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martedì 6 marzo 2018

Subentro contratto di locazione: cos'è e come funziona


Gtres
Che cosa vuol dire subentrare in un contratto di locazione? Il subentro può avvenire sia nella posizione del locatore, sia in quella del conduttore? Quali sono gli adempimenti fiscali connessi al subentro?
Partiamo dalla nozione di subentro.
Il dizionario della lingua italiana definisce subentro come l'atto del subentrare, ossia “entrare al posto di un altro succedendogli immediatamente o sostituendolo” (Fonte: Dizionario on-line Treccani).
Nell'ambito del contratto di locazione, quindi, subentrare nel contratto vuol dire succedere o sostituire nella rispettiva posizione il locatore oppure il conduttore.
Di conseguenza, è questa la risposta la secondo quesito, la legge consente tanto il subentro nella posizione contrattuale di chi ha concesso in locazione, tanto quella nella posizione di chi è titolare del diritto personale di godimento.
Il subentro può avvenire per volontà delle parti, oppure per espressa disposizione di legge. Entriamo nel dettaglio.
Subentro nella posizione del locatore
Ipotizziamo che il locatore ceda l'unità immobiliare oggetto del contratto. Supponiamo l'ipotesi standard, ossia che il terzo acquirente sia a conoscenza del contratto di locazione in essere.
Tralasciamo le ipotesi di irregolarità nel contratto di locazione, in quanto ai sensi dell'art. 1599, quarto comma, c.c. l'acquirente deve comunque rispettare il contratto di locazione “se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante”.
In tali casi, specifica il successivo articolo 1602 del codice civile, “il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione”.
La legge non disciplina espressamente un'ipotesi nella pratica ricorrente, ossia il decesso del locatore.
In tal caso, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, “la morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone” (così Cass. n. 1811/89).
V'è poi la possibilità di cessione del contratto di locazione nell'ambito della cessione d'azienda, ove i contratti di locazione in essere siano il frutto dell'attività dell'azienda ceduta. Anche in questa fattispecie, vale quanto fin'ora detto.
La legge n. 392 del 1978 (art. 7) prevede la nullità delle clausole di scioglimento della locazione di immobili destinati all'uso abitativo.
Subentro nella posizione del conduttore
Prendere il posto del conduttore nel contratto è anch'essa ipotesi assai frequente. Essa può avvenire:
a) per decesso del conduttore, in tal caso gli succedono nel contratto il coniuge (il convivente more uxorio o il contraente nelle unioni civili), gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi;
b) nel caso di separazione e divorzio, al conduttore succede nel contratto l'altro coniuge, qualora il diritto di abitare nella casa familiare gli sia stato attribuito dal giudice;
c) per cessione del contratto.
In tale ultima ipotesi, ove non diversamente pattuito, il subentro non avviene ex lege, ma deve avere l'assenso del locatore.
Nelle prime due fattispecie, residua in capo ai subentranti il diritto di recesso per gravi motivi, siano essi economici o di insostenibilità psicologica a proseguire la vita quotidiana in quei luoghi.
Adempimenti fiscali connessi al subentro nella locazione
Com'è noto i contratti di locazione ad uso abitativo devono essere registrati, a pena di nullità, entro trenta giorni della loro sottoscrizione.
Ciò al fine di assoggettare quell'accordo al pagamento delle imposte di registro, nonché alla tassazione dei canoni percepiti.
Che cosa bisogna fare nel caso di subentro?
Al riguardo, come specifica l'Agenzia delle Entrate nel proprio sito istituzionale, nel caso di cessione volontaria del contratto di locazione, tanto da lato del locatore, quanto da quella del conduttore è dovuta l'imposta di registro,
  • in misura fissa pari ad € 67, nelle cessioni di contratto senza corrispettivo;
  • nelle cessioni di contratto con corrispettivo, l'imposta è pari al 2% del corrispettivo pattuito (con un pagamento minimo pari ad € 67 euro).
Come per la registrazione del contratto di locazione, ricorda l'agenzia, anche la cessione deve essere registrata entro trenta giorni dal suo avvenimento.
Nel caso di subentro ex lege, invece, tanto dal lato del locatore, quanto del conduttore, non è richiesto alcun adempimento è richiesto né sono dovute imposta. L'Agenzia delle entrate, però, consiglia ai nuovi contraenti di inviare all'ufficio dove è stato registrato il contratto una comunicazione del loro subentro.
Nel caso di subentro del locatore, inoltre, questi può optare per il regime della cedolare secca presentando apposito modulo “all'ufficio dove è stato registrato il contratto, entro 30 giorni dalla data del subentro”. 

