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lunedì 14 maggio 2018

Modifica della durata del contratto di locazione, come si ottiene una riduzione?

Gtres



I nostri collaboratori di condominioweb ci spiegano quali sono gli adempimenti necessari nel caso in cui locatore e conduttore vogliano concordare una riduzione della durata del contratto.
Locatore e conduttore possono concordare la riduzione della durata del contratto di locazione tra loro in essere? Se sì, quali sono gli adempimenti necessari alla corretta esecuzione di tale operazione?
Di quanto può essere diminuita la durata del contratto?
Qui di seguito vedremo quali sono le risposte ai quesiti e di conseguenza come si devono comportare le parti.
Durata del contratto di locazione
Salvo casi particolari, disciplinati dal codice civile, in generale dall'art. 1322 c.c. ed in particolare dalle norme sulla locazione, la durata dei contratti di locazione è ad oggi espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge:
la legge n. 431 del 1998 e successive disposizioni attuative per quanto concerne la durata delle locazioni destinate a soddisfare esigenze abitative;
la legge n. 392 del 1978 riguardante la durata dei contratti di locazione per usi differente da quelli abitativi (es. locazione commerciale, per usi professionali, ecc.).
Qui di seguito le durata dei contratti previste dalle normative testé citate.
Locazioni abitative:
  • quattro anni rinnovabili, salvo particolari esigenze del locatore, per altri quattro, con canone libero;
  • tre anni rinnovabili, salvo particolari del locatore, per un altro biennio, con canone concordato (ossia che deve rientrare nell'ambito di un range previsto da specifici accordi locali);
  • locazioni ad uso transitorio, per particolari e documentate esigenze di locatore o conduttore, della durata minima di sei mesi e massima di diciotto, anche queste con canone concordato;
  • locazioni per studenti universitari, con durata minima sei mesi e massima trentasei, con canone concordato.
Per le locazioni ad uso differente da quello abitativo;
  • sei anni rinnovabili, salvo particolari esigenze del locatore, per altri sei, con canone libero;
  • almeno nove anni per le locazioni alberghiere, con canone libero;
  • durata inferiore da stabilirsi caso per caso nelle ipotesi di attività di carattere transitorio (es. locazioni stagionali), con canone libero.
Queste le tipologie specificamente previste dalla legge
Le norme del codice civile in materia di durata della locazione - per i casi fin qui esposti da ritenersi superate - specificano che la locazione non può avere durata superiore a trenta anni.
Poiché l'art. 1322 c.c. consente alle parti di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge anche fuori dai ai tipi aventi una disciplina particolare e sempre che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, ad avviso di chi scrive non vi sono ragioni per escludere durate dei contratti differenti da quelle fin qui descritte, anche con i medesimi scopi, purché non abbiano finalità elusiva delle norme succitate.
Modifica della durata della locazione
I contratti di locazione per uso abitativo devono tassativamente essere redatti in forma scritta. L'unico contratto del genere che pare sfuggire a questa regola è il contratto di locazione per durata inferiore a trenta giorni nell'arco di un anno.
Portiamo degli esempi per comprendere a che cosa ci stiamo riferendo e di conseguenza a quali norme le parti debbano fare riferimento.
S'ipotizzi che le parti abbiano stipulato un contratto quadriennale con rinnovo, ma che sorte differenti esigenze, non risolvibili con l'esercizio del diritto di recesso, si decidano a modificarne la durata in venti mesi, ovvero in un accordo triennale.
Lo stesso dicasi per un'attività commerciale con contratto di durata seennale, divenuta per esigenze del conduttore, da attività stabile a stagionale.
Come comportarsi in questi casi?
Per rispondere al quesito bisogna guardare al d.p.r. n. 131 del 1986 e più nelle specifico all'art. 17, primo comma, a mente del quale «l'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237».
Come inquadrare la modificazione della durata della locazione ai fini della eventuale necessità di registrazione dell'accordo?
Al riguardo è utile legge una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2010, la quale - riprendendo quanto già affermato dalla Cassazione - in materia di riduzione del canone di locazione, affermò che «…le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione…la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula, infatti, il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ex art. 1230 c.c. (cfr. sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, del 9 aprile 2003, n. 5576)» (Ris. N. 60/E del 2010).
La modificazione della durata, ad avviso dello scrivente, va considerata alla stregua di una novazione oggettiva del rapporto, in quanto sostituisce un contratto di una particolare durata, con uno differente, magari per durata soggetto a regole diverse.
Ricordiamo, infine, che la registrazione delle modifiche dei contratti di locazione (eccezion fatta per la riduzione del canone) comporta una imposta di registro in misura fissa pari ad € 67,00 e una imposta di bollo di € 14,62 ogni foglio registrato. Si tratta di somme che è sempre bene verificare prima di procedere alla registrazione, poiché sovente soggette a variazioni.



Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227 , 3398395052

martedì 13 marzo 2018

Iva agevolata al 10% per la ristrutturazione edilizia: i chiarimenti del Mef

Gtres



La legge di Bilancio 2018 contiene una norma che cerca di chiarire l'ambito di applicazione dell'aliquota Iva del 10% nei lavori di recupero edilizio. Il Dipartimento di Economia ha, a sua volta, cercato di chiarire tale norma di interpretazione autentica.
La norma fa riferimento all'articolo 7, comma 1, lett.b, della Legge 488/1999 che prevede l'applicazione dell'aliquota IVa del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a destinazione abitativa.
Con il successivo DM 29 dicembre 1999 sono stati individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture nell'ambito delle prestazioni ai quali si applica l'Iva al 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Secondo la norma di interpretazione autentica, l'individuazione dei beni si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, e che il valore dei beni è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto sia delle materie prime che della manodopera impiegata.
Inoltre la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare: il servizio che costituisce l'oggetto della prestazione; i beni di valore significativo, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052

lunedì 26 febbraio 2018

Fisco, come evitare e prevenire gli accertamenti dell'Agenzia delle entrate

I consigli degli esperti sono molto chiari. Evitare un accertamento fiscale conseguente magari a qualche banale disattenzione è semplice

 


Che cosa occorre fare per non insospettire il Fisco? Evitare un accertamento fiscale conseguente a qualche banale disattenzione è semplice.

I consigli degli esperti sono molto chiari. Innanzitutto è consigliabile non versare mai sul proprio conto soldi di cui non è possibile dimostrare la provenienza. Ad esempio regali informali, soldi donati in buonissima fede, senza però che vi siano documenti scritti che ne accertino la provenienza.

Risparmi compatibili col reddito

Altro accorgimento è quello di "utilizzare davvero" il conto corrente, ovvero prelevare di tanto in tanto. Il Fisco, soprattutto dopo l'introduzione del risparmiometro, potrà domandarsi come mai su conto a fine anno ci sia un deposito di 12mila euro, se si guadagnano 1000 euro al mese di stipendio. Con che cosa si è sostentata la persona in tutti quei mesi? La domanda è legittima. L'Agenzia delle Entrate può valutare di approfondire casi in cui i risparmi non possono essere compatibili con il reddito percepito e le spese necessarie per vivere.

Occhio ai bonifici

Ulteriore consiglio, tutt'altro che scontato: è meglio non accettare bonifici da parenti conviventi, ma solo - ad esempio - da clienti ai quali è stata emessa fattura o altro giustificativo (ad esempio la ricevuta di prestazione occasionale).

 Fonte : "Idealista" 
Agenzia Immobiliare farini 
3398395052