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sabato 18 luglio 2020

Come cambia il testo del decreto Rilancio dopo la conversione in Senato

Gtres 
Dopo la conversione in Senato, il decreto rilancio adesso è legge. Vediamo quali sono le misure più importante del testo ufficiale e definitivo (e il pdf) in attesa della pubblicazione in Gazzetta, dall'ecobonus 110 ai contributi a fondo perduto
La conversione in legge del dl rilancio riguarda un pacchetto di misure da quasi 55 miliardi, pari a circa il doppio di una normale legge di bilancio, che hanno lo scopo di rilanciare l'Italia duramente colpita dalla crisi del coronavirus.
Vediamo quali sono le principali misure del dl rilancio, alcune delle quali hanno subito un vero e prorio restyling durante il passaggio in Parlamento.

Bonus affitto 2020

Si tratta della detrazione del 60% per i canoni di locazione di affitti destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Sconti in bollette

Sono previsti sconti nelle bollette di luce, gas, acqua e uno stanziamento di 600 milioni di euro di agevolazioni per le bollette elettriche di maggio, giugno, e luglio delle piccole attività produttive e commerciali

Bonus colf e badanti

Ai lavoratori domestici con contratti di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuto un bonus di 500 euro per ciascun mese. 

Bonus per lavoratori autonomi

Alle partite IVA e ai lavoratori autonomi viene erogato il bonus 600 euro che può ascendere fino a 1000 euro per chi può dimostrare un calo dei redditi del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019.

Decreto rilancio, ecobonus 110%

Si tratta di una delle misure più attese e discusse: ovvero un bonus del 110% per i lavori di efficentamento energetico (specificamente previsti dal decreto) dal 1º luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Bonus vacanze

Un bonus fino a 500 euro per la spesa sostenuta per le vacanze in strutture ricettive italiane dal 1º luglio al 31º dicembre 2020.

Ecobonus auto 2020

Incentivi fino a 3500 euro per chi acquista un'auto Euro 6 e rottama una vettura con almeno 10 anni di antichità. Incentivo dimezzato se non c'è rottamazione di veicoli.

Smart working nel decreto rilancio

Lo smart working per i dipendenti pubblici è prorogato fino al 31 dicembre. I lavoratori del privato con un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere fino al 31 luglio 2020 il lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali

Blocco dei licenziamenti

Lo stop dei licenziamenti già introdotto nel decreto Cura Italia è adesso esteso a tre ulteriori mesi rispetto ai 2 mesi iniziali. Quindi il periodo totale di congelamento è di cinque mesi.

Bonus baby sitter e congedo parentale

Viene rinnovato il bonus baby sitter già introdotto dal Decreto Cura Italia. Chi non ne ha mai usufruito può ottenere un voucher di 1200 euro, da impiegare anche per i centri estivi. Il personale sanitario ha diritto ha un bonus complessivo di 2000 euro. Prrogato anche il congedo parentale

Decreto rilancio permessi legge 104

Nel decreto rilancio aumentano i giorni di permesso per la legge 104 che a maggio e giugno 2020 diventano 18 giorni complessivi.

Sospensione dei versamenti fiscali

Slittano al 16 settembre i pagamenti delle ritenute Iva, contributi previdenziali e Inail, atti di accertamento, cartelle esattoriali, avvisi bonari, saldo e stralcio e rottamazione ter.

Zero Iva per mascherine gel e dispositivi di protezione individuale

Quest'anno niente Iva per mascherine, gel disinfettanti e dispositivi di protezione individuale contro il virus.Dal 2021 ci sarà Iva agevolata al 5%.

Debutta nel decreto rilancio il reddito di emergenza 2020

Viene introdotto nel dl rilancio il reddito di emergenza un'indennità economica tra i 400 e gli 800 euro per tre mesi destiata a chi non ha altra forma di sostegno sociale.

Contributo a fondo perduto

Contributo a fondo perduto per le piccole imprese, titolari di partita IVA con un fatturato che nel mese di aprile 2020 sia stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato del corrispettivo mese di aprile 2019.

Proroga della cassa integrazione

Nel dl rilancio viene prorogata la cassa integrazione sia ordinaria che in deroga di altre 9 settimane. La durata massima è di 18 settimane, di cui 14 settimane utilizzabili per periodi dal 24 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e 4 settimane fruibili per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Esenzione del versamento IRAP

Il Decreto Rilancio introduce l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Riduzione Imu decreto rilancio

Tra le ultime novità della versione definitiva del decreto rilancio la possibilità di usufruire di uno sconto del 20% dell'Imu se chi paga opta per la domiciliazione bancaria, ovvero per l'addebito direttamente sul proprio conto corrente.

Scadenza documenti d'identità

I documenti d'identità scaduti o in scadenza rimarranno validi fino al 31 dicembre 2020.

Carta della cultura, bonus 100 euro

Ê stato potenziato lo stanziamento per il contributo di 100 euro per le spese per l'acquisto di libri, sia cartacei che digitali, e prodotti e servizi culturali per persone appartenenti a nuclei familiari svantaggi dal punto di vista economico.

