il Parlamento ha dato il via libera al Decreto Ecobonus. La novità dell'ultima
ora è l'estensione del bonus 65% agli interventi di adeguamento antisismico
delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2.
La stessa legge prevede che le agevolazioni fiscali per la casa saranno
stabilizzate dal 2014.
01/08/2013 - Con 249 sì e due no, anche il Senato ha dato il via libera alla
legge di conversione del DL 63/2013, il Decreto che
proroga le detrazioni per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione
degli edifici, introduce il bonus mobili ed elettrodomestici e recepisce la
Direttiva ‘Edifici a energia quasi zero’
L’Aula di Palazzo Madama non ha apportato nessuna modifica al testo del decreto
licenziato tre giorni fa dalla Camera, nel quale è stato deciso di
stabilizzare dal 2014 le agevolazioni fiscali per la
casa.
Entro il 31 dicembre 2013 saranno definiti incentivi strutturali
per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in
sicurezza, per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento
energetico degli edifici esistenti, e per l’installazione di impianti
di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico e la sostituzione delle
coperture di amianto.
Scarica la NUOVA GUIDA ALLA DETRAZIONE 65% per gli interventi di
riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli
edifici
Riepiloghiamo tutti gli altri contenuti della legge di
conversione del DL 63/2013:
DETRAZIONE 65% RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica
degli edifici, salita dal 55% al 65%, è fruibile dal 6 giugno 2013 (data di
entrata in vigore del DL 63/2013) fino al 31 dicembre 2013 per i
privati. I condomìni - per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio - avranno invece tempo fino
al 30 giugno 2014.
Si applica a tutte le tipologie di interventi che già
beneficiavano del 55%, compresi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a
pompa di calore e gli impianti geotermici (in un primo momento
esclusi, ma riammessi alla detrazione a partire dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione).
A questi si aggiungono i lavori preventivi,
con aliquota del 65% e fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro, per
l’adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima
casa e ad attività produttive, ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 come individuate dall’OPCM 3274/2003, ovvero il 38% del territorio
italiano che comprende 3.069 Comuni). Per gli immobili siti nelle zone 3 e 4 e
per le abitazioni non principali resta valida la detrazione del
50%.
Verifica in quale zona sismica ricade il tuo
Comune
Dal 2014 saranno detraibili, inoltre, le spese per
schermature solari, micro-cogenerazione e micro-trigenerazione
e gli interventi di efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture
di amianto negli edifici, nonchè quelle per “l’installazione di
impianti di depurazione delle acque da contaminazione di
arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato
rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito”, ovvero
“dove i sindaci sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di
divieto all’uso di acqua per i diversi impieghi”.
Sono confermati i
tetti massimi degli importi da portare in detrazione, la
ripartizione della detrazione in dieci rate annuali, gli
edifici interessati dall’agevolazione e i beneficiari del
bonus, l’obbligo di pagare con bonifico, la procedura per
usufruire della detrazione.
DETRAZIONE 50%
RISTRUTTURAZIONI
La detrazione fiscale del 50% delle spese per la
ristrutturazione degli immobili si applica fino al 31 dicembre
2013. Sono confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la
ripartizione in dieci rate annuali.
Non cambiano i
beneficiari della detrazione né gli interventi
per i quali spetta la detrazione. Confermata anche la procedura
per fruire della detrazione e l’obbligo di conservare ed
esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto
della ristrutturazione.
BONUS MOBILI ED
ELETTRODOMESTICI
La detrazione del 50% si applica anche all’acquisto
dei mobili e degli elettrodomestici di classe
energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo
dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo di spesa di 10.000
euro.
Possono usufruire della detrazione del 50% per i mobili e gli
elettrodomestici tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire
dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del
DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la
detrazione per le ristrutturazioni. La scadenza per il bonus mobili è fissata
al 31 dicembre 2013.
Anche la detrazione delle spese per
mobili ed elettrodomestici sarà ripartita in dieci rate annuali
di pari importo e, per usufruirne, occorrerà che i mobili ed elettrodomestici
acquistati siano destinati ad arredare l'immobile oggetto della
ristrutturazione. La procedura per la detrazione sarà la
stessa: occorrerà effettuare i pagamenti con bonifico e conservare la
documentazione.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, promuova con
l’Associazione bancaria italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire
credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle
detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione
edilizia.
RECEPIMENTO DIRETTIVA ‘EDIFICI A ENERGIA QUASI
ZERO’
Il DL 63/2013 recepisce la Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione
energetica nell’edilizia, la cosiddetta Direttiva “Edifici a energia quasi
zero”.
Modificando il Dlgs 192/2005, il DL introduce la nuova
metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi
zero”, dal 31 dicembre 2018 quelli della Pubblica Amministrazione e dal
2021 quelli privati.
L’‘attestato di certificazione energetica’ diventa
‘attestato di prestazione energetica’, da redigersi a cura di
esperti qualificati e indipendenti; fornirà raccomandazioni per il miglioramento
delle performance energetiche e sarà obbligatorio in caso di
costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della P.A. Importante
il capitolo sulle sanzioni per i certificatori, i direttori dei
lavori e i proprietari (leggi tutti i dettagli).
Fino a quando
non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica
degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), che
ha sostituito l’attestato di certificazione energetica (ACE), dovrà essere
redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al Dpr 59/2009
(leggi tutto).
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