CERTIFICAZIONE ENERGETICA , NOVITA'
Prima di tutto cambiano alcuni Nomi!
NUOVE DEFINIZIONI
- Da ACE ad APE: l’attestato di certificazione energetica cambia nome e diventa “attestato di
prestazione energetica dell’edificio”.
- Viene introdotto il concetto di “confine del sistema”, come confine che include tutte le aree
di pertinenza dell’edificio, sia all’interno che all’esterno dello stesso, dove l’energia è
consumata o prodotta: la definizione è importante perché da essa deriva il concetto di
“energia consegnata” e di “energia esportata”.
- Viene introdotto il concetto e la definizione di “edificio a energia quasi zero” e di “edificio di
riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra
valutazione energetica”. Quest’ultima è particolarmente importante perché su di essa si basa
il nuovo sistema di verifica di conformità degli interventi edilizi: non più valori fissi
riscontrabili su una scala predefinita, ma valori di volta in volta definiti sulla base delle
caratteristiche tipo-morfologiche e tecnologiche dell’edificio che si sta progettando.
La parte però che risulta piu importante per chi lavora con gli immobili e soprattutto ai proprietari:
NUOVE SANZIONI
In questo caso, le cose cambiano da subito.
- Dopo l’entrata in vigore del Decreto legge, l’attestato di prestazione energetica, la relazione
tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
- Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui sopra (la Regione per l’attestato di
prestazione energetica, i Comuni per gli altri documenti) eseguono i controlli con le modalità
di cui all’articolo 71 del citato DPR 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di seguito
indicate, salvo i casi per i quali ricorrano le ipotesi di reato di rilevanza penale.
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- Per il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto
degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione energetica
degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie specificate, è prevista una
sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale
e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno
comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
- Per il costruttore o il proprietario che non provvedono a dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore
a 18000 euro.
- Per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli
edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro. Nel
caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro.
- Infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di
offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
E' assolutamente fondamentale provvedere alla certificazione enregetica dei propri immobili in locazione e/o in vendita!
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059454227
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