri collaboratori di condominioweb ci spiegano quali sono gli adempimenti necessari nel caso in cui locatore e conduttore vogliano concordare una riduzione della durata del contratto.
Locatore e conduttore possono concordare la riduzione della durata del contratto di locazione tra loro in essere? Se sì, quali sono gli adempimenti necessari alla corretta esecuzione di tale operazione?
Di quanto può essere diminuita la durata del contratto?
Qui di seguito vedremo quali sono le risposte ai quesiti e di conseguenza come si devono comportare le parti.
Durata del contratto di locazione
Salvo casi particolari, disciplinati dal codice civile, in generale dall'art. 1322 c.c. ed in particolare dalle norme sulla locazione, la durata dei contratti di locazione è ad oggi espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge:
la legge n. 431 del 1998 e successive disposizioni attuative per quanto concerne la durata delle locazioni destinate a soddisfare esigenze abitative;
la legge n. 392 del 1978 riguardante la durata dei contratti di locazione per usi differente da quelli abitativi (es. locazione commerciale, per usi professionali, ecc.).
Qui di seguito le durata dei contratti previste dalle normative testé citate.
Locazioni abitative:
  • quattro anni rinnovabili, salvo particolari esigenze del locatore, per altri quattro, con canone libero;
  • tre anni rinnovabili, salvo particolari del locatore, per un altro biennio, con canone concordato (ossia che deve rientrare nell'ambito di un range previsto da specifici accordi locali);
  • locazioni ad uso transitorio, per particolari e documentate esigenze di locatore o conduttore, della durata minima di sei mesi e massima di diciotto, anche queste con canone concordato;
  • locazioni per studenti universitari, con durata minima sei mesi e massima trentasei, con canone concordato.
Per le locazioni ad uso differente da quello abitativo;
  • sei anni rinnovabili, salvo particolari esigenze del locatore, per altri sei, con canone libero;
  • almeno nove anni per le locazioni alberghiere, con canone libero;
  • durata inferiore da stabilirsi caso per caso nelle ipotesi di attività di carattere transitorio (es. locazioni stagionali), con canone libero.
Queste le tipologie specificamente previste dalla legge
Le norme del codice civile in materia di durata della locazione - per i casi fin qui esposti da ritenersi superate - specificano che la locazione non può avere durata superiore a trenta anni.
Poiché l'art. 1322 c.c. consente alle parti di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge anche fuori dai ai tipi aventi una disciplina particolare e sempre che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, ad avviso di chi scrive non vi sono ragioni per escludere durate dei contratti differenti da quelle fin qui descritte, anche con i medesimi scopi, purché non abbiano finalità elusiva delle norme succitate.
Modifica della durata della locazione
I contratti di locazione per uso abitativo devono tassativamente essere redatti in forma scritta. L'unico contratto del genere che pare sfuggire a questa regola è il contratto di locazione per durata inferiore a trenta giorni nell'arco di un anno.
Portiamo degli esempi per comprendere a che cosa ci stiamo riferendo e di conseguenza a quali norme le parti debbano fare riferimento.
S'ipotizzi che le parti abbiano stipulato un contratto quadriennale con rinnovo, ma che sorte differenti esigenze, non risolvibili con l'esercizio del diritto di recesso, si decidano a modificarne la durata in venti mesi, ovvero in un accordo triennale.
Lo stesso dicasi per un'attività commerciale con contratto di durata seennale, divenuta per esigenze del conduttore, da attività stabile a stagionale.
Come comportarsi in questi casi?
Per rispondere al quesito bisogna guardare al d.p.r. n. 131 del 1986 e più nelle specifico all'art. 17, primo comma, a mente del quale «l'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237».
Come inquadrare la modificazione della durata della locazione ai fini della eventuale necessità di registrazione dell'accordo?
Al riguardo è utile legge una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2010, la quale - riprendendo quanto già affermato dalla Cassazione - in materia di riduzione del canone di locazione, affermò che «…le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione…la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula, infatti, il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ex art. 1230 c.c. (cfr. sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, del 9 aprile 2003, n. 5576)» (Ris. N. 60/E del 2010).
La modificazione della durata, ad avviso dello scrivente, va considerata alla stregua di una novazione oggettiva del rapporto, in quanto sostituisce un contratto di una particolare durata, con uno differente, magari per durata soggetto a regole diverse.
Ricordiamo, infine, che la registrazione delle modifiche dei contratti di locazione (eccezion fatta per la riduzione del canone) comporta una imposta di registro in misura fissa pari ad € 67,00 e una imposta di bollo di € 14,62 ogni foglio registrato. Si tratta di somme che è sempre bene verificare prima di procedere alla registrazione, poiché sovente soggette a variazioni.



Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227 , 3398395052

mercoledì 28 marzo 2018

Che succede al mutuo se la banca fallisce?

Gtres



In un’epoca in cui il panorama bancario è in continua evoluzione, dominato com’è dal continuo rischio di chiusure, dismissioni, fallimenti, viene da domandarsi quanto sicuro possa essere un comune cittadino che, oltre ad avere il proprio conto corrente presso queste banche, magari ha anche con esse acceso un mutuo o un qualsiasi finanziamento. Proviamo a capire cosa possa succedere ad un mutuatario quando la banca presso cui ha stipulato il proprio mutuo fallisce, e lo facciamo con l’aiuto di Renato Landoni, presidente di Kiron Partner.
Innanzitutto, va subito detto, niente panico, assicura Landoni. “Se una banca fallisce – spiega - il mutuo deve essere pagato al nuovo istituto di credito che “subentra” alla vecchia banca. Tutti i contratti di mutuo o prestito vengono infatti trasferiti in maniera automatica alla nuova banca che acquisisce gli asset di quella in bancarotta”. Mentre infatti, per quanto riguarda i conti corrente, i risparmi dei correntisti fino a 100 mila euro depositati sono garantiti dal famoso fondo interbancario di tutela dei depositi (mentre per l’eccedenza la perdita ricade sul cliente), i crediti maturati dalla banca (così come i debiti!) vengono acquisiti dall’istituto che si offre di rilevarli alle migliori condizioni. A meno che non si tratti di crediti non esigibili, nel qual caso confluirebbero in una “bad bank” come debiti deteriorati, che lo Stato cercherebbe in un modo o nell’altro di gestire. Anche per questi crediti, comunque, gli acquirenti non mancherebbero: non sono pochi gli istituti che acquistano asset deteriorati ad un prezzo ben inferiore al proprio valore, per poi farsi restituire almeno parte del debito ricavandoci comunque un utile.
In passato, prima delle nuove regole sul bail in, nel caso in cui non ci fosse nessun gruppo bancario disposto ad acquisire gli asset della banca in difficoltà, era Banca d’Italia a subentrare, e il mutuatario, mantenendo comunque invariato il proprio contratto, diventava automaticamente debitore dello Stato. “Oggi è la nuova banca che di fatto incassa le rate del mutuo acquisito – spiega Landoni. - Mutui e prestiti vengono “girati” alla banca subentrante, mantenendo intatte tutte le caratteristiche: ammontare residuo, durata, importo della rata, tipologia di tasso di interesse. In questo modo chi ha sottoscritto il finanziamento non avrà nessun danno e potrà continuare a pagare le rate del mutuo”.
Quando, invece, il mutuatario incorre in qualche danno? “Quando è il mutuatario a non pagare più le rate del mutuo – risponde Landoni. – In questo caso scatterebbe il pignoramento sui beni del mutuatario. Quindi è necessario che questi continui sempre a pagare le sue rate di mutuo, anche qualora il contratto venisse trasferito ad un’altra banca. Altrimenti potrebbe incorrere nelle azioni legali che il nuovo istituto subentrante potrebbe intraprendere contro di lui”.
Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052

lunedì 12 marzo 2018

L’Ue torna a chiedere all’Italia di tassare gli immobili, le reazioni di Fiaip e Confedilizia

Gtres



Nell’European Semester Country Report Italy 2018, la Commissione europea chiede nuovamente al governo italiano di tassare gli immobili. Tempestive le reazioni di Fiaip e Confedilizia.

La tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito

Nel rapporto – all’interno del capitolo riguardante “Le priorità di riforma” – quando si parla di fiscalità viene sottolineato che “ci sono stati ritardi nella riforma del sistema catastale obsoleto, nel reintrodurre la tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito, nella creazione di una piattaforma digitale per i beni immobili, e nella riduzione del numero e della portata delle agevolazioni fiscali”.
Analizzando poi nel dettaglio le diverse raccomandazioni e facendo una valutazione, la Commissione europea torna a ribadire la necessità di una tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito. In particolare, viene affermato: “Sebbene siano state adottate misure per ridurre il carico fiscale sul lavoro e sul capitale, non è stato registrato uno spostamento verso la proprietà e il consumo. Le agevolazioni fiscali sono state riviste, ma non semplificate; non sono stati apportati cambiamenti alla tassa sui beni immobili; la riforma dei valori catastali è ancora pendente”.

Le reazioni di Fiaip e Confedilizia

Il rapporto Ue ha suscitato le reazioni della Federazione italiana agenti immobiliari professionali e dell’Organizzazione dei proprietari di casa.

