SFRATTO PER MOROSITA'
Lo sfratto per morosità è la procedura formale che il locatore
(proprietario che mette in affitto l'immobile per uso abitazione o
commerciale) può attivare quando l'affittuario non paga i canoni
mensili concordati nel contratto di locazione.
Le tipologie di sfratto per morosità possono essere
le seguenti:
procedura, intimazione, convalida
e sfratto per morosità sia per uso abitativo che commerciale quando
l'inquilino non paga i canoni mensili concordati nel contratto di
locazione all'Agenzia delle Entrate
sfratto per finita locazione
quando terminato il periodo di affitto concordato in precedenza il
proprietario decide di richiedere all'inquilino la restituzione del
bene
sfratto per necessità quando il
proprietario decide di cambiare l'uso dell'immobile oppure se vuole
utilizzarlo per una sua attività imprenditoriale
sfratto per risoluzione contratto
di locazione per adempimento quando il Giudice decide di convalidare
lo sfratto a fronte di un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali da parte dell'inquilino come ad esempio il sub-affitto
che è vietato dalla legge o un cambio d'uso non consentito.
Lo sfratto ha inizio quando il proprietario dell'immobile si
rivolge a un avvocato per avviare la pratica di intimazione convalida
sfratto per morosità.
Egli chiede al giudice del tribunale un provvedimento con cui
ottenere lo sfratto e ordina anche in via provvisoria all'affittuario
di lasciare immediatamente o entro una specifica data l'immobile da
lui affittato e occupato.
Con tale proceduta il locatore ottiene:
- la risoluzione del contratto di locazione
- il rilascio immediato dell'immobile affittato
- la condanna dell'inquilino al pagamento immediato dei canoni
mensili ancora insoluti tramite decreto ingiuntivo esecutivo.
Per procedere con la convalida di sfratto per
morosità occorrono delle condizioni precise:
- stipula del contratto di locazione
- registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate
- accordo tra le parti riguardo all'importo dei canoni mensili
e alla data prevista per il pagamento entro il quale l'inquilino
deve effettuare il versamento
- mancato o ritardato pagamento del canone mensile da parte
dell'inquilino
Documenti necessari:
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato
presso l'Agenzia delle Entrate;
- copia delle ricevute di pagamento affitto precedenti;
- copia degli eventuali solleciti inviati all'affittuario
moroso.
I
tempi per richiedere ed ottenere uno sfratto sono
circa 3 mesi.
Quando l'avvocato compone
l'atto di citazione di convalida
che contiene l'intimazione di sfratto, tale atto
va notificato
tramite raccomandata consegnata dall'ufficiale giudiziario con il
quale il locatario e locatore vengono convocati in udienza.
In seguito l'inquilino chiede al giudice il termine di garanzia in
modo da avere la possibilità di procedere con il mancato pagamento
del canone di locazione e saldare la sua morosità.
Una volta convalidato lo sfratto viene emesso un
decreto
ingiuntivo immediatamente esecutivo.
L'affittuario sfrattato ha il diritto di opporsi presentandosi
all'udienza con prove scritte che attestino le cause materiali che
hanno portato al mancato pagamento dei canoni di locazione.
Il locatore che attiva la precedura è tenuto a versare il
contributo unificato che si calcola in base al valore
della lite o dell'importo totale dei canoni di locazione insoluto.
Metodi di pagamento:
- bollettino/conto corrente postale tramite tutti gli uffici
postali;
- modello F23 presso banche e internet banking;
- modello comunicazione di versamento contributo unificato
disponibile in formato elettronico.
Da Agenzia Farini
059 454227