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lunedì 18 marzo 2019


+0,8% la variazione annuale dell'indice ISTAT del mese di febbraio 2019




Indice Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi)
Mese febbraio 2019
Il numero indice per il mese di febbraio (base 2015=100) è pari a: 102,3
Principali variazioni rispetto al mese di febbraio 2019
variazione mensile per il periodo gennaio 2019 - febbraio 2019: +0,1%
variazione annuale per il periodo febbraio 2018 - febbraio 2019: +0,8%
variazione biennale per il periodo febbraio 2017 - febbraio 2019: +1,3%

Fonte " Istat"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

giovedì 14 marzo 2019

CODICE DELLA CRISI


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 38 del 14 febbraio 2019) il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155“, al fine di rafforzare il sistema di garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire.
Il provvedimento, recante modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs. 122/2005, prevede maggiori garanzie in favore degli acquirenti di immobili “su carta”, ossia da costruire, in caso di fallimento dell’impresa.
La finalità dell’intervento normativo risiede nella necessità di stipulare il contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in modo da garantire controlli maggiori sugli adempimenti di competenza del costruttore mediante l’obbligo:
 
  • di stipulazione della fideiussione
  • di rilascio della polizza assicurativa indennitaria (per il cui inadempimento è prevista la nullità del contratto di acquisto dell’immobile)
In tal modo l’acquirente verrà tutelato da eventuali comportamenti scorretti o dimenticanze e verranno, inoltre, agevolati i controlli notarili. Il provvedimento prevede, inoltre, la nullità del contratto nel caso in cui il costruttore non abbia ottemperato all’obbligo assicurativo.
Le nuove regole si applicheranno ai contratti relativi a immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019, data di entrata in vigore degli articoli del provvedimento (artt. 385, 386, 387 e 388) a cui fanno riferimento le modifiche introdotte.
Le novità sulla tutela degli acquirenti
Queste, in sintesi, le novità sulla tutela degli acquirenti presenti negli  articoli 385, 386, 387 e 388 del D.Lgs. 14/2019, riportate in una nota dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili):
  • la fideiussione a garanzia degli acconti potrà essere rilasciata solo da banche e assicurazioni. Ai soggetti abilitati sono stati eliminati gli intermediari finanziari
  • la fideiussione (bancaria o assicurativa) potrà essere escussa anche in caso di inadempimento dell’obbligo da parte del costruttore di rilasciare la polizza postuma decennale; in particolare ciò si verifica se il notaio dichiari di non aver ricevuto per la data del rogito la polizza assicurativa che dovrà essere conforme al modello standard approvato con successivo e apposito decreto ministeriale
  • il contratto preliminare di compravendita (o atto equipollente) avente ad oggetto un immobile da costruire dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ciò comporterà di conseguenza anche la necessità di procedere, oltre che alla consueta registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, anche alla trascrizione presso la conservatoria immobiliare
  • nel contratto preliminare oltre all’indicazione degli estremi della fideiussione(obbligo già adesso previsto) dovrà essere attestata la sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito decreto ministeriale. In via transitoria nelle more dell’adozione del decreto ministeriale il contenuto della fideiussione è determinato dalle parti
  • nell’atto di trasferimento della proprietà dovranno essere indicati gli estremi della polizza assicurativa postuma decennale e si dovrà dare atto della sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito decreto ministeriale. In via transitoria il contenuto della polizza assicurativa è determinato dalle parti
  • il mancato rilascio, allatto del trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale sarà causa di nullità del contratto di compravendita. La nullità può essere fatta però valere solo dall’acquirente (analogamente a quanto ora già previsto in caso di mancato rilascio della fideiussione)
  • con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro dell’Economia e Finanze sarà definito un modello standard di fideiussione
  • con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e Finanze saranno definiti il contenuto e le caratteristiche minime della polizza assicurativa e il relativo modello standard della stessa
  • le modifiche apportate si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato (nel caso di scia)successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (ossia dal 16 marzo 2019).
Fonte : “Articolo di Giornale
Agenzia immobiliare Farini
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giovedì 26 gennaio 2017

Fiaip: appello "salva-banche"

Dl “salva-banche”, Fiaip: Appello a tutti i parlamentari per vietare alle banche l’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare con i soldi dei contribuenti

Righi (Fiaip): “No a sussidi statali a favore degli istituti di credito per promuovere attività che si pongono in concorrenza con le imprese”

La Fiaip, Federazione Italiana Agenti immobiliari Professionali fa appello a tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione affinché si possa introdurre nel disegno di legge di conversione del decreto legge 273/2016 il divieto per le banche di esercitare attraverso l’acquisizione di partecipazioni societarie, l’attività di intermediazione immobiliare.



Fiaip evidenzia come con il decreto legge n° 237/2016 “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, varato dal Governo a ridosso di Natale e ribattezzato “salva-banche” per le sue finalità, vi sia il rischio che gli aiuti di Stato possano essere destinati dalle banche beneficiarie per promuovere od incrementare attività che si pongono in concorrenza con operatori ed imprese, a scapito della concorrenza ed in contrasto con la funzione sociale propria delle banche.
Invece di prevedere aiuti che possano garantire il sostegno pubblico e tutelare gli obbligazionisti della banca in difficoltà il Governo, con modalità assai contraddittorie, rischia di estendere a molti istituti di credito sussidi statali,  con la possibilità di dare l'opportunità ad alcune realtà del credito di fare concorrenza sleale e danneggiare le imprese e chi lavora nel settore immobiliare.
La proposta della Fiaip é mutuata dall’Omnibus Appropriations Act, firmato nel 2009 dall’ex Presidente Usa Barack Obama che proibisce in modo permanente alle banche di entrare nel settore dell’intermediazione immobiliare per evitare concentrazioni anticoncorrenziali a scapito dei consumatori e per evitare rischi di conflitto di interesse nelle decisioni sui prestiti bancari.
"Se le banche godono di aiuti di Stato, devono continuare a fare le banche e non possono mettersi a fare le agenzie immobiliari, sottolinea Paolo Righi, Presidente Nazionale Fiaip. Oggi è necessario rafforzare la totale separazione tra il settore del credito e quello immobiliare, anche a fronte del circuito dell’ “erogazione del credito – patto marciano – agenzie immobiliari” e dell’aumento del potere di pressione sui consumatori in ragione dei nuovi vantaggi economici che hanno gli stessi istituti di credito”.


Fonte: Ufficio Stampa Fiaip

Agenzia Farini
Tel: 059/454227