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sabato 30 maggio 2020

Decreto rilancio, quando arriva ciascuno dei bonus previsti?

Decreto rilancio, quando arriva ciascuno dei bonus previsti?

Le tempistiche per l'invio delle domande e l'erogazione degli assegni



Il decreto rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, oltre a prorogare alcuni bonus già previsti dal Cura Italia, introduce nuove misure a sostegno di imprese e cittadini messi in crisi dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Ma come fare richiesta e quando arriva ciascun bonus?
Dalle aziende colpite dalla crisi, alle famiglie in difficoltà, il decreto rilancio ha introdotto diversi aiuti e sussidi per l’economia del Paese. Per molti bonus è già scattata l’ora per fare domanda, mentre per altri c’è una data di scadenza per presentare le domande per i bonus, vediamo quando arriva il via per le richieste caso per caso.

Ecobonus al 110%

Partirà dal 1° luglio (e durerà fino al 31 dicembre 2021) l’ecobonus al 110% per ristrutturare casa. La nuova detrazione fiscale prevista dal decreto rilancio si applicherà alle spese documentate sostenute per incrementare l’efficienza energetica degli edifici e della propria abitazione. Il bonus è da suddividere tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Reddito di emergenza

Il decreto rilancio istituisce anche il tanto atteso reddito di emergenza, le cui domande per riceverlo sono partire lo scorso 22 maggio e per inoltrare la richiesta all’Inps c’è tempo fino al prossimo 30 giugno 2020. L’importo varia a seconda di determinati parametri stabiliti da appositi coefficienti.

Bonus partite Iva

Per quanto riguarda le aziende e gli autonomi che ne abbiano già fatto richiesta l’erogazione del bonus da 600 euro (passato a 1.000 euro per alcuni) è automatica. Per chi, invece, non ha fatto la richiesta dell’indennità per marzo, il decreto rilancio stabilisce che c’è tempo fino al 3 giugno per effettuare la richiesta direttamente online tramite il sito dell’Inps.

Cassa integrazione

L’Inps per agevolare i lavoratori messi in cassa integrazione anticiperà una parte dell’assegno del 40% entro 30 giorni. La velocizzazione della procedura vale sia per la cassa in deroga che per quella normale, e sarà messa in campo dal 19 giugno compatibilmente con i tempi tecnici necessari per intervenire con le modifiche apportate dal testo del decreto rilancio.

Bonus bici e monopattini

Il bonus bici copre fino al 60% (per un massimo di 500 euro) della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette, ebike, monopattini elettrici. Il bonus vale per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio ed è riservato ai residenti delle città metropolitana e dei comuni con più di 50mila abitanti.

Bonus vacanze

Possono fare richiesta per il bonus vacanze le famiglie con un Isee fino a 40mila euro. Il bonus, che è valido dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e va da 150 a 500 euro a seconda dei membri del nucleo famigliare, è uno sconto dell’80% quando si paga la vacanza, mentre il 20% si traduce in uno sconto fiscale.

Bonus baby sitter

È già possibile fare richiesta per il bonus baby sitter da 1.200 euro alle le famiglie con figli al di sotto dei 12 anni. Inoltre, la somma può essere utilizzata anche per pagare la retta dei centri estivi che riapriranno a partire dal 15 giugno. La richiesta va inoltrata online all’Inps.

Bonus colf e badanti

Il decreto rilancio introduce anche il bonus per colf e badanti da 500 euro per aprile e maggio. possono farne già richiesta all’Inps le persone che, al 23 febbraio, avevano uno o più contratti per almeno 10 ore settimanali complessive e non conviventi presso il datore di lavoro.
 Agenzia Farini 
viale Gramsci 387,
Modena 
 