Contributo per le lezioni di musica

Per le famiglie con Isee non superiore a 30mila euro viene stanziato un contributo, non superiore a 200 euro, per la frequenza di corsi di musica presso scuole iscritte ai registri regionali per alunni fino a 16 anni che già le frequentavano alla data del 23 febbraio 2020

Il pdf del Decreto Rilancio

Qui è possibile scaricare il pdf del decreto rilancio presentato alla Camera per la fiducia e approvato senza modifiche anche dal Senato.

Articolo Visto su "Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini 
059454227

sabato 20 giugno 2020

Morosità incolpevole e coronavirus: cosa c'è da sapere



Cos'è la morosità incolpevole? E come hanno trovato applicazione le norme che la disciplinano durante l'emergenza coronavirus? A spiegarcelo sono i nostri collaboratori di condominioweb
Articolo scritto dall'avv Valentina Papanice di condominioweb
Il concetto di morosità incolpevole fa capolino la prima volta nel nostro ordinamento nel D.L. n. 102/2013. Qui, l'art. 6 co.5, per quanto ancora interessa, prevede l'istituzione di un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; fondo utilizzabile dai Comuni ad alta tensione abitativa che avessero avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, procedure per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.
Il D.L. rinviava poi ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra le varie regioni nonché le provincie autonome di Trento e Bolzano; lo stesso decreto doveva poi stabilire i criteri e le priorità che i comuni dovevano seguire "nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi"; lo stesso D.L. stabiliva che le risorse dovevano essere assegnate con priorità alle regioni che avessero emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedessero percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto.
A tal fine, le prefetture avrebbero dovuto adottare "misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto"
Sono stati quindi emanati vari decreti ministeriali (alcuni diretti semplicemente a regolare il riparto del fondo tra le Regioni, altri dal contenuto più "complesso").
Attualmente, il concetto di morosità incolpevole è definito dal D.M. 30 marzo 2016, per il quale:
"1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali".

Fondo morosità incolpevole, i criteri per l'accesso

Sempre a norma dello stesso decreto, i criteri per l'accesso ai contributi, che il comune è tenuto a verificare, sono:
a) un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b) che il richiedente sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) che sia titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) che abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, o, se non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
Il comune deve anche verificare che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza riguardo ad altro immobile che sia fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Per il riconoscimento del contributo esistono poi alcuni criteri preferenziali e cioè: la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne, minore, con invalidità accertata per almeno il 74%, in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Attualmente il contributo massimo concedibile è di 12.000 euro.
Sempre a norma del D.M. 30 marzo 2016, i contributi sono destinati:
a) fino a massimo 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, se il periodo residuo del contratto non sia inferiore a due anni (con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile);
b) fino a massimo di 6.000,00 euro per ristorare il proprietario dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento se il proprietario consente che sia differita l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
c) fornire il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità riguardanti un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino ad un contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.
I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere forniti dal comune in un'unica soluzione alla sottoscrizione del nuovo contratto.

La morosità incolpevole in tempo di covid

Verrà sicuramente in mente a molti che l'istituto della morosità incolpevole potrebbe essere utilizzato per aiutare le persone in difficoltà economiche a causa della pandemia Coronavirus.
In realtà le norme di emergenza non hanno introdotto nuove norme in materia; l'istituto esiste come esisteva prima; non è cioè stato utilizzato in maniera diciamo più intensa e le molte condizioni richieste per il riconoscimento del contributo - nonché probabilmente l'entità del fondo e i criteri di riparto dello stesso -, difficilmente si prestano a fare fronte ai problemi economici creati dall'emergenza da Covid-19.
La norme di emergenza hanno previsto altri rimedi, quali il blocco delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo (al momento) fino al 1° settembre 2020; era anche previsto il blocco dei termini per il compimento di atti processuali e delle fissazioni di udienze; attualmente (fase compresa tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020) la difficile gestione della ripresa è rimessa ai singoli uffici giudiziari.
Lasciamo all'espressione "difficile" il compito di rappresentare gli innumerevoli disagi che al momento patiscono i fruitori degli uffici giudiziari.
Attualmente quindi gli sfratti non possono essere eseguiti. Come noto, molti sono, poi, gli strumenti, previsti dalla normativa d'emergenza, che dovrebbero poi alleggerire il peso economico gravante su chi è in difficoltà.
Con riferimento specifico all'inadempimento nella locazione, la norma d'emergenza che viene in rilievo è quella contenuta nel decreto D.L. n. 6/2020, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento anti Covid è "sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile?, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti" (art.3 co.6-bis).
Esistono poi gli ordinari strumenti previsti in caso di inadempimento. Certamente, nell'attesa di iniziative che possono provenire da enti e associazioni, o in alternativa a rischiose e costose azioni giudiziarie, le parti possono provare a migliorare la situazione concreta in cui versano.
Valutata l'effettiva situazione complessiva, un approccio pragmatico e comunque guidato dal principio di buona fede (di cui all'art. 1375 c.c.) potrebbe far concludere che è meglio un accordo che lasciare che la situazione peggiori o rivolgersi al giudice.
Le parti potranno pensare, in ragione dell'emergenza e della difficoltà economica da questa provocata, di "rivedere" il proprio rapporto contrattuale e di raggiungere un accordo sia in merito ai canoni scaduti che a quelli in scadenza.
D'altro canto, nel caso si attivi il procedimento di sfratto, ad un certo punto, nel caso di opposizione si deve attivare un tentativo di mediazione civile; siamo infatti in uno di quei casi in cui il passaggio dalla mediazione è obbligato (ex D. Lgs. n. 28/2010). Allora perché non provarci prima?

