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martedì 15 maggio 2018


730, la detrazione per l'affitto dell'abitazione principale

Gtres
Nel modello 730 per il 2018 è possibile detrarre anche le spese sostenute per l'affitto di una casa adibita ad abitazione principale sostenute nel corso del 2017.

Detrazione locazione abitazione principale

L'importo della detrazione varia a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato tra inquilino e proprietario di casa, se si tratta di cedolare secca o tassazione ordinaria.

Detrazione affitto cedolare secca

Nel caso in cui l'affitto sia stato stipulato utilizzando la cedolare secca, l'importo detraibile varia a seconda del reddito.
  • se il reddito non supera i 15.493,71 euro si possono detrarre 495,80 euro
  • se il reddito è tra 15.493,72 e 30.987,41 euro si possono detrarre 247,90 euro
Per portare in detrazione l'affitto con cedolare secca, il contribuente deve compilare il rigo E1 del modello 730 per il 2018 e indicare il codice 2.

Detrazione affitto tassazione ordinaria

Per il resto dei contratti si ha diritto a una detrazione di: 300 euro se il reddito non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito è tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro.
Il contribuente deve indicare tali spese nel Rigo E1, Codice 1 del 730.

Detrazione affitto abitazione principale senza residenza

La detrazione affitto senza residenza è la possibilità di detrarre le spese per i canoni di locazione anche se non si ha la residenza nella casa adibita ad abitazione principale. L'articolo 16 del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, prevede che la detrazione spetta "ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale". Non è richiesta la residenza anagrafica.


Fonte: “idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
Tel. Ufficio Modena: 059454227
Fax: 059317476
Tel. Ufficio Lesignana: 3398395052





giovedì 26 novembre 2015

Rivalutazione terreni entro il 30 giugno 2016

Rivalutazione terreni entro il 30 giugno 2016
 


Come noto, il disegno di legge di stabilità 2016 prevede l’ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione delle quote e terreni posseduti da persone fisiche alla data del 1º gennaio 2016, con versamento dell’imposta sostitutiva ed asseverazione della perizia di stima entro il 30 giugno 2016. In relazione a tale opportunità, e focalizzando l’attenzione al possesso di terreni, è bene ricordare in primo luogo che l’operazione di rivalutazione consente di "aggiornare" il costo di acquisto degli stessi alla data del 1º gennaio 2016, con evidenti riflessi sulla determinazione della plusvalenza in caso di successiva vendita del bene. In tale ipotesi, se non si verificano particolari problemi laddove il terreno sia venduto dallo stesso soggetto che ha proceduto alla rivalutazione, il quale dovrà contrapporre il prezzo di vendita con il costo risultante dalla rivalutazione eseguita, è necessario porre particolare attenzione quando i terreni rivalutati non siano alienati dallo stesso soggetto, bensì dall’erede (o dagli eredi) o dal donatario al quale il bene è stato trasferito rispettivamente per causa di morte o per atto di liberalità. Sul punto, è bene tenere presente quanto stabilito dall’art. 68, co. 2, del TUIR, secondo cui i terreni acquisiti per successione o donazione assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari al valore dichiarato rispettivamente nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (valore normale del bene ai fini dell’imposta di successione e donazione). Ora, per quanto concerne i terreni ricevuti per successione non si pongono particolari questioni, particolare attenzione deve essere posta nella fattispecie di terreni ricevuti per donazione, poiché vi sono due disposizioni normative che contrastano tra di loro, e più precisamente:
  • l’art. 68, co. 1, del TUIR, secondo cui gli immobili di cui alla lett. b) dell’art. 67 (nel cui ambito sono quindi ricompresi anche i terreni), il costo fiscalmente riconosciuto del donatario è il medesimo che sussisteva il capo al donante, in quanto la donazione è "trasparente" a questi fini;
  • l’art. 68, co. 2, del TUIR, afferma che il costo fiscalmente riconosciuto in capo al donatario è il valore indicato nell’atto di donazione.
Si tratta di due indicazioni normative estremamente diverse e la contraddizione è stata rimarcata dalla dottrina, ed in particolare dallo studio del notariato numero 265 del 2007, in cui viene fatta emergere questa contraddizione tra le due disposizioni. La tesi sostenuta nel predetto documento è quella secondo cui debba essere data preferenza alla norma specifica quella cioè dell’articolo 68 co. 2, in quanto prevista specificatamente per i terreni, mentre l’art. 68, co. 1, si riferisce più genericamente agli immobili. Ora, se si accetta tale impostazione, è evidente che il costo fiscalmente riconosciuto di un terreno donato non può che essere quello che risulta dal relativo atto di donazione.
Se cosi è, allora è necessario tener conto anche della possibilità che vengano poste in essere operazioni elusive o comunque di abuso del diritto, basti pensare all’ipotesi di un terreno donato ad un soggetto familiare diretto, così da sfruttare la franchigia di 1 milione di euro, con conseguente mancato pagamento dell’imposta di donazione; il terreno così trasferito viene acquisito a valore normale dal donatario il quale rivendendolo non avrà quindi alcuna plusvalenza poiché beneficia di una rivalutazione gratuita. Questa operazione è stata considerata come elusiva da alcune pronunce della corte di Cassazione (sentenza n. 12788/2012 e sentenza n. 449/2013), tenendo conto sin da subito che tanto più breve è il lasso temporale tra la donazione dell’immobile e la successiva rivendita tanto più è probabile la contestazione di un’operazione elusiva. Su questo argomento va però segnalata anche una posizione diversa espressa dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 11357/2012 che ha ritenuto nient’affatto elusiva l’operazione di donazione di terreni posta in essere da un contribuente a favore dei due figli, i quali successivamente hanno permutato i terreni con due immobili da costruire sui predetti terreni. Quest’ultima posizione della Corte di Cassazione sembra particolarmente interessante anche alla luce della nuova definizione di abuso del diritto contenuta nell’art. 10-bis della Legge n. 212/200 (inserito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2015) da cui emerge che non sono mai contestabili come operazioni elusive quelle nelle quali siano presenti ragioni economiche diverse da quelle fiscali, di carattere non marginale. È evidente che trasferire un bene immobile a favore dei propri figli può senza dubbio presentare delle finalità extrafiscali non marginali, e come tale difendibile laddove l’Amministrazione Finanziaria intenda contestare la presenza di un abuso del diritto.
 Sandro Cerato