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mercoledì 25 marzo 2020

Nuova Imu 2020, cosa cambia con l’addio alla Tasi

I rischi dell'accorpamento secondo gli operatori del settore

nuova Imu 2020
La legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’unificazione di Imu e Tasi a decorrere dal prossimo anno. Vediamo cosa succederà e i commenti degli operatori.

Nuova Imu 2020, addio alla Tasi

Dal 2020 Imu e Tasi confluiranno in un’unica imposta, in uno sforzo di riordinare la tassazione dei comuni. Resta invece invariata la Tari, ovvero la tassa sui rifiuti: la sola ad essere eliminata sarà la tassa sui servizi indivisibili. Cosa significa tutto ciò nel concreto? Che, essendo l’Imu un’imposta – a differenza della Tasi, che è una tassa ed è quindi legata a specifici servizi e va definita con apposite delibere – potrà essere modificata a discrezione dei Comuni, per coprire in genere il fabbisogno municipale senza dare conto di quali servizi esattamente si vadano a ripagare. Si rischia quindi un aumento generalizzato dell’imposta, che sia giustificato dal fabbisogno del Comune o che sia semplicemente voluto dalla norma stessa.
Alcuni aspetti della nuova Imu prevedono infatti:
  1. L’aliquota base della nuova super IMU all’8,6 per mille dal precedente 7,6.
  2. Più poteri ai sindaci per applicare aliquote diverse da comune a comune. Secondo Il Sole 24 Ore, se attualmente l’aliquota massima dell’Imu può essere del 10,6 per mille e quella della Tasi dell’1 per mille, la nuova Imu inclusa di maggiorazione speciale dello 0,8 per mille potrà arrivare all’11,4 per mille. I sindaci potrebbero anche però decidere di azzerarla del tutto.
  3. Per le ville e abitazioni signorili l’aliquota standard passa dal 4 al 5 per mille, con possibilità per i Comuni di alzarla o tagliarla di un punto percentuale.
  4. Trasferimento dell’intera imposta a carico dei proprietari di casa (che si faranno carico anche di quella quota di Tasi finora a carico degli inquilini o comodatari)
  5. versamenti potranno essere effettuati con modello F24, bollettino postale o PagoPA. In attesa delle decisioni definitive, la scadenza di giugno prevedrà il versamento di un anticipo del 50% di quanto versato nel 2019.
  6. L’Imu sugli immobili strumentali potrà essere portata in deduzione per il 50% per il 2019 e per il 60% nel 2020 e 2021.
Imu 2020, i commenti degli operatori
“Il governo ha rassicurato che con la manovra non si dovrebbe spendere di più, - osserva Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa - ma potrebbe esserci il rischio per quei comuni in cui l’aliquota non ha toccato il massimo. Il dubbio quindi resta per le seconde case e su quelle di pregio su cui grava l’imposta ed i cui comuni hanno applicato l’aliquota più bassa. L’aumento della tassazione sulla casa crea sempre un certo timore che, soprattutto in questo settore, potrebbe scoraggiare coloro che si apprestano ad investire nella seconda casa sebbene al momento questo segmento, così come quello delle case di pregio, è decisamente vivace”.
"Imu e Tasi insieme  con l’accorpamento potrebbero arrivare  in astratto  a una maggiorazione di carico fiscale sui contribuenti, - segnala invece Lidia Ranghetti, esperto legale-fiscale Tree Real Estate (Gruppo Gabetti). - Nessuna variazione  invece sarà apportata per quanto riguarda l ’esenzione  per  la prima casa se non di lusso. L’obiettivo dovrebbe essere  quello di ridurre e semplificare il sistema impositivo sugli immobili ma la conseguenza logica dell’accorpamento potrebbe comportare un aumento dell’imposizione fiscale a carico dei contribuenti e  maggior libertà per i Comuni di alzare le aliquote uniche  sino al massimo".
