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venerdì 28 febbraio 2020

Cessione terreno edificabile, come funziona la tassazione della plusvalenza

I chiarimenti della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1242 
Con l’ordinanza n. 1242, la Cassazione è intervenuta in tema di tassazione della plusvalenza da cessione di terreno edificabile. Ecco quanto stabilito.
In particolare, come evidenziato da Fisco Oggi, la Corte di cassazione ha affermato che la plusvalenza da cessione di terreno edificabile deve essere tassata con riferimento al contratto definitivo. Questo perché non si può attribuire al pagamento già effettuato da parte dell’acquirente un effetto anticipatorio del preliminare rispetto al definitivo. Solo il contratto definitivo può infatti operare giuridicamente la cessione del bene, su cui calcolare la plusvalenza.
Nello specifico, la Cassazione ha affermato che la cessione “si perfeziona con l’atto notarile trascritto e sul presupposto della cessione sorge l’obbligazione tributaria di corrispondere la plusvalenza da cessione maturata, secondo un criterio di cassa, per cui le somme vanno tassate nel momento in cui sono corrisposte”.
Come specificato da Fisco Oggi che ha esaminato la vicenda, i giudici di legittimità hanno dovuto individuare “quale sia il fatto generatore della plusvalenza generata a seguito di cessione di terreni edificabili ex articolo 67 Tuir e cioè se, i fini della tassazione, doveva farsi riferimento al preliminare ovvero al contratto definitivo”. La Cassazione ha sottolineato che “ai fini della tassazione della plusvalenza, l’obbligazione tributaria sorge con la cessione, cioè con il trasferimento della proprietà del bene immobile e che tale effetto traslativo può ritenersi prodotto solo con l’atto notarile trascritto”.

Fonte : " Idealista" 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454277 

martedì 25 febbraio 2020

Accertamento Agenzia Entrate per vendita 
immobile 

Accertamento vendita immobile 
Quali sono i controlli che l’Agenzia delle Entrate può effettuare sulle compravendite immobiliari? E come è possibile difendersi?

