lunedì 3 luglio 2017

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico che consente di destinare un patrimonio (che può essere costituito da titoli di credito, da beni mobili registrati o immobili), al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Attraverso questo istituto la proprietà dei beni rimane, di norma, dei coniugi i quali, però, non potranno disporne per scopi estranei agli interessi della famiglia. I coniugi, infatti, al momento del matrimonio, o successivamente, oltre a scegliere tra comunione legale e separazione dei beni, possono anche decidere se costituire un fondo patrimoniale.
Ai sensi dell'art. 167 del codice civile, essi possono ricorrere al fondo patrimoniale, attraverso un atto notarile, per vincolare determinati beni ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. in particolare devono essere indicati la data del contratto, il notaio rogante e la generalità dei contraenti. Tale forma di pubblicità ha natura dichiarati-va e rende, cioè, l'atto costitutivo di fon-do patrimoniale opponibile ai terzi che vogliano acquistare diritti sullo stesso. È necessario, inoltre, trascrivere il vincolo di destinazione imposto ai beni immobili e mobili rispettivamente nei registri immobiliari e mobiliari. Per i titoli di credito occorre invece effettuare l'annotazione del vincolo sul documento.
L'amministrazione del fondo segue le regole della comunione legale. È necessario distinguere tra gli atti di ordinaria amministrazione, per i quali i coniugi possono agire anche disgiuntamente, e gli atti di straordinaria amministrazione, per i quali è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente. Naturalmente, potrebbe anche accadere che i coniugi siano in disaccordo su atti di amministrazione che richiedono un comune assenso. In tal caso, se uno dei coniugi nega il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione, l'altro coniuge può ottenere dal giudice l'autorizzazione a compiere l'atto, dando la prova che tale atto sia conforme agli interessi della famiglia. I frutti possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia e la vendita dei beni che fanno parte del fondo non può essere attuata senza il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso in cui vi siano dei figli è necessaria anche l'autorizzazione del Tribunale. Il principale beneficio che si può conseguire attraverso la costituzione dei fondo patrimoniale è che i beni che ne fanno parte non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che esulano da quelli contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia. Nel caso in cui, però, un credito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale, il creditore ha la possibilità di tutelarsi proponendo l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.). Il creditore in tal caso dovrà dimostrare che questo fondo sia stato costituito arrecando pregiudizio alle sue ragioni.
Egli dovrà anche dimostrare che chi ha costituito il fondo patrimoniale fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Se il fondo è stato costituito in epoca anteriore al sorgere del credito, la revocatoria diventa possibile solo se si dimostra che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. L'azione revocatoria ha l'effetto di rendere inefficace nei confronti del creditore la costituzione del fondo patrimoniale e può essere proposta entro determinati limiti temporali ossia entro cinque anni dal compimento dell'atto. La cessazione del fondo patrimoniale può avvenire per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso, però, ci siano figli minori il fondo perdura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo nato. II quadro sin qui delineato necessita di alcune precisazioni che consentono di definire in modo più puntuale le prospettive di impiego dell'istituto. Il d.l. 27 giugno 2015 n. 83 ha modificato l'impatto dell'istituto del fon-do patrimoniale attraverso l'introduzione dell'art. 2929-bis del codice civile. La disposizione ha infatti previsto che il creditore pregiudicato da un atto del debitore, avente ad oggetto beni immobili e beni mobili registrati, successivo al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancor-ché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria. Presupposto in-defettibile della disposizione è fa trascrizione del pignoramento entro l'anno dal-la trascrizione dell'atto; la disposizione si applica anche al creditore anteriore che, entro l'anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
L'applicabilità della nuova disposizione all'istituto del fondo patrimoniale deriva dal riferimento esplicito ai vincoli di indisponibilità e dalla previsione, altrettanto espressa, dell'atto gratuito quale oggetto del contenuto della disposizione. L'impatto della riforma sull'applicazione dell'istituto del fon-do patrimoniale può essere molto forte in quanto la disposizione elimina di fatto l'onere di esperire l'azione di revocatoria ai fini dell'esecuzione sui beni oggetto del fondo patrimoniale.
Questo tipo di azione summenzionata si pone quale forma di garanzia, difficilmente sostituibile, ai fini dell'accertamento delle reali motivazioni per le quali il vincolo di indisponibilità risulta costituito e, quindi, per l'accertamento di eventuali volontà elusive da parte del debitore. La modifica legislativa sembra quindi, ad una prima lettura, ridimensionare fortemente N beneficio principale del fondo patrimoniale, consistente cioè nel fare soggiacere i beni del fondo alle sole iniziative giudiziali dei creditori del fondo stesso.

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