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mercoledì 18 luglio 2018

Quando gli italiani preferiscono abbandonare gli immobili invece di recuperarli

Quando gli italiani preferiscono abbandonare gli immobili invece di recuperarli



Poiché la storia degli italiani è fatta di migrazioni, spesso capita loro di ritrovarsi proprietari di seconde e terze case che in passato appartenevano a qualche caro estinto proveniente da una regione lontana rispetto a quella dove si vive attualmente. Regioni che a volte hanno scarse attrattive turistiche, o sono comunque difficilmente raggiungibili: le case restano quindi disabitate per lungo tempo. Ma costituiscono comunque un costo in termini di utenze di luce e gas che restano attive, o di imposte locali che vanno comunque versate al Comune di appartenenza dell’immobile.

Per evitare di pagare le tasse, purtroppo spesso si sceglie di abbandonare queste case al loro destino. I più recenti dati dell’Agenzia delle Entrate mostrano che gli immobili non adatti a produrre reddito sono cresciuti in un anno del 3,2% nel 2007, mentre Confedilizia rileva che dal 2011 la percentuale in più di edifici accatastati in categoria F2 (sostanzialmente, i ruderi che non vengono tassati) è stata addirittura dell’87%. “Un fenomeno che interessa anche i locali commerciali – spiega il Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa – i quali, tra tasse statali e locali vedono un carico fiscale che supera anche il 60% e non riuscendo, quindi, a fare investimenti, lasciano i locali sfitti e in rovina”. Segnale che gli italiani preferiscono lasciar andare i propri immobili piuttosto che recuperarli, per poi dover pagare le relative imposte, senza la certezza di poterne trarre un giusto reddito.

Imu e Tasi, quando non si pagano

Si può evitare di pagare le tasse su un immobile in vari casi, tra cui: quando il fabbricato è inagibile (è un perito tecnico a dover dichiarare l’inagibilità di un edificio o la sua inabitabilità); quando di conseguenza, l’immobile può essere accatastato come immobile “collabente” (categoria catastale F/2, senza rendita), a meno che non ci si trovi in un Comune che fa comunque pagare l’area occupata in quanto edificabile, e che l’Agenzia delle Entrate accetti il riaccatastamento; quando, in casi estremi, viene abbattuto. Altri casi, meno drastici, in cui è possibile risparmiare sulle tasse possono verificarsi quando due coniugi possiedono due case, ognuna delle quali risulta abitazione principale per uno di essi (che hanno, di conseguenza, residenza in Comuni diversi); quando l’immobile è in proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, oppure a militari in servizio in un altro Comune, purché non affittato; quando si tratta di casa coniugale assegnata all’ex coniuge; quando la casa è ceduta, ad esempio, ai figli.

Rinunciare alla proprietà per non pagare le tasse

Il dato sul numero di edifici senza rendita catastale, a detta di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, va considerato la punta di un iceberg. “Il numero degli edifici in queste condizioni in assoluto non è altissimo – spiega, - ma è la tendenza al suo aumento a preoccupare. Significa o che i proprietari preferiscono danneggiare volontariamente i propri immobili pure di evitare di pagare le imposte; o che tali immobili semplicemente non vengono mai ristrutturati, e cadono naturalmente in rovina. Spesso, pur di non essere gravati dal fisco, si sceglie addirittura di rinunciare alla proprietà. Dietro il mezzo milione di immobili in rovina in Italia si sospettano quindi altre decine di migliaia pronte ad entrare nella stessa condizione entro breve”.