Hai venduto un immobile oppure hai intenzione di farlo? Sai che questa operazione potrebbe finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate? L’Ufficio potrebbe, per esempio, indagare sul prezzo indicato nell’atto di vendita se ritenuto non congruo al valore di mercato dell’immobile. Se l’operazione sarà ritenuta antieconomica, infatti, rischierai che ti venga notificato un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione Finanziaria presumerà un giusto prezzo dell’immobile che hai venduto chiedendoti, così, il pagamento dell’imposta di registro proporzionale calcolata sulla differenza tra il prezzo determinato in sede di accertamento e quello indicato nell’atto di vendita. L’Agenzia delle Entrate, poi, ci aggiungerà sanzioni ed interessi.
Oppure, se hai venduto un immobile che hai comprato o ricevuto in donazione nei cinque anni precedenti, e che non hai adibito ad abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate potrebbe accertare l’esistenza di eventuali guadagni che non hai provveduto a tassare. In tal caso, con l’avviso di accertamento che ti potrebbe essere notificato, ti sarà richiesto il pagamento dell’Irpef sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto oltre, ovviamente, alle sanzioni ed agli interessi.
Ma procediamo con ordine ed esaminiamo nel dettaglio le varie tipologie di accertamento che Agenzia Entrate può effettuare sulla vendita di un immobile, i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare tali controlli e quando è possibile difendersi da tali accertamenti, e come farlo.
Indice
Accertamento di rettifica del prezzo
Sai che l’Agenzia delle Entrate può rettificare il prezzo dell’immobile che hai indicato nell’atto di vendita? Alla base di tale tipologia di accertamento c’è, solitamente, uno scostamento del prezzo indicato nell’atto di vendita dai cosiddetti valori OMI. Essi costituiscono delle quotazioni immobiliari fornite dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e sono un utile strumento per gli operatori del settore immobiliare, per i privati ma anche per le pubbliche amministrazioni.
Si tratta, comunque, di un elemento che ha carattere indiziario e che, perciò, da solo, non può essere sufficiente per mettere in discussione quanto è stato dichiarato dal venditore e dall’acquirente in un atto pubblico.
L’Agenzia delle Entrate, perciò, avrà bisogno di altri elementi che possano supportare un controllo relativo al prezzo della vendita di un immobile. Potrebbe, ad esempio, utilizzare delle risultanze di una indagine bancaria da cui emergano eventuali incassi o pagamenti non dichiarati. Oppure potrebbe utilizzare una scrittura o un foglio con annotazioni, fatte dalle parti, che indichino un diverso prezzo rispetto a quello dichiarato.
Un altro strumento che potrà utilizzare l’Agenzia delle Entrate per verificare se il prezzo che hai indicato nell’atto di vendita è congruo sarà la comparazione con i prezzi di altri immobili che si trovano, per esempio, nello stesso quartiere dell’immobile oggetto della vendita e che hanno magari, apparentemente, le stesse caratteristiche dell’appartamento che hai venduto. Accade anche che, per esempio, l’Agenzia delle Entrate utilizzi come termine di paragone i prezzi indicati dalle agenzie immobiliari.
L’avviso di accertamento
Cosa succederà, quindi, se l’Agenzia delle Entrate riterrà il valore dell’immobile che hai venduto superiore a quello che hai dichiarato? Quasi certamente ti notificherà, per posta oppure tramite ufficiale giudiziario, un avviso di accertamento. Con questo atto, che sarà notificato anche all’acquirente in quanto solidalmente responsabile, l’ufficio oltre a richiederti il pagamento delle imposte sulla differenza di valore accertata, provvederà ad applicarti delle sanzioni. La legge, in proposito, prevede una sanzione che va dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata [1].
Come difendersi da un accertamento di valore
Se hai ricevuto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore di un immobile che hai venduto ed esso si fonda esclusivamente su elementi di carattere indiziario come, per esempio, lo scostamento dai valori OMI oppure la comparazione con appartamenti similari, potrai comunque presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Dovrai dimostrare, però, che il prezzo che tu e l’acquirente avete indicato nell’atto di vendita corrisponde all’effettivo valore dell’immobile. Lo potrai fare, per esempio, con l’ausilio di una perizia redatta da un tuo tecnico di fiducia. Potrai dimostrare che l’immobile al momento della vendita era in pessime condizioni documentando, per esempio, che esso era privo di impianto elettrico a norma, oppure privo di un impianto idrico o fognario.
Potrai dimostrare, con l’ausilio del perito, che l’immobile, al momento della cessione, per esempio, doveva essere in gran parte ristrutturato e che, magari, i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati subito dopo la vendita.
Sarà poi la Commissione Tributaria ad avere l’ultima parola ed a decidere con sentenza se, con le prove prodotte in giudizio, sei riuscito a dimostrare che il prezzo indicato nell’avviso di accertamento, e determinato presuntivamente, non corrisponde al valore venale in comune commercio, come previsto dalla Legge.
Criterio del prezzo/valore
Esiste però un modo per evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate sul prezzo dell’immobile che hai venduto e che hai dichiarato nell’atto di vendita. Potrai evitare di ricevere un avviso di accertamento in rettifica del prezzo utilizzando, al momento della vendita, il criterio del prezzo-valore [2]. Tale metodo consente di tassare la vendita degli immobili a prescindere dal corrispettivo dichiarato. In tal caso dovrai comunque indicare nell’atto il prezzo della vendita ma la tassazione si baserà sul valore catastale dell’immobile e si calcolerà moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per 120.
Facciamo un esempio.
Ipotizziamo di vendere un appartamento al prezzo di 120.000 euro e che tale appartamento abbia una rendita catastale di 700 euro. Applicando il metodo del prezzo-valore e moltiplicando quindi 700 x 1,05 x 120 avremo una base imponibile di 88.200 ed un’imposta di registro da versare di 7.938,00 euro (il 9% di 88.200). Non applicando, invece, il criterio del prezzo – valore l’imposta di registro da pagare sarà pari ad € 10.800 (il 9% di 120.000).

