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giovedì 26 marzo 2020

Vendere casa durante l’emergenza, qual è l’apporto della tecnologia per l’immobiliare?

Gtres

blocco alle attività imposto dall’emergenza non ha risparmiato il real estate. Quale ruolo avrà la tecnologia nel ridefinire il mercato immobiliare durante il lockdown? Un report di RockAgent evidenzia i dati di accesso alla piattaforma e i servizi più richiesti.
RockAgent, infatti, ha analizzato i dati di fruizione della propria piattaforma, soffermandosi anche sugli utenti che hanno fruito dei servizi digitali offerti dalla startup. I risultati dimostrano come il traffico sia cresciuto del 18% e, dopo i primi giorni di panico, si sia anche registrato un buon livello di richieste di valutazione da nuovi clienti.
L’analisi di RockAgent si è anche soffermata sulle tecnologie stanno facendo la differenza per il real estate durante l’emergenza sanitaria. Ecco i servizi che hanno permesso alla start up di continuare a restare in contatto con i clienti (sia venditori che acquirenti):
  • Visite immobiliari in VR: le visite degli immobili attraverso sistemi di realtà virtuale sono aumentate drasticamente nelle ultime settimane. Secondo RockAgent l’incremento si colloca intorno al 18% nella settimana dal 9 al 15 Marzo, per arrivare, nella settimana del 16 al 22 Marzo, al +36%. Poter disporre di questa tecnologia può decisamente costituire un plus per riprendere le trattative alla fine dell’emergenza con chi ha in progetto l’acquisto di un immobile ed inizia le proprie ricerche già da ora.
  • Valutazione immobiliare in remoto: Attraverso algoritmi che uniscono tutti i dati dell’immobile con i parametri di valutazione dell’Agenzia delle Entrate e i dati di  vendita delle transazioni più recenti in una data area - unito alla consulenza di un  agente di zona al telefono o in video call - è possibile ottenere in tempo reale una stima del valore della casa. Il tutto senza dover visionare l’immobile insieme al consulente.
  • Dashboard per interagire con gli agenti: l’uso di piattaforme evolute permette a chi vuole vendere casa di controllare in tempo reale l’andamento delle trattative, gli appuntamenti fissati e svolti dall’agente anche in remoto, la visibilità ottenuta dagli annunci online, le statistiche e molto altro. Anche gli utenti over 60 preferiscono questo strumento di interazione per restare aggiornati e, all’occorrenza, videochattare con gli agenti immobiliari di riferimento. Stando ai dati di RockAgent, 2 su 3 in questo cluster di età stanno utilizzando regolarmente questi tool di monitoraggio online.
  • Strumenti per il lavoro a distanza: La rivoluzione proptech degli ultimi anni ha generato un boom di agenzie “ibride”, ad oggi la categoria più rappresentata  secondo il Proptech Monitor del Politecnico di Milano. Operando senza negozi su strada, queste agenzie digitali che non rinunciano alla consulenza di agenti sul territorio, hanno già ampiamente introdotto nell’operatività quotidiana diversi strumenti e software per il lavoro in remoto. Un aspetto che in questo momento, compatibilmente con i decreti governativi,  ha permesso di proseguire con le attività senza intoppi e necessità di formazione. Quella che può sembrare una banalità a un primo sguardo, non lo è se si analizza il mercato delle agenzie. Uno scenario molto frammentato, con oltre 45.000 realtà, costituito per l’89% da soggetti indipendenti, con un tasso di digitalizzazione mediamente molto basso. Saranno probabilmente loro i più fortemente penalizzati dalla crisi in atto.
  • Chatbot per interagire con i clienti: Le agenzie più avanzate utilizzano canali di comunicazione con i clienti in grado di rispondere alle richieste più frequenti 24/24. Secondo i dati di RockAgent sono almeno il 30% le interazioni giornaliere con nuovi clienti che arrivano tramite chatbot in questo periodo.
Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

lunedì 17 giugno 2019

Furto in appartamento, qual è la responsabilità del condominio?

