Visualizzazione post con etichetta imposta di registro. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta imposta di registro. Mostra tutti i post

giovedì 18 giugno 2026

Locazioni: Dati ISTAT maggio 2026

Indice ISTAT di maggio 2026. È stato pubblicato l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, relativo al mese di maggio 2026. Il valore dell'indice è pari a 102,8*. Le principali variazioni percentuali di maggio registrate rispetto ai periodi precedenti sono: la variazione mensile (aprile 2026 - maggio 2026) del +0,3%, la variazione annuale (maggio 2025 - maggio 2026) del +3,0% e la variazione biennale (maggio 2024 - maggio 2026) del +4,4%. Per i contratti di locazione che prevedono l'aggiornamento ISTAT (calcolato solitamente sul 75% della variazione dell'indice), si applicano 2 parametri principali: l'aggiornamento su base annua del +2,250% (pari al 75% di +3,0%) e l'aggiornamento su base biennale del +3,300% (pari al 75% di +4,4%). *Indice generale FOI (base di riferimento 2025=100; il coefficiente di raccordo con la precedente base 2015=100 è 1,214). Fonte: Dati ufficiali elaborati da Confindustria e Camera di Commercio di Modena – Indice FOI, maggio 2026.

lunedì 13 maggio 2019

Imposta di registro

Imposta di registro azzerata per l'acquisto di fabbricati da demolire e ricostruire



Imposta di registro pressoché azzerata per gli acquisti di fabbricati destinati a demolizione al
fine della ricostruzione: è quanto dispone l’articolo 7 del decreto crescita, al fine incentivare
(afferma la relazione illustrativa) «un reale processo di rigenerazione urbana».
Se un’impresa compra un edificio con un atto fuori campo Iva (oppure un edificio residenziale
in esenzione da Iva), l’imposta di registro è pari al 9 per cento del prezzo d’acquisto (salvo che
l’agenzia delle Entrate non pretenda di calcolare l’aliquota sul valore del bene oggetto di
compravendita, perché ritenuto superiore rispetto al prezzo pattuito); nella misura fissa di
complessivi cento euro sono poi applicate le imposte ipotecaria e catastale.
Con l’agevolazione prevista dal Dl Crescita l’imposta di registro viene dunque abbattuta alla
misura fissa di 200 euro (mentre le imposte ipotecarie e catastali sono aumentate all’importo
complessivo di 400 euro), a condizione che:

a) l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un soggetto imprenditore (individuale o
societario) che svolga attività di costruzione o di ristrutturazione di edifici;

b) l’acquisto abbia a oggetto un «intero fabbricato» (di qualsiasi natura esso sia: residenziale,
commerciale, artigianale, industriale, agricola); probabilmente, potrà essere agevolato anche
l’acquisto che avvenga non in “un sol colpo”, ma anche in più tranche;

c) il soggetto acquirente, entro dieci anni dall’atto di acquisto, provveda alla demolizione
dell’edificio, alla «ricostruzione» di un nuovo edificio anche volumetricamente non coincidente
con il manufatto preesistente (ove la normativa locale lo consenta) e alla sua (integrale) vendita;

d) la ricostruzione sia effettuata «in chiave antisismica»: espressione che intende significare il
rispetto della applicabile normativa nazionale e locale in tema di costruzioni resistenti ai
terremoti;

e) il nuovo edificio sia classificato in una delle classi energetiche “A” o “B”.

La normativa presenta un evidente défaillance, perché non concerne l’acquisto di interi
fabbricati che poi non vengano demoliti, ma “solamente” ristrutturati, anche se in modo
radicale.

Altresì, presenta il difetto di non ricordare che se si tratta dell’acquisto di un fabbricato
strumentale in regime di esenzione da Iva o di imponibilità a Iva, l’imposta di registro è bensì
già oggi dovuta nella misura fissa di 200 euro, ma le imposte ipotecaria e catastale sono da
applicare con l’aliquota complessiva del 4%, calcolata sul prezzo pattuito (anche qui, salvo
rettifiche in aumento per il maggior valore ritenuto dall’Amministrazione).
Pure questo caso ben si presterebbe dunque a essere contemplato dalla norma agevolativa
contenuta nel Dl Crescita, in ragione della sua “filosofia”. Infatti, lo stesso fabbricato, se venduto
da un soggetto non imprenditore, sconta, per effetto del Dl Crescita, un’imposizione totale di
soli 600 euro.


Di Angelo Busani 
"Il Sole 24 Ore" 