Questo metodo del prezzo-valore, decisamente più conveniente, può essere utilizzato solo per le compravendite tra privati e solo se l’acquirente lo avrà espressamente richiesto al notaio al momento della stipula dell’atto di vendita. Il suo utilizzo, previsto dalla legge, consentirà all’acquirente ed al venditore di non essere sottoposto ad accertamenti in rettifica del prezzo dell’immobile venduto/acquistato da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale e darà diritto, in sede di stipula, ad una riduzione del 30% delle spese notarili.
Accertamento della plusvalenza da cessione di immobile
Se hai deciso di vendere un immobile che hai acquistato negli ultimi cinque anni e che non hai utilizzato come prima abitazione la legge prevede che sia tassato il guadagno derivante dalla vendita [3].
Il guadagno che la legge ritiene, in tal caso, frutto di un’operazione prettamente speculativa, è la differenza tra il prezzo incassato con la vendita di un immobile ed il prezzo pagato per il suo acquisto. Tale principio si applicherà anche se l’immobile che hai deciso di vendere ti è stato donato. In tal caso, però, i cinque anni inizieranno a decorrere da quando l’immobile è stato acquistato da colui che ha fatto la donazione.
La tassazione della plusvalenza
Se sussistono le condizioni elencate nel paragrafo precedente, ed hai guadagnato dopo aver venduto un immobile (plusvalenza) potrai scegliere di pagare un’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%. Potrai usufruire di tale regime fiscale vantaggioso richiedendolo espressamente al notaio al momento della stipula dell’atto. Scegliendo questa opzione, potrai pagare l’imposta direttamente al notaio che, svolgendo le funzioni di sostituto d’imposta, verserà, per tuo conto, all’Erario. Con il pagamento dell’imposta sostitutiva con aliquota secca del 20%, decisamente più conveniente, la vendita dell’immobile non potrà essere oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, invece, non si scegliesse, al momento della stipula dell’atto, di pagare l’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%, la plusvalenza sarà inserita nella dichiarazione dei redditi e tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni Irpef e quindi a partire dallo scaglione più basso del 23%.
Termini per l’accertamento sulla plusvalenza immobiliare
Se non hai scelto di pagare l’imposta sostitutiva e non hai inserito la plusvalenza nella tua dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate potrà richiederti il pagamento dell’imposta non pagata applicandoti, però, le sanzioni previste dalla legge.
L’avviso di accertamento potrà esserti notificato dall’Agenzia delle Entrate entro, e non oltre, il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione in caso di corretta presentazione della stessa. Il termine sarà, invece, del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione nel caso di omessa dichiarazione.
Riepilogando, nel caso in cui dopo aver ceduto un immobile, acquistato nei precedenti cinque anni, non provvedessi a sottoporre a tassazione il guadagno (o con l’imposta sostitutiva al 20% oppure in dichiarazione secondo le aliquote Irpef) tale operazione, considerata speculativa, potrà essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nei termini suindicati.
note
[1] Art. 71 D.P.R. n. 131 del 1986.
[2] L. n. 266 del 2005.
[3] Art. 67 T.U.I.R.
Fonte : “ La Legge per tutti “
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

giovedì 20 febbraio 2020

Accertamento Agenzia Entrate per vendita 
immobile 

Accertamento vendita immobile 
Quali sono i controlli che l’Agenzia delle Entrate può effettuare sulle compravendite immobiliari? E come è possibile difendersi?

