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giovedì 18 giugno 2026

Locazioni: Dati ISTAT maggio 2026

Indice ISTAT di maggio 2026. È stato pubblicato l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, relativo al mese di maggio 2026. Il valore dell'indice è pari a 102,8*. Le principali variazioni percentuali di maggio registrate rispetto ai periodi precedenti sono: la variazione mensile (aprile 2026 - maggio 2026) del +0,3%, la variazione annuale (maggio 2025 - maggio 2026) del +3,0% e la variazione biennale (maggio 2024 - maggio 2026) del +4,4%. Per i contratti di locazione che prevedono l'aggiornamento ISTAT (calcolato solitamente sul 75% della variazione dell'indice), si applicano 2 parametri principali: l'aggiornamento su base annua del +2,250% (pari al 75% di +3,0%) e l'aggiornamento su base biennale del +3,300% (pari al 75% di +4,4%). *Indice generale FOI (base di riferimento 2025=100; il coefficiente di raccordo con la precedente base 2015=100 è 1,214). Fonte: Dati ufficiali elaborati da Confindustria e Camera di Commercio di Modena – Indice FOI, maggio 2026.

mercoledì 28 febbraio 2018

Mutuo e acquisto prima casa, ecco alcune agevolazioni

Anche nel 2018 le fasce più deboli della popolazione possono acquistare una casa. Questo grazie ad alcune agevolazioni e a diversi strumenti finanziari. Vediamo quali.
Fondo garanzia prima casa – Il fondo rilascia la garanzia statale per mutui fino a 250.000 euro. Si tratta di uno strumento gestito da Consap (concessionaria pubblica di servizi assicurativi) e grazie al quale i soggetti che non hanno solide garanzie finanziarie da presentare alle banche hanno più facile accesso al credito. Il fondo, infatti, rilascia garanzia a copertura di un massimo del 50% della quota capitale.
GtresFondo solidarietà mutui acquisto prima casa – Questo fondo, gestito sempre da Consap, va in soccorso delle famiglie che nel corso di quest’anno dovessero essere in difficoltà nel pagare le rate del mutuo. Il fondo è stato istituito dalla legge 244/2017. In caso di perdita di lavoro o insorgere di un’invalidità, ad esempio, si può chiedere la sospensione delle rate. In base a quanto previsto, l’Isee del nucleo familiare non deve superare i 30.000 euro e il mutuo i 250.000 euro ed è possibile saltare le rate per 18 mesi complessivi, divisi anche in due periodi diversi. Nel corso della sospensione, il fondo paga gli interessi alle banche, il proprietario della casa poi ripagherà il capitale allungando la rata del mutuo. E’ da ricordare poi che l’Abi ha prorogato fino al prossimo 31 luglio l’accordo con le associazioni dei consumatori sulla sospensione della sola quota capitale dei finanziamenti concessi alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione o dei crediti al consumo.
Leasing immobiliare residenziale – Il leasing immobiliare residenziale consente fino al 31 dicembre 2020 di abitare una casa fin dal momento della sottoscrizione del contratto pagando un canone, ma rinviando la decisione di acquisirla in proprietà. Chi ha un reddito inferiore a 55.000 euro e un’età inferiore a 35 anni può detrarre dall’Irpef il 19% sui canoni di leasing, entro il limite di 8.000 euro l’anno, e sulla rata di riscatto finale per un importo non superiore a 20.000 euro, per chi ha oltre 35 anni queste cifre sono dimezzate.
Rent to buy – Il rent to buy, disciplinato dal decreto legge 47/2014, permette di diventare proprietari di una casa dopo averla abitata come inquilino per almeno sette anni. L’opzione di acquisto deve essere esercitata entro 10 anni dall’inizio della locazione. Il rent to buy deve riguardare la prima casa e il futuro acquirente e i familiari non devono possederne, sul territorio regionale, già una adeguata alle loro esigenze. Il prezzo di vendita dell’abitazione è stabilito tra compratore e venditore, ma non può superare l’importo stabilito nella convenzione che l’impresa costruttrice deve sottoscrivere con il Comune. Per l’acquirente non sono previsti incentivi fiscali.



Fonte : “ idealista”
Agenzia Immobiliare Farini
3398395052

lunedì 23 ottobre 2017

Airbnb, schiaffo del tar si alla tassa sugli affitti

IL TAR, del lazio boccia la richiesta di airbnb di sospendere la tassa sugli affitti-brevi introdotta con la manovra di primavera.
I giudici amministrativi hanno al momento detto no al ricorso di Airbnb e altri intermediari digitali, ma si sono riservati di approfondire la vicenda in sede di giudizio di merito, Le regole “ incriminate”, inserite in manovra correttiva 2017, prevedono che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso portali online, devono comunicare al Fisco i dati sui contratti e trattenere il 21% se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi. Sono considerati affitti-brevi i contratti relativi alle locazioni di durata non superiore a 30 giorni, stipulati direttamente o tramite intermediari, anche online.
AIRBNB fa sapere che gli sforzi sono tutti concentrati al tavolo del Mef e nel collaborare con il vice ministro Casero secondo una soluzione sostenuta da quasi tutti gli operatori interessati e possa portare questo mercato verso più digitale e trasparenza.

