giovedì 27 agosto 2015

Tassa sui condizionatori, libretto di impianto e rapporto di controllo. Facciamo chiarezza


Tassa sui condizionatori, libretto di impianto e rapporto di controllo. Facciamo chiarezza

“Tassa sui condizionatori”, facciamo chiarezza su chi deve pagarla, chi deve possedere il libretto di impianto e chi deve effettuare i controlli di efficienza energetica

Ha destato molte preoccupazioni la notizia diffusa dai media nei giorni scorsi, secondo cui il Governo avrebbe introdotto una nuova tassa sui condizionatori.
Prontamente è arrivata la smentita del Ministero dello Sviluppo economico che ha diffuso una nota in cui chiarisce l’esatta portata del nuovo provvedimento.
Si tratta di una novità che è stata introdotta in Italia già nel 2014 in adeguamento alle norme europee sulla tutela dell’ambiente e che comporta l’obbligo, per i possessori di impianti climatizzazione estiva (tra cui i classici condizionatori) con potenza superiore a 12 kW, di sottoporli a controlli periodici.
I proprietari che non si adeguano sono puniti con multe da 500 a 3.000 euro.
Da sottolineare, innanzitutto, che l’obbligo non riguarda tutti i condizionatori: un impianto domestico difficilmente supera i 3 kW.
Di seguito cerchiamo di chiarire la questione che ha generato grande confusione tra libretto di impianto, rapporto di controllo e tassa sui condizionatori.

Tassa condizionatori, libretto di impianto e controlli periodici

Occorre fare alcune precisazioni, visto alcuni fraintendimenti che si stanno generando.
Il libretto d’impianto è obbligatorio per ogni impianto termico.
Pertanto è fondamentale fare riferimento alla definizione di “impianto termico” che nel tempo ha subito vari cambiamenti.
Secondo la versione attualmente in vigore, il D.Lgs. 192/05 (come modificato dalla Legge 90/2013) definisce impianto termico:
  • impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
    Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
    Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”
Pertanto, stando alla definizione di impianto termico e al DM 10 febbraio 2014, tutti i condizionatori per la climatizzazione estiva devono essere dotati di libretto di impianto.
Discorso diverso è per i controlli periodici di efficienza energetica (D.P.R. 74/2013).
I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti e sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione – secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine – oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria.
Occorre comunque rispettare per gli impianti di climatizzazione estiva la periodicità di trasmissione del rapporto di controllo:
  • ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
  • ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW
L’operatore tecnico avrà l’obbligo di rilasciare al cliente il cosiddetto rapporto di efficienza energetica e di trasmetterlo al catasto regionale di competenza secondo le scadenze temporali previste dal decreto per tipologia di impianto.
In definitiva, per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza inferiore a 12 kW non vanno rilasciati i rapporti di controllo di efficienza energetica, ma il libretto di impianto è comunque necessario.

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