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giovedì 8 febbraio 2018

Cedolare secca 2018, come funziona e quando si applica

Gtres



La cedolare secca è un regime fiscale agevolato che permette l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui contratti di affitto a canone libero del 21% e a canone concordato del 10%. Ma come funziona e quando si applica?
La cedolare secca consiste nell'applicazione di un'aliquota sostituitiva, fissa e agevolata che sostituisce: Irpef e relative addizionali, imposta di registro, imposta di bollo di 16 euro. Sugli affitti a canone libero si applica un'aliquota del 21%, mentre la legge di Stabilità 2018 ha prorogato l'aliquota del 10% per i contratti a canone concordato anche per il biennio 2018-2019.
Confedilizia ha elaborato una tabella che riassume tutte le informazioni utili sulla cedolare secca

Fonte : " Idealista " 
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227 

Confedilizia ha elaborato una tabella che riassume tutte le informazioni utili sulla cedolare secca
Confedilizia

venerdì 1 aprile 2016

Affitto, dopo la firma del contratto non è più possibile aumentare il canone di locazione

Affitto, dopo la firma del contratto NON è più possibile aumentare il canone di Locazione



E' VIETATO aumentare l'importo del canone di locazione dopo la firma del contratto stipulato tra proprietario e inquilino. A chiarirlo è una recente sentenza della Corte di Appello di Potenza, che è tornata su un argomento già oggetto di una riforma della Legge di Stabilità.
Secondo la sentenza, una volta che sul contratto è stato scritto un dato importo del canone non è più possibile modificare tale cifra. Qualsiasi richiesta fatta dal proprietario, o qualsiasi accordo tra padrone di casa e inquilino volto a modificare tale importo è quindi da considerarsi nullo.
Già di recente la Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quella risultante dal contratto scritto e registrato, a prescindere da qualsiasi accordo tra le parti.
Una pronuncia in linea con quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016. La Finanziaria ha infatti stabilito la nullità di qualsiasi accordo tra inquilino e proprietario che stabilisca un importo superiore a quello del contratto scritto e registrato. All'inquilino è anzi data la possibilità, entro sei mesi dal rilascio dell'immobile, di fare causa all'ex proprietario per ottenere indietro le somme maggiori eventualmente corrisposte.


da " Idealista"
Agenzia Farini
059 454227

mercoledì 16 marzo 2016

LEGGE DI STABILITA' 2016

LEGGE DI STABILITA' 2016

Legge di Stabilità 2016 e locazioni: stretta per combattere il nero
La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge di Stabilità 2016 che porterà una mini rivoluzione nel mondo delle locazioni, se confermato poi in sede di approvazione definitiva della legge. L’emendamento, in particolare, modificando il testo dell'art. 13 della Legge n. 431/1998, prevede: la nullità di ogni accordo «volto a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto», cioè le famose “scritture private” con cui si cercava di legalizzare il nero dal punto di vista contrattuale, esponendosi così al solo rischio fiscale; la restituzione da parte del proprietario, in tal caso, di quanto versato in più dal inquilino rispetto a quanto indicato nel contratto registrato. La richiesta da parte del conduttore va fatta entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato. Inoltre, il locatore dovrà comunicare la registrazione della locazione all’ amministratore di condominio entro 60 giorni.

da " il Sole 24 Ore"
Agenzia Farini
059 454227

giovedì 3 dicembre 2015

Legge di Stabilità 2016: le 6 novità da conoscere in materia di casa

La Legge di Stabilità 2016 attraversa il tortuoso passaggio in commissione Bilancio e approda finalmente all’Aula del Senato che tra oggi e domani darà il suo primo ok al testo con il ricorso da parte del Governo alla fiducia (che dovrebbe essere votata proprio oggiAggiungi un appuntamento per oggi). Il via libera è giunto ieri con il mandato alle relatrici, Magda Zanoni (Pd) e Federica Chiavaroli (Ap). I voti favorevoli in commissione sono stati 15, i contrari 10.

Ma quali sono i principali elementi di interesse in materia di casa (ed energia) contenuti nel testo della Manovra 2016? Ecco un sintetico riassunto dello stato delle cose in merito ai 6 punti-chiave in materia.

1. Ok all’esenzione TASI sulle case date in comodato d’uso a figli o genitori: per poter usufruire di tale agevolazione, il proprietario dell’abitazione non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia e nel 2015 deve aver abitato nella casa da cedere in comodato d’uso. Dall’altro lato, colui che riceve la casa in comodato deve adibirla ad abitazione principale.

2. Come anticipavamo ieri su queste pagine, via libera allo sconto del 25% sull’IMU per chi affitta la seconda casa a canone concordato. Attraverso tale misura, i canoni concordati recuperano il vantaggio fiscale che era stato azzerato negli ultimi 3 anni quando, con il passaggio dall’ICI all’IMU e la riduzione delle agevolazioni d’imposta sugli affitti.

3. Stop alle tasse sulla casa per 3 categorie differenti: i separati che lasciano l’abitazione principale all’ex coniuge, le forze dell’ordine trasferite e per gli alloggi sociali.

