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martedì 14 aprile 2020

Decreto liquidità, il testo definitivo nel vademecum dell'Agenzia delle Entrate

Le misure fiscali illustrate punto per punto


Le Entrate illustrano le misure del dl liquidità

Il testo definitivo del decreto liquidità, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, si può trovare nel vademecum dell'Agenzia delle Entrate realizzato per chiarite le diverse misure. Vediamo quanto specificato.
Il vademecum dell'Agenzia delle Entrate illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

Decreto liquidità, sospensione versamenti

Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti per impresi e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (Articolo 18) il vedemecum dell'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la misura nello specifico riguarda la sospensione dei versameni in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e di Iva; la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.
I soggetti interessati sono coloro che nei mesi di marzo e/o aprile 2020 hanno subito la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro) e coloro che nei mesi di marzo e/o aprile 2020 hanno subito la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro).

Decreto liquidità per i professionisti

Per quanto riguarda la non effettuazione delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni (Articolo 19), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la misura riguarda i redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. Tutti redditi che non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. La misura interessa i ricavi e compensi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020.

Riduzione acconti Irpef, Ires e Irap

Per quanto riguarda la riduzione degli acconti Irpef, Ires e Irap dovuti per l'anno 2020 (Articolo 20), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la misura riguardatutti i soggetti passivi Irpef, Ires e Irap. Ad essere interessati sono gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti Irpef, Ires e Irap versati con il cosidetto metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
Per quanto riguarda la rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 (Articolo 21), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la misura riguarda tutti i contribuenti. I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020.  
Per quanto riguarda la proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Articolo 22), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che per la tardiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Cu 2020 non vengono applicate le sanzioni.

Decreto liquidità per le imprese

Per quanto riguarda la proroga della validità dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. Durf) (Articolo 23), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che i certidicati rilasciati alle imprese dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono validi fino al 30 giugno 2020.

Decreto liquidità, sospensione termini agevolazioni prima casa

Per quanto riguarda la sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni prima casa, il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata; per acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto; per rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione; per acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto.
Per quanto riguarda l'assistenza fiscale a distanza per il modello 730 (Articolo 25), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che i lavoratori dipenden9ti e assimilati possono inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità.    
Per quanto riguarda la semplificazione del versamento dell'imposta di bollo delle fatture elettroniche (Articolo 26), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che il     pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato: per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l'importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre; per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.    

Cessione gratuita farmaci a uso compassionevole

Per quanto riguarda la cessione gratuita dei farmaci a uso compassionevole (Articolo 27), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che il valore normale dei farmaci ceduti non concorre alla formazione dei ricavi del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette e che non opera la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del Dpr n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci.
Per quanto riguarda il credito d'imposta per le spese di sanificazione e di acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza (Articolo 30), il vademecum dell'Agenzia delle Entrate spiega che il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 20.000 euro.
Fonte : Idealista 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

mercoledì 18 luglio 2018

Quando gli italiani preferiscono abbandonare gli immobili invece di recuperarli

Quando gli italiani preferiscono abbandonare gli immobili invece di recuperarli



Poiché la storia degli italiani è fatta di migrazioni, spesso capita loro di ritrovarsi proprietari di seconde e terze case che in passato appartenevano a qualche caro estinto proveniente da una regione lontana rispetto a quella dove si vive attualmente. Regioni che a volte hanno scarse attrattive turistiche, o sono comunque difficilmente raggiungibili: le case restano quindi disabitate per lungo tempo. Ma costituiscono comunque un costo in termini di utenze di luce e gas che restano attive, o di imposte locali che vanno comunque versate al Comune di appartenenza dell’immobile.

Per evitare di pagare le tasse, purtroppo spesso si sceglie di abbandonare queste case al loro destino. I più recenti dati dell’Agenzia delle Entrate mostrano che gli immobili non adatti a produrre reddito sono cresciuti in un anno del 3,2% nel 2007, mentre Confedilizia rileva che dal 2011 la percentuale in più di edifici accatastati in categoria F2 (sostanzialmente, i ruderi che non vengono tassati) è stata addirittura dell’87%. “Un fenomeno che interessa anche i locali commerciali – spiega il Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa – i quali, tra tasse statali e locali vedono un carico fiscale che supera anche il 60% e non riuscendo, quindi, a fare investimenti, lasciano i locali sfitti e in rovina”. Segnale che gli italiani preferiscono lasciar andare i propri immobili piuttosto che recuperarli, per poi dover pagare le relative imposte, senza la certezza di poterne trarre un giusto reddito.

