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venerdì 27 marzo 2020

Credito d'imposta per i canoni di locazione, nessuna estensione per i professionisti

Gtres

Nessun credito di imposta sui canoni di locazione per il mese di marzo per i professionisti a partita Iva. La misura decisa nel decreto Cura Italia per loro è inaccessibile.
In una nota congiunta, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (Cno) e il Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec) hanno proposto l'estensione ai professionisti iscritti agli albi delle misure di sostegno fiscale (indennità di 600 euro mensili e credito di imposta per gli studi professionali in locazione) eliminando nel contempo le graduatorie per accedere agli ammortizzatori sociali.
Nonostante la richiesta delle associazioni professionali ordinistiche per un ampliamento della misura, il credito di imposta del 60% del canone di locazione di marzo, disposto dal decreto 18/2020, resterà destinato solo alle partite Iva iscritte alla gestione separata Inps. Per le quali sarà anche possibile, dalla fine di marzo, richiedere l’indennità di 600 euro per tamponare il calo di fatturato.
Nessun click day quindi per queste categorie, per le quali a fine mese sarà disponibile l’apposito modulo per la domanda.
Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227

lunedì 20 agosto 2018

Affitto o mutuo, eterno dilemma
Mercato immobiliare al rallenty
Ecco quando conviene comprare


COMPRO o resto in affitto? È una domanda che si pongono molti inquilini che non hanno ancora la casa di proprietà e continuano a pagare salatissimi canoni di locazione. Prima che i prezzi degli immobili tornino salire, dopo la discesa registrata dal 2007 in poi, si può prendere in considerazione l’ipotesi dell’acquisto. In molti centri urbani, infatti, la rata di affitto richiesta supera ampiamente quella del mutuo necessario a comprare un appartamento della stessa superficie. Nelle grandi città, per esempio, prendere in locazione un bilocale o un trilocale da 50 o 70 metri quadri, spesso costa almeno 800 o 1.000 euro al mese. Destinando la stessa cifra alla cifra a un mutuo che dura 25 o 30 anni, si riesce invece a comprare un appartamento che costa almeno 250mila euro. A questo prezzo, oggi sul mercato non si trovano certo delle regge ma sicuramente degli appartamenti po’ più belli rispetto a tanti bilocali fatiscenti, messi in affitto a prezzi stellari.

PER RENDERSENE CONTO basta dare un’occhiata ai siti web dedicati alle inserzioni immobiliari più popolari tra gli internauti italiani. A Milano, per esempio, il portale Immobiliare.it rileva un canone medio di locazione delle case di quasi 17 euro al metro quadro. Ciò significa che, per avere un semplice bilocale da 50 metri quadrati, si paga una rata di affitto di 850 euro, che sale a oltre 1.300 per un trilocale da 80 metri quadrati. Considerando che nel capoluogo lombardo il prezzo medio al metro quadro delle case in vendita è 3.300 euro, oggi si può acquistare un bilocale da 50 metri quadri con 165mila euro e un trilocale da 80 metri quadri a meno di 270mila euro.

DUNQUE, chi ha un po’ di soldi da parte da anticipare (tra 40 e 65mila euro circa, considerando anche le spese notarili di agenzia) , può procedere all’acquisto di questi immobili con un mutuo che è senz’altro più conveniente rispetto all’affitto. Per avere un finanziamento da 132mila euro con scadenza a 25 anni e destinato all’acquisto di un immobile che costa almeno 165mila euro, per esempio, si paga oggi un rata di rimborso a tasso fisso di 550 euro circa, che scende a meno di 500 euro per chi sceglie il più rischioso tasso variabile. Per rimborsare un mutuo con scadenza a 25 anni da 216mila euro e destinato a comprare una casa che ne vale almeno 270mila, oggi bisogna invece pagare una rata mensile di circa meno di 900 euro se viene scelto il tasso fisso, e di 800 euro circa con il tasso variabile. Dunque, chi a Milano decide di acquistare anziché andare in affitto deve sborsare un bel po’ di soldi all’inizio, ma poi risparmia almeno 300-500 euro sulla rata da pagare ogni mese. E nel frattempo, ovviamente, riesce a diventare proprietario di un immobile invece di versare soldi a fondo perduto in un canone di locazione. Il confronto tra mutuo e affitto non cambia molto in altre città diverse da Milano.

