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giovedì 14 marzo 2019

CODICE DELLA CRISI


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 38 del 14 febbraio 2019) il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155“, al fine di rafforzare il sistema di garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire.
Il provvedimento, recante modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs. 122/2005, prevede maggiori garanzie in favore degli acquirenti di immobili “su carta”, ossia da costruire, in caso di fallimento dell’impresa.
La finalità dell’intervento normativo risiede nella necessità di stipulare il contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in modo da garantire controlli maggiori sugli adempimenti di competenza del costruttore mediante l’obbligo:
 
  • di stipulazione della fideiussione
  • di rilascio della polizza assicurativa indennitaria (per il cui inadempimento è prevista la nullità del contratto di acquisto dell’immobile)
In tal modo l’acquirente verrà tutelato da eventuali comportamenti scorretti o dimenticanze e verranno, inoltre, agevolati i controlli notarili. Il provvedimento prevede, inoltre, la nullità del contratto nel caso in cui il costruttore non abbia ottemperato all’obbligo assicurativo.
Le nuove regole si applicheranno ai contratti relativi a immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019, data di entrata in vigore degli articoli del provvedimento (artt. 385, 386, 387 e 388) a cui fanno riferimento le modifiche introdotte.
Le novità sulla tutela degli acquirenti
Queste, in sintesi, le novità sulla tutela degli acquirenti presenti negli  articoli 385, 386, 387 e 388 del D.Lgs. 14/2019, riportate in una nota dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili):
  • la fideiussione a garanzia degli acconti potrà essere rilasciata solo da banche e assicurazioni. Ai soggetti abilitati sono stati eliminati gli intermediari finanziari
  • la fideiussione (bancaria o assicurativa) potrà essere escussa anche in caso di inadempimento dell’obbligo da parte del costruttore di rilasciare la polizza postuma decennale; in particolare ciò si verifica se il notaio dichiari di non aver ricevuto per la data del rogito la polizza assicurativa che dovrà essere conforme al modello standard approvato con successivo e apposito decreto ministeriale
  • il contratto preliminare di compravendita (o atto equipollente) avente ad oggetto un immobile da costruire dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ciò comporterà di conseguenza anche la necessità di procedere, oltre che alla consueta registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, anche alla trascrizione presso la conservatoria immobiliare
  • nel contratto preliminare oltre all’indicazione degli estremi della fideiussione(obbligo già adesso previsto) dovrà essere attestata la sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito decreto ministeriale. In via transitoria nelle more dell’adozione del decreto ministeriale il contenuto della fideiussione è determinato dalle parti
  • nell’atto di trasferimento della proprietà dovranno essere indicati gli estremi della polizza assicurativa postuma decennale e si dovrà dare atto della sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito decreto ministeriale. In via transitoria il contenuto della polizza assicurativa è determinato dalle parti
  • il mancato rilascio, allatto del trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale sarà causa di nullità del contratto di compravendita. La nullità può essere fatta però valere solo dall’acquirente (analogamente a quanto ora già previsto in caso di mancato rilascio della fideiussione)
  • con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro dell’Economia e Finanze sarà definito un modello standard di fideiussione
  • con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e Finanze saranno definiti il contenuto e le caratteristiche minime della polizza assicurativa e il relativo modello standard della stessa
  • le modifiche apportate si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato (nel caso di scia)successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (ossia dal 16 marzo 2019).
Fonte : “Articolo di Giornale
Agenzia immobiliare Farini
059454227

martedì 17 aprile 2018

Accessione immobiliare, importante sentenza della Cassazione

Gtres



In base al cosiddetto istituto dell'accessione, il proprietario di un suolo lo è automaticamente anche della costruzione su di esso realizzata. Ma cosa succede nel caso in cui il terreno sia in comproprietà e a costruire l'immobile sia solo uno dei comproprietari? A svelare l'arcano è stata la Cassazione con la sentenza 3873/2018.
Nel caso preso in esame, una società e un privato avevano chiesto lo scioglimento della comunione dei beni. Il privato sosteneva, però, che nella liquidazione della sua quota dovesse essere conteggiato anche l'edificio realizzato dalla società. Quest'ultima si oppeneva adducendo che era stata solo questa ad aver curato la costruzione dell'immobile.
La Cassazione ha dato ragione al privato proprio sulla base del principio di accessione, per cui tutti i comproprietari del terreno diventano proprietari della costruzione nel rispetto delle quote spettanti a ciascuno. In particolare la Suprema Corte ha stabilito che "ammettere che i comproprietari non costruttori possano perdere la proprietà della cosa comune per il sol fatto dell’iniziativa di un altro comproprietario, darebbe luogo a una sorta di espropriazione della proprietà privata in assenza di un interesse generale e senza indennizzo”.
Questo non toglie che le diverse parti possano giungere a un diverso accordo che preveda che solo uno dei comproprietari del terreno diventi proprietario della costruzione.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227 , 3398395052

mercoledì 28 marzo 2018

Che succede al mutuo se la banca fallisce?