Cedolare secca sui locali commerciali: una possibile soluzione

Una situazione che è ben lungi dal parlare di un mercato immobiliare in buona salute in Italia. “Nel confronto con i dati europei, in Italia vediamo un aumento di compravendite a fronte di un continuo calo dei prezzi - dichiara Spaziani Testa. - Perciò noi parliamo di “comprasvendite”: parecchia gente ha perso soldi vendendo a meno del prezzo di acquisto, e questo non è un buon segnale. Inoltre, chi compra oggi è chi qualche anno fa non aveva un’elevata disponibilità di spesa, e si è deciso oggi a farlo perché il prezzo è conveniente. Esaurito il bacino di persone che si possono permettere l’acquisto, il mercato sarà nuovamente fermo”.
Perché l’Italia si distingue in negativo rispetto al panorama europeo? “ Prima di tutto per l’economia meno stabile – risponde Spaziani Testa. - Poi l’Italia ha commesso l’errore di gestire la crisi del 2011-2012, che ha portato al governo tecnico, con misure che hanno pesato quasi esclusivamente sugli immobili,  con un carico fiscale passato da 9 a 24 miliardi. Sarebbe stato un errore meno grave se si fosse trattato di una misura una tantum. Invece le imposte sono rimaste, pur alleggerite per le prime case”.
Cosa potrebbe fare, allora, il nuovo governo? “ Sicuramente ridurre il carico fiscale, anche se è qualcosa di utopico ora che le tasse sulla casa sono diventate una risorsa finanziaria stabile. I bonus e gli sgravi fiscali sono stati l’unico segnale positivo e vanno assolutamente mantenuti, anche se nonostante la loro esistenza l’edilizia delle manutenzioni e ristrutturazioni non è ancora ripartita in maniera significativa. Andrebbe dato un segnale forte per il settore e per il suo indotto: ad esempio auspichiamo che venga introdotta la cedolare secca anche per gli affitti commerciali oltre che per quelli residenziali. In quest’ultimo settore - conclude Spaziani Testa, - gli sgravi fiscali hanno avuto effetti positivi, che ci auguriamo possano verificarsi anche negli altri settori”.
Da " Idealista" 
Agenzia Farini
059 454227

mercoledì 23 maggio 2018

Confedilizia contro la "visione Ocse": più tasse sugli immobili abbassano il Pil procapite



"Nel breve termine un aumento della tassazione sulla proprietà si correla negativamente con il Pil procapite". Così Confedilizia ha risposto - nel corso di un'audizione sul Def in Parlamento - alla cosiddetta "visione Ocse" che ha più volte proposto uno spostamento delle imposte dal reddito alla proprietà.
"Sulla base di risultati econometrici piuttosto deboli, tale visione - spiega Confedilizia - suggerisce come lo spostamento del prelievo fiscale dalla tassazione diretta a quella indiretta, e dalla tassazione del reddito a quella della proprietà, abbia effetti positivi sulla crescita economica nel lungo termine". Ma tale effetto positivo non risulterebbe più significativo dal punto di vista statistico.

Il parere di Ance sugli incentivi fiscali

In audizione davanti alle Commissioni speciali di Camera e Senato anche l'Ance che ha sottolineato l'importanza di mantenere gli attuali incentivi sulla riqualificazione edilizia. "Un ripensamento degli incentivi alla riqualificazione edilizia" - ha detto l'Associazione nazionale dei costruttori edili - anche se collegato ad una revisione del sistema fiscale, sarebbe in questo momento devastante, non solo per il settore delle costruzioni, ma per la qualità e la sicurezza della casa, principale patrimonio delle famiglie italiane", che dal 2008 ad oggi si è mediamente svalutato del 30%, "impoverendo le famiglie italiane".
L'associazione propone anzi di equiparare la fiscalità sull'acquisto degli immobili nuovi - ad alta efficienza energetica - con quelli usati, come fatto con successo negli anni 2016 e 2017; estendere alle zone a rischio sismico 2 e 3 le detrazioni Irpef per l'acquisto di case antisismiche, derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione; rimodulare i benefici fiscali ecobonus e sismabonus,in funzione della tipologia e dimensione degli immobili; garantire un regime di tassazione agevolata all'impresa per le permute di interi stabili condominiali da demolire e ricostruire"








Fonte: “idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052



lunedì 24 luglio 2017

Nuova tassa sugli affitti brevi. Tutto pronto?

Debutto ufficiale della tassa sulle locazioni turistiche.