Hai venduto un immobile oppure hai intenzione di farlo? Sai che questa operazione potrebbe finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate? L’Ufficio potrebbe, per esempio, indagare sul prezzo indicato nell’atto di vendita se ritenuto non congruo al valore di mercato dell’immobile. Se l’operazione sarà ritenuta antieconomica, infatti, rischierai che ti venga notificato un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione Finanziaria presumerà un giusto prezzo dell’immobile che hai venduto chiedendoti, così, il pagamento dell’imposta di registro proporzionale calcolata sulla differenza tra il prezzo determinato in sede di accertamento e quello indicato nell’atto di vendita. L’Agenzia delle Entrate, poi, ci aggiungerà sanzioni ed interessi.
Oppure, se hai venduto un immobile che hai comprato o ricevuto in donazione nei cinque anni precedenti, e che non hai adibito ad abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate potrebbe accertare l’esistenza di eventuali guadagni che non hai provveduto a tassare. In tal caso, con l’avviso di accertamento che ti potrebbe essere notificato, ti sarà richiesto il pagamento dell’Irpef sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto oltre, ovviamente, alle sanzioni ed agli interessi.
Ma procediamo con ordine ed esaminiamo nel dettaglio le varie tipologie di accertamento che Agenzia Entrate può effettuare sulla vendita di un immobile, i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare tali controlli e quando è possibile difendersi da tali accertamenti, e come farlo.
Indice
Accertamento di rettifica del prezzo
Sai che l’Agenzia delle Entrate può rettificare il prezzo dell’immobile che hai indicato nell’atto di vendita? Alla base di tale tipologia di accertamento c’è, solitamente, uno scostamento del prezzo indicato nell’atto di vendita dai cosiddetti valori OMI. Essi costituiscono delle quotazioni immobiliari fornite dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e sono un utile strumento per gli operatori del settore immobiliare, per i privati ma anche per le pubbliche amministrazioni.
Si tratta, comunque, di un elemento che ha carattere indiziario e che, perciò, da solo, non può essere sufficiente per mettere in discussione quanto è stato dichiarato dal venditore e dall’acquirente in un atto pubblico.
L’Agenzia delle Entrate, perciò, avrà bisogno di altri elementi che possano supportare un controllo relativo al prezzo della vendita di un immobile. Potrebbe, ad esempio, utilizzare delle risultanze di una indagine bancaria da cui emergano eventuali incassi o pagamenti non dichiarati. Oppure potrebbe utilizzare una scrittura o un foglio con annotazioni, fatte dalle parti, che indichino un diverso prezzo rispetto a quello dichiarato.
Un altro strumento che potrà utilizzare l’Agenzia delle Entrate per verificare se il prezzo che hai indicato nell’atto di vendita è congruo sarà la comparazione con i prezzi di altri immobili che si trovano, per esempio, nello stesso quartiere dell’immobile oggetto della vendita e che hanno magari, apparentemente, le stesse caratteristiche dell’appartamento che hai venduto. Accade anche che, per esempio, l’Agenzia delle Entrate utilizzi come termine di paragone i prezzi indicati dalle agenzie immobiliari.
L’avviso di accertamento
Cosa succederà, quindi, se l’Agenzia delle Entrate riterrà il valore dell’immobile che hai venduto superiore a quello che hai dichiarato? Quasi certamente ti notificherà, per posta oppure tramite ufficiale giudiziario, un avviso di accertamento. Con questo atto, che sarà notificato anche all’acquirente in quanto solidalmente responsabile, l’ufficio oltre a richiederti il pagamento delle imposte sulla differenza di valore accertata, provvederà ad applicarti delle sanzioni. La legge, in proposito, prevede una sanzione che va dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata [1].
Come difendersi da un accertamento di valore
Se hai ricevuto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore di un immobile che hai venduto ed esso si fonda esclusivamente su elementi di carattere indiziario come, per esempio, lo scostamento dai valori OMI oppure la comparazione con appartamenti similari, potrai comunque presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Dovrai dimostrare, però, che il prezzo che tu e l’acquirente avete indicato nell’atto di vendita corrisponde all’effettivo valore dell’immobile. Lo potrai fare, per esempio, con l’ausilio di una perizia redatta da un tuo tecnico di fiducia. Potrai dimostrare che l’immobile al momento della vendita era in pessime condizioni documentando, per esempio, che esso era privo di impianto elettrico a norma, oppure privo di un impianto idrico o fognario.
Potrai dimostrare, con l’ausilio del perito, che l’immobile, al momento della cessione, per esempio, doveva essere in gran parte ristrutturato e che, magari, i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati subito dopo la vendita.
Sarà poi la Commissione Tributaria ad avere l’ultima parola ed a decidere con sentenza se, con le prove prodotte in giudizio, sei riuscito a dimostrare che il prezzo indicato nell’avviso di accertamento, e determinato presuntivamente, non corrisponde al valore venale in comune commercio, come previsto dalla Legge.
Criterio del prezzo/valore
Esiste però un modo per evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate sul prezzo dell’immobile che hai venduto e che hai dichiarato nell’atto di vendita. Potrai evitare di ricevere un avviso di accertamento in rettifica del prezzo utilizzando, al momento della vendita, il criterio del prezzo-valore [2]. Tale metodo consente di tassare la vendita degli immobili a prescindere dal corrispettivo dichiarato. In tal caso dovrai comunque indicare nell’atto il prezzo della vendita ma la tassazione si baserà sul valore catastale dell’immobile e si calcolerà moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per 120.
Facciamo un esempio.
Ipotizziamo di vendere un appartamento al prezzo di 120.000 euro e che tale appartamento abbia una rendita catastale di 700 euro. Applicando il metodo del prezzo-valore e moltiplicando quindi 700 x 1,05 x 120 avremo una base imponibile di 88.200 ed un’imposta di registro da versare di 7.938,00 euro (il 9% di 88.200). Non applicando, invece, il criterio del prezzo – valore l’imposta di registro da pagare sarà pari ad € 10.800 (il 9% di 120.000).