Imu e Tasi, quando non si pagano

Si può evitare di pagare le tasse su un immobile in vari casi, tra cui: quando il fabbricato è inagibile (è un perito tecnico a dover dichiarare l’inagibilità di un edificio o la sua inabitabilità); quando di conseguenza, l’immobile può essere accatastato come immobile “collabente” (categoria catastale F/2, senza rendita), a meno che non ci si trovi in un Comune che fa comunque pagare l’area occupata in quanto edificabile, e che l’Agenzia delle Entrate accetti il riaccatastamento; quando, in casi estremi, viene abbattuto. Altri casi, meno drastici, in cui è possibile risparmiare sulle tasse possono verificarsi quando due coniugi possiedono due case, ognuna delle quali risulta abitazione principale per uno di essi (che hanno, di conseguenza, residenza in Comuni diversi); quando l’immobile è in proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, oppure a militari in servizio in un altro Comune, purché non affittato; quando si tratta di casa coniugale assegnata all’ex coniuge; quando la casa è ceduta, ad esempio, ai figli.

Rinunciare alla proprietà per non pagare le tasse

Il dato sul numero di edifici senza rendita catastale, a detta di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, va considerato la punta di un iceberg. “Il numero degli edifici in queste condizioni in assoluto non è altissimo – spiega, - ma è la tendenza al suo aumento a preoccupare. Significa o che i proprietari preferiscono danneggiare volontariamente i propri immobili pure di evitare di pagare le imposte; o che tali immobili semplicemente non vengono mai ristrutturati, e cadono naturalmente in rovina. Spesso, pur di non essere gravati dal fisco, si sceglie addirittura di rinunciare alla proprietà. Dietro il mezzo milione di immobili in rovina in Italia si sospettano quindi altre decine di migliaia pronte ad entrare nella stessa condizione entro breve”.

Cedolare secca sui locali commerciali: una possibile soluzione

Una situazione che è ben lungi dal parlare di un mercato immobiliare in buona salute in Italia. “Nel confronto con i dati europei, in Italia vediamo un aumento di compravendite a fronte di un continuo calo dei prezzi - dichiara Spaziani Testa. - Perciò noi parliamo di “comprasvendite”: parecchia gente ha perso soldi vendendo a meno del prezzo di acquisto, e questo non è un buon segnale. Inoltre, chi compra oggi è chi qualche anno fa non aveva un’elevata disponibilità di spesa, e si è deciso oggi a farlo perché il prezzo è conveniente. Esaurito il bacino di persone che si possono permettere l’acquisto, il mercato sarà nuovamente fermo”.
Perché l’Italia si distingue in negativo rispetto al panorama europeo? “ Prima di tutto per l’economia meno stabile – risponde Spaziani Testa. - Poi l’Italia ha commesso l’errore di gestire la crisi del 2011-2012, che ha portato al governo tecnico, con misure che hanno pesato quasi esclusivamente sugli immobili,  con un carico fiscale passato da 9 a 24 miliardi. Sarebbe stato un errore meno grave se si fosse trattato di una misura una tantum. Invece le imposte sono rimaste, pur alleggerite per le prime case”.
Cosa potrebbe fare, allora, il nuovo governo? “ Sicuramente ridurre il carico fiscale, anche se è qualcosa di utopico ora che le tasse sulla casa sono diventate una risorsa finanziaria stabile. I bonus e gli sgravi fiscali sono stati l’unico segnale positivo e vanno assolutamente mantenuti, anche se nonostante la loro esistenza l’edilizia delle manutenzioni e ristrutturazioni non è ancora ripartita in maniera significativa. Andrebbe dato un segnale forte per il settore e per il suo indotto: ad esempio auspichiamo che venga introdotta la cedolare secca anche per gli affitti commerciali oltre che per quelli residenziali. In quest’ultimo settore - conclude Spaziani Testa, - gli sgravi fiscali hanno avuto effetti positivi, che ci auguriamo possano verificarsi anche negli altri settori”.
Da " Idealista" 
Agenzia Farini
059 454227