Visualizzazione post con etichetta controlli. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta controlli. Mostra tutti i post

giovedì 27 agosto 2015

Tassa sui condizionatori, libretto di impianto e rapporto di controllo. Facciamo chiarezza


Tassa sui condizionatori, libretto di impianto e rapporto di controllo. Facciamo chiarezza

“Tassa sui condizionatori”, facciamo chiarezza su chi deve pagarla, chi deve possedere il libretto di impianto e chi deve effettuare i controlli di efficienza energetica

Ha destato molte preoccupazioni la notizia diffusa dai media nei giorni scorsi, secondo cui il Governo avrebbe introdotto una nuova tassa sui condizionatori.
Prontamente è arrivata la smentita del Ministero dello Sviluppo economico che ha diffuso una nota in cui chiarisce l’esatta portata del nuovo provvedimento.
Si tratta di una novità che è stata introdotta in Italia già nel 2014 in adeguamento alle norme europee sulla tutela dell’ambiente e che comporta l’obbligo, per i possessori di impianti climatizzazione estiva (tra cui i classici condizionatori) con potenza superiore a 12 kW, di sottoporli a controlli periodici.
I proprietari che non si adeguano sono puniti con multe da 500 a 3.000 euro.
Da sottolineare, innanzitutto, che l’obbligo non riguarda tutti i condizionatori: un impianto domestico difficilmente supera i 3 kW.
Di seguito cerchiamo di chiarire la questione che ha generato grande confusione tra libretto di impianto, rapporto di controllo e tassa sui condizionatori.

Tassa condizionatori, libretto di impianto e controlli periodici

Occorre fare alcune precisazioni, visto alcuni fraintendimenti che si stanno generando.
Il libretto d’impianto è obbligatorio per ogni impianto termico.
Pertanto è fondamentale fare riferimento alla definizione di “impianto termico” che nel tempo ha subito vari cambiamenti.
Secondo la versione attualmente in vigore, il D.Lgs. 192/05 (come modificato dalla Legge 90/2013) definisce impianto termico:
  • impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
    Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
    Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”
Pertanto, stando alla definizione di impianto termico e al DM 10 febbraio 2014, tutti i condizionatori per la climatizzazione estiva devono essere dotati di libretto di impianto.
Discorso diverso è per i controlli periodici di efficienza energetica (D.P.R. 74/2013).
I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti e sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione – secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine – oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria.
Occorre comunque rispettare per gli impianti di climatizzazione estiva la periodicità di trasmissione del rapporto di controllo:
  • ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
  • ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW
L’operatore tecnico avrà l’obbligo di rilasciare al cliente il cosiddetto rapporto di efficienza energetica e di trasmetterlo al catasto regionale di competenza secondo le scadenze temporali previste dal decreto per tipologia di impianto.
In definitiva, per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza inferiore a 12 kW non vanno rilasciati i rapporti di controllo di efficienza energetica, ma il libretto di impianto è comunque necessario.

lunedì 4 maggio 2015

Acquisto : Verifiche da fare!

Il geometra risponde :Prima di acquistare verifica sempre queste cose ! 

 

 Il geometra ci concede la sua consulenza su un tema fondamentale per gli investitori immobiliari.
Le verifiche meno comuni che si devono fare prima di acquistare un immobile o rivendere un preliminare .
Apparentemente tutto sembra essere apposto ,ma ad esempio se una piantina catastale corrisponde allo stato attuale dell'immobile non e' detto che tutto sia ok e ci sono delle verifiche che nessuno fa e che possono far saltare una trattativa !!!
Il Geometra ora ci risponde con un suo articolo .
In fondo inseriro' la sua mail in caso di richieste di servizi rapidi e consulenza avanzata.
 Cosa si può sanare e cosa occorre fare attenzione al momento dell’acquisto !

