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venerdì 23 agosto 2019

Controllo caldaia, spetta al locatore o al conduttore?

Il controllo della caldaia rappresenta un onere conseguente all’uso dell’immobile
Il controllo della caldaia, in caso di immobile affittato, spetta al conduttore. Si tratta infatti di un onere conseguente all’uso dell’immobile.
Nel caso in cui il conduttore non provveda alla pulizia della canna fumaria e al controllo dei fumi e il Comune sanzioni il locatore, quest’ultimo potrà rivalersi sull’inquilino.
Ma quando si tratta di casa in affitto, come capire quali spese spettano all’inquilino e quali al proprietario? Il primo passo da fare è vedere quanto riportato nel contratto di locazione. Le due parti, infatti, possono aver raggiunto un particolare accordo e specificato il tutto all’interno del contratto di locazione al momento della stipula.
Diversamente, di norma, viene inserito quanto previsto dalla legge. E in questo caso si fa riferimento agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile.
L’articolo 1576 del Codice Civile afferma, in modo generico, che spettano al conduttore le spese di piccola manutenzione, mentre competono al locatore le spese per le riparazioni necessarie, che permettono all’immobile di servire all’uso per cui è locato, generalmente quelle di straordinaria manutenzione.
L’articolo 1609 del Codice Civile fa specifica menzione degli interventi di piccola manutenzione a carico dell’inquilino. Sono a carico dell’inquilino le riparazioni che sono conseguenza dell’uso, ma non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito, non avendovi dato causa col fatto proprio o con quello dei suoi dipendenti. Tali riparazioni faranno carico al locatore salvo patto contrario e salvo l’esistenza di un uso locale che le ponga invece a carico dell’inquilino.

 Fonte : "idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

martedì 19 febbraio 2019

Debito pubblico italiano ancora in aumento nel 2018

italia 


Sale ulteriormente il debito pubblico italiano, soprattutto per quanto riguarda la componente pubblica. Lo dice l’ultima nota in merito di Banca d’Italia.

Cresciuto di 53,2 miliardi nel 2018, il debito pubblico italiano ha toccato a dicembre i 2.316,7 miliardi. A fine 2017 ammontava a 2.263,5 miliardi, ovvero il 131,2 per cento del Pil. La percentuale è destinata a peggiorare dato che l'incremento del debito è stato superiore alla crescita del Pil stesso (oltre il 3% contro l’1,1%).

Il debito 2018  stato costituito soprattutto dalla componente legata alle amministrazioni pubbliche, che hanno pesato per 40,6 miliardi di euro, a fronte di un incremento della liquidità del Tesoro di soli 5,8 miliardi per un totale di 35,1 miliardi di euro. Le uscite legate a pagamenti di premi all’emissione di titoli e al rimborso e alla rivalutazione di titoli indicizzati all’inflazione è stata di 6,8 miliardi di euro.

Quanto ai sottosettori, il debito consolidato delle amministrazioni centrali è salito di 54,7 miliardi di euro per raggiungere i 2.230,9, mentre quello delle amministrazioni locali è addirittura calato di 1,5 miliardi, a 85,6. Stabile il debito degli enti di previdenza. Quanto alle entrate tributarie, queste nel 2018 sono state pari a 463,4 miliardi di euro, in rialzo del 3,6% rispetto ai 447,3 miliardi del 2017.

A novembre 2018, infine, si nota una discesa della quota di detentori esteri dei nostri titoli di Stato: 646,883 miliardi di euro, cioè il 27,5% del debito pubblico italiano. In ottobre lo stock di titoli di Stato italiani in mano ad investitori esteri era pari a 651,883 miliardi, cioè il 27,9 per cento. Segnale che l’aumento dello spread ha probabilmente in qualche modo allontanato gli investitori dai bond sovrani del nostro Paese.

 

Fonte : "Idealista"

Agenzia Immobiliare Farini

059454227

martedì 15 maggio 2018

Differenza tra compromesso e rogito, ecco qual è il contratto prevalente

Gtres
Quando si acquista una casa si firma prima il compromesso (contratto preliminare) e poi il rogito (contratto definitivo). Ma cosa succede se c’è difformità tra i due documenti? Quale contratto è prevalente? Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza n. 6223/2018.

Prevalenza contratto definitivo sul preliminare

La Cassazione ha stabilito che quando vi è diversità tra il contenuto del contratto preliminare e il contenuto del contratto definitivo vale quanto scritto nel contratto definitivo. Di conseguenza, quanto diversamente pattuito in quello preliminare non ha alcun valore. Tra compromesso e rogito prevale quest’ultimo, salvo la presenza di qualche clausola contrattuale che disponga sulla prevalenza di un testo sull’altro.
Secondo i giudici supremi, nonostante il contratto definitivo sia stipulato in adempimento di un contratto preliminare, esso non è una pura riproduzione meccanica del primo dal quale prende le mosse, ma è un autonomo accordo all’interno del quale venditore e compratore restano liberi di allineare le loro volontà in modo diverso da quanto programmato nel contratto preliminare.
Il contratto definitivo deve rispettare i requisiti comuni a tutti i contratti (legittimazione, possibilità e liceità dell’oggetto, causa e forma) dal momento che non è una semplice ripetizione del preliminare, ma un nuovo contratto che le parti stipulano adempiendo all’impegno assunto col preliminare.
Di norma il contenuto del contratto definitivo è conforme a quanto previsto nel preliminare, ma le parti possono prevedere una disciplina difforme o revocare i precedenti accordi, senza per forza stipulare un nuovo contratto preliminare.
Fonte: “idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
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