Anche
gli affitti transitori possono usufruire della cedolare secca. Ecco
come funziona e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle
entrate ha da poco fornito delucidazioni relativamente alla
possibilità di utilizzare la cedolare secca per la dichiarazione dei
redditi da locazione, anche nel caso in cui tali redditi derivino da
affitti transitori [1].
Cos’è la
cedolare secca?
La cedolare
secca è
un’imposta
sostitutiva dell’IRPEF e
delle addizionali per la parte derivante da reddito da immobili. Si
tratta di una scelta facoltativa che può essere effettuata dalle
persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di reale
godimento (ad esempio l’usufrutto o il comodato d’uso), che
locano l’immobile, ma non nell’esercizio di attività di impresa
arti o professioni.
Quanto si paga
con la cedolare secca?
L’imposta
sostitutiva prevista
con la cedolare
secca si
calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione
annuo stabilito dalle parti. Si può applicare sugli immobili
appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10
uffici o studi privati).
Si prevede tuttavia
un’aliquota
ridotta per
alcuni contratti di locazione. In particolare tale aliquota ridotta
del 15%, ridotta al 10% sino al 2017 [2],
vale per i contratti di locazione a canone concordato.
Cosa sono i
contratti di locazione transitoria?
La caratteristica
dei contratti di locazione transitoria è una durata compresa
da un minimo di 1 mese fino a un massimo di 18 mesi.
Presupposto essenziale
per la validità dei contratti
di locazione transitoria [3] è
proprio il sussistere di un’esigenza
transitoria dell’uno
o dell’altro contraente al momento della stipula. Con riferimento a
tale “esigenza transitoria”, può trattarsi di un qualunque
interesse delle parti meritevole di tutela.
In particolare
il conduttore (inquilino)
può avere la necessità di disporre di un appartamento per un
periodo di tempo ben determinato: ad esempio per motivi di lavoro o
in occasione di importanti lavori di ristrutturazione nella propria
abitazione oppure per prestare assistenza e cure a familiari in un
luogo lontano dalla propria abitazione.
Cedolare secca
affitti transitori: come funziona
La cedolare secca
sugli affitti con aliquota ridotta si applica – oltre che ai
contratti d’affitto agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per
studenti universitari – anche ai contratti transitori [3].
Cosa succede se
non si proroga la cedolare secca
L’Agenzia delle
entrate ha comunicato anche in passato che la mancata comunicazione
della proroga dell’opzione della cedolare secca «non comporta la
revoca
dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto
di locazione
qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con
la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando
i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare
secca
nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi».
Tuttavia da ultimo
l’Agenzia ha chiarito [1]
che tale disposizione si applica in relazione alle comunicazioni di
proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre
2016, data di entrata in vigore della nuova norma.
Note:
[1] Chiarimenti
in occasione di Telefisco, l’evento organizzato annualmente dal
gruppo Sole 24 Ore.
[2] DL
102/2013.
[3] disciplinati
dalla legge n. 431 del 1998
Fonte: Agenzia delle Entrate
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