Molte volte quando siamo interessati ad un immobile e siamo in fase di accettazione o firma del Rogito Notarile, non si fa molta attenzione alle planimetrie che ci vengono poste all’attenzione, un po’ perché non siamo tecnici, un po’ perché ci fidiamo dell’agente immobiliare, un po’ perché andare a consultare un tecnico di fiducia ci costerebbe spese su una cosa che non sappiamo se acquisteremo o meno, un po’ perché pensiamo che il Notaio verifichi tutto lui.
Contrariamente è auspicabile che tale verifica o consulenza sia fatta con un nostro tecnico di fiducia,  sopratutto prima dell’acquisto di un immobile! E’ un po’ come una macchina usata, dovremmo almeno farla provare ad un nostro meccanico di fiducia prima di acquistarla o ad un amico che capisce di motori ! Ecco l’importanza di convenzionarvi con un vostro Geometra o altro tecnico di fiducia quale Architetto o Ingegnere!
Cosa assolutamente da verificare e da distinguere è la corrispondenza della situazione reale che troviamo in loco, con l’ultima planimetria catastale depositata presso l’Ufficio della Agenzia delle Entrate e l’ultimo progetto depositato in Comune!
Le tre cose devono coincidere! In pratica dobbiamo fare una distinzione netta tra il Catasto, il Comune e la situazione reale che ci si presenta, perché il più delle volte le 3 cose non coincidono e quando si dovrà fare anche un semplice intervento si va incontro a sanzioni che magari avremmo potuto risparmiare con un po’ più di attenzione, perché tale situazione l’abbiamo ereditata dal vecchio proprietario.
Oltre ai vari divisori interni e quindi alla forma del nostro futuro immobile, dobbiamo fare attenzione alle destinazioni che hanno le varie stanze interne e quindi confrontare le varie planimetrie con lo stato reale dell’appartamento! Per far questo dobbiamo farci consegnare i disegni o farci fare la delega a fare l’accesso agli atti presso gli appositi enti e una volta acquisiti con metro o fettucia alla mano controlliamo oppure incarichiamo un tecnico iscritto ai vari ordini professionali ( Ingegnere, Architetto o Geometra) per le verifiche del caso. Inoltre vanno controllati che non vi siano abusivismi su parti  volumetriche.
Ad esempio potremmo avere bagni al posto di ripostigli, cucine al posto di camere ecc ecc..
Tali incongruenze, anche se l’immobile è bellissimo e tenuto bene, una volta acquistato ricadono sul nuovo proprietario al 90 % dei casi e saranno maggiori oneri a carico dello stesso per far in modo di sanare tali situazioni.
La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, con o senza relazione tecnica asseverata, comporta il pagamento di sanzioni amministrative, oltre il pagamento del tecnico per seguirvi la procedura.
Può succedere ad esempio, che abbiamo una parte ampliata della casa dove risulta accatastata, ma in Comune no… e potrebbe succedere che la stessa magari non è sanabile dal punto di vista urbanistico, magari per le distanze dal confine, oppure per il volume a disposizione che non abbiamo e magari il venditore ve l’ha fatta pagare, perché risulta accatastata.
Se non sono passati molti anni si può impugnare l’atto e chiedere o l’annullamento dello stesso o la restituzione del danno subito, ma per evitare questo, vi consiglio di consultare un tecnico ( Ingegnere, Architetto o Geometra), in modo tale da capire quant’è la spese per tale regolarizzazione e quindi far in modo o di farsi carico delle spese per la regolarizzazione dell’abuso e quindi chiedere uno sconto, oppure farsi regolarizzare il tutto dal venditore.
Tali spese e confronto con il tecnico vi sarà utile per capire se potete acquistare anche se non è tutto perfettamente in regola e quindi chiedere comunque uno sconto in fase di trattativa, oppure capire se vi fanno pagare delle opere abusive che per sanarle costerebbe di più del prezzo di acquisto!

GEOM. BIGNARDI MAURIZIO
+ Viale Antonio Gramsci, 387 - 41122 Modena
' Tel     +39 059.454227
6  Fax    +39 059.317476
 (  Cell   +39 335.836 5438

Informativa sulla privacy per l’invio di e-mail D.Lgs.196/2003 (violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali). La presente mail è strettamente riservata; qualora Le fosse pervenuta per errore, La preghiamo di distruggerla rimovendo tutto il contenuto dal Vostro sistema e se possibile darcene gentilmente notizia. Grazie