Fonte : “ Resto del Carlino “
Agenzia Immobiliare farini
059454227

martedì 13 giugno 2017

Cedolare Secca

Anche gli affitti transitori possono usufruire della cedolare secca. Ecco come funziona e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate ha da poco fornito delucidazioni relativamente alla possibilità di utilizzare la cedolare secca per la dichiarazione dei redditi da locazione, anche nel caso in cui tali redditi derivino da affitti transitori [1].

Cos’è la cedolare secca?
La cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali per la parte derivante da reddito da immobili. Si tratta di una scelta facoltativa che può essere effettuata dalle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di reale godimento (ad esempio l’usufrutto o il comodato d’uso), che locano l’immobile, ma non nell’esercizio di attività di impresa arti o professioni.

Quanto si paga con la cedolare secca?
L’imposta sostitutiva prevista con la cedolare secca si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Si può applicare sugli immobili appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 uffici o studi privati).
Si prevede tuttavia un’aliquota ridotta per alcuni contratti di locazione. In particolare tale aliquota ridotta del 15%, ridotta al 10% sino al 2017 [2], vale per i contratti di locazione a canone concordato.

Cosa sono i contratti di locazione transitoria?
La caratteristica dei contratti di locazione transitoria è una durata compresa da un minimo di 1 mese fino a un massimo di 18 mesi.
Presupposto essenziale per la validità dei contratti di locazione transitoria [3] è proprio il sussistere di un’esigenza transitoria dell’uno o dell’altro contraente al momento della stipula. Con riferimento a tale “esigenza transitoria”, può trattarsi di un qualunque interesse delle parti meritevole di tutela.
In particolare il conduttore (inquilino) può avere la necessità di disporre di un appartamento per un periodo di tempo ben determinato: ad esempio per motivi di lavoro o in occasione di importanti lavori di ristrutturazione nella propria abitazione oppure per prestare assistenza e cure a familiari in un luogo lontano dalla propria abitazione.

Cedolare secca affitti transitori: come funziona
La cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta  si applica – oltre che ai contratti d’affitto agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per studenti universitari – anche ai contratti transitori [3].

Cosa succede se non si proroga la cedolare secca
L’Agenzia delle entrate ha comunicato anche in passato che la mancata comunicazione della proroga dell’opzione della cedolare secca «non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi».
Tuttavia da ultimo l’Agenzia ha chiarito [1] che tale disposizione si applica in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della nuova norma.

Note:
[1] Chiarimenti  in occasione di Telefisco, l’evento organizzato annualmente dal gruppo Sole 24 Ore.
[2] DL 102/2013.

[3] disciplinati dalla legge n. 431 del 1998

Fonte: Agenzia delle Entrate

martedì 30 maggio 2017

Come salvare la casa dall'Agenzia delle Entrate

Rimanere con un solo immobile intestato e adibito a civile abitazione è il metodo migliore per non rischiare il pignoramento, anche se è sempre possibile contenere il debito sotto i 120 mila euro.

Quando i debiti non possono essere pagati, anche facendo fronte a tutte le proprie possibilità economiche, è naturale che si tenti di salvare lo stretto indispensabile e, in questo, figura inevitabilmente la casa. Lo sa bene chi ha un debito per una cartella di pagamento, magari non impugnata, che minaccia di trasformarsi in un pignoramento immobiliare. Così, sia che il creditore sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia, sostituita quest’ultima dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 1° luglio 2017, il sistema migliore per salvare la casa dal fisco è quello di fare in modo che questa rimanga l’unico immobile di proprietà. Ma attenzione: se il proprietario si muove tardi, quando cioè il debito è ormai certo e consolidato, può subire la revocatoria e, nei casi più gravi, gli può essere contestato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ma procediamo con ordine.

Come salvare la casa dal pignoramento del fisco
È possibile salvare la casa dall’Agenzia delle Entrate o, più in generale, dal fisco, facendo leva sulle due condizioni che consentono il pignoramento immobiliare per debiti dovuti a cartelle esattoriali:

  • il divieto di pignoramento dell’unica casa di proprietà;
  • il divieto di pignoramento per debiti inferiori a 120mila euro.
Vediamo entrambe le soluzioni che, ovviamente, possono anche convivere.

Debito inferiore a 120mila: pignoramento vietato
La legge italiana [1] consente il pignoramento della casa, per cartelle di pagamento non saldate, solo quando il debito raggiunge i 120.000 euro (comprensivo di interessi, sanzioni e oneri di riscossione). Sotto questo importo, Equitalia o qualsiasi altro Agente della riscossione non può procedere al pignoramento (ossia la messa in vendita forzata dell’immobile). Il creditore può, tutt’al più, e sempre che il debito sia superiore a 20.000 euro, iscrivere ipoteca sull’immobile. In questo caso, fortunatamente, l’iscrizione dell’ipoteca è un pregiudizio più virtuale che sostanziale perché non impedisce né di continuare a vivere nell’immobile, né di donarlo o venderlo. È vero: in caso di cessione della casa il nuovo proprietario ne acquisterebbe la proprietà con tutta l’ipoteca, ma se l’intenzione del contribuente è quella di tenere l’appartamento per sé o, al massimo, donarlo ai figli perché possano fare altrettanto, l’ipoteca non costituisce alcun ostacolo. Resta peraltro il fatto più importante: la sola ipoteca non consente il pignoramento se il debito è, appunto, inferiore a 120.000 euro.