Cosa succederà perciò con la nuova Imu? "La norma non è ancora definitiva - risponde Ranghetti, - e modifiche potrebbero essere  apportate  vista l’importanza del tema  anche in chiave elettorale. Non è possibile prevedere cosa succederà, sicuramente saranno colpite le abitazioni principali che non sono esenti  quali ville case storiche e abitazioni signorili   sempre che’ il Comune  non stabilisca regimi di esenzioni particolari. Il Governo ha  assicurato  che i proprietari di immobili non pagheranno più che in passato. A ben vedere, però, - conclude Ranghetti, - questa affermazione non garantisce che la distribuzione del carico fiscale rimanga la stessa e anzi si configura all’orizzonte un’ipotesi sempre più attendibile di maggior carico di imposizione. Ci si augura che siano presi in considerazione correttivi  alla manovra e al collegato fiscale con significative modifiche".
Imu 2020, secondo gli esperti nessun vantaggio
Sull’idea di unificare Imu e Tasi idealista/news aveva già interpellato alcuni operatori del settore. Il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa aveva affermato: “A nostro giudizio, una unificazione di questi due tributi non porterebbe alcun vantaggio, anzi potrebbe portare anche degli svantaggi: uno è l’eliminazione del riferimento ai servizi che è presente nella Tasi come vincolo ai Comuni, nel senso che i Comuni sono obbligati a indicare in regolamento quali spese effettuano con le entrate derivanti dalla Tasi; l’altro elemento che verrebbe a mancare è la quota a carico dell’occupante dell’immobile, che – sia pure molto ridotta – è pur sempre un segnale di tassazione legata ai servizi. Questi sarebbero dei danni, ma l’altro danno sarebbe il fatto che verrebbe ritenuta volenti o nolenti archiviata la pratica ‘tassazione locale sugli immobili’ con una cosa che non porterebbe alcun vantaggio”.
Aggiunge Spaziani Testa: “Serve ridurre, almeno iniziare a ridurre, partendo magari dalle ipotesi che erano state fatte in Commissione anche grazie ai nostri spunti, cioè situazioni più gravi come gli immobili inagibili o gli immobili sfitti, e anche cogliere l’occasione per rafforzare addirittura quella componente di legame con i servizi, quindi sia con vincoli maggiori per i Comuni di trasparenza nei confronti dei cittadini, sia con una quota del nuovo tributo che derivasse da questa unificazione anche più alta a carico dell’occupante dell’immobile, perché quello è l’unico sistema per dimostrare che si tratta di un tributo collegato ai servizi. Nel caso in cui l’immobile non sia abitato dal proprietario, deve essere fatto pagare almeno in parte da chi lo abita”.
A tale opinione fa eco Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro Studi di Confedilizia, che dalle colonne di Italia Oggi dice: “Unificare l’Imu alla Tasi non serve a niente, anzi elimina una garanzia che oggi i proprietari hanno, quella che la Tasi deve essere giustificata e anche accompagnata dalla individuazione di specifici servizi indivisibili. Questo vincolo all’aumento indiscriminato verrebbe eliminato. E’ ora che la politica pensi a come eliminare la tassazione, che è la ragione della difficoltà nell’immobiliare”.
Una opinione poco entusiasta era stata espressa anche da Luca Dondi, Ad Nomisma, che a idealista/news affermava: “Non credo che la riduzione in termini di aggravio per i contribuenti sarebbe rilevante a seguito di questa misura, che influirebbe poco in termini anche di rilancio del settore se non accompagnata da una revisione complessiva. Il settore ha bisogno di un intervento radicale che non può essere portato avanti in poche settimane. Al massimo possiamo prevedere correttivi che poco sposteranno in termini strutturali”.”
Più possibilista il presidente nazionale Fimaa – Federazione italiana mediatori agenti d’affari, Santino Taverna, che attraverso una nota affermava pochi giorni fa: “Quanto all’ipotesi di aumentare l’aliquota unificata di Imu e Tasi, siamo pienamente convinti che occorra accorpare le due imposte mantenendo l’invarianza del gettito dei due contributi. Così come siamo convinti che per la crescita del Paese e del settore immobiliare resta necessario procedere con determinazione alla riduzione della spesa pubblica improduttiva per liberare, senza ricorrere ad ulteriori balzelli a carico dei cittadini e delle imprese, risorse per gli investimenti”.
Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
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martedì 9 aprile 2019

