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giovedì 18 giugno 2026
Locazioni: Dati ISTAT maggio 2026
Indice ISTAT di maggio 2026.
È stato pubblicato l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, relativo al mese di maggio 2026.
Il valore dell'indice è pari a 102,8*.
Le principali variazioni percentuali di maggio registrate rispetto ai periodi precedenti sono: la variazione mensile (aprile 2026 - maggio 2026) del +0,3%, la variazione annuale (maggio 2025 - maggio 2026) del +3,0% e la variazione biennale (maggio 2024 - maggio 2026) del +4,4%.
Per i contratti di locazione che prevedono l'aggiornamento ISTAT (calcolato solitamente sul 75% della variazione dell'indice), si applicano 2 parametri principali: l'aggiornamento su base annua del +2,250% (pari al 75% di +3,0%) e l'aggiornamento su base biennale del +3,300% (pari al 75% di +4,4%).
*Indice generale FOI (base di riferimento 2025=100; il coefficiente di raccordo con la precedente base 2015=100 è 1,214).
Fonte: Dati ufficiali elaborati da Confindustria e Camera di Commercio di Modena – Indice FOI, maggio 2026.
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adempimenti,
fisco,
imposta di registro
Ubicazione:
C95WR8WW+QR
mercoledì 28 febbraio 2018
Mutuo e acquisto prima casa, ecco alcune agevolazioni
Fondo garanzia prima casa – Il fondo rilascia la garanzia statale per mutui fino a 250.000 euro. Si tratta di uno strumento gestito da Consap (concessionaria pubblica di servizi assicurativi) e grazie al quale i soggetti che non hanno solide garanzie finanziarie da presentare alle banche hanno più facile accesso al credito. Il fondo, infatti, rilascia garanzia a copertura di un massimo del 50% della quota capitale.
Fondo
solidarietà mutui acquisto prima casa
–
Questo fondo, gestito sempre da Consap, va in soccorso delle famiglie
che nel corso di quest’anno dovessero essere in difficoltà nel
pagare le rate del mutuo. Il fondo è stato istituito dalla legge
244/2017. In caso di perdita di lavoro o insorgere di un’invalidità,
ad esempio, si può chiedere la sospensione delle rate. In base a
quanto previsto, l’Isee del nucleo familiare non deve superare i
30.000 euro e il mutuo i 250.000 euro ed è possibile saltare le rate
per 18 mesi complessivi, divisi anche in due periodi diversi. Nel
corso della sospensione, il fondo paga gli interessi alle banche, il
proprietario della casa poi ripagherà il capitale allungando la rata
del mutuo. E’ da ricordare poi che l’Abi ha prorogato fino al
prossimo 31 luglio l’accordo con le associazioni dei consumatori
sulla sospensione della sola quota capitale dei finanziamenti
concessi alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione o dei
crediti al consumo.Leasing immobiliare residenziale – Il leasing immobiliare residenziale consente fino al 31 dicembre 2020 di abitare una casa fin dal momento della sottoscrizione del contratto pagando un canone, ma rinviando la decisione di acquisirla in proprietà. Chi ha un reddito inferiore a 55.000 euro e un’età inferiore a 35 anni può detrarre dall’Irpef il 19% sui canoni di leasing, entro il limite di 8.000 euro l’anno, e sulla rata di riscatto finale per un importo non superiore a 20.000 euro, per chi ha oltre 35 anni queste cifre sono dimezzate.
Rent to buy – Il rent to buy, disciplinato dal decreto legge 47/2014, permette di diventare proprietari di una casa dopo averla abitata come inquilino per almeno sette anni. L’opzione di acquisto deve essere esercitata entro 10 anni dall’inizio della locazione. Il rent to buy deve riguardare la prima casa e il futuro acquirente e i familiari non devono possederne, sul territorio regionale, già una adeguata alle loro esigenze. Il prezzo di vendita dell’abitazione è stabilito tra compratore e venditore, ma non può superare l’importo stabilito nella convenzione che l’impresa costruttrice deve sottoscrivere con il Comune. Per l’acquirente non sono previsti incentivi fiscali.
