È possibile pubblicare su internet un annuncio di vendita o affitto di una casa se è già stato dato mandato all'agenzia immobiliare?
Oggi si vende e si affitta più tramite internet che con agenzia immobiliare: i dati parlano di un forte
aumento delle offerte veicolate tramite siti web dedicati all’incontro tra domanda e offerta. Alcuni di
questi portali, peraltro, consentono la pubblicazione gratuita dell’annuncio, offrendo poi servizi
aggiuntivi nelle versioni premium e base. Ma chi ha già affidato l’incarico all’agenzia di trovare
un acquirente o un affittuario può contemporaneamente pubblicare un annuncio su internet, in una
piattaforma dedicata o anche tramite i propri canali?
La risposta dipende dal singolo contratto firmato con l’agenzia. Se è presente la clausola di
esclusiva, il proprietario dell’immobile non potrebbe andare in cerca di acquirenti o inquilini e,
quand’anche dovesse trovarli, sarebbe poi tenuto a risarcire l’agente secondo le condizioni
contrattuali.
Accanto a questa possibilità, però, esistono casi in cui il mandato sottoscritto all’agente sia senza
esclusiva e, in tale ipotesi, la società immobiliare ha diritto alla provvigione solo se l’acquirente o l’affittuario è stato trovato da
quest’ultima. Resta ferma, quindi, la libertà per il proprietariodell’immobile di intervenire personalmente nella ricerca di eventuali interessati all’affare. Il che gli
consente di pubblicare annunci via internet di vendita o affitto della casa nonostante il
contestuale mandato conferito in capo all’agente.
Gran parte dei contratti con le agenzie immobiliari contiene la clausola di esclusiva, ma nulla
toglie che le parti possano concordare la cancellazione della stessa. Sarà sufficiente interlineare la
relativa disposizione contenuta nel prestampato, accompagnando tale segno grafico con la firma di
entrambe le parti a margine della correzione.
È peraltro possibile riscrivere il contratto da capo, eliminando la clausola di esclusiva.
L’agenzia immobiliare che abbia procurato un cliente, al proprietario dell’appartamento, ha diritto
alla provvigione anche se poi il contratto di vendita o di affitto dovesse concludersi
successivamente alla scadenza del mandato. Ciò che conta, infatti, è che l’agente sia riuscito a
procurare il contatto tra le parti durante la vigenza del proprio incarico, a prescindere poi dalle
modalità concrete con cui, poi, queste ultime abbiano deciso di portare a termine le trattativa.
Fonte: La Legge per Tutti
Autore: Redazione
Data: 12/10/2016
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