La
modificazione del contratto preliminare di vendita può essere
modificato in vari modi, con l’aggiunta di clausole o scritture
integrative, all’atto stesso solo se le parti hanno raggiunto un
accordo riguardo alle modifiche.
Quando
c’è l’accordo fra le due parti, qualunque elemento del contratto
può essere cambiato.
Nel
caso in cui il contratto sia stato anche trascritto, per l’apporto
di successive modifiche è necessaria la forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata autentica.
Vi
sono delle differenze fra i due tipi di contratti.
Contratto preliminare
di compravendita immobiliare
E’
un contratto con il quale una parte si obbliga a cedere la proprietà
di un’immobile all’altra parte, secondo le modalità e i termini
stabiliti nel contratto. In seguito le due parti stipuleranno un
nuovo contratto detto di compravendita definitivo. Questo tipo di
contratto lo troviamo sempre in forma scritta.
Registrazione del
contratto preliminare
La
registrazione del contratto è obbligatoria in quattro diversi punti:
- Se il preliminare è redatto per atto pubblico o scrittura privata autentica;
- Se il preliminare è concluso per scrittura privata non autentica con un promittente venditore privato;
- Se il preliminare è concluso per scrittura privata non autentica con un promittente venditore soggetto Iva ed è stata versata una caparra;
- Se il preliminare è concluso a seguito dell’attività di un mediatore immobiliare.
Per
registrare il contratto è necessario, entro 20 giorni:
- Applicare le marche da bollo da 16 euro per ciascuna copia;
- Fare un versamento con modello F23 pari a 200 euro, con codice 104T, se è presente un acconto o una caparra, l’imposta è pari al 3% di quanto corrisposto;
- Compilare e firmare il modello 69 con i riferimenti del contratto preliminare registrato;
- Presentare il tutto nell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Trascrizione
del contratto preliminare
La
trascrizione non è obbligatoria nei registri immobiliari, ma ha lo
scopo di tutelare il promissario acquirente da eventuali
pignoramenti, sequestri etc., perciò la trascrizione offre una
tutela per tutte e due le parti.
Modifica
del preliminare trascritto
A
differenza del contratto registrato, nel contratto trascritto sorgono
dei problemi in merito alle modifiche.
Se,
ad esempio il preliminare ha ad oggetto:
- La vendita di una cantina o appartamento, ma nel caso si vendesse solo l’appartamento, l’effetto della trascrizione vale solo sul bene venduto;
- La vendita di un solo appartamento, ma nel definitivo si vende l’appartamento e la cantina, l’effetto della trascrizione si manifesta solo sull’appartamento;
- La vendita della piena proprietà di un immobile, ma nel definitivo viene venduta la nuda proprietà, l’effetto della trascrizione è valido solo sull’intero bene;
- La vendita della nuda proprietà, ma nel definitivo viene venduta la piena proprietà, l’effetto della trascrizione è valido solo sulla nuda proprietà.
Per
quanto riguarda le modifiche soggettive:
- Se il preliminare è per persona da nominare, la riserva di nomina deve essere espressamente menzionata nella nota di trascrizione;
- Se è stato ceduto il contratto, con sostituzione del promissario acquirente, si deve trascrivere la cessione del contratto.
Annullamento
del contratto preliminare
Il
preliminare può essere annullato nei casi previsti dal codice
civile:
- Incapacità di una delle parti
- Vizi della volontà: errore, violenza, dolo.
da
Agenzia Farini
tel:
059/454227
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