Il decalogo del Notariato sulle nuove tutele per gli acquirenti di immobili in costruzione 
 
1 – Cosa prevede oggi la legge per tutelare gli acquirenti degli immobili da costruire? Con il dlgs 122/2005 il legislatore si è preoccupato di tutelare le persone fisiche, che stipulano con un’impresa di costruzioni un contratto che ha come effetto il trasferimento non immediato di un immobile in corso di costruzione, dal rischio che, a causa della crisi dell’impresa costruttrice, l'acquirente subisca la perdita degli acconti versati per l’acquisto.
La tutela per chi compra prevede:
l’obbligo del costruttore di consegnare all’acquirente una fidejussione, che garantisca il rimborso, in caso di crisi dell’impresa, di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà; •
l’obbligo di consegnare all’acquirente, al momento del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa di durata decennale (cd. decennale postuma) che garantisca il risarcimento dei danni materiali e diretti all’immobile, derivati dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi. 
 
2 - Perché il legislatore è intervenuto sulla norma (dlgs 122/2005)? Il legislatore si è reso conto che la norma, per gli acquisti effettuati fino al 15 marzo 2019, poteva essere facilmente disapplicata poiché le imprese potevano non rilasciare le garanzie e comunque vendere gli immobili in costruzione. Lo spirito della norma non è solo migliorare le tutele a favore dell’acquirente, ma anche la qualità imprenditoriale, introducendo la necessità per il costruttore di essere considerato “garantibile”. 
 
3 – Come cambia la tutela per gli acquirenti degli immobili da costruire? La nuova legge (dlgs n.14/2019) prevede l’obbligo di stipulare il contratto preliminare (mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata) con l’intervento del notaio, al quale impone di verificare ed attestare la correttezza della fidejussione (che deve essere conforme ad un modello ministeriale). Il notaio non stipulerà l’atto in assenza di fidejussione. Inoltre, in base alle nuove norme, la fidejussione garantisce il rimborso delle somme versate dal futuro acquirente anche in caso di mancato rilascio della polizza indennitaria decennale postuma in occasione dell’atto di compravendita dell’immobile. 
 
4 - Da quando si applica la nuova legge? Le maggiori tutele previste dalla nuova legge si applicano a tutti i contratti (preliminari o definitivi) relativi a fabbricati abitativi per i quali il titolo abilitativo (permesso di costruire/SCIA/DIA) sia stato richiesto o presentato al Comune a decorrere dal 16 marzo 2019. 
 
5 – La fidejussione ha una scadenza? La fidejussione è efficace fino a quando l’assicurazione o la banca che l’ha rilasciata ricevano copia autentica dell’atto di trasferimento dell’immobile contenente l’attestazione del rilascio della polizza assicurativa decennale postuma. Fino a quel momento, la somma garantita dalla fidejussione può essere pretesa dal futuro acquirente in caso di crisi dell’impresa costruttrice, se il futuro acquirente abbia comunicato di voler recedere dal contratto oppure se il notaio abbia attestato di non aver potuto ricevere l’atto di trasferimento per il mancato rilascio della polizza decennale postuma.
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Via Pisacane, 6 - 46100 Mantova (Italy) | Pi 01584810202 | CCIAA MN 199124 | T. +39.0376.263305 | F. +39.0376.263304


6 – Quali altri vantaggi dà l’intervento del notaio nel preliminare? Il notaio assicura che fin dal momento del preliminare siano effettuate tutte le verifiche (visure ipotecarie) riguardanti l’esistenza di ipoteche o altri vincoli sull’immobile da costruire. Inoltre, il notaio è obbligato a trascrivere il contratto preliminare nei registri immobiliari, con l’effetto di proteggere l’acquirente dal rischio di ipoteche o vincoli successivi alla trascrizione stessa (purché la vendita intervenga entro tre anni). 
 
