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mercoledì 25 marzo 2020

Nuova Imu 2020, cosa cambia con l’addio alla Tasi

I rischi dell'accorpamento secondo gli operatori del settore

nuova Imu 2020
La legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’unificazione di Imu e Tasi a decorrere dal prossimo anno. Vediamo cosa succederà e i commenti degli operatori.

Nuova Imu 2020, addio alla Tasi

Dal 2020 Imu e Tasi confluiranno in un’unica imposta, in uno sforzo di riordinare la tassazione dei comuni. Resta invece invariata la Tari, ovvero la tassa sui rifiuti: la sola ad essere eliminata sarà la tassa sui servizi indivisibili. Cosa significa tutto ciò nel concreto? Che, essendo l’Imu un’imposta – a differenza della Tasi, che è una tassa ed è quindi legata a specifici servizi e va definita con apposite delibere – potrà essere modificata a discrezione dei Comuni, per coprire in genere il fabbisogno municipale senza dare conto di quali servizi esattamente si vadano a ripagare. Si rischia quindi un aumento generalizzato dell’imposta, che sia giustificato dal fabbisogno del Comune o che sia semplicemente voluto dalla norma stessa.
Alcuni aspetti della nuova Imu prevedono infatti:
  1. L’aliquota base della nuova super IMU all’8,6 per mille dal precedente 7,6.
  2. Più poteri ai sindaci per applicare aliquote diverse da comune a comune. Secondo Il Sole 24 Ore, se attualmente l’aliquota massima dell’Imu può essere del 10,6 per mille e quella della Tasi dell’1 per mille, la nuova Imu inclusa di maggiorazione speciale dello 0,8 per mille potrà arrivare all’11,4 per mille. I sindaci potrebbero anche però decidere di azzerarla del tutto.
  3. Per le ville e abitazioni signorili l’aliquota standard passa dal 4 al 5 per mille, con possibilità per i Comuni di alzarla o tagliarla di un punto percentuale.
  4. Trasferimento dell’intera imposta a carico dei proprietari di casa (che si faranno carico anche di quella quota di Tasi finora a carico degli inquilini o comodatari)
  5. versamenti potranno essere effettuati con modello F24, bollettino postale o PagoPA. In attesa delle decisioni definitive, la scadenza di giugno prevedrà il versamento di un anticipo del 50% di quanto versato nel 2019.
  6. L’Imu sugli immobili strumentali potrà essere portata in deduzione per il 50% per il 2019 e per il 60% nel 2020 e 2021.
Imu 2020, i commenti degli operatori
“Il governo ha rassicurato che con la manovra non si dovrebbe spendere di più, - osserva Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa - ma potrebbe esserci il rischio per quei comuni in cui l’aliquota non ha toccato il massimo. Il dubbio quindi resta per le seconde case e su quelle di pregio su cui grava l’imposta ed i cui comuni hanno applicato l’aliquota più bassa. L’aumento della tassazione sulla casa crea sempre un certo timore che, soprattutto in questo settore, potrebbe scoraggiare coloro che si apprestano ad investire nella seconda casa sebbene al momento questo segmento, così come quello delle case di pregio, è decisamente vivace”.
"Imu e Tasi insieme  con l’accorpamento potrebbero arrivare  in astratto  a una maggiorazione di carico fiscale sui contribuenti, - segnala invece Lidia Ranghetti, esperto legale-fiscale Tree Real Estate (Gruppo Gabetti). - Nessuna variazione  invece sarà apportata per quanto riguarda l ’esenzione  per  la prima casa se non di lusso. L’obiettivo dovrebbe essere  quello di ridurre e semplificare il sistema impositivo sugli immobili ma la conseguenza logica dell’accorpamento potrebbe comportare un aumento dell’imposizione fiscale a carico dei contribuenti e  maggior libertà per i Comuni di alzare le aliquote uniche  sino al massimo".
