martedì 13 giugno 2017

Cedolare Secca

Anche gli affitti transitori possono usufruire della cedolare secca. Ecco come funziona e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate ha da poco fornito delucidazioni relativamente alla possibilità di utilizzare la cedolare secca per la dichiarazione dei redditi da locazione, anche nel caso in cui tali redditi derivino da affitti transitori [1].

Cos’è la cedolare secca?
La cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali per la parte derivante da reddito da immobili. Si tratta di una scelta facoltativa che può essere effettuata dalle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di reale godimento (ad esempio l’usufrutto o il comodato d’uso), che locano l’immobile, ma non nell’esercizio di attività di impresa arti o professioni.

Quanto si paga con la cedolare secca?
L’imposta sostitutiva prevista con la cedolare secca si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Si può applicare sugli immobili appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 uffici o studi privati).
Si prevede tuttavia un’aliquota ridotta per alcuni contratti di locazione. In particolare tale aliquota ridotta del 15%, ridotta al 10% sino al 2017 [2], vale per i contratti di locazione a canone concordato.

Cosa sono i contratti di locazione transitoria?
La caratteristica dei contratti di locazione transitoria è una durata compresa da un minimo di 1 mese fino a un massimo di 18 mesi.
Presupposto essenziale per la validità dei contratti di locazione transitoria [3] è proprio il sussistere di un’esigenza transitoria dell’uno o dell’altro contraente al momento della stipula. Con riferimento a tale “esigenza transitoria”, può trattarsi di un qualunque interesse delle parti meritevole di tutela.
In particolare il conduttore (inquilino) può avere la necessità di disporre di un appartamento per un periodo di tempo ben determinato: ad esempio per motivi di lavoro o in occasione di importanti lavori di ristrutturazione nella propria abitazione oppure per prestare assistenza e cure a familiari in un luogo lontano dalla propria abitazione.

Cedolare secca affitti transitori: come funziona
La cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta  si applica – oltre che ai contratti d’affitto agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per studenti universitari – anche ai contratti transitori [3].

Cosa succede se non si proroga la cedolare secca
L’Agenzia delle entrate ha comunicato anche in passato che la mancata comunicazione della proroga dell’opzione della cedolare secca «non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi».
Tuttavia da ultimo l’Agenzia ha chiarito [1] che tale disposizione si applica in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della nuova norma.

Note:
[1] Chiarimenti  in occasione di Telefisco, l’evento organizzato annualmente dal gruppo Sole 24 Ore.
[2] DL 102/2013.

[3] disciplinati dalla legge n. 431 del 1998

Fonte: Agenzia delle Entrate

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