7 - Cosa deve contenere il preliminare? Oltre all’indicazione del rilascio della fidejussione ed all’attestazione della sua conformità al modello ministeriale, il preliminare deve contenere:
la descrizione dell’immobile da costruire, con i suoi confini, e delle pertinenze;
l’indicazione degli eventuali atti d’obbligo, nonché l’esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli;
il termine pattuito per l'esecuzione dei lavori, il prezzo e le modalità di pagamento; • gli estremi del permesso di costruire e l’indicazione dell’esistenza di imprese appaltatrici;
il capitolato con le caratteristiche dei materiali e gli elaborati di progetto. 
 
8 – La legge tutela l’acquirente anche al momento della compravendita. Come? La legge prevede che al momento della stipula del contratto di compravendita il costruttore debba consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale, a copertura dei danni materiali subiti dall’immobile per effetto di rovina totale o parziale o di gravi difetti costruttivi dell’opera.
Il contratto di compravendita deve contenere l’indicazione degli estremi della polizza decennale.
In caso di mancata consegna della polizza, il notaio non procede a ricevere l’atto e l’acquirente che abbia comunicato la propria volontà di recedere dal contratto ha diritto di ottenere dalla società o dalla banca che ha rilasciato la fidejussione il risarcimento di quanto versato al costruttore. 
 
9 - Cosa succede se non si rispetta la norma? Il mancato rispetto dell’obbligo di stipulare il preliminare con atto pubblico o scrittura privata autenticata comporta la nullità assoluta del contratto per mancanza di forma. L’intervento del notaio nella stipula del contratto preliminare e del contratto definitivo garantisce il rispetto dell’obbligo di consegna della fidejussione (nel preliminare) e della polizza decennale (nel definitivo), che il notaio è tenuto ad indicare nel contratto. 
 
10 - Cosa fare, quindi, se si intende acquistare dal costruttore un immobile non ancora ultimato? Ciò che prima della riforma era un’opportunità raccomandata, ora è un obbligo di legge: rivolgersi al notaio, affidandogli l’esecuzione, oltre che delle verifiche sull’inesistenza di ipoteche o vincoli di altro tipo, del controllo sul rilascio della fidejussione


Fonte : “ Corsi di Estimo”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

lunedì 16 aprile 2018

Vizi occulti di un immobile vecchio, qual è la responsabilità del venditore?