Cosa succederà perciò con la nuova Imu? "La norma non è ancora definitiva - risponde Ranghetti, - e modifiche potrebbero essere  apportate  vista l’importanza del tema  anche in chiave elettorale. Non è possibile prevedere cosa succederà, sicuramente saranno colpite le abitazioni principali che non sono esenti  quali ville case storiche e abitazioni signorili   sempre che’ il Comune  non stabilisca regimi di esenzioni particolari. Il Governo ha  assicurato  che i proprietari di immobili non pagheranno più che in passato. A ben vedere, però, - conclude Ranghetti, - questa affermazione non garantisce che la distribuzione del carico fiscale rimanga la stessa e anzi si configura all’orizzonte un’ipotesi sempre più attendibile di maggior carico di imposizione. Ci si augura che siano presi in considerazione correttivi  alla manovra e al collegato fiscale con significative modifiche".
Imu 2020, secondo gli esperti nessun vantaggio
Sull’idea di unificare Imu e Tasi idealista/news aveva già interpellato alcuni operatori del settore. Il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa aveva affermato: “A nostro giudizio, una unificazione di questi due tributi non porterebbe alcun vantaggio, anzi potrebbe portare anche degli svantaggi: uno è l’eliminazione del riferimento ai servizi che è presente nella Tasi come vincolo ai Comuni, nel senso che i Comuni sono obbligati a indicare in regolamento quali spese effettuano con le entrate derivanti dalla Tasi; l’altro elemento che verrebbe a mancare è la quota a carico dell’occupante dell’immobile, che – sia pure molto ridotta – è pur sempre un segnale di tassazione legata ai servizi. Questi sarebbero dei danni, ma l’altro danno sarebbe il fatto che verrebbe ritenuta volenti o nolenti archiviata la pratica ‘tassazione locale sugli immobili’ con una cosa che non porterebbe alcun vantaggio”.
Aggiunge Spaziani Testa: “Serve ridurre, almeno iniziare a ridurre, partendo magari dalle ipotesi che erano state fatte in Commissione anche grazie ai nostri spunti, cioè situazioni più gravi come gli immobili inagibili o gli immobili sfitti, e anche cogliere l’occasione per rafforzare addirittura quella componente di legame con i servizi, quindi sia con vincoli maggiori per i Comuni di trasparenza nei confronti dei cittadini, sia con una quota del nuovo tributo che derivasse da questa unificazione anche più alta a carico dell’occupante dell’immobile, perché quello è l’unico sistema per dimostrare che si tratta di un tributo collegato ai servizi. Nel caso in cui l’immobile non sia abitato dal proprietario, deve essere fatto pagare almeno in parte da chi lo abita”.
A tale opinione fa eco Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro Studi di Confedilizia, che dalle colonne di Italia Oggi dice: “Unificare l’Imu alla Tasi non serve a niente, anzi elimina una garanzia che oggi i proprietari hanno, quella che la Tasi deve essere giustificata e anche accompagnata dalla individuazione di specifici servizi indivisibili. Questo vincolo all’aumento indiscriminato verrebbe eliminato. E’ ora che la politica pensi a come eliminare la tassazione, che è la ragione della difficoltà nell’immobiliare”.
Una opinione poco entusiasta era stata espressa anche da Luca Dondi, Ad Nomisma, che a idealista/news affermava: “Non credo che la riduzione in termini di aggravio per i contribuenti sarebbe rilevante a seguito di questa misura, che influirebbe poco in termini anche di rilancio del settore se non accompagnata da una revisione complessiva. Il settore ha bisogno di un intervento radicale che non può essere portato avanti in poche settimane. Al massimo possiamo prevedere correttivi che poco sposteranno in termini strutturali”.”
Più possibilista il presidente nazionale Fimaa – Federazione italiana mediatori agenti d’affari, Santino Taverna, che attraverso una nota affermava pochi giorni fa: “Quanto all’ipotesi di aumentare l’aliquota unificata di Imu e Tasi, siamo pienamente convinti che occorra accorpare le due imposte mantenendo l’invarianza del gettito dei due contributi. Così come siamo convinti che per la crescita del Paese e del settore immobiliare resta necessario procedere con determinazione alla riduzione della spesa pubblica improduttiva per liberare, senza ricorrere ad ulteriori balzelli a carico dei cittadini e delle imprese, risorse per gli investimenti”.
Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

