SFRATTO PER MOROSITA'
- procedura, intimazione, convalida e sfratto per morosità sia per uso abitativo che commerciale quando l'inquilino non paga i canoni mensili concordati nel contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate
- sfratto per finita locazione quando terminato il periodo di affitto concordato in precedenza il proprietario decide di richiedere all'inquilino la restituzione del bene
- sfratto per necessità quando il proprietario decide di cambiare l'uso dell'immobile oppure se vuole utilizzarlo per una sua attività imprenditoriale
- sfratto per risoluzione contratto di locazione per adempimento quando il Giudice decide di convalidare lo sfratto a fronte di un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'inquilino come ad esempio il sub-affitto che è vietato dalla legge o un cambio d'uso non consentito.
Egli chiede al giudice del tribunale un provvedimento con cui ottenere lo sfratto e ordina anche in via provvisoria all'affittuario di lasciare immediatamente o entro una specifica data l'immobile da lui affittato e occupato.
Con tale proceduta il locatore ottiene:
- la risoluzione del contratto di locazione
- il rilascio immediato dell'immobile affittato
- la condanna dell'inquilino al pagamento immediato dei canoni mensili ancora insoluti tramite decreto ingiuntivo esecutivo.
- stipula del contratto di locazione
- registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate
- accordo tra le parti riguardo all'importo dei canoni mensili
e alla data prevista per il pagamento entro il quale l'inquilino
deve effettuare il versamento
- mancato o ritardato pagamento del canone mensile da parte dell'inquilino
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato
presso l'Agenzia delle Entrate;
- copia delle ricevute di pagamento affitto precedenti;
- copia degli eventuali solleciti inviati all'affittuario moroso.
Quando l'avvocato compone l'atto di citazione di convalida che contiene l'intimazione di sfratto, tale atto va notificato tramite raccomandata consegnata dall'ufficiale giudiziario con il quale il locatario e locatore vengono convocati in udienza.
In seguito l'inquilino chiede al giudice il termine di garanzia in modo da avere la possibilità di procedere con il mancato pagamento del canone di locazione e saldare la sua morosità.
Una volta convalidato lo sfratto viene emesso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
L'affittuario sfrattato ha il diritto di opporsi presentandosi all'udienza con prove scritte che attestino le cause materiali che hanno portato al mancato pagamento dei canoni di locazione.
Il locatore che attiva la precedura è tenuto a versare il contributo unificato che si calcola in base al valore della lite o dell'importo totale dei canoni di locazione insoluto.
Metodi di pagamento:
- bollettino/conto corrente postale tramite tutti gli uffici
postali;
- modello F23 presso banche e internet banking;
- modello comunicazione di versamento contributo unificato disponibile in formato elettronico.
Da Agenzia Farini
059 454227
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