A FIRENZE, per esempio, sempre secondo i dati di Immobiliare.it, un bilocale in locazione da 50 metri quadrati costa mediamente 750 euro al mese, mentre oggi è possibile comprarlo con un finanziamento a 25 anni che richiede una rata a tasso fisso di 600 euro. A Bologna, invece, un piccolo appartamento della stessa superficie ha un canone di affitto medio di 600 euro mentre comprarlo con un mutuo all’80% costa meno di 500 euro al mese. Il quadro rimane lo stesso anche al Centro-Sud dove i canoni di locazione sono più bassi che al Nord, ma anche i prezzi di acquisto sono assai più contenuti . Ovviamente, l’acquisto della casa a volte è un po’ problematico e richiede anche costi di ristrutturazione o di arredo e altre spese non previste. Finché i tassi d’interesse resteranno così bassi, però, una cosa è certa: nel confronto tra affitto e mutuo, in linea di massima vince quest’ultimo.

Fonte : "Andrea Telara " 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227 

martedì 3 luglio 2018

Immobiliare, ecco i requisiti degli agenti professionisti
È necessaria la conoscenza su aspetti igienico-sanitari, ambientali ed energetici e la capacità di stimare il valore di mercato

23/05/2018 – Quali conoscenze tecniche, normative e giuridiche deve avere un agente immobiliare e come può certificare le sue competenze?

A spiegarlo la
Prassi di riferimento UNI 40:2018 sugli agenti immobiliari, messa a punto dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari professionali (Fiaip), e presentate lo scorso 21 maggio nel corso di un convegno sul ruolo degli agenti immobiliari.

Il documento indica un metodo comune di lavoro che, in linea con gli standard europei, valorizzi al massimo la rete degli agenti immobiliari operativi in Italia.


Agenti immobiliari: i requisiti e le conoscenze 

La prassi di riferimento sintetizza i requisiti relativi alla professione dell’agente immobiliare individuandone attività, compiti, conoscenze, abilità e competenze oltre a definire le linee guida per l’aggiornamento professionale. Secondo quanto indicato, esercitando una professione regolamentata, l’agente immobiliare deve possedere conoscenze generiche su elementi di diritto, leggi, norme nazionali ed europee inerenti il settore immobiliare.

E’ necessario che conosca genericamente anche:
aspetti igienico-sanitari, ambientali energetici e di sicurezza, principi normativi in materia di edilizia e norme costruttive, tipi di assicurazione inerenti il bene immobile, procedure di finanziamento di una transazione immobiliare, elementi di costruzione e manutenzione degli immobili, contesto politico-economico nelle transazioni internazionali relativo al settore immobiliare.

Rientrano, invece, tra le
conoscenze di base le sovvenzioni, stanziamenti e incentivi fiscali relativi agli immobili, nozioni di urbanistica e sviluppo immobiliare, elementi di tutela del consumatore, termini e definizioni economico-finanziari relativi alle transazioni immobiliare, rendimento degli investimenti immobiliari, elementi di marketing immobiliare, norme edilizie attinenti i servizi degli agenti immobiliari e le norme tecniche.

Infine, tra le conoscenze approfondite la prassi evidenzia quelle relative alla
funzione sociale dell’agente immobiliare, quelle sul mercato immobiliare in cui l’agente opera, la normativa antiriciclaggio e legislazione relativa alla tutela della privacy, principi fiscali della legislazione, contrattualistica, costi d’uso e di gestione di un bene immobile, tecniche di presentazione orale e scritta, estimo e valutazione.

La prassi fa luce anche sulle competenze dell’agente immobiliare che riguardano in primis la
capacità di trasferire in modo adeguato le informazioni al cliente nel rispetto del codice deontologico e della legislazione vigente, la capacità di stimare il valore di mercato degli immobili, capacità inerenti le transazioni immobiliari come ad esempio quella di redigere contratti in materia immobiliare, la registrazione delle informazioni relative all’immobile nei pubblici registri.

Immobiliare: la certificazione delle competenze degli agenti 

La norma determina quali sono gli elementi per la certificazione delle competenze per garantire la comprovata professionalità dell’agente immobiliare. Un modo per farlo è attraverso la formazione continua.