4. Ok all’estensione dell’imposta agevolata di registro al 2% per l’acquisto della prima casa anche a chi al momento del rogito possieda già un immobile ma lo vende entro un anno.

5. Si alza la guardia contro gli affitti in nero: a partire dal 2016 diventa nullo ogni accordo che preveda che il canone sia superiore a quello registrato (entro 30 giorni dalla stipula del contratto) con la possibilità per gli affittuari di chiedere alla riconsegna dell’immobile la restituzione delle maggiori somme corrisposte.

6. Ripristino al 22% dell’IVA sul pellet che il testo originario della Stabilità aveva fatto scendere al 10%.

Ora il passaggio al Senato prima del “rush” finale alla Camera previsto per le prossime settimane.

mercoledì 2 dicembre 2015

Affitto in nero, cosa prevede la legge di Stabilità.


E’ arrivato il via libera all’emendamento a prima firma Franco Mirabelli (Pd) contro gli affitti in nero. Si tratta di una delle novità apportate dalla commissione Bilancio al Senato alla legge di Stabilità 2016, che oggi approda in Aula. Vediamo cosa prevede la norma.

Si paga solo la quota stabilita dal contratto

Il testo recita: “E’ nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”. Gli inquilini dunque dovranno pagare solo la quota di affitto stabilita dai contratti, che dovranno essere registrati entro 30 giorni.

Cosa succede in caso di nullità

Nei casi di nullità “il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato”. La misura, però, non potrà sanare le situazioni pregresse.

Nullità per le pattuizioni che derogano i limiti di durata del contratto previsti dalla legge

L’emendamento prevede inoltre la nullità di ogni pattuizione volta a derogare i limiti di durata del contratto previsti dalla legge sulle locazioni: quattro anni più quattro per i contratti standard e tre anni più due per quelli definiti sulla base di accordi locali.

La critica dell’Unione Inquilini

Tramite una nota, Massimo Pasquini, segretario nazionale Unione Inquilini, ha sottolineato che l’emendamento di fatto riproduce quanto già previsto dalla legge 431/98 ed avrà un effetto pari a zero in quanto non affronta la questione dei contratti verbali ovvero del 90% dei contratti illegali.
L’Unione Inquilini ha spiegato: “Come si evince dall’emendamento questo interviene solo sui contratti scritti e registrati per i quali si paga una somma superiore a quanto previsto dal contratto ‘scritto e registrato’ ovvero si dimostra da parte dell’inquilino di avere pagato oltre quanto pattuito. Ci sembra che la montagna abbia partorito il topolino e non capiamo l’esultanza da parte dei senatori Pd presentatori dell’emendamento. Voglio augurarmi che la Camera dei deputati sappia affrontare la questione in maniera più incisiva rispetto a emendamenti ad effetto placebo. Questo se si vuole davvero contrastare il nero”.

martedì 1 dicembre 2015

Legge di Stabilità 2016: le 6 novità da conoscere in materia di casa

Legge di Stabilità 2016: le 6 novità da conoscere in materia di casa

La Legge di Stabilità 2016 attraversa il tortuoso passaggio in commissione Bilancio e approda finalmente all’Aula del Senato che tra oggi e domani darà il suo primo ok al testo con il ricorso da parte del Governo alla fiducia (che dovrebbe essere votata proprio oggiAggiungi un appuntamento per oggi). Il via libera è giunto ieri con il mandato alle relatrici, Magda Zanoni (Pd) e Federica Chiavaroli (Ap). I voti favorevoli in commissione sono stati 15, i contrari 10.

Ma quali sono i principali elementi di interesse in materia di casa (ed energia) contenuti nel testo della Manovra 2016? Ecco un sintetico riassunto dello stato delle cose in merito ai 6 punti-chiave in materia.

1. Ok all’esenzione TASI sulle case date in comodato d’uso a figli o genitori: per poter usufruire di tale agevolazione, il proprietario dell’abitazione non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia e nel 2015 deve aver abitato nella casa da cedere in comodato d’uso. Dall’altro lato, colui che riceve la casa in comodato deve adibirla ad abitazione principale.

2. Come anticipavamo ieri su queste pagine, via libera allo sconto del 25% sull’IMU per chi affitta la seconda casa a canone concordato. Attraverso tale misura, i canoni concordati recuperano il vantaggio fiscale che era stato azzerato negli ultimi 3 anni quando, con il passaggio dall’ICI all’IMU e la riduzione delle agevolazioni d’imposta sugli affitti.

3. Stop alle tasse sulla casa per 3 categorie differenti: i separati che lasciano l’abitazione principale all’ex coniuge, le forze dell’ordine trasferite e per gli alloggi sociali.

4. Ok all’estensione dell’imposta agevolata di registro al 2% per l’acquisto della prima casa anche a chi al momento del rogito possieda già un immobile ma lo vende entro un anno.

5. Si alza la guardia contro gli affitti in nero: a partire dal 2016 diventa nullo ogni accordo che preveda che il canone sia superiore a quello registrato (entro 30 giorni dalla stipula del contratto) con la possibilità per gli affittuari di chiedere alla riconsegna dell’immobile la restituzione delle maggiori somme corrisposte.