Questo metodo del prezzo-valore, decisamente più conveniente, può essere utilizzato solo per le compravendite tra privati e solo se l’acquirente lo avrà espressamente richiesto al notaio al momento della stipula dell’atto di vendita. Il suo utilizzo, previsto dalla legge, consentirà all’acquirente ed al venditore di non essere sottoposto ad accertamenti in rettifica del prezzo dell’immobile venduto/acquistato da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale e darà diritto, in sede di stipula, ad una riduzione del 30% delle spese notarili.
Accertamento della plusvalenza da cessione di immobile
Se hai deciso di vendere un immobile che hai acquistato negli ultimi cinque anni e che non hai utilizzato come prima abitazione la legge prevede che sia tassato il guadagno derivante dalla vendita [3].
Il guadagno che la legge ritiene, in tal caso, frutto di un’operazione prettamente speculativa, è la differenza tra il prezzo incassato con la vendita di un immobile ed il prezzo pagato per il suo acquisto. Tale principio si applicherà anche se l’immobile che hai deciso di vendere ti è stato donato. In tal caso, però, i cinque anni inizieranno a decorrere da quando l’immobile è stato acquistato da colui che ha fatto la donazione.
La tassazione della plusvalenza
Se sussistono le condizioni elencate nel paragrafo precedente, ed hai guadagnato dopo aver venduto un immobile (plusvalenza) potrai scegliere di pagare un’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%. Potrai usufruire di tale regime fiscale vantaggioso richiedendolo espressamente al notaio al momento della stipula dell’atto. Scegliendo questa opzione, potrai pagare l’imposta direttamente al notaio che, svolgendo le funzioni di sostituto d’imposta, verserà, per tuo conto, all’Erario. Con il pagamento dell’imposta sostitutiva con aliquota secca del 20%, decisamente più conveniente, la vendita dell’immobile non potrà essere oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, invece, non si scegliesse, al momento della stipula dell’atto, di pagare l’imposta sostitutiva con aliquota secca al 20%, la plusvalenza sarà inserita nella dichiarazione dei redditi e tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni Irpef e quindi a partire dallo scaglione più basso del 23%.
Termini per l’accertamento sulla plusvalenza immobiliare
Se non hai scelto di pagare l’imposta sostitutiva e non hai inserito la plusvalenza nella tua dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate potrà richiederti il pagamento dell’imposta non pagata applicandoti, però, le sanzioni previste dalla legge.
L’avviso di accertamento potrà esserti notificato dall’Agenzia delle Entrate entro, e non oltre, il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione in caso di corretta presentazione della stessa. Il termine sarà, invece, del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione nel caso di omessa dichiarazione.
Riepilogando, nel caso in cui dopo aver ceduto un immobile, acquistato nei precedenti cinque anni, non provvedessi a sottoporre a tassazione il guadagno (o con l’imposta sostitutiva al 20% oppure in dichiarazione secondo le aliquote Irpef) tale operazione, considerata speculativa, potrà essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nei termini suindicati.
note
[1] Art. 71 D.P.R. n. 131 del 1986.
[2] L. n. 266 del 2005.
[3] Art. 67 T.U.I.R.
Fonte : “ La Legge per tutti “
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

lunedì 23 settembre 2019

Tassa Airbnb, Consiglio di Stato rinvia all'Europa: ci sono conseguenze per gli intermediari?