Da Agenzia Farini
viale Gramsci 387
Modena

venerdì 21 febbraio 2014

Sostegno affitto

 Entro il 1 marzo 2014 i nuclei familiari con lavoratori colpiti dalla crisi economica possono presentare richiesta di contributo economico a sostegno dell'affitto se sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza nei Comuni del cratere da almeno un anno e possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato;

2. almeno un componente del nucleo familiare deve essere un lavoratore dipendente o autonomo, colpito dalla crisi economica dal 1 gennaio 2010 (licenziamento, riduzione oraria, mobilita', sospensione, chiusura di impresa, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico, preceduto in un arco temporale di 12 mesi da altro/i contratto/i di lavoro per una durata complessiva di almeno 120 giorni);

3. il valore Isee non deve essere superiore a 17.000 euro.

Il contributo economico straordinario e' pari al 20 per cento dell'importo del canone annuo di locazione oppure in caso di garanzia fideiussoria per la stipula di un nuovo contratto di locazione, e' pari all'importo di due mensilita' del canone. Il contributo puo' essere concesso anche ai nuclei familiari a carico dei quali siano state avviate procedure di sfratto, incluse quelle per morosita'. I contributi saranno erogati nell'ordine stabilito da una graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Non saranno ammessi ai contributi: i beneficiari di Contributi per Autonoma Sistemazione (Cas), di Moduli Abitativi Provvisori e di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: attestazione Isee riferita ai redditi relativi all'ultima dichiarazione presentata; ricevute di pagamento dell'ultimo canone di locazione, escluse le spese accessorie; copia del contratto di locazione registrato; documentazione attestante la condizione occupazionale in cui si trovano uno o piu' componenti del nucleo a causa della crisi economica dal 1 gennaio 2010. I cittadini non comunitari devono allegare anche la fotocopia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validita' di tutto il nucleo familiare o copia dell'avvenuta richiesta di rinnovo.

Per quanto riguarda la trasmissione delle domande ed il termine di presentazione si invitano gli interessati a rivolgersi direttamente al proprio Comune di residenza."



mercoledì 12 giugno 2013

rinnovo degli incentivi per l’edilizia

il rinnovo degli incentivi per l’edilizia sia per le ristrutturazioni che per la riqualificazione energetica degli edifici. E’ stato infatti pubblicato in G.U, (N. 130 del 5 giugno) il Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013. Esso prevede che la detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie è prorogato fino al 31.12.2013, con la conferma di una spesa massima agevolabile pari a 96.000 euro ma la novità inaspettata è che i contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione edilizia nel medesimo periodo possono fruire anche di detrazioni, sempre del 50%, per mobili destinati all’abitazione ristrutturata. Il massimo di spesa agevolabile, distinto dagli importi destinati ai lavori , è pari a 10.000 euro .
La detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica invece è addirittura aumentata al 65% , ed è ugualmente prorogata fino al 31.12.2013 per gli immobili singoli mentre per i condomìni arriva fino al 30.06.2014. La norma è già in vigore dal 6 giugno scorso.

Restano escluse però le spese per la "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia" e la "sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria". Per questi impianti si può ancora usufruire del bonus del 55% fino al prossimo 30 giugno.
 
 
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venerdì 7 giugno 2013

Una casa alle Giovani Coppie e ad altri nuclei familiari

Una casa alle Giovani Coppie e ad altri nuclei familiari

Con il programma "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" la Regione Emilia Romagna si propone di aiutare nuclei familiari ad acquistare la proprietà della prima casa con patto di futura vendita, dopo un periodo di locazione o assegnazione in godimento di massimo 4 anni. La giovane coppia può chiedere di acquistare l'alloggio anche subito.

 

Per aiutare le giovani coppie ed altri nuclei familiari la Regione mette a disposizione un contributo di 20.000,00 Euro per alloggio, elevato a 30.000,00 Euro per i soggetti residenti nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall'art. 1 del decreto legge del 6 giugno 2012, n. 74 così come convertito dalla legge 122/2012, integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134. 
Tali contributi possono essere aumenti di 3.000,00 Euro per gli alloggi realizzati con tecniche costruttive che garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, previsti dalla delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008. Inoltre il contributo può essere incrementato di un importo aggiuntivo di 2.000,00 Euro per i nuclei nei quali sia presente almeno un figlio.


Contattateci per avere ulteriori informazioni ed essere guidati da noi e dal nostro agente per i mutui!


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