Con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 95 del 24/04/2017) è entrato in vigore, pur con qualche incertezza applicativa, il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, che contiene “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” e che è nota con la definizione di “manovrina”. Permangono, nonostante alcune scadenze immediate, molti dubbi su come applicare la norma e sui procedimenti. Soprattutto sale l’attesa per una circolare dell’Agenzia delle entrate che possa illuminarci sulle procedure concrete.
Prima di provare a semplificare la manovra e punto per punto analizzarne gli aspetti salienti dell’art. 4 del Decreto, che ci interessa da vicino perché introduce degli oneri per chi si occupa di affitti brevi, manifestiamo una certa perplessità circa la data a partire dalla quale sono scattati gli obblighi previsti (1° giugno 2017), che è ricaduta in un momento in cui:
1) risultava ancora in corso una conversione in legge del Decreto, la quale potrebbe apportare alcune modifiche alla norma
2) soprattutto, non è ancora stato emanato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire i necessari chiarimenti applicativi.

Con queste premesse e non potendo più attendere, quindi, commenteremo la norma nel suo contenuto dubbio per dubbio, auspicandoci di poter presto fornire maggiori indicazioni applicative, una volta disponibili.


Definizione
1. Quali sono i contratti coinvolti?

Per la prima volta abbiamo una definizione esatta degli affitti brevi, definiti come quei contratti di affitto di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni; stipulate tra persone fisiche, dunque al di fuori di attività d’impresa. Sono comprese altresì gli affitti brevi con annessi servizi (biancheria e pulizia), ma non è ben chiaro cosa si voglia significare con questo riferimento: la locazione con servizi annessi in alcune Regioni non è consentita (d’altra parte la locazione di per sé non comporta alcun servizio), pertanto si potrebbe presumere che si intenda estendere l’applicazione della norma alle cosiddette “Case e Appartamenti per Vacanze” (ove gestite in forma non imprenditoriale) ed i Bed & Breakfast.
Un discreto pasticcio, dato che in questo modo la norma sulle “locazioni brevi” andrebbe ad invadere il campo delle strutture ricettive extra-alberghiere, che normalmente sono gestite con la classica formula del check-in e check-out, senza la stesura di alcun contratto di affitto.

2. Quando?


A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di affitti brevi stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione. Nessuna novità, sembrerebbe, se per locazione breve si intendesse la locazione pura. Certo sarebbe invece una novità l’applicazione della cedolare ai casi di ricettività extra-alberghiera (per esempio bed & breakfast), ai casi quindi che, oltre alla locazione, prevedono la fornitura di servizi.

3. Su quali contratti?


Oltre ai contratti di affitto, la cedolare secca può essere applicata anche sui redditi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi. Questa è certamente una novità, dal momento che i contratti di sublocazione e quelli conclusi dal comodatario erano finora esclusi dall’applicazione della cedolare. Tale allargamento riguarda, beninteso, le sole “locazioni brevi” come sopra definite.

4. Chi paga?


I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Stando al testo della norma, sembrerebbero esclusi dalla sua applicazione i casi di agenzie che concedono direttamente in godimento immobili con la formula del “vuoto per pieno”, non trattandosi di intermediazione ma di mandato senza rappresentanza. D’altra parte a confermarlo sarebbe la stessa natura imprenditoriale dell’attività delle agenzie, che come abbiamo visto comporta l’esclusione dal campo di applicazione della norma, rivolta ai privati. Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate specificare meglio ed eventualmente confermarlo. In ogni caso, la stessa Agenzia delle Entrate dovrà specificare (al momento non lo ha fatto) in che modo andranno comunicati i dati relativi ai contratti di locazione breve intermediati. Da oggi, in sostanza, esiste un obbligo ma non è noto il modo di rispettarlo.