Gtres



In un’epoca in cui il panorama bancario è in continua evoluzione, dominato com’è dal continuo rischio di chiusure, dismissioni, fallimenti, viene da domandarsi quanto sicuro possa essere un comune cittadino che, oltre ad avere il proprio conto corrente presso queste banche, magari ha anche con esse acceso un mutuo o un qualsiasi finanziamento. Proviamo a capire cosa possa succedere ad un mutuatario quando la banca presso cui ha stipulato il proprio mutuo fallisce, e lo facciamo con l’aiuto di Renato Landoni, presidente di Kiron Partner.
Innanzitutto, va subito detto, niente panico, assicura Landoni. “Se una banca fallisce – spiega - il mutuo deve essere pagato al nuovo istituto di credito che “subentra” alla vecchia banca. Tutti i contratti di mutuo o prestito vengono infatti trasferiti in maniera automatica alla nuova banca che acquisisce gli asset di quella in bancarotta”. Mentre infatti, per quanto riguarda i conti corrente, i risparmi dei correntisti fino a 100 mila euro depositati sono garantiti dal famoso fondo interbancario di tutela dei depositi (mentre per l’eccedenza la perdita ricade sul cliente), i crediti maturati dalla banca (così come i debiti!) vengono acquisiti dall’istituto che si offre di rilevarli alle migliori condizioni. A meno che non si tratti di crediti non esigibili, nel qual caso confluirebbero in una “bad bank” come debiti deteriorati, che lo Stato cercherebbe in un modo o nell’altro di gestire. Anche per questi crediti, comunque, gli acquirenti non mancherebbero: non sono pochi gli istituti che acquistano asset deteriorati ad un prezzo ben inferiore al proprio valore, per poi farsi restituire almeno parte del debito ricavandoci comunque un utile.
In passato, prima delle nuove regole sul bail in, nel caso in cui non ci fosse nessun gruppo bancario disposto ad acquisire gli asset della banca in difficoltà, era Banca d’Italia a subentrare, e il mutuatario, mantenendo comunque invariato il proprio contratto, diventava automaticamente debitore dello Stato. “Oggi è la nuova banca che di fatto incassa le rate del mutuo acquisito – spiega Landoni. - Mutui e prestiti vengono “girati” alla banca subentrante, mantenendo intatte tutte le caratteristiche: ammontare residuo, durata, importo della rata, tipologia di tasso di interesse. In questo modo chi ha sottoscritto il finanziamento non avrà nessun danno e potrà continuare a pagare le rate del mutuo”.
Quando, invece, il mutuatario incorre in qualche danno? “Quando è il mutuatario a non pagare più le rate del mutuo – risponde Landoni. – In questo caso scatterebbe il pignoramento sui beni del mutuatario. Quindi è necessario che questi continui sempre a pagare le sue rate di mutuo, anche qualora il contratto venisse trasferito ad un’altra banca. Altrimenti potrebbe incorrere nelle azioni legali che il nuovo istituto subentrante potrebbe intraprendere contro di lui”.
Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052

mercoledì 21 dicembre 2016

Case, calo dei prezzi a Modena

Case, calo dei prezzi a Modena
Nell’anno 2016 la domanda di abitazioni in Emilia Romagna è cresciuta del 5,2%, mentre i prezzi si sono stabilizzati, con un valore medio di vendita al metro quadro pari a circa 1.900 euro. Questo emerge dai dati dell'Osservatorio di Casa.it sul mercato residenziale, a ottobre 2016, rispetto all'inizio dell'anno. Nel dettaglio, da gennaio a ottobre la domanda «cresce in tutte le città della regione». Le più dinamiche risultano Bologna (+6,9%) e Parma (+5,5%). Seguono Ferrara e Reggio Emilia (+4,8%), Cesena e Rimini (+4,5%), Ravenna (+4,3%), Piacenza (+3,9%), Forlì (+3,2%) e Modena (+2,9%). Sul fronte dei prezzi, segno positivo per Bologna (+2,1%), Ferrara e Cesena (+1,2%), e Reggio Emilia (+1%), mentre si registra un calo a Piacenza (-1,5%), Ravenna (-1,1%), e Modena (-0,8%). Stabili, invece, Parma, Forlì e Rimini.


Per quanto riguarda il prezzo medio, a livello regionale è di circa 1.900 euro al metro quadro, e il budget a disposizione delle famiglie è di circa 152.000 euro.


Bologna (2.900 euro al metro quadro) e Rimini (2.800) sono le città più care, mentre Ferrara (1.650) e Reggio Emilia (1.750) sono le più economiche. Nelle altre città a Parma il costo è di 2.100 euro al metro, a Modena di 2.000, a Cesena di 1.980, a Ravenna di 1.950, a Forlì di 1.900 e a Piacenza di 1.850. Numeri che il responsabile del centro studi di Casa.it, Alessandro Ghisolfi, commenta dicendo che «la crescita della domanda conferma che il mercato si sta risvegliando, e che le famiglie restano intenzionate a comprare casa, nonostante le incertezze sull'evoluzione del quadro macro economico del Paese».


Il budget di acquisto, conclude Ghisolfi, «si è sicuramente ridimensionato, ma il ritorno delle banche a finanziare gli acquisti sta creando uno scenario più positivo».


da “Gazzetta di Modena”
Agenzia Farini
059/454227