Tassa sui condizionatori, libretto di impianto e rapporto di controllo. Facciamo chiarezza
“Tassa sui condizionatori”, facciamo chiarezza su chi deve pagarla, chi deve possedere il libretto di impianto e chi deve effettuare i controlli di efficienza energetica
Ha
destato molte preoccupazioni la notizia diffusa dai media nei giorni
scorsi, secondo cui il Governo avrebbe introdotto una nuova tassa sui
condizionatori.
Prontamente
è arrivata la smentita del Ministero dello Sviluppo economico che ha
diffuso una nota in cui chiarisce l’esatta portata del nuovo
provvedimento.
Si
tratta di una novità che è stata introdotta in Italia già nel 2014 in
adeguamento alle norme europee sulla tutela dell’ambiente e che comporta
l’obbligo, per i possessori di impianti climatizzazione estiva
(tra cui i classici condizionatori) con potenza superiore a 12
kW, di sottoporli a controlli periodici.
I
proprietari che non si adeguano sono puniti con multe da 500 a
3.000 euro.
Da
sottolineare, innanzitutto, che l’obbligo non riguarda tutti i
condizionatori: un impianto domestico difficilmente
supera i 3 kW.
Di
seguito cerchiamo di chiarire la questione che ha generato grande
confusione tra libretto di impianto, rapporto di controllo e tassa sui
condizionatori.
Tassa condizionatori, libretto di impianto e controlli periodici
Occorre
fare alcune precisazioni, visto alcuni fraintendimenti che si stanno
generando.
Il
libretto d’impianto è obbligatorio per ogni impianto termico.
Pertanto
è fondamentale fare riferimento alla definizione di “impianto termico” che
nel tempo ha subito vari cambiamenti.
Secondo
la versione attualmente in vigore, il D.Lgs. 192/05 (come modificato dalla
Legge 90/2013) definisce impianto termico:
- “impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con
o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi
di regolarizzazione e controllo.Sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”
Pertanto,
stando alla definizione di impianto termico e al DM 10 febbraio
2014, tutti i condizionatori per la climatizzazione estiva devono
essere dotati di libretto di impianto.
Discorso
diverso è per i controlli periodici di efficienza energetica
(D.P.R. 74/2013).
I
controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano
il grado di efficienza degli impianti e sono obbligatori su impianti di
climatizzazione invernale di potenza utile nominale uguale o
maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile
nominale uguale o maggiore a 12 kW.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione – secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine – oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione – secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine – oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria.
Occorre
comunque rispettare per gli impianti di climatizzazione estiva la
periodicità di trasmissione del rapporto di
controllo:
- ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
- ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW
L’operatore
tecnico avrà l’obbligo di rilasciare al cliente il cosiddetto rapporto di
efficienza energetica e di trasmetterlo al catasto regionale di competenza
secondo le scadenze temporali previste dal decreto per tipologia di
impianto.
In
definitiva, per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza
inferiore a 12 kW non vanno rilasciati i rapporti di controllo di
efficienza energetica, ma il libretto di impianto è comunque
necessario.
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