Facciamo un esempio: Tizio ha un debito con l’Agenzia delle entrate di 100mila euro. Riceve una cartella di pagamento per 110mila euro. Ha la proprietà di due immobili. Cosa può fare il fisco nei suoi confronti? Può solo iscrivere ipoteca su uno o entrambi gli immobili, poiché il debito è superiore a 20mila euro. Ma non può procedere a richiedere un pignoramento poiché il debito è inferiore a 120mila euro. Vien da sé che se il debito di Tizio fosse di 130mila euro, quest’ultimo ben potrebbe, spontaneamente, pagare solo 11mila euro, portando la soglia del debito sotto la pignorabilità. Il fisco non può rifiutare un pagamento parziale. Che succede a Tizio che ha la casa ipotecata? Se il creditore resta solo il fisco egli non deve temere nulla, poiché potrà continuare a utilizzarlo e anche cederlo (il cessionario acquisterà la casa con tutta l’ipoteca). Magari, dopo numerosi anni, potrà far valere la prescrizione del credito e ottenere anche la cancellazione dell’ipoteca. Ipoteca che, peraltro, scade sempre dopo 20 anni (salvo rinnovazione).

Restare con un solo immobile
La legge fissa il divieto di pignoramento della casa se:

  • si tratta dell’unico immobile di proprietà del contribuente: questi non deve, cioè, avere neanche una minima quota di proprietà di un altro immobile (si considerano pure i terreni);
  • la casa è adibita a civile abitazione (restano esclusi anche gli usi promiscui);
  • accatastata non nelle categorie A/8 e A/9;
  • in essa il contribuente vi ha fissato la propria residenza anagrafica.

Dunque, se il contribuente ha un secondo immobile, per mettere in salvo il primo (ossia la casa ove vive) dovrebbe cedere l’altro, preferibilmente donandolo a un parente. Ma attenzione: la cessione è revocabile, da parte del fisco, nei primi cinque anni. Quindi è sempre meglio agire prima che il debito sia certo e liquido. Anche in via cautelativa, è sempre meglio che, nell’ambito della stessa famiglia, gli immobili siano divisi tra più soggetti dimodoché nella stessa persona non si concentrino più proprietà immobiliari. Inoltre se il debito col fisco è superiore a 50mila euro e riguarda imposte sui redditi o Iva, il contribuente che abbia ceduto il secondo immobile, in modo da rendere impignorabile il primo, potrebbe essere denunciato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Note: [1] Dl. N. 69/2013.

Fonte: La Legge per Tutti
Autore : Redazione
Data: 09/02/2017

giovedì 17 novembre 2016

Affitti in nero



AFFITTI IN NERO
 

Qualcuno di voi, negli anni passati, ha percepito redditi da locazione in nero? Ovvero non dichiarati all'Agenzia delle Entrate?

Allora potreste ricevere una lettera da parte dell'Agenzia delle Entrate dove viene segnalata l'anomalia.


Ma capiamo insieme di cosa si tratta.

L'amministrazione finanziaria ha dichiarato tramite comunicato stampa che l'Agenzia delle Entrate sta per inviare circa 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell'anno 2012 hanno percepito e non dichiarato o dichiarato parzialmente redditi di affitto (derivati da contratti di locazione di immobili) compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.

Le nuove lettere contengono informazioni utili che permettono a tutti i contribuenti di rimediare agli errori commessi per l'inesatta indicazione del reddito nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato sul proprio sito il <<calcolatore>> online denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d'imposta 2012” che permette di calcolare velocemente le sanzioni ridotte sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati.


Il calcolatore del Fisco è raggiungibile online al seguente indirizzo:


 
 
 
 
 
Cosa fare se si riceve questa lettera?

Il cittadino potrà mettersi in contatto con l'Amministrazione finanziaria per chiarire la sua posizione evitando che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio.

Se il cittadino ammette il proprio errore può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta.
Per effettuare il pagamento occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.


Sul sito delle Entrate, nella sezione “l'Agenzia comunica” è disponibile una guida che fornisce informazioni sulle lettere e spiega come muoversi per regolarizzare la propria posizione fiscale.


Vediamo infine le sanzioni ridotte

Se il reddito di locazione è stato assoggettato ad Irpef la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata.


Se è stato scelto il regime della cedolare secca:
  • 30% della maggiore imposta determinata se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente
  • 40% della maggiore imposta determinata se i canoni non sono stati dichiarati.


E' inoltre possibile consultare il nuovo vademecum dell'Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera e come rimediare agli errori commessi.



Da Agenzia Farini
tel. 059/454227