La Fiaip

Il presidente della Fiaip, Gian Battista Baccarini, tramite un comunicato ha fatto sapere: “Davvero incomprensibili le nuove richieste che piovono dagli esperti della Commissione europea (con l’European Semester Country Report Italy 2018) al Governo italiano di spostare la tassazione su consumi e proprietà, in un momento particolare che vede l’Italia al centro di scelte delicate per la governance futura del Paese.
Raccomandare in documenti ufficiali una nuova misura come la tassa sulla prima casa per le famiglie con redditi alti significa interferire chiaramente sulle politiche fiscali di uno Stato dell’Unione e auspicare misure bocciate anche dai recenti esiti elettorali.
Fiaip ricorda che l’Euroburocrazia non dovrebbe avere il compito di mettere bocca sulle scelte fiscali da adottare nei singoli paesi. L’Ue ha tante questioni da affrontare, ma non può decidere al posto dei governi locali quali scelte fiscali fare: chiedere di aumentare la tassazione dei beni immobiliari rischia inoltre di creare aspettative negative sugli investitori che hanno scelto l’Italia”.

Confedilizia

E, sempre tramite un comunicato, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha reso noto: “Il nuovo rapporto sull’Italia della Commissione europea reitera la richiesta al nostro Governo di spostare la tassazione su consumi e proprietà, arrivando ad invocare un intervento specifico – e dal sapore più ideologico che di coerenza con i parametri di bilancio europei – come l’introduzione della tassa sulla prima casa per le ‘famiglie con redditi alti’.
Chiedere di aumentare il carico fiscale sugli immobili in un Paese che lo ha visto crescere di 12 miliardi negli ultimi anni, è inquietante. Raccomandare una misura come la tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito – che avrebbe effetti risibili sui conti pubblici – è addirittura grottesco. Non è questa l’Europa che vogliamo”.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
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giovedì 27 aprile 2017

Cos'è il "prezzo - valore"

Cos’è il “prezzo-valore”


A partire dal primo gennaio 2006 è possibile regolare fiscalmente alcuni trasferimenti immobiliari al valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto. Le finalità della norma, dalla quale i consumatori e tutti i cittadini hanno solo benefici, sono ispirate ad una logica di trasparenza nella contrattazione immobiliare e di equità nel relativo prelievo fiscale: è ora possibile indicare il prezzo reale pattuito e, al contempo, pagare le imposte relative all'atto solo sul valore dell'immobile determinato con i meccanismi di rivalutazione della rendita catastale, così detta "valutazione automatica". Il Notariato è stato, per oltre dieci anni, uno dei principali promotori di questo meccanismo, chiamato prezzo-valore, ritenuto idoneo a salvaguardare la totale legittimità degli atti di cui il notaio garantisce la pubblica fede e a recuperare il senso di una leale collaborazione tra lo Stato e i cittadini. Le Associazioni dei Consumatori, che per missione istituzionale perseguono questo senso di collaborazione civile, sostengono fortemente la trasparenza dei contratti di vendita immobiliare al fine di eliminare le zone grigie in cui i consumatori e tutti i cittadini possono più facilmente subire abusi. La norma sul prezzo-valore consente, in definitiva, la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale e, al contempo, l’emersione dei valori reali delle compravendite. Viene così meno ogni convenienza di dichiarazioni dirette all’evasione fiscale (“simulazione del prezzo”), e si elimina il conseguente rischio di riflessi negativi sulla stessa efficacia civile dei trasferimenti immobiliari. Deve riconoscersi la portata sociale del nuovo sistema: lo Stato tende una mano ai cittadini, consapevole che nella prima fase di applicazione delle norme potrà subire una riduzione di introiti tributari nel settore; i cittadini devono costituzionalmente comportarsi come tali, in quanto dalla emersione dei corrispettivi reali emerge una più trasparente visione del mercato e delle singole capacità contributive. L’azione del Notariato e delle Associazioni dei Consumatori sarà finalizzata all'illustrazione di questo nuovo sistema, degli inconvenienti connessi alla prassi precedente, dei vantaggi, non solo economici, della nuova norma e, ove se ne ravvisi la necessità, dovrà essere anche di contrasto ai “cattivi consiglieri” che, con motivazioni poco chiare, cercano di far fallire la manovra.



L’ambito applicativo del sistema prezzo-valore in base alle attuali norme

A chi si applica il sistema prezzo-valore?

