Qual è la
responsabilità professionale dell'agente immobiliare?
Quando si può
imputare all'agente immobiliare una responsabilità per il proprio operato
in relazione alla conclusione di un affare? A spiegarlo sono i nostri
collaboratori di condominioweb.
Ricordiamo
che quella di agente immobiliare è una particolare tipologia di agenti di
affari in mediazione che - oltre che nel codice civile - trovano una
propria disciplina nella legge n. 39 del 1989 e nelle successive norme
integrative e modificatorie della medesima.
Si badi:
la responsabilità dell'agente immobiliare non è solamente quella
connessa alle conseguenze derivanti dalla conclusione di un affare, ma anche
quella riconducibile alla mancata conclusione di un accordo in ragione della
propria condotta.
Di entrambe
queste ipotesi, nella sostanza, si occupa il primo comma dell'art. 1759 del
codice civile, a mente del quale il mediatore (e quindi nello specifico anche
l'agente immobiliare) è tenuto a comunicare alle parti «le circostanze a lui
note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono
influire sulla conclusione di esso».
Com'è
evidente la norma può trovare applicazione tanto nelle ipotesi in cui
l'affare si è concluso tanto nella circostanza opposta, ovvero quanto l'affare
non è andato in porto.
Ciò che
l'agente deve comunicare sono tutte le circostanze in grado d'incidere
sulla valutazione e sicurezza dell'affare.
Che vuol dire
valutazione e sicurezza dell'affare?
Se si sta
vendendo un terreno che sarà oggetto di parziale
futura espropriazione in ragione della realizzazione in zona di
un'opera pubblica, è evidente che tale circostanza debba essere comunicata.
Se in un'abitazione
la veranda presente non è stata oggetto di condono, è evidente che il
potenziale acquirente debba essere messo a conoscenza del fatto; idem per ciò
che concerne la esistenza - o meno - del certificato di agibilità.
Condizione
essenziale per il rimprovero - inteso nel senso giuridico del termine -
dell'agente immobiliare è che le circostanze non comunicate siano a lui note.
La notorietà
delle circostanze è quindi dirimente ai fini della possibile valutazione della
responsabilità dell'agente immobiliare.
Quando un
elemento inerente all'affare può dirsi noto all'agente immobiliare?
Evidentemente quando si può dare prova che lo stesso ne avesse conoscenza.
La diligenza
dell'agente immobiliare
Fino a che
punto ci si può spingere nel rimproverargli che ne avrebbe comunque potuto
avere conoscenza?
Detta
diversamente: quale è la misura della diligenza da richiedere
all'agente immobiliare e quindi che si andrà a valutare nel caso di
controversia?
Come sempre
in questi casi, è utile volgere lo sguardo all'opera della giurisprudenza.
Al riguardo è
stato affermato che, può essere affermata la responsabilità del mediatore in
ragione dell'omessa «informazione del promissario acquirente sull'esistenza di
una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto
della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva
essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la
descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato
effettivo dei luoghi» (Cass. 16 luglio 2010 n. 16623).
Tale
circostanza, si legge nella sentenza appena citata legittima il promissario
acquirente a non versare la provvigione che sarebbe spettata al mediatore.
Naturalmente il
principio va applicato guardando caso per caso: difficile poter ipotizzare una
esclusiva responsabilità del mediatore laddove la difformità urbanistica sia
tale da potere essere conosciuta anche da un compratore non esperto.
In ogni caso
ciò non esime il mediatore, come si suole dire per scrupolo (in termini
giuridici, per la dovuta diligenza professionale), dal reperimento di tutte le
informazioni utili nell'ottica dell'affare.
È stato poi
anche affermata la responsabilità del mediatore che non ha comunicato alle
parti l'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli per l'affare
(Cass. 14 luglio 2009 n. 16382), sebbene tale conclusione sia tutt'altro che
unanime (Cass. 7 luglio 2009 n. 15926)
Fonte : "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
059454227
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