martedì 19 aprile 2016

Differenza tra prima casa e abitazione principale

Qual è la differenza tra prima casa e abitazione principale? In questo articolo mettiamo in luce le reali differenze tra due concetti spesso confusi
Molto spesso i concetti di prima casa e abitazione principale vengono confusi o utilizzati come sinonimi. In realtà così non è: sono due concetti profondamente differenti che fanno riferimento ad ambiti diversi.
Cerchiamo di fare chiarezza, fornendo le definizioni ed evidenziando i vantaggi fiscali previsti dalla legge.


Prima casa

Il concetto di prima casa viene utilizzato generalmente nel momento in cui una persona fisica entra in possesso (mediante compravendita, donazione, etc.) del suo “primo” immobile destinato ad abitazione. In tal caso sono previsti vantaggi fiscali che si applicano, appunto, alla “prima dimora”.
Pertanto, la prima casa è la prima abitazione di proprietà di una persona. Tutti gli immobili acquistati successivamente, come ad esempio la casa al mare, la casa in montagna o le altre residenze sono spesso definite impropriamente “seconde case“. In realtà sono immobili acquistati successivamente, sui quali non è possibile ottenere i benefici prima casa.
Da sottolineare che il concetto di prima casa viene richiamato solo al momento dell’acquisto dell’immobile, in quanto consente all’acquirente di accedere a una serie di benefici e agevolazioni (le cosiddette agevolazioni prima casa).
Requisiti prima casa
I requisiti affinché un immobile sia considerato prima casa sono i seguenti:
  1. l’acquirente deve essere una persona fisica
  2. l’immobile deve essere residenzialenon deve essere di categoria catastale
    • A1, abitazioni di tipo signorile
    • A8, abitazioni in ville
    • A9,  castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici
  3. l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza
  4. l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
  5. l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa
Da notare che il punto 5. prevede che l’acquirente non debba essere titolare di diritti (vari) su altri immobili acquisiti con beneficio prima casa su tutto il territorio nazionale, mentre il punto 4. consente di avere diritti (vari) su altri immobili, ma non nello stesso Comune.
Ad esempio, sarà possibile usufruire del beneficio prima casa su un immobile, anche se si possiede già un altro immobile ubicato in un Comune differente, a patto che su tale immobile non si sia già usufruito del beneficio.


Agevolazioni prima casa
La legge consente una serie di agevolazioni in caso di acquisto della prima casa. Ad esempio, le imposte relative alla compravendita sono scontate nel seguente modo:
  1. nel caso di acquisto da privato (o da impresa, ma con vendita esente da Iva), l’imposta di registro è pari al 2% in luogo del 9%
  2. nel caso di acquisto da impresa (compravendita soggetta a Iva), l’Iva è al 4% in luogo del 10%
Sempre nel caso di acquisto da privato, per determinare il valore catastale su cui calcolare le imposte, la rendita catastale va moltiplicata per un coefficiente pari a 110 in luogo di 120.
Anche per le imposte sui mutui sono previste ulteriori agevolazioni in caso di acquisto prima casa, (ad esempio, imposta agevolata pari allo 0,25% dell’importo erogato).
Le agevolazioni prima casa si applicano anche per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta (tali agevolazioni si applicano anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato).
Agevolazioni per pertinenze
Anche in caso di pertinenze, il beneficio prima casa spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie:
  • C/2, magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione e con rendita autonoma)
  • C/6, box o posti auto
  • C/7, tettoie
ed è fruibile limitatamente ad una pertinenza per categoria catastale.
Successioni
Anche in caso di successione, sono previste agevolazioni: le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa, pari a 200 euro per ciascuna imposta (in luogo del 2% del valore dell’immobile per l’imposta ipotecaria e 1% per l’imposta catastale), indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in successione, quando il beneficiario ha i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa.
Considerazioni sul concetto di prima casa
Tornando al concetto di prima casa,  la legge specifica che per ottenere i benefici è necessario possedere la residenza o lavorare nel Comune in cui è ubicata la casa da acquistare e non nell’immobile stesso. Non è, quindi, strettamente necessario che sia la propria dimora (a differenza dall’abitazione principale); occorre invece risiedere o lavorare nello stesso Comune in cui si trova l’immobile.
Il concetto di prima casa non si applica a nessun altro contesto se non appunto al momento dell’acquisto.




Abitazione principale
Il concetto di abitazione principale è legato al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza, o meglio la propria dimora abituale (concetto introdotto per la determinazione delle imposta municipale unica, l’IMU).
Il DL 101/2011 (Decreto Monti) fornisce la seguente definizione: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente […].
Quindi affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, sono necessarie 3 condizioni:
  • il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);
  • la residenza anagrafica;
  • la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
Agevolazioni abitazione principale
Anche per l’abitazione principale si può usufruire di diverse agevolazioni, come ad esempio:
  • l’esenzione dal pagamento IMU (in passato si poteva avere analoga esenzione dal pagamento dell’ICI)
  • la possibilità di detrazione al 19% degli interessi passivi in caso di mutui stipulati per l’acquisto di una casa
  • la rendita catastale non è imponibile in sede di calcolo IRPEF
  • altre agevolazioni previste da alcune amministrazioni comunali, come quelle per la stipula dei nuovi contratti relativi alle utenze domestiche (acqua, luce, gas)
  • altre agevolazioni per imposte locali (TASI, TARI, etc.) e tariffe locali
Differenza prima casa e abitazione principale
I benefici per abitazione principale non possono essere richiesti per immobili aventi i requisiti di prima casa ma nei quali non si ha la propria residenza, mentre possono essere goduti per immobili per l’acquisto dei quali non si è goduto dell’agevolazione prima casa, ma in cui si dimora abitualmente.
In definitiva, la prima casa potrebbe non essere la propria abitazione principale e non dar diritto alle relative agevolazioni.