venerdì 29 gennaio 2016

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di immobili invenduti o ristrutturati e per la costruzione

                                                                                                                                                                             FAST FIND: AR1159
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di immobili invenduti o ristrutturati e per la costruzione.


A cura di:
Dino De Paolis

Bollettino di Legislazione Tecnica n. 12/2015
Questo articolo illustra tramite pratiche tabelle riepilogative tutte le caratteristiche delle agevolazioni per l’acquisto di
immobili invenduti o ristrutturati o per l’autocostruzione - con vincolo di successiva locazione per almeno 8 anni
continuativi - previste dall’art. 21 del D.L. “sblocca Italia” 133/2014 (L. 164/2014) e dal D.M. 08/09/2015 che ha
introdotto le disposizioni attuative e di dettaglio.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 03/12/2015 è stato pubblicato il D. Min. Infrastrutture e Trasporti 08/09/2015 che reca
le modalità di attuazione dell’art. 21 del D.L. 11/09/2014, n. 133 (cosiddetto decreto “sblocca Italia”, convertito in legge
dalla L. 164/2014), concernente misure di incentivo per l’acquisto delle abitazioni in locazione.
L’INCENTIVO PREVISTO DALL’ART. 21 DEL D.L. 133/2014
L’art. 21 incentiva per il quadriennio 2014-2017 l’acquisto - da parte di persone fisiche non esercenti attività di impresa o
professionali - di unità immobiliari a destinazione abitativa, di nuova costruzione invendute oppure sottoposte a interventi di
ristrutturazione edilizia o di restauro/risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001), o la
loro costruzione su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’avvio dei lavori. L’incentivo opera a condizione
che le unità immobiliari vengano successivamente destinate alla locazione per almeno 8 anni continuativi.
L’incentivo consiste in una deduzione ([1]) dal reddito in misura pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante
dall’atto di compravendita, o al 20% del costo di costruzione sostenuto, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000
Euro, da ripartire in 8 quote annuali di pari importo. In aggiunta gli stessi soggetti possono altre sì dedurre gli interessi
passivi dell’eventuale mutuo, sempre nella misura massima del 20%; per questa seconda deduzione non opera alcun limite
di importo né di durata della deduzione stessa.
Per ulteriori dettagli in merito si rinvia al nostro precedente articolo “Le novità per il settore immobiliare dopo la
conversione del D.L. Sblocca Italia 133/2014” (Fast Find AR1020), dove il lettore troverà diversi esempi di calcolo del
risparmio fiscale conseguibile, anche in paragone con quello relativo alle agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio
([2]), considerando che il bonus di cui al D.L. 133/2014 non è cumulabile con questi o altri incentivi. Di seguito invece uno
schema della disciplina che emerge dal combinato disposto dell’art. 21 del D.L. 133/2014 e del D.M. 08/09/2015.
Per leggere il contributo completo scarica la versione in PDF (riservato agli Abbonati).
([1]) Trattandosi di una “deduzione”, essa agisce in riduzione della base imponibile del contribuente, di conseguenza il
vantaggio fiscale ricavabile dipende dal livello di reddito e quindi dall’aliquota d’imposta del soggetto che ne usufruisce.
([2]) Ci si riferisce in particolare a quanto disposto dall’art. 16-bis, comma 3, del D.P.R. 917/1986, ai sensi del quale spetta
una detrazione del 36% (al momento di scrivere questo articolo maggiorata nella misura del 50%), suddivisa in dieci quote
annue di uguale importo, per “interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle
lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine
dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o
assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro” (al momento di scrivere questo
articolo l’importo massimo è maggiorato a 96.000 Euro).

Nessun commento:

Posta un commento