Agevolazione acquisto prima casa, il bonus non si estingue mai
05 febbraio 2016, 8:10
La sentenza n. 2072 della Cassazione, depositata il 3 febbraio 2016, ha stabilito che nell’ambito dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa è ammissibile il credito d’imposta “a catena”. Questo vuol dire che il bonus fiscale non si estingue mai.
Ma a luglio del 2015 il signor X ha venduto la casa acquistata nel 2014 e a febbraio del 2016 ha comprato un’altra prima casa con un atto per il quale sono dovuti 700 euro per imposta di registro. A questo punto cosa succede?
Il signor X deve pagare 700 euro perché ha consumato tutto il suo credito nel 2014?
Il signor X deve pagare 300 euro, ossia l’importo che risulta sottraendo dalla tassazione teorica del 2016 quanto concretamente speso nel 2014 (700 – 400)?
Il signor X non deve pagare alcunché, perché l’importo di 700 euro è totalmente assorbito dalla tassazione del febbraio 2014 (nonostante l’esborso concreto sia stato di 400 euro, in quanto alleggerito dall’utilizzo del credito d’imposta maturato ricomprando entro un anno dal maggio 2013)?
La Cassazione ha risposto nel modo più favorevole al contribuente. In pratica, il contribuente si può avvalere del credito d’imposta anche se tale credito si era formato non già con il pagamento di una somma, ma in virtù di utilizzo di altro credito d’imposta relativo al precedente acquisto.
Ciò dal momento che lo spirito della normativa sul credito d’imposta mira a incentivare l’acquisto della prima casa beneficiando il contribuente autorizzandolo ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d’imposta, anche qualora quest’ultimo per motivi personali sia indotto a rivendere l’immobile acquistato per acquistarne altro più adatto alle mutate condizioni personali o familiari.
Il credito d’imposta
Ma andiamo per gradi. Innanzitutto bisogna ricordare che ai sensi della legge 448/1998, in capo a chi vende un’abitazione comprata con l’agevolazione prima casa ed entro un anno riacquista un’altra prima casa sorge un credito d’imposta. Tale credito d’imposta è pari all’imposta di registro o all’Iva pagate in sede di primo acquisto, nei limiti dell’importo dell’imposta di registro o dell’Iva assolti in sede di secondo acquisto.Un caso esemplificativo
Immaginiamo il caso del signor X che a dicembre 2011 ha comprato la prima casa spendendo 900 euro per imposta di registro, a maggio del 2013 ha venduto la casa e a febbraio del 2014 ha comprato un’altra prima casa con un atto che avrebbe dovuto scontare 1.300 euro per imposta di registro. Avendo un credito di imposta scomputabile, il signor X ha dovuto pagare 400 euro, perché ha portato in compensazione i 900 euro di credito d’imposta.Ma a luglio del 2015 il signor X ha venduto la casa acquistata nel 2014 e a febbraio del 2016 ha comprato un’altra prima casa con un atto per il quale sono dovuti 700 euro per imposta di registro. A questo punto cosa succede?
Il signor X deve pagare 700 euro perché ha consumato tutto il suo credito nel 2014?
Il signor X deve pagare 300 euro, ossia l’importo che risulta sottraendo dalla tassazione teorica del 2016 quanto concretamente speso nel 2014 (700 – 400)?
Il signor X non deve pagare alcunché, perché l’importo di 700 euro è totalmente assorbito dalla tassazione del febbraio 2014 (nonostante l’esborso concreto sia stato di 400 euro, in quanto alleggerito dall’utilizzo del credito d’imposta maturato ricomprando entro un anno dal maggio 2013)?
La Cassazione ha risposto nel modo più favorevole al contribuente. In pratica, il contribuente si può avvalere del credito d’imposta anche se tale credito si era formato non già con il pagamento di una somma, ma in virtù di utilizzo di altro credito d’imposta relativo al precedente acquisto.
Ciò dal momento che lo spirito della normativa sul credito d’imposta mira a incentivare l’acquisto della prima casa beneficiando il contribuente autorizzandolo ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d’imposta, anche qualora quest’ultimo per motivi personali sia indotto a rivendere l’immobile acquistato per acquistarne altro più adatto alle mutate condizioni personali o familiari.
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