Ogni agente immobiliare deve mantenere l’adeguato livello di conoscenza richiesto mediante uno specifico e qualificato apprendimento continuo
partecipando a corsi, seminari di studi, master, dottorati, incontri, conferenze che portino al conseguimento di un adeguato numero di crediti annuali consigliati in un numero non inferiore a 20 crediti formativi annuali.

I corsi formativi devono avere come oggetto le aree inerenti l’attività professionale dell’agente immobiliare, con particolare riferimento alle norme professionali e deontologiche,
estimo, tecniche per materiali per l’edilizia, diritto civile e tributario, marketing e comunicazione, tecnica bancaria, urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio, principi di economia e mercato immobiliare, home staging e fotografia, valutazione degli immobili, transazioni immobiliari, aspetti ambientali ed energetici degli immobili, amministrazione aziendale.

Fonte : “Alessandra Marra”
Agenzia Immobiliare Farini
059454227



mercoledì 21 marzo 2018

Preliminare di vendita immobile abusivo, è valido o si considera nullo?

Gtres

Il preliminare di vendita è valido anche nel caso di un immobile abusivo? A chiarirlo sono i nostri collaboratori di condominioweb
Articolo scritto dall'avvocato Leonarda Colucci di condominioweb
Il promissario acquirente di un immobile, dopo la stipula del preliminare, cita in giudizio il promittente venditore al fine di far dichiarare la nullità del contratto in ragione della presunta abusività urbanistica del bene. A parere dell'attore, contrariamente a quanto affermato dal venditore nel corso delle trattative preliminari alla stipula l'immobile, il bene essendo privo delle necessarie autorizzazioni edilizie, sarebbe incommerciabile.
A fronte di tali circostanze l'attore chiede la restituzione dell'acconto versato e la risoluzione del contratto.
La sentenze. Il Tribunale di Imperia ha dichiarato infondata la domanda del promissario acquirente affrontando il tema della nullità dei contratti ad effetto traslativo.(Tribunale di Imperia, 27.1.2018).
Evidenzia, a tal riguardo, il Giudicante che la giurisprudenza ha già ampiamente chiarito che ai contratti preliminari stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 non è applicabile in via analogica la sanzione di nullità prevista dal secondo comma dell'articolo 40 della stessa legge, in quanto tale norma si riferisce esclusivamente ai soli contratti traslativi immediatamente traslativi di diritti reali su immobili edificati in assenza di titolo autorizzativi.
il tema è stato affrontato in varie occasione dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "La sanzione di nullità prevista dall'articolo 40 della legge n. 47 del 1985, con riferimento a vicende negoziali relativi ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, come si desume dal tenore letterale della norma, nonché dalla circostanza che, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967.
Ne consegue che, anche nel caso in cui il preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della concessione edificatoria, si ritiene fra le parti costituito un valido vincolo giuridico" (Cass. civ. sez. II, 26.4.2017 n. 10297; nello stesso senso vedasi anche Cass. civ. sez. II, 21.8.2012 n. 14579, Cass. civ. sez.II, 28.5.2010 n. 13117).
Oltre a dichiarare infondata la domanda di nullità del contratto preliminare, la sentenza respinge anche la domanda di risoluzione del contratto, formulata dall'attore, volta a dichiarare l'inadempimento del promittente venditore.
Riguardo a tale aspetto la sentenza così dispone "…nessun inadempimento è ascrivibile al promittente venditore per il solo fatto che egli avrebbe promesso in vendita un immobile asseritamente abusivo.
Tale aspetto attiene, semmai, all'assetto d'interessi suscettibile di derivare dal contratto definitivo, se stipulato … giacché l'inadempimento del promittente alienante può atteggiarsi soltanto nel rifiuto di costui di procedere alla conclusione del definitivo, ipotesi specularmente inversa a quella in esame".
E' evidente, quindi, che non essendovi stato nel caso di specie alcun rifiuto del promittente venditore di procedere alla stipula del contratto definitivo è chiaro che la domanda di risoluzione per inadempimento non può trovare accoglimento.
In merito all'irregolarità urbanistica dell'immobile oggetto di preliminare di vendita, la sentenza evidenzia che la stessa non è stata adeguatamente provata dall'attore secondo il principio generale in base al quale chi agisce in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Fra l'altro la regolarità urbanistica dell'immobile è emersa nel corso del giudizio durante il quale la stessa consulenza tecnica d'ufficio, nonché le dichiarazioni rese da un testimone del convenuto, hanno invece dimostrato che l'immobile era stato addirittura realizzato in epoca anteriore alla legge n. 765/1967 e pertanto non vi erano ragioni per considerare il contratto non valido.
Alla luce di tali valutazioni il Tribunale di Imperia ha respinto la domanda dell'attore finalizzata a dichiarare la nullità del contratto preliminare di vendita condannandolo anche al pagamento delle spese di giudizio.

