CODICE
DELLA CRISI
E’ stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 38 del 14 febbraio 2019)
il D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14 recante
il “Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155“,
al fine di rafforzare il sistema di garanzie per gli
acquirenti di immobili da costruire.
Il provvedimento,
recante modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs. 122/2005, prevede
maggiori garanzie in favore degli acquirenti di immobili “su
carta”, ossia da costruire, in caso di fallimento dell’impresa.
La finalità
dell’intervento normativo risiede nella necessità
di stipulare
il contratto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, in
modo da garantire controlli maggiori sugli adempimenti di competenza
del costruttore mediante l’obbligo:
In tal modo
l’acquirente verrà tutelato da eventuali comportamenti scorretti o
dimenticanze e verranno, inoltre, agevolati i controlli notarili. Il
provvedimento prevede, inoltre, la nullità del contratto nel
caso in cui il costruttore non abbia ottemperato all’obbligo
assicurativo.
Le nuove regole si
applicheranno ai contratti relativi a immobili da costruire per i
quali il titolo
abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente
al 16 marzo 2019,
data di entrata in vigore degli articoli del provvedimento
(artt. 385, 386, 387 e 388) a cui fanno riferimento le modifiche
introdotte.
Le
novità sulla tutela degli acquirenti
Queste, in sintesi,
le novità sulla tutela degli acquirenti presenti negli articoli
385, 386, 387 e 388 del D.Lgs. 14/2019, riportate in una nota
dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili):
la fideiussione a
garanzia degli acconti potrà essere rilasciata solo da
banche e assicurazioni. Ai
soggetti abilitati sono stati eliminati gli intermediari
finanziari
la fideiussione (bancaria
o assicurativa) potrà essere escussa anche in caso
di inadempimento dell’obbligo da parte del costruttore di
rilasciare la polizza postuma decennale; in particolare ciò si
verifica se il notaio dichiari di non aver ricevuto per la data del
rogito la polizza assicurativa che dovrà essere conforme al
modello standard approvato con successivo e apposito decreto
ministeriale
il
contratto preliminare di compravendita (o atto
equipollente) avente ad oggetto un immobile da costruire dovrà
essere stipulato
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Ciò comporterà di conseguenza anche la necessità di procedere,
oltre che alla consueta registrazione presso gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate, anche alla trascrizione presso la
conservatoria immobiliare
nel contratto
preliminare oltre all’indicazione
degli estremi della fideiussione(obbligo
già adesso previsto) dovrà essere attestata la sua conformità al
modello standard che sarà definito con successivo e apposito
decreto ministeriale. In via transitoria nelle more
dell’adozione del decreto ministeriale il contenuto della
fideiussione è determinato dalle parti
nell’atto di
trasferimento della proprietà dovranno essere indicati gli estremi
della polizza assicurativa postuma decennale
e si dovrà dare atto
della sua conformità al modello standard che sarà definito
con successivo e apposito decreto ministeriale. In via
transitoria il contenuto della polizza assicurativa è
determinato dalle parti
il mancato
rilascio, allatto del trasferimento della proprietà, della polizza
postuma decennale sarà causa
di nullità del contratto di compravendita.
La nullità può essere fatta però valere solo dall’acquirente
(analogamente a quanto ora già previsto in caso di mancato rilascio
della fideiussione)
con decreto del
Ministro della Giustizia da adottarsi entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro
dell’Economia e Finanze sarà definito un modello
standard di fideiussione
con decreto del
Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il
ministro della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e
Finanze saranno definiti il contenuto
e le caratteristiche minime della polizza assicurativa e il relativo
modello standard
della stessa
le modifiche
apportate si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto
immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia
stato richiesto o presentato (nel caso di scia)successivamente alla
data di entrata in vigore del D.Lgs. (ossia
dal 16 marzo 2019).
Fonte
: “Articolo di Giornale
Agenzia
immobiliare Farini
059454227