Deve trattarsi di cessioni soggette ad imposta di Registro (escluse quindi, le cessioni soggette ad IVA) nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Sono quindi soggette al prezzo-valore anche le cessioni effettuate da società, imprese o enti, purché nei confronti di "persone fisiche" e purché soggette a imposta di Registro (non IVA). In altre parole, oltre a tutte le vendite in cui entrambe le parti sono “privati”, sono soggette a prezzo-valore anche le vendite fatte a persone fisiche, da cedenti non-soggetti IVA (associazioni, fondazioni e simili), e anche quelle fatte, sempre a persone fisiche, da società o imprese in regime di esenzione IVA; ad esempio, le vendite fatte da imprese costruttrici o di ristrutturazione poste in essere oltre i quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e le vendite fatte da imprese che non hanno costruito o ristrutturato l'immobile.
Deve trattarsi di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (box, cantine, ecc). Come confermato dalla stessa Amministrazione Finanziaria (Telefisco 2006) il regime di favore si estende alle pertinenze senza limitazione di numero e anche se acquistate separatamente dal bene principale, purché risulti nell'atto di acquisto la destinazione pertinenziale. Il sistema vale anche per gli acquisti di abitazioni e relative pertinenze che non possono godere delle agevolazioni “prima casa”. Quindi anche chi acquista una seconda o terza casa, dovrà pagare le imposte secondo le aliquote ordinarie, ma potrà chiedere che la tassazione venga comunque effettuata sulla base del valore catastale: il che costituisce comunque un bel risparmio.

Quando si applica il prezzo-valore?

Si ritiene concordemente che la nozione di "cessione" comprenda, oltre agli atti traslativi del diritto di proprietà, anche quelli traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e di godimento (ad esempio la nuda proprietà e l’usufrutto).
È necessaria una richiesta.
La norma si applica a fronte di una precisa richiesta che la parte acquirente deve rendere al notaio: sebbene la norma sembri lasciare libertà sulla forma e le modalità di manifestazione di tale richiesta, è senz’altro opportuno che la richiesta risulti nel corpo dell'atto di acquisto.





I vantaggi della norma e le conseguenze per chi non la applica

Riduzione degli onorari
Per evitare che gli onorari notarili, che come ogni prestazione professionale sono calcolati sul prezzo reale, costituiscano un possibile disincentivo all’applicazione della nuova normativa, il legislatore ha prescritto che gli stessi siano ridotti; tale riduzione è fissata nel 30 per cento. Il Consiglio Nazionale del Notariato, per assicurare la piena applicazione della novità normativa e raccogliendo le istanze delle Associazioni dei Consumatori, ha ritenuto che la riduzione venga applicata non soltanto alla specifica voce “onorari”, che costituisce solo un elemento di composizione della parcella notarile, ma al complessivo compenso notarile. Altre indicazioni sulla parcella notarile si possono trovare sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato all'indirizzo www.notariato.it

Il prezzo della vendita.
Il meccanismo del prezzo-valore si applica a condizione che nell'atto sia indicato l’intero prezzo pattuito: "Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest’ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata.”



Gli effetti per le parti

Diritti di prelazione
I terzi che per legge o per contratto hanno un diritto di prelazione sul bene immobile oggetto di vendita, possono esercitare la prelazione stessa, o riscattare il bene già venduto, al prezzo dichiarato nell’atto di vendita, senza che il compratore possa pretendere la restituzione del prezzo realmente pagato.

Revocatoria fallimentare
Se il venditore fallisce entro un anno dalla vendita, il curatore fallimentare può revocare la vendita, può cioè riappropriarsi del bene venduto, se il compratore conosceva lo stato di insolvenza del venditore. La conoscenza dell'insolvenza del venditore si presume se il valore di quanto venduto sorpassa di oltre un quarto quello del corrispettivo ricevuto. Per gli immobili da adibirsi ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado è esclusa la revocatoria fallimentare solo se la vendita è effettuata "a giusto prezzo". In tutti i casi di revocatoria, l’acquirente può insinuarsi nel fallimento, cioè richiedere la restituzione del prezzo, ma solo nei limiti di quanto dichiarato in atto e non per quanto realmente pagato

Rescissione della vendita
Se vi è sproporzione tra il valore dell'immobile compravenduto e il prezzo pattuito, e il venditore prova che la sproporzione è dipesa dal suo stato di bisogno di cui il compratore ha approfittato, il venditore può chiedere, entro un anno dalla stipula, la rescissione del contratto per lesione

Altri vizi della vendita e limiti di restituzione del prezzo
Nei casi in cui, per eventuali vizi da cui sia affetto il contratto di compravendita, lo stesso si sciolga , il compratore potrà ottenere la restituzione del solo prezzo dichiarato nel contratto, a meno che non provi (e ciò può risultare impossibile nel caso di pagamento in contanti) di aver pattuito e pagato una somma superiore

Responsabilità professionali
È configurabile una responsabilità di chi suggerisca o consigli al contribuente di simulare il prezzo, o lo induca in errore affermando la sufficienza del valore catastale.

da Agenzia Farini
tel: 059/454227