 
 

lunedì 6 aprile 2020

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giovedì 30 novembre 2017

Richiesta mutuo, i documenti necessari


Nel momento in cui si decide di acquistare una casa e accendere un mutuo, dopo aver fatto una serie di valutazioni, bisogna stare attenti anche ai documenti che bisogna presentare al momento della richiesta. Vediamo, dunque, quali sono le informazioni e i documenti necessari per l’istruttoria.
La guida della Banca d’Italia“Comprare casa – Il mutuo in parole semplici” ricorda che con l’istruttoria l’intermediario verifica il reddito, il patrimonio e le garanzie offerte dal cliente per valutare la sua capacità di rimborso nel tempo.
Ogni intermediario ha le sue procedure, ma in genere i documenti da presentare riguardano:
  • informazioni anagrafiche, quali età, residenza, stato civile, eventuali convenzioni patrimoniali stipulate fra i coniugi o parti di un’unione civile;
  • informazioni che certificano la capacità di reddito: per i lavoratori dipendenti, la dichiarazione del datore di lavoro che attesta l’anzianità di servizio, almeno l’ultimo cedolino dello stipendio e la copia del modello Cud (oppure il modello 730 o il modello Unico); per i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, le ultime dichiarazioni dei redditi, la certificazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato, l’attestato di iscrizione all’albo se professionisti;
  • informazioni relative all’immobile, per esempio la copia del contratto preliminare di vendita (“compromesso”), la planimetria, il certificato di abitabilità, l’ultimo atto di acquisto o la dichiarazione di successione.
Il Foglio contenente le Informazioni generali indica le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire per la valutazione del merito di credito nonché il termine entro il quale fornirle.
La garanzia che l’intermediario di solito richiede è l’ipoteca, che gli dà il diritto di far vendere l’immobile se il cliente non riesce a restituire il finanziamento. Per determinare il valore dell’immobile, e quindi della garanzia, l’immobile viene prima sottoposto a una perizia. Il cliente può abitare nell’immobile ipotecato e può affittarlo. Venderlo, invece, può essere più complicato proprio a causa del vincolo cui è sottoposto.
Il finanziatore potrebbe richiedere altre garanzie oltre all’ipoteca, per esempio quando il cliente ha un reddito basso rispetto alle rate, non ha un lavoro stabile o chiede un mutuo per un ammontare superiore all’80% del valore dell’immobile.Tra le garanzie più diffuse c’è la fideiussione, rilasciata da un soggetto diverso dal cliente che richiede il mutuo. Con la fideiussione il garante risponde della restituzione dell’intero finanziamento con tutto il suo patrimonio.
Un’altra valutazione importante da fare è quella relativa ai tempi per l’erogazione del mutuo. I tempi per ottenere il mutuo, cioè quelli che intercorrono tra la presentazione della documentazione e l’effettiva erogazione della somma sono indicati nel Foglio contenente le Informazioni generali. Il cliente può scegliere il notaio a cui rivolgersi. Il mutuo di solito non viene erogato il giorno della firma del contratto, ma solo dopo alcuni giorni, quando secondo la legge l’ipoteca ha normalmente raggiunto un maggior grado di sicurezza.

Fonte : " IDEALISTA"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227


giovedì 27 aprile 2017

Come effettuare la detrazione della provvigione

Come effettuare la detrazione della provvigione pagata all'agenzia immobiliare.




Tra le detrazioni fiscali della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016 vi sono anche le provvigioni pagate alle agenzie immobiliari. Vediamo come e in quale percentuale è possibile detrarre le spese sostenute per l'intermediazione immobiliare dal modello 730.
I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l'acquisto dell'immobile è effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso
La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:
  • per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
  • l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla lett. b) dell’art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste
Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficio, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell'immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari. Nell'ipotesi di
  • Fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo
  • Immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un'altra persona, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo
  • Fattura intestata esclusivametne a una persona che non sia prorietaria dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal propriatario
Requisiti agenti immobiliari
Per poter usufruire delle detrazioni gli immobiliari devono essere iscritti come agenti immobiliari in base alla legge n 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni
Documenti da conservare
Documentazione da controllare e conservare. Con la Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8 è stato precisato che:
  • la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
  • nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
  • se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario.
Da "Idealista"
Agenzia Farini
059 454227