Risultati immagini per furto

I nostri collaboratori di condominioweb ci spiegano perché, in determinate circostanze, il condominio può essere considerato responsabile dei furti avvenuti negli appartamenti o in un negozio al piano terra.
Se il condominio ha deliberato l'installazione di un sistema di videosorveglianza e questo dovesse essere guasto o non adeguato a prevenire i furti, il condominio può essere ritenuto responsabile per il furto in appartamento o nel negozio al piano terra.
Gli atti conservativi. L'art.1130, n.4) c.c., per come riformulato dalla legge di riforma del condominio - l. n.220/2012 - con il riferimento al potere/dovere dell'amministratore di compiere gli «atti conservativi relativi alle parti comuni» ha ampliato la legittimazione del predetto che può agire per la «mera conservazione delle parti comuni» non solo ove occorra preservare «diritti» del condominio sui beni della comunione.Pertanto nel momento in cui tale potere è inserito nel novero codicistico delle «attribuzioni» (art.1130 c.c.), l'amministratore è legittimato a porre in essere «atti conservativi» anche se è privo della preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.
Per meglio dire, l'amministratore di condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, con il conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condomini (art. 1130 c.c.).
Attribuzioni, doveri e responsabilità dell’amministratore di condominio
Responsabilità generale da custodia.Si ritiene possibile configurare una responsabilità in proprio dell'amministratore ex art. 2051 c.c.; l'amministratore, infatti, è tenuto, tramite i poteri e doveri di controllo che gli sono imputati dal codice civile e da precise disposizioni di leggi speciali, a impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni ai condomini o a terzi.
Sicché, egli si viene a trovare nella posizione di custode rispetto a tali beni e può, pertanto, rispondere di detti danni (Cass. civ., sez. III, 16.10.2008, n. 25251.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il condominio e l'amministratore devono rispondere in solido dei danni occorsi al condomino "in conseguenza dell'inciampo in una insidia all'interno del cortile condominiale).
Da eventuali inadempienze dell'amministratore nei confronti del gruppo dei condomini (ad esempio, omessa riparazione di un bene condominiale) discende dunque una responsabilità dello stesso nei confronti dei condomini e dei terzi che, a causa dell'inadempimento, abbiano subito un danno.
In definitiva, il carattere oggettivo della responsabilità in esame, che prescinde dal dolo o colpa, suggerisce di parlare più correttamente di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), atteso che, a fronte del danno, il custode negligente ne risponde nella stessa misura del custode perito e prudente (Cass. civ., sez. III, 20.8.2003, n. 12211).
Furto in appartamento: videosorveglianza, portone ingresso e ponteggi. È stato osservato che il condominio può essere ritenuto responsabile del furto in appartamento nel caso in cui l'impianto di videosorveglianza è malfunzionante o non adeguato a proteggere l'edificio da intrusi. Invero, il condominio risponde delle carenze del sistema di videosorveglianza se esse hanno facilitato il furto all'interno dell'edificio.
Oppure, quando il guasto alla serratura del portone d'ingresso del palazzo ha agevolato l'introduzione di intrusi all'interno dell'edificio. I principi in esami sono stati enunciati da Tribunale di Latina del 20.09.2018.
In questo caso, l'amministratore, in quanto responsabile e supervisore di ogni parte dell'edificio condominiale,pur in assenza di segnalazioni da parte dei condomini, è tenuto a far riparare la serratura (in caso contrario, sarà corresponsabile del furto per il fatto di aver agevolato l'intrusione dei ladri nell'edificio).
Ed ancora, nell'ipotesi di furto commesso in danno ad un appartamento condominiale, è chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'imprenditore proprietario dei ponteggi per omessa diligenza nell'adozione delle cautele idonee ad impedirne l'uso improprio, unitamente al condominio che risulta responsabile ex art. 2051 per omessa custodia e vigilanza (Cass., Sez. 6 Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26697).
Per meglio dire, nell'ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile tanto la responsabilità dell'appaltatore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nell'adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, quanto quella del condominio, sia ex art. 2043 c.c., per culpa in vigilando o in eligendo, allorché risulti che questo abbia omesso di sorvegliare sull'operato dell'impresa appaltatrice, o ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., per omessa custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto la manutenzione della struttura (Trib. Torre Annunziata, sez. I, 11 giugno 2018, n. 1392).
Furto in portineria. Integra il delitto di cui all'articolo 624-bis del Cp (furto in abitazione), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dal sopra citato articolo 624-bis, in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all'unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell'anzidetto complesso. (Corte d'Appello Palermo, 13 giugno 2012, n. 2648.
Nel caso di specie, sussiste tale reato perché il furto è avvenuto in un androne condominiale)



Fonte : “ Idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

martedì 20 marzo 2018

Contratto canone concordato, come si procede al rinnovo?

Gtres

Nel caso di un contratto a canone concordato (3+2) che consente di usufruire di una cedolare secca agevolata, quali sono le procedure da seguire per il rinnovo?
Il rinnovo di un contratto di locazione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate con l'apposito modello Rli. Nel modello è prevista la sezione "Adempimenti successivi" dove occorre barrare la casella "Tipologia di proroga", indicando il codice 2, che consente di usufurire delle agevolazioni della cedolare secca.
E' importante che vengono inseriti i dati relativi alla data di fine proroga, gli estremi di registrazione o il codice identificativo del contratto. La durata della proroga è quelle prevista nel contratto originale. Nel caso di contratto a canone concordato, la legge prevede una proroga di due anni, che potranno poi essere successivamente prorogati per altri due.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052


lunedì 12 marzo 2018

L’Ue torna a chiedere all’Italia di tassare gli immobili, le reazioni di Fiaip e Confedilizia

Gtres



Nell’European Semester Country Report Italy 2018, la Commissione europea chiede nuovamente al governo italiano di tassare gli immobili. Tempestive le reazioni di Fiaip e Confedilizia.

La tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito

Nel rapporto – all’interno del capitolo riguardante “Le priorità di riforma” – quando si parla di fiscalità viene sottolineato che “ci sono stati ritardi nella riforma del sistema catastale obsoleto, nel reintrodurre la tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito, nella creazione di una piattaforma digitale per i beni immobili, e nella riduzione del numero e della portata delle agevolazioni fiscali”.
Analizzando poi nel dettaglio le diverse raccomandazioni e facendo una valutazione, la Commissione europea torna a ribadire la necessità di una tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito. In particolare, viene affermato: “Sebbene siano state adottate misure per ridurre il carico fiscale sul lavoro e sul capitale, non è stato registrato uno spostamento verso la proprietà e il consumo. Le agevolazioni fiscali sono state riviste, ma non semplificate; non sono stati apportati cambiamenti alla tassa sui beni immobili; la riforma dei valori catastali è ancora pendente”.

Le reazioni di Fiaip e Confedilizia

Il rapporto Ue ha suscitato le reazioni della Federazione italiana agenti immobiliari professionali e dell’Organizzazione dei proprietari di casa.

La Fiaip

Il presidente della Fiaip, Gian Battista Baccarini, tramite un comunicato ha fatto sapere: “Davvero incomprensibili le nuove richieste che piovono dagli esperti della Commissione europea (con l’European Semester Country Report Italy 2018) al Governo italiano di spostare la tassazione su consumi e proprietà, in un momento particolare che vede l’Italia al centro di scelte delicate per la governance futura del Paese.
Raccomandare in documenti ufficiali una nuova misura come la tassa sulla prima casa per le famiglie con redditi alti significa interferire chiaramente sulle politiche fiscali di uno Stato dell’Unione e auspicare misure bocciate anche dai recenti esiti elettorali.
Fiaip ricorda che l’Euroburocrazia non dovrebbe avere il compito di mettere bocca sulle scelte fiscali da adottare nei singoli paesi. L’Ue ha tante questioni da affrontare, ma non può decidere al posto dei governi locali quali scelte fiscali fare: chiedere di aumentare la tassazione dei beni immobiliari rischia inoltre di creare aspettative negative sugli investitori che hanno scelto l’Italia”.

Confedilizia

E, sempre tramite un comunicato, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha reso noto: “Il nuovo rapporto sull’Italia della Commissione europea reitera la richiesta al nostro Governo di spostare la tassazione su consumi e proprietà, arrivando ad invocare un intervento specifico – e dal sapore più ideologico che di coerenza con i parametri di bilancio europei – come l’introduzione della tassa sulla prima casa per le ‘famiglie con redditi alti’.
Chiedere di aumentare il carico fiscale sugli immobili in un Paese che lo ha visto crescere di 12 miliardi negli ultimi anni, è inquietante. Raccomandare una misura come la tassa sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito – che avrebbe effetti risibili sui conti pubblici – è addirittura grottesco. Non è questa l’Europa che vogliamo”.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227, 3398395052

lunedì 17 ottobre 2016

Contratti di affitto per turisti a Modena: è un mercato in regola?


                   BOOM DI CASE AFFITTATE A TURISTI

“Il sommerso  nel turismo è ormai giunto a livelli di guardia», avverte Confcommercio e Federalberghi. Ad agosto 2016, in provincia di Modena «risultavano disponibili su diversi siti ben 449 alloggi, di cui i1 52,2 % riferiti ad interi appartamenti; 1'82,8 % disponibile per più di sei mesi; i1 44,1 % gestito da host che mettono in vendita più di un alloggio. Si tratta di dati  inequivocabili prosegue la nota — che smascherano definitivamente le 4 grandi bugie della cosiddetta sharing economy: non è vero che si condivide l'esperienza con it titolare visto che la maggior parte degli annunci pubblicati si riferisce all'affitto di interi appartamenti, in cui non abita nessuno; non è vero che si tratta di attività occasionali visto che la maggior parte degli annunci si riferisce ad appartamenti disponibili per oltre sei mesi all'anno; non è vero che si tratta di forme integrative del reddito poichè sono attività economiche a tutti gli effetti, che molto spesso fanno capo ad inserzionisti che gestiscono più alloggi; non è vero che le nuove formule compensano la mancanza di offerta  visto che gli alloggi presenti sono concentrati soprattutto nelle località turistiche, dove e maggiore la presenza di esercizi ufficiali". 