Tassa Airbnb, il Consiglio di Stato rimanda alla Corte di giustizia europea / Gtres
Con l'ordinanza n.6219 del 18 settembre 2019, il Consiglio di Stato ha rimandato alla Corte di Giustizia Europea la decisione sulla legittimità della tassa Airbnb. idealista/news ha parlato con Francesco Zorgno di CleanBnb e Marco Celani di Italianway se, ai fini pratici, ci sono conseguenze per gli intermediari

Tassa Airbnb su affitti brevi

Approvata a giugno 2017, con il decreto legge 50/2017, la Tassa Airbnb introduce la cedolare secca per i contratti di locazione inferiori ai 30 giorni. Prevede inoltre che tutti gli intermediari, inclusi portali online, debbano versare una ritenuta d'acconto del 21%, quando intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi.

Il ricorso di Airbnb

La decisione del Consiglio di Stato arriva dopo una lunga e intricata serie di ricorsi fatti da Airbnb. Il Tar del Lazio ha bocciato la richiesta di sospensione della normativa, mentre l'Antitrust si è espressa a favore di Airbnb, considerando la norma lesiva della concorrenza, perché punisce chi utilizza i pagamenti digitali.

Aggiornamenti 2019 sulla tassa Airbnb

In attesa che l'intricata vicenda giunga al termine e sia la Corte di Giustizia Europea a esprimersi sulla legittimità della Tassa Airbnb, la questione adesso è se la decisione del Consiglio di Stato possa portare, ai fini pratici, conseguenze per gli intermediari del settore, tenuti a trattenere la ritenuta del 21% e a trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate.
"Ai fini pratici con il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europa della vertenza promossa da Airbnb - ha detto a idealista/news Marco Celani, ad di Italianway - l momento non cambia quindi nulla; bisognerà attendere o che la società si adegui alle normative introdotte orami due anni fa o che la Corte si pronunci in qualche direzione". Dello stesso avviso Francesco Zorgno di CleanBn perché il "rinvIo della materia alla Corte europea non cambia nulla ai fini pratici. Gran parte degli operatori professionali in Italia ha da tempo recepito gli obblighi di ritenuta e comunicazione, che sono quindi in capo agli intermediari tradizionali quali agenti immobiliari e property manager".
Secondo Francesco Zorgno, la questione ancora da chiarire riguarda "l'incertezza sul ruolo delle grandi OTA ai sensi della legge 50/2017: ci auguriamo possa essere chiarito definitivamente il prima possibile, per consentire una crescita sostenibile di un settore che punta a livelli di servizio sempre più qualificati"

La tesi sostenuta da Airbnb

Ad oggi, a più di due anni dall'entrata in vigore della norma che introduce la cedolare secca sugli affitti brevi, il gigante degli affitti brevi, Aibnb, si rifiuta di applicare la norma e di comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate.
Secondo Marco Celani, "La tesi, sostenuta da Airbnb, secondo cui le vacanze in casa 7 volte su 10 vengono pagate in contanti non rende automaticamente discriminatorio per gli operatori digitali l’applicazione di regole aggiuntive. Gli host trovano nell’accesso online tramite i portali la possibilità di massimizzare l’occupazione delle case e difficilmente baratterebbero il fatto di continuare con il sommerso verso la chiusura delle vetrine"
"Lo Stato cerca strumenti di monitoraggio ed è giusto che gli operatori, uniti nella battaglia contro il nero, sostengano nel dialogo con le istruzioni, lo sforzo di rendere il settore regolato da norme semplici e trasparenti, possibilmente uguali per tutti a livello nazionale"


Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

mercoledì 21 marzo 2018

Preliminare di vendita immobile abusivo, è valido o si considera nullo?

