Cartella
esattoriale non pagata: i rischi in caso di ipoteca su un immobile
Che rischi si
corrono in caso di cartella esattoriale non pagata?
L’iscrizione
dell’ipoteca (anche sulla prima casa) con successivo pignoramento e
conseguente vendita all’asta dell’immobile. E non salva il fatto
che l’immobile sia cointestato oppure assegnato all’altro coniuge
in sede di separazione coniugale.
Affinché
l’ipoteca possa considerarsi legittima deve essere
preceduta da un avviso regolarmente notificato al contribuente. Si
tratta della “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”.
Prima che l’ipoteca possa essere iscritta, dalla data della
notifica della comunicazione devono decorrere almeno 30 giorni. Una
volta iscritta l’ipoteca, al contribuente non viene notificato
alcun ulteriore avviso.
La
“comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” è un atto
dovuto che consente il contraddittorio preventivo e l’esercizio del
diritto di difesa. La mancata notifica comporta l’illegittimità
dell’iscrizione ipotecaria, contestabile dinanzi al giudice
competente.
Ipoteca casa per cartelle esattoriali
L’ipoteca
iscritta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è espressamente
prevista dalla legge in presenza di determinati requisiti e
condizioni. L’ipoteca viene iscritta per un importo pari al
doppio dell’importo complessivo della somma dovuta dal debitore.
In caso di
mancato pagamento delle cartelle esattoriali, l’ipoteca può essere
iscritta su qualsiasi immobile del debitore, anche sulla sua prima e
unica casa, ma il debito deve essere sempre non inferiore a 20.000
euro.
La Cassazione ha
stabilito che per calcolare tale limite, occorre guardare a tutti i
crediti iscritti a ruolo a carico del contribuente e non soltanto a
quelli di natura tributaria. Per evitare un’iscrizione ipotecaria
sulla propria casa è opportuno fare in modo che il debito
complessivo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
rimanga sempre sotto la soglia
di 20.000 euro.
Pignoramento immobiliare
Con l’iscrizione
dell’ipoteca l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere
al pignoramento immobiliare e alla vendita forzata della casa del
debitore. L’iscrizione ipotecaria per cartelle non pagate è un
passaggio obbligato, in assenza del quale il pignoramento non è
possibile e, se avviato, sarebbe illegittimo. Decorsi 6 mesi
dall’iscrizione dell’ipoteca, se il debitore non paga, il
concessionario può procedere all’espropriazione. Il pignoramento
immobiliare è possibile però solo se il debito è superiore a
120.000 euro.
Ipoteca sulla prima casa
L’ipoteca può
essere iscritta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione anche sulla
prima casa del debitore. Ma, se questa è anche l’unico immobile
dello stesso debitore, non è di lusso (categorie catastali A/8 e
A/9), è destinato ad uso abitativo e in esso il contribuente ha
fissato la propria residenza, all’ipoteca non può seguire il
pignoramento, neppure se il debito supera l’importo di 120.000
euro.
Ipoteca casa cointestata
La casa in
comproprietà con il coniuge (o altro soggetto) non debitore non
salva dall’ipoteca e dal pignoramento per cartelle esattoriali non
pagate, anche nel caso in cui l’abitazione sia stata assegnata dal
giudice dopo la separazione. La più recente giurisprudenza ha
stabilito che l’ipoteca è legittima anche se iscritta dopo
l’assegnazione della casa all’ex coniuge non debitore. I
creditori possono inoltre pignorare la casa assegnata dal giudice,
con la sentenza di separazione, ad uno degli ex coniugi se
quest’ultimo è anche proprietario dell’immobile.
Se il coniuge
assegnatario della casa coniugale, ottenuta con provvedimento del
giudice all’esito della causa di separazione, è anche proprietario
dell’immobile, i suoi creditori potranno pignorare tale bene. Non
conta il fatto che l’assegnazione sia anteriore.
Fonte:
“idealista”
Agenzia
Immobiliare Farini
Tel.
Ufficio Modena: 059454227 Fax: 059317476
Tel.
Ufficio Lesignana: 3398395052
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