5. Come?


Questo è il punto più importante della norma: gli intermediari trattengono dalla cifra da versare al proprietario una sorta di ritenuta d’acconto, che si calcola al 21%, come l’imposta di cedolare secca se poi il proprietario opterà per tale regime, o come acconto Irpef nel caso si rimanga nella tassazione tradizionale.
La norma recita: Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Qualora incassino anche il canone per conto del proprietario, i soggetti di cui al comma precedente dovranno operare ritenuta al momento dell’accredito al locatore. A seconda dell’opzione del locatore, questa ritenuta varrà come imposta cedolare o come acconto IRPEF. Per le modalità di effettuazione della ritenuta, oltre che per l’invio della certificazione unica al cliente, è certamente opportuno un approfondimento dell’agenzia delle entrate in materia; al momento, segnaliamo, non è ancora stato fornito un codice tributo specifico (anche per questo sarà illuminante il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).


6. Perchè?


Ultimo paragrafetto dedicato al perché di tale norma, introdotta con l’obiettivo (come già lo era per la cedolare secca) di far emergere il sommerso e le tante evasioni legate a questo mercato. Poiché l’obbligo di registrare i contratti insiste solo sui contratti di durata superiore a 30 giorni, tutti questi contratti, brevi per definizione, rischiano di non essere controllati dall’agenzia delle entrate. Ora l’obbligo di prelievo del 21% sui canoni percepiti, così come di dichiarazione ricade sui contratti conclusi da intermediari, mentre rimangono ancora esclusi contratti gestiti direttamente tra privati.
Mentre ci teniamo pronti a darvi aggiornamenti quando la Legge di Conversione sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, intanto abbiamo un inizio.
Un inizio, ancora molto incerto.. , tutto da scoprire vivendo, come la calda estate che ci aspetta.

mercoledì 21 giugno 2017

Le tasse da pagare sui conferimenti

Le tasse da pagare sui conferimenti
La tassazione dei conferimenti in natura delle società è la stessa sia in sede di costituzione, sia in sede di aumento del capitale sociale. 
Sono tenuti a versare le imposte indirette:
  • le società di qualunque tipo; 
  • gli enti diversi dalle società, compresi i consorzi; 
  • le associazioni;
  • le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole. 
Le imposte più rilevanti, imposta di registro, ipotecaria e catastale, incidono in modo diverso a seconda del bene oggetto di conferimento. La consulenza del notaio può risultare molto utile per approfondire e chiarire questi aspetti fiscali delle imprese.
Di seguito una breve schematizzazione dei casi più comuni:
Fabbricato abitativo o non abitativo, e/o sue pertinenze, terreno non agricolo e relative pertinenze, conferito da privato
  • Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000) 
  • Imposta ipotecaria: € 50
  • Imposta catastale: € 50.
Terreni agricoli e relative pertinenze conferiti da privato o da impresa a soggetto diverso da imprenditore agricolo professionale
  • Imposta di registro: 12% (con il minimo di € 1.000)
  •  Imposta catastale: € 50 
  • Imposta ipotecaria: € 50.
Fabbricato strumentale per natura e/o sue pertinenze, conferito da impresa non costruttrice, senza esercizio di opzione IVA 
  • IVA esente 
  • Imposta di registro: € 200
  • Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200) 
  • Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200).
Fabbricato strumentale per natura, e/o sue pertinenze, conferito da impresa non costruttrice, con opzione per l'applicazione dell'IVA 
  • IVA: 22% CON REVERSE CHARGE 
  • Imposta di registro: € 200
  • Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200) 
  • Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200).
Azienda o ramo d’azienda (anche se comprensiva di immobili)
  • Imposta di registro: € 200
  • Imposta ipotecaria: € 200 (se comprensiva di immobili) 
  •  Imposta catastale: € 200 (se comprensiva di immobili).
Sono inoltre soggette ad imposta di registro in misura fissa di € 200 le seguenti operazioni:
  • aumento del capitale mediante conversione di obbligazioni in azioni;
  • aumento gratuito del capitale  mediante passaggio a capitale di riserve;
  • regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi;
  • operazioni di società ed enti esteri;
  • fusione tra società, scissione delle stesse e le altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.


mercoledì 30 novembre 2016

Case, boom di compravendite continua la discesa dei prezzi


CASE, BOOM DI COMPRAVENDITE CONTINUA LA DISCESA DEI PREZZI



Questi ultimi mesi del 2016 hanno segnato un aumento della compravendita immobiliare non solo sulle abitazioni ma anche sui capannoni e negozi.
Leggiamo insieme l'articolo del "La Repubblica" per avere più dettagli in merito.