6. Ripristino al 22% dell’IVA sul pellet che il testo originario della Stabilità aveva fatto scendere al 10%.

Ora il passaggio al Senato prima del “rush” finale alla Camera previsto per le prossime settimane.

GEOM. BIGNARDI MAURIZIO
+ Viale Antonio Gramsci, 387 - 41122 Modena
' Tel     +39 059.454227
 

giovedì 26 novembre 2015

Rivalutazione terreni entro il 30 giugno 2016

Rivalutazione terreni entro il 30 giugno 2016
 


Come noto, il disegno di legge di stabilità 2016 prevede l’ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione delle quote e terreni posseduti da persone fisiche alla data del 1º gennaio 2016, con versamento dell’imposta sostitutiva ed asseverazione della perizia di stima entro il 30 giugno 2016. In relazione a tale opportunità, e focalizzando l’attenzione al possesso di terreni, è bene ricordare in primo luogo che l’operazione di rivalutazione consente di "aggiornare" il costo di acquisto degli stessi alla data del 1º gennaio 2016, con evidenti riflessi sulla determinazione della plusvalenza in caso di successiva vendita del bene. In tale ipotesi, se non si verificano particolari problemi laddove il terreno sia venduto dallo stesso soggetto che ha proceduto alla rivalutazione, il quale dovrà contrapporre il prezzo di vendita con il costo risultante dalla rivalutazione eseguita, è necessario porre particolare attenzione quando i terreni rivalutati non siano alienati dallo stesso soggetto, bensì dall’erede (o dagli eredi) o dal donatario al quale il bene è stato trasferito rispettivamente per causa di morte o per atto di liberalità. Sul punto, è bene tenere presente quanto stabilito dall’art. 68, co. 2, del TUIR, secondo cui i terreni acquisiti per successione o donazione assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari al valore dichiarato rispettivamente nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (valore normale del bene ai fini dell’imposta di successione e donazione). Ora, per quanto concerne i terreni ricevuti per successione non si pongono particolari questioni, particolare attenzione deve essere posta nella fattispecie di terreni ricevuti per donazione, poiché vi sono due disposizioni normative che contrastano tra di loro, e più precisamente:
  • l’art. 68, co. 1, del TUIR, secondo cui gli immobili di cui alla lett. b) dell’art. 67 (nel cui ambito sono quindi ricompresi anche i terreni), il costo fiscalmente riconosciuto del donatario è il medesimo che sussisteva il capo al donante, in quanto la donazione è "trasparente" a questi fini;
  • l’art. 68, co. 2, del TUIR, afferma che il costo fiscalmente riconosciuto in capo al donatario è il valore indicato nell’atto di donazione.
Si tratta di due indicazioni normative estremamente diverse e la contraddizione è stata rimarcata dalla dottrina, ed in particolare dallo studio del notariato numero 265 del 2007, in cui viene fatta emergere questa contraddizione tra le due disposizioni. La tesi sostenuta nel predetto documento è quella secondo cui debba essere data preferenza alla norma specifica quella cioè dell’articolo 68 co. 2, in quanto prevista specificatamente per i terreni, mentre l’art. 68, co. 1, si riferisce più genericamente agli immobili. Ora, se si accetta tale impostazione, è evidente che il costo fiscalmente riconosciuto di un terreno donato non può che essere quello che risulta dal relativo atto di donazione.
Se cosi è, allora è necessario tener conto anche della possibilità che vengano poste in essere operazioni elusive o comunque di abuso del diritto, basti pensare all’ipotesi di un terreno donato ad un soggetto familiare diretto, così da sfruttare la franchigia di 1 milione di euro, con conseguente mancato pagamento dell’imposta di donazione; il terreno così trasferito viene acquisito a valore normale dal donatario il quale rivendendolo non avrà quindi alcuna plusvalenza poiché beneficia di una rivalutazione gratuita. Questa operazione è stata considerata come elusiva da alcune pronunce della corte di Cassazione (sentenza n. 12788/2012 e sentenza n. 449/2013), tenendo conto sin da subito che tanto più breve è il lasso temporale tra la donazione dell’immobile e la successiva rivendita tanto più è probabile la contestazione di un’operazione elusiva. Su questo argomento va però segnalata anche una posizione diversa espressa dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 11357/2012 che ha ritenuto nient’affatto elusiva l’operazione di donazione di terreni posta in essere da un contribuente a favore dei due figli, i quali successivamente hanno permutato i terreni con due immobili da costruire sui predetti terreni. Quest’ultima posizione della Corte di Cassazione sembra particolarmente interessante anche alla luce della nuova definizione di abuso del diritto contenuta nell’art. 10-bis della Legge n. 212/200 (inserito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2015) da cui emerge che non sono mai contestabili come operazioni elusive quelle nelle quali siano presenti ragioni economiche diverse da quelle fiscali, di carattere non marginale. È evidente che trasferire un bene immobile a favore dei propri figli può senza dubbio presentare delle finalità extrafiscali non marginali, e come tale difendibile laddove l’Amministrazione Finanziaria intenda contestare la presenza di un abuso del diritto.
 Sandro Cerato