giovedì 20 aprile 2017

Si può modificare un compromesso già registrato?

Si puo’ modificare un compromesso già registrato?

La modificazione del contratto preliminare di vendita può essere modificato in vari modi, con l’aggiunta di clausole o scritture integrative, all’atto stesso solo se le parti hanno raggiunto un accordo riguardo alle modifiche.
Quando c’è l’accordo fra le due parti, qualunque elemento del contratto può essere cambiato.
Nel caso in cui il contratto sia stato anche trascritto, per l’apporto di successive modifiche è necessaria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autentica.
Vi sono delle differenze fra i due tipi di contratti.
Contratto preliminare di compravendita immobiliare
E’ un contratto con il quale una parte si obbliga a cedere la proprietà di un’immobile all’altra parte, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto. In seguito le due parti stipuleranno un nuovo contratto detto di compravendita definitivo. Questo tipo di contratto lo troviamo sempre in forma scritta.

 

Registrazione del contratto preliminare
La registrazione del contratto è obbligatoria in quattro diversi punti:
  • Se il preliminare è redatto per atto pubblico o scrittura privata autentica;
  • Se il preliminare è concluso per scrittura privata non autentica con un promittente venditore privato;
  • Se il preliminare è concluso per scrittura privata non autentica con un promittente venditore soggetto Iva ed è stata versata una caparra;
  • Se il preliminare è concluso a seguito dell’attività di un mediatore immobiliare.

Per registrare il contratto è necessario, entro 20 giorni:
  • Applicare le marche da bollo da 16 euro per ciascuna copia;
  • Fare un versamento con modella F23 pari a 200 euro, con codice 104T, se è presente un acconto o una caparra, l’imposta è pari al 3% di quanto corrisposto;
  • Compilare e firmare il modello 69 con i riferimenti del contratto preliminare registrato;
  • Presentare il tutto nell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Trascrizione del contratto preliminare
La trascrizione non è obbligatoria nei registri immobiliari, ma ha lo scopo di tutelare il promissario acquirente da eventuali pignoramenti, sequestri etc., perciò la trascrizione offre una tutela per tutte e due le parti.
Modifica del preliminare trascritto
A differenza del contratto registrato, nel contratto trascritto sorgono dei problemi in merito alle modifiche.
Se, ad esempio il preliminare ha ad oggetto:
  • La vendita di una cantina o appartamento, ma nel caso si vendesse solo l’appartamento, l’effetto della trascrizione vale solo sul bene venduto;
  • La vendita di un solo appartamento, ma nel definitivo si vende l’appartamento e la cantina, l’effetto della trascrizione si manifesta solo sull’appartamento;
  • La vendita della piena proprietà di un immobile, ma nel definitivo viene venduta la nuda proprietà, l’effetto della trascrizione è valido solo sull’intero bene;
  • La vendita della nuda proprietà, ma nel definitivo viene venduta la piena proprietà, l’effetto della trascrizione è valido solo sulla nuda proprietà.
Per quanto riguarda le modifiche soggettive:
  • Se il preliminare è per persona da nominare, la riserva di nomina deve essere espressamente menzionata nella nota di trascrizione;
  • Se è stato ceduto il contratto, con sostituzione del promissario acquirente, si deve trascrivere la cessione del contratto.
Annullamento del contratto preliminare
Il preliminare può essere annullato nei casi previsti dal codice civile:
  • Incapacità di una delle parti
  • Vizi della volontà: errore, violenza, dolo.

da Agenzia Farini
tel: 059/454227

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