Fonte
: “ idealista”
Agenzia
Immobiliare Farini
3398395052
lunedì 23 ottobre 2017
Airbnb,
schiaffo del tar si alla tassa sugli affitti
IL
TAR, del lazio boccia la richiesta di airbnb di sospendere la tassa
sugli affitti-brevi introdotta con la manovra di primavera.
I
giudici amministrativi hanno al momento detto no al ricorso di Airbnb
e altri intermediari digitali, ma si sono riservati di approfondire
la vicenda in sede di giudizio di merito, Le regole “ incriminate”,
inserite in manovra correttiva 2017, prevedono che i soggetti che
esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso
portali online, devono comunicare al Fisco i dati sui contratti e
trattenere il 21% se intervengono nel pagamento o incassano i
corrispettivi. Sono considerati affitti-brevi i contratti relativi
alle locazioni di durata non superiore a 30 giorni, stipulati
direttamente o tramite intermediari, anche online.
AIRBNB
fa sapere che gli sforzi sono tutti concentrati al tavolo del Mef e
nel collaborare con il vice ministro Casero secondo una soluzione
sostenuta da quasi tutti gli operatori interessati e possa portare
questo mercato verso più digitale e trasparenza.
Fonte
: “ Resto del Carlino “
Agenzia
Immobiliare farini
059454227
martedì 13 giugno 2017
Cedolare Secca
Anche
gli affitti transitori possono usufruire della cedolare secca. Ecco
come funziona e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle
entrate ha da poco fornito delucidazioni relativamente alla
possibilità di utilizzare la cedolare secca per la dichiarazione dei
redditi da locazione, anche nel caso in cui tali redditi derivino da
affitti transitori [1].
Cos’è la
cedolare secca?
La cedolare
secca è
un’imposta
sostitutiva dell’IRPEF e
delle addizionali per la parte derivante da reddito da immobili. Si
tratta di una scelta facoltativa che può essere effettuata dalle
persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di reale
godimento (ad esempio l’usufrutto o il comodato d’uso), che
locano l’immobile, ma non nell’esercizio di attività di impresa
arti o professioni.
Quanto si paga
con la cedolare secca?
L’imposta
sostitutiva prevista
con la cedolare
secca si
calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione
annuo stabilito dalle parti. Si può applicare sugli immobili
appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10
uffici o studi privati).
Si prevede tuttavia
un’aliquota
ridotta per
alcuni contratti di locazione. In particolare tale aliquota ridotta
del 15%, ridotta al 10% sino al 2017 [2],
vale per i contratti di locazione a canone concordato.
Cosa sono i
contratti di locazione transitoria?
La caratteristica
dei contratti di locazione transitoria è una durata compresa
da un minimo di 1 mese fino a un massimo di 18 mesi.
Presupposto essenziale
per la validità dei contratti
di locazione transitoria [3] è
proprio il sussistere di un’esigenza
transitoria dell’uno
o dell’altro contraente al momento della stipula. Con riferimento a
tale “esigenza transitoria”, può trattarsi di un qualunque
interesse delle parti meritevole di tutela.
In particolare
il conduttore (inquilino)
può avere la necessità di disporre di un appartamento per un
periodo di tempo ben determinato: ad esempio per motivi di lavoro o
in occasione di importanti lavori di ristrutturazione nella propria
abitazione oppure per prestare assistenza e cure a familiari in un
luogo lontano dalla propria abitazione.
Cedolare secca
affitti transitori: come funziona
La cedolare secca
sugli affitti con aliquota ridotta si applica – oltre che ai
contratti d’affitto agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per
studenti universitari – anche ai contratti transitori [3].
Cosa succede se
non si proroga la cedolare secca
L’Agenzia delle
entrate ha comunicato anche in passato che la mancata comunicazione
della proroga dell’opzione della cedolare secca «non comporta la
revoca
dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto
di locazione
qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con
la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando
i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare
secca
nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi».