Case, box auto e uffici venduti a prezzi sempre più bassi, tassi di interesse dei mutui ai minimi storici, sfiducia verso altri investimenti ed ecco che in Italia si acquistano sempre più immobili, tanto che nel secondo trimestre di quest’anno c’è stato un vero e proprio boom di compravendite.

Ben 305mila, di cui circa 143mila di abitazioni, secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare di Agenzia delle Entrate. Un numero in aumento di quasi un 22% rispetto ai dati dello stesso trimestre 2015.
Superiore anche alla crescita registrata nei primi tre mesi dell’anno quando era del 17,3%. Tanto che, secondo le stime del gruppo immobiliare Tecnocasa, a fine anno le compravendite di abitazioni potrebbero attestarsi tra le 480 e 500 mila. In crescita rispetto alle 449mila del 2015 ma ancora lontanissime dalle 845mila del 2006. Gli operatori tirano comunque un sospiro di sollievo.

«Dopo anni terribili per il mercato, avvertiamo un ritorno di fiducia sempre più forte fra i compratori», conferma Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it, portale di annunci online tra i più conosciuti del Bel Paese.

Si comprano più capannoni e immobili destinati ad attività produttive, in tutto 2.895 quelli venduti tra aprile e giugno scorso (+30%), ma anche più negozi e locali per attività commerciali: 7.593 in crescita del 12,9. Sono però le compravendite di case quelle che stanno ritornando pian piano ai livelli antecedenti al 2012, quando erano scese a 448mila. Nel secondo trimestre di quest’anno hanno segnato un aumento del 22,9% e si tratta della crescita in assoluto più consistente dal 2004.

Ancora una volta è il Nord Italia a registrare il maggior numero di transazioni, arrivando a pesare la metà del totale. Nel secondo trimestre di quest’anno la crescita è stata del 25% rispetto al 2015. Anche il Centro ed il Sud del Paese registrano un aumento del 20% rispetto ai trimestri precedenti.
Il maggior numero di compravendite di case si è avuto a Roma (8.250), Milano (6.150) e Torino (3.406). Tra le città spicca in particolare il dato di Bologna, dove le compravendite crescono più che altrove (+33,5%).

Questa ritrovata voglia di spendere nel mattone si era iniziata a far sentire nel 2014, per proseguire nel 2015 con le compravendite in aumento del 6,5%.
Ora sembra un trend destinato a proseguire, tanto che si sono persino ridotti i tempi di vendita che si attestano intorno a 159 giorni.

Si acquistano soprattutto “prime case”, in modo particolare se si trovano in centro città. Del resto, come mostra una ricerca realizzata da Immobiliare.it su un campione di oltre 1.500 persone e pubblicata solo qualche settimana fa, sette italiani su dieci sono convinti che questo sia un momento propizio per comprare.

Nel terzo trimestre 2012 la pensavano così solo cinque su dieci. Appena l’8,4% degli intervistati si è invece detto dubbioso sulla bontà di un acquisto in questo momento. Forse si tratta di chi crede che i prezzi possano continuare a scendere.

Negli ultimi dieci anni gli immobili non hanno cessato di perdere valore. Addirittura una recente analisi di Tecnocasa mostra come per un’abitazione di 85 metri quadri oggi si spendano poco più di sei anni di stipendio di un italiano medio (circa 26mila euro lordi all’anno). Nel 2006 ne servivano invece almeno dieci.