Gtres

Il preliminare di vendita è valido anche nel caso di un immobile abusivo? A chiarirlo sono i nostri collaboratori di condominioweb
Articolo scritto dall'avvocato Leonarda Colucci di condominioweb
Il promissario acquirente di un immobile, dopo la stipula del preliminare, cita in giudizio il promittente venditore al fine di far dichiarare la nullità del contratto in ragione della presunta abusività urbanistica del bene. A parere dell'attore, contrariamente a quanto affermato dal venditore nel corso delle trattative preliminari alla stipula l'immobile, il bene essendo privo delle necessarie autorizzazioni edilizie, sarebbe incommerciabile.
A fronte di tali circostanze l'attore chiede la restituzione dell'acconto versato e la risoluzione del contratto.
La sentenze. Il Tribunale di Imperia ha dichiarato infondata la domanda del promissario acquirente affrontando il tema della nullità dei contratti ad effetto traslativo.(Tribunale di Imperia, 27.1.2018).
Evidenzia, a tal riguardo, il Giudicante che la giurisprudenza ha già ampiamente chiarito che ai contratti preliminari stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 non è applicabile in via analogica la sanzione di nullità prevista dal secondo comma dell'articolo 40 della stessa legge, in quanto tale norma si riferisce esclusivamente ai soli contratti traslativi immediatamente traslativi di diritti reali su immobili edificati in assenza di titolo autorizzativi.
il tema è stato affrontato in varie occasione dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "La sanzione di nullità prevista dall'articolo 40 della legge n. 47 del 1985, con riferimento a vicende negoziali relativi ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, come si desume dal tenore letterale della norma, nonché dalla circostanza che, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967.
Ne consegue che, anche nel caso in cui il preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della concessione edificatoria, si ritiene fra le parti costituito un valido vincolo giuridico" (Cass. civ. sez. II, 26.4.2017 n. 10297; nello stesso senso vedasi anche Cass. civ. sez. II, 21.8.2012 n. 14579, Cass. civ. sez.II, 28.5.2010 n. 13117).
Oltre a dichiarare infondata la domanda di nullità del contratto preliminare, la sentenza respinge anche la domanda di risoluzione del contratto, formulata dall'attore, volta a dichiarare l'inadempimento del promittente venditore.
Riguardo a tale aspetto la sentenza così dispone "…nessun inadempimento è ascrivibile al promittente venditore per il solo fatto che egli avrebbe promesso in vendita un immobile asseritamente abusivo.
Tale aspetto attiene, semmai, all'assetto d'interessi suscettibile di derivare dal contratto definitivo, se stipulato … giacché l'inadempimento del promittente alienante può atteggiarsi soltanto nel rifiuto di costui di procedere alla conclusione del definitivo, ipotesi specularmente inversa a quella in esame".
E' evidente, quindi, che non essendovi stato nel caso di specie alcun rifiuto del promittente venditore di procedere alla stipula del contratto definitivo è chiaro che la domanda di risoluzione per inadempimento non può trovare accoglimento.
In merito all'irregolarità urbanistica dell'immobile oggetto di preliminare di vendita, la sentenza evidenzia che la stessa non è stata adeguatamente provata dall'attore secondo il principio generale in base al quale chi agisce in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Fra l'altro la regolarità urbanistica dell'immobile è emersa nel corso del giudizio durante il quale la stessa consulenza tecnica d'ufficio, nonché le dichiarazioni rese da un testimone del convenuto, hanno invece dimostrato che l'immobile era stato addirittura realizzato in epoca anteriore alla legge n. 765/1967 e pertanto non vi erano ragioni per considerare il contratto non valido.
Alla luce di tali valutazioni il Tribunale di Imperia ha respinto la domanda dell'attore finalizzata a dichiarare la nullità del contratto preliminare di vendita condannandolo anche al pagamento delle spese di giudizio.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227 

sabato 3 dicembre 2016

Come tutelarsi nei contratti d'affitto


COME TUTELARSI NEI CONTRATTI D'AFFITTO


Oggi vediamo quali sono i rischi che si possono incontrare nello stipulare un contratto d'affitto e come si devono tutelare il proprietario e l'inquilino.