Tuttavia da ultimo
l’Agenzia ha chiarito [1]
che tale disposizione si applica in relazione alle comunicazioni di
proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre
2016, data di entrata in vigore della nuova norma.
Note:
[1] Chiarimenti
in occasione di Telefisco, l’evento organizzato annualmente dal
gruppo Sole 24 Ore.
[2] DL
102/2013.
[3] disciplinati
dalla legge n. 431 del 1998
Fonte: Agenzia delle Entrate
martedì 30 maggio 2017
Come salvare la casa dall'Agenzia delle Entrate
Rimanere con un solo immobile intestato e adibito a civile abitazione è il metodo migliore per non rischiare il pignoramento, anche se è sempre possibile contenere il debito sotto i 120 mila euro.
Quando i debiti non possono essere pagati, anche facendo fronte a tutte le proprie possibilità economiche, è naturale che si tenti di salvare lo stretto indispensabile e, in questo, figura inevitabilmente la casa. Lo sa bene chi ha un debito per una cartella di pagamento, magari non impugnata, che minaccia di trasformarsi in un pignoramento immobiliare. Così, sia che il creditore sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia, sostituita quest’ultima dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 1° luglio 2017, il sistema migliore per salvare la casa dal fisco è quello di fare in modo che questa rimanga l’unico immobile di proprietà. Ma attenzione: se il proprietario si muove tardi, quando cioè il debito è ormai certo e consolidato, può subire la revocatoria e, nei casi più gravi, gli può essere contestato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ma procediamo con ordine.
Come salvare la casa dal pignoramento del fisco
È possibile salvare la casa dall’Agenzia delle Entrate o, più in generale, dal fisco, facendo leva sulle due condizioni che consentono il pignoramento immobiliare per debiti dovuti a cartelle esattoriali:
Debito inferiore a 120mila: pignoramento vietato
La legge italiana [1] consente il pignoramento della casa, per cartelle di pagamento non saldate, solo quando il debito raggiunge i 120.000 euro (comprensivo di interessi, sanzioni e oneri di riscossione). Sotto questo importo, Equitalia o qualsiasi altro Agente della riscossione non può procedere al pignoramento (ossia la messa in vendita forzata dell’immobile). Il creditore può, tutt’al più, e sempre che il debito sia superiore a 20.000 euro, iscrivere ipoteca sull’immobile. In questo caso, fortunatamente, l’iscrizione dell’ipoteca è un pregiudizio più virtuale che sostanziale perché non impedisce né di continuare a vivere nell’immobile, né di donarlo o venderlo. È vero: in caso di cessione della casa il nuovo proprietario ne acquisterebbe la proprietà con tutta l’ipoteca, ma se l’intenzione del contribuente è quella di tenere l’appartamento per sé o, al massimo, donarlo ai figli perché possano fare altrettanto, l’ipoteca non costituisce alcun ostacolo. Resta peraltro il fatto più importante: la sola ipoteca non consente il pignoramento se il debito è, appunto, inferiore a 120.000 euro.
Facciamo un esempio: Tizio ha un debito con l’Agenzia delle entrate di 100mila euro. Riceve una cartella di pagamento per 110mila euro. Ha la proprietà di due immobili. Cosa può fare il fisco nei suoi confronti? Può solo iscrivere ipoteca su uno o entrambi gli immobili, poiché il debito è superiore a 20mila euro. Ma non può procedere a richiedere un pignoramento poiché il debito è inferiore a 120mila euro. Vien da sé che se il debito di Tizio fosse di 130mila euro, quest’ultimo ben potrebbe, spontaneamente, pagare solo 11mila euro, portando la soglia del debito sotto la pignorabilità. Il fisco non può rifiutare un pagamento parziale. Che succede a Tizio che ha la casa ipotecata? Se il creditore resta solo il fisco egli non deve temere nulla, poiché potrà continuare a utilizzarlo e anche cederlo (il cessionario acquisterà la casa con tutta l’ipoteca). Magari, dopo numerosi anni, potrà far valere la prescrizione del credito e ottenere anche la cancellazione dell’ipoteca. Ipoteca che, peraltro, scade sempre dopo 20 anni (salvo rinnovazione).