Agenzia Farini
059 454227

lunedì 28 gennaio 2019

Risoluzione contratto di locazione: forma consensuale

 Risoluzione contratto di locazione: come funziona la forma consensuale



Quali sono i passi da seguire per porre in essere una risoluzione consensuale di un contratto di locazione. A spiegarcelo sono i nostri collaboratori di condominioweb
Articolo scritto dall'avv. Alessandro Gallucci di condominioweb
Partiamo dalla definizione di locazione: essa è definita dal codice civile come il contratto con il quale una parte - il locatore - mette a disposizione dell'altra - il conduttore - un bene mobile o immobile dietro un corrispettivo in denaro.
Con la firma del contratto di locazione - per i contratti a scopi abitativi essa è obbligatoria per legge - il conduttore diviene titolare di un diritto personale di godimento su cosa altrui.
Del contratto di locazione nonché dei dati del conduttore si deve dare comunicazione all'amministratore di condominio ai fini della regolare tenuta del registro di anagrafe condominiale (cfr. art. 1130 n. 6 c.c. e art. 13, primo comma, l. n. 431/98).
I contratti di locazione ad uso abitativo (legge n. 431 del 1998 e decreto ministeriale 30 dicembre 2002) hanno durata prestabilita dalla legge, ossia:
  • contratti quadriennali con rinnovo di pari durata, salvo specifica causa di recesso da parte del locatore;
  • contratti triennali con rinnovo biennale, salvo specifica causa di recesso da parte del locatore, e canone concordato sulla base di parametri fissati dalla legge e dagli accordi tra associazioni di categoria;
  • contratti transitori e per universitari, con durata variabile tra un mese e diciotto mesi, salvo specifica causa di recesso da parte del locatore, e canone concordato sulla base di parametri fissati dalla legge e dagli accordi tra associazioni di categoria.
È, poi, possibile addivenire alla stipula di contratti di locazione per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni.
Tutti i contratti ad eccezione di quest'ultimo devono essere registrati ai fini del pagamento delle imposte con deposito presso la locale sede dell'agenzia delle entrate.
Al conduttore è sempre riconosciuto il diritto di recedere unilateralmente dal contratto qualora ricorrano gravi motivi, con preavviso da comunicarsi sei mesi prima al locatore.
I contratti di locazione per uso differente da quello abitativo, ai sensi degli artt. 27 e seguenti della legge n. 392/78, devono avere una durata minima di sei anni (nove per le locazioni alberghiere) con deroghe per le attività a carattere temporaneo o stagionale.

Risoluzione del contratto, come funziona

Differente dal recesso è la risoluzione contrattuale. Essa viene definita in ambito privatistico come lo "scioglimento con effetto immediato di un contratto valido ed efficace" (Fonte: Dizionario enciclopedico Treccani).
Risolvere un contratto, quindi, vuol dire liberarsi da quel vincolo facendo venire meno gli effetti dell'accordo e quindi i diritti ed gli obblighi da esso discendenti: risolvere un contratto di locazione per il conduttore vuol dire smettere di godere del bene mobile o immobile concessogli e di conseguenza cessare il pagamento dei canoni, mentre per il proprietario sta a significare riacquistare la materiale disponibilità del bene ma perdere la fonte di reddito data dal canone di locazione.
Nel nostro ordinamento si sente spesso parlare di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità e di risoluzione giudiziale e consensuale. Le prime due sono strettamente connesse, o meglio la prima è collegata alla seconda, poiché in caso di contestazioni è un giudice a dover accertare se l'inadempimento dedotto sia tale da fare ricorrere al risoluzione giudiziale.

Differente il caso della risoluzione consensuale. Essa altro non è che un accordo che serve per porre nel nulla un altro accordo già esistente ed in vigore tra le parti.
Tizio e Caio sono parti in un contratto di locazione della durata di quattro anni. Al termine dei quattro anni per differenti esigenze le parti si trovano d'accordo sulla decisione di chiudere anzi tempo il rapporto contrattuale. Così facendo firmano un accordo che serve per risolvere, cioè sciogliere, il vincolo locatizio.

Sebbene non vi siano disposizioni di legge che impongano chiaramente che la risoluzione debba avvenire in forma scritta, ciò lo si può desumere dalla forma necessaria per la locazione - quanto meno per quella ad uso abitativo - o comunque dal contenuto dello stesso contratto che, di norma, prevede la forma scritta per qualunque modifica ad esso inerente.
Così come è obbligatorio registrare il contratto di locazione, allo stesso modo è indispensabile - per le parti che non vogliano continuare a pagare le tasse sui redditi derivanti da quell'accordo - provvedere a registrare la risoluzione del contratto stesso.
Come si legge sul sito istituzionale dell'agenzia delle entrate in tal caso è dovuta l'imposta di registro per la risoluzione anticipata del contratto che è pari alla misura fissa di 67 euro e che deve essere versata, entro 30 giorni dall'evento anche tramite modello F24; in tal caso, specifica l'agenzia delle entrate bisogna comunicare la risoluzione del contratto di locazione all'ufficio dove è stato registrato il contratto che ne ha dato origine, nello stesso termine di 30 giorni utilizzando un apposito modello.

Nel caso di contratto di locazione rispetto al quale s'è optato per il regime della cedolare secca, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto non è dovuta e ci sono più locatori non è dovuta solamente se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca.
Anche in questo caso, ricordano dall'agenzia delle entrate, è comunque necessario depositare apposito modello di comunicazione della risoluzione del contratto.
Con l'accordo di risoluzione è sempre bene regolare le eventuali situazioni ancora pendenti, ad esempio restituzione della caparra, pagamento degli oneri accessori o comunque tempistica della richiesta e spese per la registrazione della risoluzione in modo tale da evitare problemi futuri che il semplice accordarsi potrebbe tranquillamente fare evitare.
Nulla vieta che le parti possano porre nel nulla la risoluzione con altro atto annullativo della stessa, oppure che dopo la risoluzione addivengano ad una stipula di un nuovo contratto a condizioni uguali o differenti e per periodi uguali o differenti. La libertà contrattuale, in tal senso, è molto ampia.

Da "Idealista" 
Agenzia Farini
059 454227