Cedolare
secca, quanto si paga
Entro
il 2 luglio 2018 bisogna pagare il saldo 2017 e l’acconto 2018
della cedolare secca.
Vediamo come si calcola l’imposta sostitutiva.
L’imposta
sostitutiva si calcola applicando un’aliquota
del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
E’, inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
E’, inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988); si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia;
- nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Dal
2013 l’aliquota per questi contratti è pari al 15% (Dl 102/2013),
ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl 47/2014 ha
disposto che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di
locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5
anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a
seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Infine, con
la legge di Bilancio 2018 è stata prorogata di altri 2 anni (2018 e
2019) l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone
concordato.
Il regime della cosiddetta cedolare secca consente di versare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. Per i contratti sotto cedolare secca, inoltre, non si deve pagare l’imposta di registro e l’imposta di bollo né al momento della registrazione del contratto, né alla risoluzione o in caso di proroga.
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Il
regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di
locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di
attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal
successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di
collaboratori e dipendenti.
L’opzione
può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative,
locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti
senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e
date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del
canone di locazione o assegnazione (Dl 47/2014).
Fonte:
"idealista"
Agenzia
Immobiliare Farini
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