Ma andiamo con ordine, vediamo prima cos'è nello specifico un contratto d'affitto.

Il contratto d'affitto è un patto tra due parti dove il locatore (proprietario) si obbliga a far godere un bene (mobile o immobile) all'altra parte, locatario o conduttore (inquilino) per un periodo di tempo determinato.
Il locatario invece, si impegna a versare un corrispettivo in denaro e a restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta in uso, avendo cura di restituirla nel medesimo stato in cui gli fu consegnata.




QUALI SONO I RISCHI PER IL PROPRIETARIO?
Il rischio principale che corre il proprietario che decide di affittare un immobile è quello di ritrovarsi in casa inquilini morosi o che danneggino pesantemente l'abitazione.
Spesso capita che la cauzione versata al momento della stipula del contratto (solitamente 2 mesi) non basta per coprire le spese da sostenere tra le tasse, oneri condominiali ed eventuali riparazioni.


COSA DEVE FARE IL PROPRIETARIO PER TUTELARSI?


Vediamo qualche accorgimento per tutelarsi sia prima che dopo la stipula del contratto.

  • rivolgersi ad un'agenzia immobiliare per la ricerca di un inquilino e durante il rapporto di locazione. Il locatore paga una provvigione che è di circa il 10% del canone annuo.
  • scegliere consapevolmente la tipologia del contratto da sottoporre. I diversi tipi di contratto possono essere: contratto a canone libero, contratto a canone concordato che usufruisce di un regime di tassazione agevolata.
  • conoscere l'inquilino; si può organizzare qualche incontro conoscitivo dove si può proporre un questionario in modo da capire, in base alle risposte, qualcosa in più sulla persona con cui si avrà a che fare.

  • dotarsi di garanzie prima della stipula del contratto.
    Potrebbe essere utile contattare il proprietario precedente/attuale del vostro futuro inquilino per capire che tipo di esperienza e di rapporto hanno avuto. Soprattutto per capire se è una persona puntuale nei pagamenti e in che condizioni mantiene la casa.

  • richiedere due mensilità di cauzione. Il proprietario tiene in consegna la somma di denaro con il diritto di trattenerla nel caso di mancato pagamento o danni all'abitazione e il dovere di restituirla nel momento in cui rientra in possesso dell'immobile nelle stesse condizioni in cui l'ha consegnato.

  • richiedere la fideiussione in quanto copertura del pagamento del canone al posto della cauzione. Garantisce il pagamento al locatore nel caso in cui l'inquilino non paghi i canoni o danneggi l'alloggio.

  • procedere con il procedimento di sfratto.
    Se l'inquilino non paga il canone nei termini concordati il contratto può essere risolto.

COSA DEVE FARE L'INQUILINO PER TUTELARSI?

Anche l'inquilino deve prendere delle precauzioni prima di procedere al contratto.
  • prima di procedere con la firma del contratto è bene conoscere con precisione tutte le caratteristiche dell'immobile (riscaldamento, eventuali infiltrazioni o umidità, spese condominiali, prese e impianto elettrico,....)
    E' importante infatti ricordarsi che una volta firmato il contratto è scontata la presa visione e l'accettazione da parte dell'inquilino dello stato di fatto dell'immobile.
  • controllare che tipo di contratto d'affitto viene stipulato.
    Nel contratto proposto dal proprietario è di fondamentale importanza controllare la forma scritta: le clausole o i patti non aventi forma scritta sono legalmente nulli.
    Prima di firmare il contratto è di fondamentale importanza leggerlo in tutte le sue parti.

  • prestare molta attenzione alla clausola che indica un eventuale aggiornamento del canone.
    Il contratto a canone libero prevede l'aggiornamento ISTAT annuale per una percentuale stabilita, invece nel contratto con cedolare secca non è previsto.
    Evitare le clausole di aggiornamenti a discrezione del proprietario (potrebbe aumentare in modo spropositato il canone mensile).

  • nel caso il proprietario vuole vendere l'immobile l'inquilino è obbligato ad accettare il cambio di proprietario ma ha il diritto di rimanere nell'alloggio fino allo scadere del contratto.

    da Agenzia Farini
    059/454227”