Ne consegue, secondo Confcommercio-Federlaberghi, che il consumatore è ingannato due volte: viene tradita la promessa di vivere un'esperienza autentica e vengono eluse le norme poste a tutela del cliente, dei lavoratori, della collettività, del mercato». Per questo l'associazione chiede che venga messa in campo una attività di controllo e verifica ad hoc, capace contrastare gli abusi, e che l'attività di vigilanza venga esercitata con efficacia: ciò nell'ottica di tutelare tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza. «Modena, grazie agli investimenti compiuti in questi anni ed agli sforzi messi in campo dagli albergatori modenesi — conclude Amedeo Faenza, presidente provinciale di Federalberghi-Confcommercio - si sta finalmente affacciando al mercato del turismo, ma questa nuova tensione è accompagnata dalla proliferazione di diverse attività abusive nel settore, che inquinano il mercato con un'offerta parallela, sfuggendo a qualunque regola, a partire da quelle basilari in materia di fisco, previdenza lavoro, igiene e sicurezza: è urgente  intraprendere un percorso che ripristini legalità, trasparenza del mercato e anche sicurezza sociale».

Agenzia Farini
059 454227

giovedì 25 agosto 2016

I documenti necessari quando si decide di vendere o acquistare casa


I documenti necessari quando si decide di vendere o acquistare casa



Per vendere o acquistare casa tra privati o attraverso una agenzia è importante sapere quali sono i documenti necessari di cui il notaio avrà bisogno per predisporre un atto.
Quando si decide di vendere casa sono tante le cose a cui pensare, a cominciare dai documenti ed è bene organizzarsi fin da subito per controllare di possederli tutti e di non farsi trovare impreparati al momento finale della vendita/acquisto. Vediamo, dunque, qual è la documentazione che bisogna possedere prima di stipulare il rogito notarile.

Partiamo dai documenti più semplici che sia l'ACQUIRENTE che il VENDITORE devono consegnare al Notaio:
1) Dati anagrafici (fotocopia della carta di identità e codice fiscali validi)
2) Certificato che attesti lo stato civile o il regime patrimoniale, se si è
- persona libera di stato (nubile,celibe o vedova), se si è vedovi bisogna avere con se il certificato di stato libero /di vedovanza ( in carta libera)
 - se coniugata: estratto di matriomonio - se separati: estratto di matrimonio e verbale di omologa separazione; - se divorziati : certificato di stato libero ( se il divorzio è recente occorre la sentenza di divorzio).
3) Permesso di soggiorno o carta identità solo per persone extracomunitari residenti in italia.

Documenti richiesti nello specifico al venditore:
Il venditore deve munirsi di una serie di documenti che vanno consegnati al notaio affinché questi possa predisporre l’atto di compravendita” che sono:
- Copia dell’atto di provenienza dell’immobile.
- Documentazione catastale e ipotecaria.
- A seconda dei casi, copia della licenza o della concessione edilizia o del permesso di costruire iniziale se la costruzione è successiva al primo settembre 1967.
- Nel caso in cui l’immobile nel corso degli anni sia stato sottoposto a modifiche catastali, urbanistiche o edilizie è necessario raccogliere tutta la documentazione relativa: precedenti schede catastali, eventuali copie delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire, copie delle domande di concessione o di permesso in sanatoria e copie delle denunce di inizio attività (Dia).
- Certificato di agibilità/abitabilità (relativo alle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità di un immobile).
- Attestato di prestazione energetica (Ape).
- Copia del regolamento condominiale
- Se vi sono terreni di superficie maggiore di cinque mila metri quadri, certificato di destinazione urbanistica.
- Quando l’immobile si trova in condominio, copia del regolamento condominiale.
- Se l’immobile è locato, copia del contratto di locazione.

Per vendita di terreni: 
- Certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune
- Perizia giurata in stima (una fotocopia) se è stata pagata l'imposta del 4 % (solo per i terreni)
- Rinuncia alla prelazione dei confinanti coltivatori diretti ( per i terreni agricoli)


Vediamo ora invece i documenti necessari per chi sta per acquistare l'immobile: 
- Copia dell'eventuale contratto preliminare di Compravendita (compromesso), se non già stipulato presso lo stesso studio notarile.
- Per le agevolazioni " prima casa": si devono possedere le seguenti condizioni: Residenza nel Comune dove si acquista l'immobile o trasferimento entro 18 mesi dall'acquisto, non essere in possesso di altre case nello stesso Comune o possesso di altra casa acquistata come " prima casa"
- Fotocopie assegni o/e bonifici bancari con cui è stato effettuato il pagamento degli acconti e del saldo del prezzo;
- Se è stato richiesto un mutuo indicare la banca,la filiale e la persona di riferimento da contattare che segue la pratica.


Da Agenzia Farini
059 454227