mercoledì 3 febbraio 2016

Tasso di interesse legale: determinazione e misura

Tasso di interesse legale: determinazione e misura
 A cura di:
Redazione Legislazione Tecnica

Indicazioni sulle modalità per la determinazione del tasso. Ultimo decreto
di aggiornamento: D.M. 11/12/2015 che ha determinato il nuovo saggio
in misura pari allo 0,2%, in vigore dal 01/01/2016.
Ai sensi dell'art. 1284, comma 1, del Codice Civile, la misura del saggio
degli interessi legali, inizialmente fissata al 2,5% in ragione d'anno, può
essere modificata dal Ministro del tesoro (ora Ministero dell'economia e
delle finanze), con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo
lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto
del tasso di inflazione registrato nell'anno.
L'ultimo decreto di variazione è il D.M. 11/12/2015 - pubblicato in G.U. n. 291 del 15/12/2015 - con il quale il
Ministero dell'economia e delle finanze ha aggiornato il saggio dell'interesse legale al valore dello 0,2%. Il nuovo
valore dello 0,2% entra in vigore a partire dal 01/01/2016, sostituendo il precedente 0,5% approvato con D.M.
11/12/2014 ed in vigore dal 01/01/2015.
Si precisa altresì che gli interessi legali decorrono dal giorno della "messa in mora" (data della intimazione
del pagamento o della richiesta di adempimento) fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed inoltre che,
stante il disposto dell'art. 1284, comma 3, del Codice civile, gli interessi superiori alla misura legale (cosiddetti
"interessi di mora") devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
MISURA DELL'INTERESSE DI MORA IN CASO DI PROPOSIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE
Il D.L. 12/09/2014, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12/09/2014 ed in vigore dal giorno
successivo - poi convertito in legge dalla L. 10/11/2014, n. 162, ha aggiunto i nuovi commi quarto e quinto all'art.
1284 del Codice civile, in forza dei quali:
Se le parti non ne hanno determinato la misura (dell'interesse di mora, NdR), da quando ha inizio un
procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
In altri termini, se la pretesa risarcitoria viene perseguita nell'ambito di un procedimento - sia esso in sede civile,
amministrativa o penale, ed anche un procedimento arbitrale ai sensi del Codice di procedura civile - ai fini del
calcolo dell'interesse di mora, la misura del saggio di interesse legale si intende sostituita da quella prevista dal D.
Leg.vo 231/2002 (come modificato dal D. Leg.vo 192/2012), e determinato semestralmente con comunicato del
Ministero dell'economia e delle finanze.

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