Restare con un solo immobile
La legge fissa il divieto di pignoramento della casa se:
Dunque, se il contribuente ha un secondo immobile, per mettere in salvo il primo (ossia la casa ove vive) dovrebbe cedere l’altro, preferibilmente donandolo a un parente. Ma attenzione: la cessione è revocabile, da parte del fisco, nei primi cinque anni. Quindi è sempre meglio agire prima che il debito sia certo e liquido. Anche in via cautelativa, è sempre meglio che, nell’ambito della stessa famiglia, gli immobili siano divisi tra più soggetti dimodoché nella stessa persona non si concentrino più proprietà immobiliari. Inoltre se il debito col fisco è superiore a 50mila euro e riguarda imposte sui redditi o Iva, il contribuente che abbia ceduto il secondo immobile, in modo da rendere impignorabile il primo, potrebbe essere denunciato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Note: [1] Dl. N. 69/2013.
Fonte: La Legge per Tutti
Autore : Redazione
Data: 09/02/2017
Quando i debiti non possono essere pagati, anche facendo fronte a tutte le proprie possibilità economiche, è naturale che si tenti di salvare lo stretto indispensabile e, in questo, figura inevitabilmente la casa. Lo sa bene chi ha un debito per una cartella di pagamento, magari non impugnata, che minaccia di trasformarsi in un pignoramento immobiliare. Così, sia che il creditore sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia, sostituita quest’ultima dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 1° luglio 2017, il sistema migliore per salvare la casa dal fisco è quello di fare in modo che questa rimanga l’unico immobile di proprietà. Ma attenzione: se il proprietario si muove tardi, quando cioè il debito è ormai certo e consolidato, può subire la revocatoria e, nei casi più gravi, gli può essere contestato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ma procediamo con ordine.
Come salvare la casa dal pignoramento del fisco
È possibile salvare la casa dall’Agenzia delle Entrate o, più in generale, dal fisco, facendo leva sulle due condizioni che consentono il pignoramento immobiliare per debiti dovuti a cartelle esattoriali:
- il divieto di pignoramento dell’unica casa di proprietà;
- il divieto di pignoramento per debiti inferiori a 120mila euro.
Debito inferiore a 120mila: pignoramento vietato
La legge italiana [1] consente il pignoramento della casa, per cartelle di pagamento non saldate, solo quando il debito raggiunge i 120.000 euro (comprensivo di interessi, sanzioni e oneri di riscossione). Sotto questo importo, Equitalia o qualsiasi altro Agente della riscossione non può procedere al pignoramento (ossia la messa in vendita forzata dell’immobile). Il creditore può, tutt’al più, e sempre che il debito sia superiore a 20.000 euro, iscrivere ipoteca sull’immobile. In questo caso, fortunatamente, l’iscrizione dell’ipoteca è un pregiudizio più virtuale che sostanziale perché non impedisce né di continuare a vivere nell’immobile, né di donarlo o venderlo. È vero: in caso di cessione della casa il nuovo proprietario ne acquisterebbe la proprietà con tutta l’ipoteca, ma se l’intenzione del contribuente è quella di tenere l’appartamento per sé o, al massimo, donarlo ai figli perché possano fare altrettanto, l’ipoteca non costituisce alcun ostacolo. Resta peraltro il fatto più importante: la sola ipoteca non consente il pignoramento se il debito è, appunto, inferiore a 120.000 euro.
Facciamo un esempio: Tizio ha un debito con l’Agenzia delle entrate di 100mila euro. Riceve una cartella di pagamento per 110mila euro. Ha la proprietà di due immobili. Cosa può fare il fisco nei suoi confronti? Può solo iscrivere ipoteca su uno o entrambi gli immobili, poiché il debito è superiore a 20mila euro. Ma non può procedere a richiedere un pignoramento poiché il debito è inferiore a 120mila euro. Vien da sé che se il debito di Tizio fosse di 130mila euro, quest’ultimo ben potrebbe, spontaneamente, pagare solo 11mila euro, portando la soglia del debito sotto la pignorabilità. Il fisco non può rifiutare un pagamento parziale. Che succede a Tizio che ha la casa ipotecata? Se il creditore resta solo il fisco egli non deve temere nulla, poiché potrà continuare a utilizzarlo e anche cederlo (il cessionario acquisterà la casa con tutta l’ipoteca). Magari, dopo numerosi anni, potrà far valere la prescrizione del credito e ottenere anche la cancellazione dell’ipoteca. Ipoteca che, peraltro, scade sempre dopo 20 anni (salvo rinnovazione).