Fonte : " Idealista"
Agenzia Immobiliare Farini
3398395052, 059454227 

giovedì 22 febbraio 2018

Calcolo superficie immobili di lusso: nuova sentenza della Cassazione

Gtres



Per il calcolo della superficie utile di un immobile, fattore determinante per la sua classificazione come "abitazione di lusso", devono essere conteggiati anche i sottotetti e i seminterrati. A dirlo una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Immobili di lusso e agevolazioni prima casa

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa non si applicano alle abitazioni di lusso, rientranti nelle categorie A1, A8 e A9. In base al DM del 2 agosto 1969 devono essere considerate di lusso le singole unità immobiliari aventi superficie complessiva superiore a 240 m2. Non entrano a far parte del computo della superficie i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine.
Secondo la sentenza delle Cassazione 2010/2018, intervenuta in un contezioso tra l'Agenzia delle Entrate e un neoproprietario di un immobile considerato di lusso dal Fisco,tutti gli altri ambienti non previsti dal Dm - nel caso in oggetto sottotetti e seminterrati - devono essere computati nella superficie utile alla classificazione dell'immobile.
Trattandosi di un immobile di lusso, quindi, la prima casa non usufruisce delle agevolazioni fiscali e l'acquirente deve versare per intero le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Fonte: "Idealista" 
Agenzia Immobiliare Farini 
3398395052


venerdì 23 agosto 2013

Istat luglio 2013

Noi aggiorniamo i contratti con l'indice istat!

Indice Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
+1,2% la variazione dell'indice istat del mese di luglio 2013
Il numero indice per il mese di luglio (base 2010=100) è pari a: 107,2%
Principali variazioni rispetto al mese di luglio 2013
variazione mensile per il periodo giugno 2013 - luglio 2013: 0,1%
variazione annuale per il periodo luglio 2012 - luglio 2013: + 1,2%
variazione biennale per il periodo luglio 2011 - luglio 2013: + 4,2%
Prossimo comunicato relativo all'indice di agosto 2013: 12 settembre 2013


Possiamo aiutarvi anche in questi piccoli aggiornamenti.

Contattateci al 059454227

mercoledì 12 giugno 2013

rinnovo degli incentivi per l’edilizia

il rinnovo degli incentivi per l’edilizia sia per le ristrutturazioni che per la riqualificazione energetica degli edifici. E’ stato infatti pubblicato in G.U, (N. 130 del 5 giugno) il Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013. Esso prevede che la detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie è prorogato fino al 31.12.2013, con la conferma di una spesa massima agevolabile pari a 96.000 euro ma la novità inaspettata è che i contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione edilizia nel medesimo periodo possono fruire anche di detrazioni, sempre del 50%, per mobili destinati all’abitazione ristrutturata. Il massimo di spesa agevolabile, distinto dagli importi destinati ai lavori , è pari a 10.000 euro .
La detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica invece è addirittura aumentata al 65% , ed è ugualmente prorogata fino al 31.12.2013 per gli immobili singoli mentre per i condomìni arriva fino al 30.06.2014. La norma è già in vigore dal 6 giugno scorso.

Restano escluse però le spese per la "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia" e la "sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria". Per questi impianti si può ancora usufruire del bonus del 55% fino al prossimo 30 giugno.
 
 
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mercoledì 15 maggio 2013

ISTAT aprile 2013

Indice Nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati +1,1% la variazione dell'indice istat del mese di aprile 2013
Il numero indice per il mese di aprile (base 2010=100) è pari a: 106,9
Principali variazioni rispetto al mese di aprile 2013
variazione mensile per il periodo marzo 2013 - aprile 2013: 0,0%
variazione annuale per il periodo aprile 2012 - aprile 2013: + 1,1%
variazione biennale per il periodo aprile 2011 - aprile 2013: + 4,4%
Prossimo comunicato relativo all'indice di maggio 2013: 12 giugno 2013

martedì 2 aprile 2013