A Roma, tra le città più care, bisogna versare dieci annualità. Nel 2006 ne servivano quattordici, tanto che anche all’ombra del Cupolone le compravendite sono aumentate del 12,5% nei primi sei mesi di quest’anno e si riescono a dare via anche gli immobili di lusso, certi attici da 15mila euro al metro quadro con vista mozzafiato su piazza di Spagna. A Milano, seconda città più cara d’Italia, sono invece necessarie nove annualità (13,7 nel 2006). Segue Firenze con poco più di otto e mezzo. Mentre a Palermo, Genova, Torino e Verona si possono invece spendere cifre di gran lunga inferiori a quelle della media nazionale: bastano 3,9 anni di salario per comprar casa nel capoluogo siciliano, 4,4 per firmare un contratto d’acquisto nella città della Lanterna, 4,5 a Torino e a Verona.

Secondo Standard & Poor’s il costo della casa potrebbe tornare a crescere nel 2017 e 2018 ma al massimo dell’1%.

Eppure, nonostante le ottime condizioni di mercato, le compravendite sono ancora lontane dai numeri che si registravano nel 2006. Colpa dell’economia italiana che non ha certo spiccato il volo. Ma colpa anche delle tasse considerate troppo alte.

«Siamo contenti per i dati in crescita delle compravendite, ma per far ripartire davvero il mercato è necessario allentare la pressione fiscale sugli immobili, in modo da restituire un ritorno economico sugli investimenti », incalza Paolo Righi, presidente nazionale Fiaip.

Secondo l’associazione degli agenti immobiliari, a cui aderiscono 12mila agenzie e più di 50mila operatori, dal 2011 ad oggi molti provvedimenti fiscali hanno invece distrutto il comparto.

«Tra tasse locali e nazionali, si è arrivati a sfiorare i 30 miliardi rispetto ai 9,5 precedenti», prosegue il presidente che invita il governo a fare una cura shock sull’immobiliare.

«Si abbassino le rendite catastali e si riporti la tassazione a livelli accettabili. I nostri concittadini credono ancora nel mattone, nonostante ciò che sostengono alcuni esperti, e se non riescono a comprare in Italia è perché è poco remunerativo». Nel secondo trimestre, il primato di compravendite di case è di Roma (8.250), poi Milano (6.150) e Torino (3.406). Un’abitazione di 85 mq oggi si compra con poco più di sei anni di stipendio di un italiano medio (circa 26mila euro lordi all’anno). Nel 2006 ne servivano almeno dieci.



Da “La Repubblica”

Agenzia Farini
tel: 059/454227

venerdì 23 settembre 2016

Vendere una casa ricevuta in eredità: i passi da seguire

Vendere una casa ricevuta in eredità: i passi da seguire



Chi vuol vendere un immobile ricevuto in eredità deve seguire una serie di adempimenti obbligatori, in primis la dichiarazione di successione e la trascrizione dell'accettazione di eredità.
Perché la vendita di una casa ricevuta in eredità sia legale è necessario seguire una serie di adempimenti  che saranno indicati dal notaio incaricato del trasferimento immobiliare. 
Il primo passo da seguire è la dichiarazione di successione. In questo documento - che può essere redatto direttamente dagli interessati con l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia delle Entrate, da un notaio, un commercialista o un caf - devono essere indicati tutti i beni del defunto, conti correnti, titoli, autoveicoli, immobili. La dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla morte alla Agenzia delle Entrate del luogo in cui il defunto aveva la sua ultima residenza.
Trascrizione dell'accettazione dell'eredità - Questo non implica un'accettazione espressa dell'eredità, perché non momento in cui l'erede vende un bene si presume che abbia intenzione di accettarlo. E' la cosiddetta accettazione tacita. La trascrizione ha la funzione di "tracciare" il passaggio del bene per garantire a chi compra un controllo preventivo sull'effettiva intestazione del bene.