Restare con un solo immobile
La legge fissa il divieto di pignoramento della casa se:
- si tratta dell’unico immobile di proprietà del contribuente: questi non deve, cioè, avere neanche una minima quota di proprietà di un altro immobile (si considerano pure i terreni);
- la casa è adibita a civile abitazione (restano esclusi anche gli usi promiscui);
- accatastata non nelle categorie A/8 e A/9;
- in essa il contribuente vi ha fissato la propria residenza anagrafica.
Dunque, se il contribuente ha un secondo immobile, per mettere in salvo il primo (ossia la casa ove vive) dovrebbe cedere l’altro, preferibilmente donandolo a un parente. Ma attenzione: la cessione è revocabile, da parte del fisco, nei primi cinque anni. Quindi è sempre meglio agire prima che il debito sia certo e liquido. Anche in via cautelativa, è sempre meglio che, nell’ambito della stessa famiglia, gli immobili siano divisi tra più soggetti dimodoché nella stessa persona non si concentrino più proprietà immobiliari. Inoltre se il debito col fisco è superiore a 50mila euro e riguarda imposte sui redditi o Iva, il contribuente che abbia ceduto il secondo immobile, in modo da rendere impignorabile il primo, potrebbe essere denunciato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Note: [1] Dl. N. 69/2013.
Fonte: La Legge per Tutti
Autore : Redazione
Data: 09/02/2017
giovedì 17 novembre 2016
Affitti in nero
AFFITTI
IN NERO
Qualcuno
di voi, negli anni passati, ha percepito redditi da locazione in
nero? Ovvero non dichiarati all'Agenzia delle Entrate?
Allora
potreste ricevere una lettera da parte dell'Agenzia delle Entrate
dove viene segnalata l'anomalia.
Ma capiamo insieme di cosa si tratta.
L'amministrazione finanziaria ha dichiarato tramite comunicato stampa che l'Agenzia delle Entrate sta per inviare circa 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell'anno 2012 hanno percepito e non dichiarato o dichiarato parzialmente redditi di affitto (derivati da contratti di locazione di immobili) compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.
Le nuove
lettere contengono informazioni utili che permettono a tutti i
contribuenti di rimediare agli errori commessi per l'inesatta
indicazione del reddito nella dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2012.
Inoltre,
l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato sul proprio sito il
<<calcolatore>> online denominato “Calcolatore
sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso
anno d'imposta 2012” che permette di calcolare velocemente le
sanzioni ridotte sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare
secca sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati.
Il
calcolatore del Fisco è raggiungibile online al seguente indirizzo:
Il cittadino potrà mettersi in contatto con l'Amministrazione finanziaria per chiarire la sua posizione evitando che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio.
Se il cittadino ammette il proprio errore può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta.
Per
effettuare il pagamento occorrerà indicare nel modello F24 il
codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.
Sul sito delle Entrate, nella sezione “l'Agenzia comunica” è disponibile una guida che fornisce informazioni sulle lettere e spiega come muoversi per regolarizzare la propria posizione fiscale.
Se il
reddito di locazione è stato assoggettato ad Irpef la sanzione
ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata.
Se è stato scelto il regime della cedolare secca:
- 30% della maggiore imposta determinata se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente
- 40% della maggiore imposta determinata se i canoni non sono stati dichiarati.
E'
inoltre possibile consultare il nuovo vademecum dell'Agenzia che
spiega cosa fare quando si riceve la lettera e come rimediare agli
errori commessi.
Da
Agenzia Farini
tel.
059/454227
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