Gtres



Quali responsabilità possono essere addebitate al venditore di un vecchio immobile in relazione a vizi strutturali del medesimo?
L'acquirente che solamente dopo essere entrato in possesso del bene si accorge di vizi che comportano la necessità di effettuare lavori corposi, può domandare la riduzione del prezzo?
La non immediata percettibilità del vizio è tale da farlo considerare occulto?
Sono questi, nella sostanza, gli interrogativi ai quali la Corte di Cassazione ha dato risposta con la sentenza n. 3348 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 12 febbraio 2018
Vizio redibitorio
L'art. 1490 del codice civile contiene disposizioni in merito alla garanzia per vizi della cosa venduta.
La norma specifica che il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il successivo art. 1491 enuclea i casi in cui la garanzia è da ritenersi esclusa, ovvero:
  • se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa;
  • nel caso di vizi facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Un passo indietro, doveroso, per completezza: il secondo comma dell'art. 1490 del codice civile precisa che il patto con quale la garanzia è esclusa o limitata non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Si tratta della garanzia che dottrina e giurisprudenza hanno qualificato come garanzia contro i vizi redibitori.
La Corte di Cassazione ha affermato che «il vizio redibitorio riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima» (così Cass. 13 gennaio 1997 n. 244).
L'art. 1495 c.c. - dedicato a termini e condizioni dell'azione di garanzia- specifica che chi acquista decade dal diritto alla garanzia, qualora non abbia denunziato i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo:
  • diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge;
  • riconoscimento del vizio da parte del venditore;
  • occultamento del medesimo.
L'azione di garanzia, chiosa il terzo comma della norma, si prescrive in un anno dalla consegna.
Conoscibilità del vizio
Si diceva che la garanzia è esclusa quando il vizio è facilmente conoscibile.
Quando un vizio può considerarsi tale?
Nella fattispecie oggetto del contenzioso risolto dalla sentenza n. 3348, il compratore aveva intentato causa contro i venditori di un immobile, poiché egli aveva scoperto la necessità di intervenire sul solaio (con opere di rifacimento) solamente dopo l'immissione in possesso.
Insomma per lui e per la Corte d'appello che gli aveva dato ragione, il vizio lamentato e tempestivamente denunciato era occulto e come tale faceva sì che avesse diritto ad una diminuzione del prezzo pattuito.
Parti venditrici non ci stavano e proponevano ricorso per Cassazione: in pratica per queste a determinare la natura occulta del vizio non può bastare il fatto che lo stesso non sia immediatamente percepibile. Conta anche il contesto.
Come dire: in una casa vecchia e non ben tenuta, ci si può attendere che ci sia qualcosa che non vada anche se la tale cosa non sia immediatamente visibile: qualcosa che può anche essere lo stato di conservazione del solaio.
Gli ermellini gli davano ragione. Si legge in sentenza che «appare ragionevole ritenere che l'acquisto di un bene di vetusta costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante e che, anzi, ne porti i segni, resi evidenti dal modo d'essere del bene stesso, trattandosi di una costruzione (opera quanto mai sensibile all'usura del tempo per più note ragioni: la sua diuturna esposizione alle intemperie e ai movimenti tellurici, la sua struttura costituita da materiali compositi e degradabili, la presenza d'impianti tecnologici altamente logorabili, la sua destinazione alla sopportazione di carichi continuati, le tecniche in uso al tempo della sua messa in opera), possa far ritenere agevolmente riconoscibili vizi, anche importanti, che lo affettino.» (Cass. 12 febbraio 2018 n. 3348).
Insomma se compro una casa vecchia non posso lamentarmi dei normali problemi connessi alla remota costruzione dell'immobile.
Contenuto del contratto e conseguenze per vizi scoperti successivamente
C'è un "però" rispetto a questa impostazione di carattere generale; questo "però" è rappresentato dalle dichiarazioni della parte venditrice.
Lo s'è detto in precedenza, infatti, che la garanzia è dovuta anche per i vizi riconoscibili (cioè quelli non palesi ma riscontrabili utilizzando l'ordinaria diligenza) qualora il venditore abbia dichiarato che la cosa sia esente da vizi.
In tal caso, pertanto, questa dichiarazione ha uno stringente valore di affidamento che consente al compratore di non doversi periziare nell'andare a fondo nella valutazione dello stato delle cose.
La sentenza n. 3348, infine, lascia intendere che la semplice garanzia di immediata abitabilità non è in questo caso di per sé idonea a far considerare superati gli accertamenti fattuali in merito alla conoscibilità del vizio.
Come dire: un conto è che il venditore abbia dichiarato che l'immobile è libero e abitabile da subito, altro che abbia specificato che lo stesso è esente da vizi.

Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
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lunedì 27 novembre 2017

Fondo garanzia prima casa, come funziona


Risultati immagini per casa caldaNel momento in cui ci si trova ad acquistare la prima casa e i costi dei mutui appaiono troppo elevati si può prendere in considerazione una specifica agevolazione. Si tratta del Fondo di garanzia per i mutui prima casa, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Vediamo come funziona.
Il Fondo rilascia garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:
  • di ammontare non superiore a 250.000 euro;
  • destinati all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso, e a interventi di acquisto e ristrutturazione ed accrescimento dell’efficienza energetica.
I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile. Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:
  • giovani coppie – nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti con età inferiore ai trentacinque anni;
  • nucleo monogenitoriale con figli minori – persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
Per i mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (Teg) applicabile ai mutui è stato posto pari al tasso effettivo globale medio sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa possono adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione, allegato al presente atto.
L’elenco delle banche aderenti è disponibile presso il sito internet del gestore del fondo Consap Spa. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurare la piena operatività della propria adesione all’iniziativa del Fondo entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo, a condizione che il Manuale d’uso sia stato emanato da almeno 30 giorni lavorativi.

 Fonte : "Idealista" 

Agenzia Immobiliare Farini 

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giovedì 26 gennaio 2017

Fiaip: appello "salva-banche"

Dl “salva-banche”, Fiaip: Appello a tutti i parlamentari per vietare alle banche l’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare con i soldi dei contribuenti

Righi (Fiaip): “No a sussidi statali a favore degli istituti di credito per promuovere attività che si pongono in concorrenza con le imprese”

La Fiaip, Federazione Italiana Agenti immobiliari Professionali fa appello a tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione affinché si possa introdurre nel disegno di legge di conversione del decreto legge 273/2016 il divieto per le banche di esercitare attraverso l’acquisizione di partecipazioni societarie, l’attività di intermediazione immobiliare.



Fiaip evidenzia come con il decreto legge n° 237/2016 “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, varato dal Governo a ridosso di Natale e ribattezzato “salva-banche” per le sue finalità, vi sia il rischio che gli aiuti di Stato possano essere destinati dalle banche beneficiarie per promuovere od incrementare attività che si pongono in concorrenza con operatori ed imprese, a scapito della concorrenza ed in contrasto con la funzione sociale propria delle banche.
Invece di prevedere aiuti che possano garantire il sostegno pubblico e tutelare gli obbligazionisti della banca in difficoltà il Governo, con modalità assai contraddittorie, rischia di estendere a molti istituti di credito sussidi statali,  con la possibilità di dare l'opportunità ad alcune realtà del credito di fare concorrenza sleale e danneggiare le imprese e chi lavora nel settore immobiliare.
La proposta della Fiaip é mutuata dall’Omnibus Appropriations Act, firmato nel 2009 dall’ex Presidente Usa Barack Obama che proibisce in modo permanente alle banche di entrare nel settore dell’intermediazione immobiliare per evitare concentrazioni anticoncorrenziali a scapito dei consumatori e per evitare rischi di conflitto di interesse nelle decisioni sui prestiti bancari.
"Se le banche godono di aiuti di Stato, devono continuare a fare le banche e non possono mettersi a fare le agenzie immobiliari, sottolinea Paolo Righi, Presidente Nazionale Fiaip. Oggi è necessario rafforzare la totale separazione tra il settore del credito e quello immobiliare, anche a fronte del circuito dell’ “erogazione del credito – patto marciano – agenzie immobiliari” e dell’aumento del potere di pressione sui consumatori in ragione dei nuovi vantaggi economici che hanno gli stessi istituti di credito”.


Fonte: Ufficio Stampa Fiaip

Agenzia Farini
Tel: 059/454227 

lunedì 22 agosto 2016

tassi antiusura , il tuo mutuo li rispetta?

Tassi antiusura - I Trimestre 2016


Rilevazione dei tassi effettivi globali medi del periodo I Trimestre 2016,
ai sensi della legge sull'usura n. 108/1996. I tassi rilevati trovano
applicazione per il trimestre dal 01/07/2016 al 30/09/2016.
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
24/06/2016 sono stati pubblicati i tassi di interesse effettivi globali medi
ai fini della legge sull'usura relativi al I Trimestre 2016.
Per il periodo 01/01/2016 - 31/03/2016, il tasso medio rilevato su base
annua:
per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari
al 3,18%;
per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile è pari al 2,60%;
per le operazioni di leasing immobiliare a tasso fisso è pari al 4,64%;
per le operazioni di leasing immobiliare a tasso variabile è pari al 3,45%.






Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 07/03/1996, n. 108, come
modificato dal D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12/07/2011, n. 106, i tassi devono
essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il
tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.
La rilevazione sopra indicata è valida a decorrere dal 01/07/2016 e fino al 30/09/2016.




Legislazione tecnica

martedì 25 agosto 2015

Mutui, +35% nel primo trimestre 2015



Mutui, +35% nel primo trimestre 2015

La Banca d’Italia conferma che le banche hanno ripreso a dare i mutui. Il bollettino statistico di fine giugno evidenzia che nel primo trimestre 2015 sono stati erogati alle famiglie 7,072 milioni di finanziamenti finalizzati all’acquisto della casa, con un incremento del 35% rispetto al medesimo periodo del 2014. Il dato è sicuramente molto positivo anche se è meno eclatante di quanto sembri se lo si legge con attenzione; innanzitutto perché è più basso in misura significativa se confrontato al +50% che per lo stesso periodo era stato segnalato dall’Abi. Inoltre sia i dati dell’istituto di vigilanza sia quelli dell’associazione bancaria, che peraltro elabora dati su base campionaria, non distinguono tra mutui concessi ex novo e surroghe. E che queste ultime abbiamo un peso decisivo lo dice indirettamente sempre la Banca d’Italia, con il dato sulla consistenza dei mutui. Si tratta della cifra che in totale le famiglie debitrici dovrebbero rimborsare se chiudessero il finanziamento; questi dati vengono forniti ogni mese e sono aggiornati a tutto aprile, ma consideriamo quelli del mese precedente per un confronto omogeneo con i numeri delle erogazioni: a fine marzo 2015 le banche vantavano crediti per finanziamenti immobiliari alle famiglie di durata superiore ai cinque anni per 357 miliardi di euro, mentre alla fine di marzo 2014 la consistenza era di 2,2 miliardi superiore.
(Il Corriere Della Sera, Gino Pagliuca – www.corriere.it)

martedì 28 luglio 2015

Casa, l’avanzata delle banche agita gli agenti immobiliari

Casa, l’avanzata delle banche agita gli agenti immobiliari
La Fiaip, la federazione di categoria, agita lo spettro del conflitto di interesse per la nascita delle società di intermediazione immobiliare degli istituti di credito:  “Intesa Sanpaolo è alla ricerca di agenti Immobiliari, regolarmente iscritti all’Albo, da inserire in una nuova start-up dedicata alla vendita di immobili residenziali”. L’annuncio di recruiting di Ca’ de Sass, conseguente al lancio del progetto “Intesa Sanpaolo Casa”, sta provocando una levata di scudi da parte di Fiaip, la federazione degli agenti immobiliari, preoccupata che l’arrivo dei big del credito nell’intermediazione immobiliare possa provocare una rivoluzione nel mercato delle compravendite di abitazioni. D’altronde anche Unicredit ha lanciato da un po’ il programma “SubitoCasa” con il quale la banca di piazza Gae Aulenti è sbarcata nel mercato immobiliare. La Fiaip ipotizza un conflitto di interessi perché con questo servizio tutta la filiera relativa all’acquisto di una casa è in carico all’istituto di credito, in grado non solo di accendere un mutuo ma anche di far incontrare domanda e offerta. Peccato che l’esposto presentato a febbraio da Fiaip all’Antitrust sia stato bocciato dall’authority per la Concorrenza che non ha ravvisato elementi di potenziale conflitto. La controffensiva degli agenti è finita persino alla Banca d’Italia. Una curiosità: la relazione Fiaip è stata curata da Antonio Catricalà, ex garante Antitrust.

(Il Corriere della Sera, Fabio Savelli – www.corriere.it