Tasse da pagare per successione ereditaria 

Chi vuole vendere un immobile dovrà inoltre tenere in conto le seguenti spese:
  • Le imposte da pagare per presentare la dichiarazione di successione e l'eventuale compenso che spetta al professionista che prepara tale dichiarazione.
  • Le imposte da pagare per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità
da " idealista"
Agenzia Farini
059 454227

giovedì 27 agosto 2015

Tassa sui condizionatori, libretto di impianto e rapporto di controllo. Facciamo chiarezza


Tassa sui condizionatori, libretto di impianto e rapporto di controllo. Facciamo chiarezza

“Tassa sui condizionatori”, facciamo chiarezza su chi deve pagarla, chi deve possedere il libretto di impianto e chi deve effettuare i controlli di efficienza energetica

Ha destato molte preoccupazioni la notizia diffusa dai media nei giorni scorsi, secondo cui il Governo avrebbe introdotto una nuova tassa sui condizionatori.
Prontamente è arrivata la smentita del Ministero dello Sviluppo economico che ha diffuso una nota in cui chiarisce l’esatta portata del nuovo provvedimento.
Si tratta di una novità che è stata introdotta in Italia già nel 2014 in adeguamento alle norme europee sulla tutela dell’ambiente e che comporta l’obbligo, per i possessori di impianti climatizzazione estiva (tra cui i classici condizionatori) con potenza superiore a 12 kW, di sottoporli a controlli periodici.
I proprietari che non si adeguano sono puniti con multe da 500 a 3.000 euro.
Da sottolineare, innanzitutto, che l’obbligo non riguarda tutti i condizionatori: un impianto domestico difficilmente supera i 3 kW.
Di seguito cerchiamo di chiarire la questione che ha generato grande confusione tra libretto di impianto, rapporto di controllo e tassa sui condizionatori.

Tassa condizionatori, libretto di impianto e controlli periodici

Occorre fare alcune precisazioni, visto alcuni fraintendimenti che si stanno generando.
Il libretto d’impianto è obbligatorio per ogni impianto termico.
Pertanto è fondamentale fare riferimento alla definizione di “impianto termico” che nel tempo ha subito vari cambiamenti.
Secondo la versione attualmente in vigore, il D.Lgs. 192/05 (come modificato dalla Legge 90/2013) definisce impianto termico:
  • impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
    Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
    Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”
Pertanto, stando alla definizione di impianto termico e al DM 10 febbraio 2014, tutti i condizionatori per la climatizzazione estiva devono essere dotati di libretto di impianto.
Discorso diverso è per i controlli periodici di efficienza energetica (D.P.R. 74/2013).
I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti e sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione – secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine – oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria.
Occorre comunque rispettare per gli impianti di climatizzazione estiva la periodicità di trasmissione del rapporto di controllo:
  • ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
  • ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW
L’operatore tecnico avrà l’obbligo di rilasciare al cliente il cosiddetto rapporto di efficienza energetica e di trasmetterlo al catasto regionale di competenza secondo le scadenze temporali previste dal decreto per tipologia di impianto.
In definitiva, per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza inferiore a 12 kW non vanno rilasciati i rapporti di controllo di efficienza energetica, ma il libretto di impianto è comunque necessario.

sabato 22 agosto 2015

Casa, perde oltre 1 miliardo di valore ma le tasse salgono di un terzo



Casa, perde oltre 1 miliardo di valore ma le tasse salgono di un terzo


Da "casa dolce casa" a "cara e povera casa": secondo l’Ufficio studi della Cgia, in questi ultimi 5 anni il valore economico degli immobili è crollato di circa 1.200 miliardi di euro (-14,2 per cento), ma nel contempo le tasse sono salite in misura esponenziale: + 31,2 per cento. In termini assoluti, il carico fiscale sul mattone è aumentato di ben 12,3 miliardi di euro: se nel 2010 era pari a 39,48 miliardi di euro, nel 2014 ha toccato i 51,8 miliardi. Intanto, anche in questa prima parte di 2015, il valore continua a scendere, come ha mostrato l'Istat. "Siamo meno ricchi, ma paghiamo di più – sintetizza il segretario Giuseppe Bortolussi -: due fenomeni di segno opposto che hanno contribuito a spingere il settore dell'edilizia nella crisi più pesante mai registrata negli ultimi 70 anni".
(La Repubblica, Redazione – www.repubblica.it)