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227 

giovedì 20 aprile 2017

Si può modificare un compromesso già registrato?

Si puo’ modificare un compromesso già registrato?

La modificazione del contratto preliminare di vendita può essere modificato in vari modi, con l’aggiunta di clausole o scritture integrative, all’atto stesso solo se le parti hanno raggiunto un accordo riguardo alle modifiche.
Quando c’è l’accordo fra le due parti, qualunque elemento del contratto può essere cambiato.
Nel caso in cui il contratto sia stato anche trascritto, per l’apporto di successive modifiche è necessaria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autentica.
Vi sono delle differenze fra i due tipi di contratti.
Contratto preliminare di compravendita immobiliare
E’ un contratto con il quale una parte si obbliga a cedere la proprietà di un’immobile all’altra parte, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto. In seguito le due parti stipuleranno un nuovo contratto detto di compravendita definitivo. Questo tipo di contratto lo troviamo sempre in forma scritta.

 

Registrazione del contratto preliminare
La registrazione del contratto è obbligatoria in quattro diversi punti:
  • Se il preliminare è redatto per atto pubblico o scrittura privata autentica;
  • Se il preliminare è concluso per scrittura privata non autentica con un promittente venditore privato;
  • Se il preliminare è concluso per scrittura privata non autentica con un promittente venditore soggetto Iva ed è stata versata una caparra;
  • Se il preliminare è concluso a seguito dell’attività di un mediatore immobiliare.

Per registrare il contratto è necessario, entro 20 giorni:
  • Applicare le marche da bollo da 16 euro per ciascuna copia;
  • Fare un versamento con modella F23 pari a 200 euro, con codice 104T, se è presente un acconto o una caparra, l’imposta è pari al 3% di quanto corrisposto;
  • Compilare e firmare il modello 69 con i riferimenti del contratto preliminare registrato;
  • Presentare il tutto nell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Trascrizione del contratto preliminare
La trascrizione non è obbligatoria nei registri immobiliari, ma ha lo scopo di tutelare il promissario acquirente da eventuali pignoramenti, sequestri etc., perciò la trascrizione offre una tutela per tutte e due le parti.
Modifica del preliminare trascritto
A differenza del contratto registrato, nel contratto trascritto sorgono dei problemi in merito alle modifiche.
Se, ad esempio il preliminare ha ad oggetto:
  • La vendita di una cantina o appartamento, ma nel caso si vendesse solo l’appartamento, l’effetto della trascrizione vale solo sul bene venduto;
  • La vendita di un solo appartamento, ma nel definitivo si vende l’appartamento e la cantina, l’effetto della trascrizione si manifesta solo sull’appartamento;
  • La vendita della piena proprietà di un immobile, ma nel definitivo viene venduta la nuda proprietà, l’effetto della trascrizione è valido solo sull’intero bene;
  • La vendita della nuda proprietà, ma nel definitivo viene venduta la piena proprietà, l’effetto della trascrizione è valido solo sulla nuda proprietà.
Per quanto riguarda le modifiche soggettive:
  • Se il preliminare è per persona da nominare, la riserva di nomina deve essere espressamente menzionata nella nota di trascrizione;
  • Se è stato ceduto il contratto, con sostituzione del promissario acquirente, si deve trascrivere la cessione del contratto.
Annullamento del contratto preliminare
Il preliminare può essere annullato nei casi previsti dal codice civile:
  • Incapacità di una delle parti
  • Vizi della volontà: errore, violenza, dolo.

da Agenzia Farini
tel: 059/454227